Decreto cautelare 1 luglio 2023
Decreto presidenziale 13 luglio 2023
Ordinanza cautelare 21 luglio 2023
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00946/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Brugiapaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Ancona e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
-OMISSIS-;
per l'annullamento
- del provvedimento di ammonimento del Questore della Provincia di Ancona prot. Cat. -OMISSIS- notificato alla Sig.ra -OMISSIS- il 18.4.2023;
- del provvedimento di ammonimento del Questore della Provincia di Ancona prot. Cat.-OMISSIS- notificato alla Sig.ra -OMISSIS- il 18.4.2023;
- del provvedimento di ammonimento del Questore della Provincia di Ancona prot. -OMISSIS- notificato al Sig. -OMISSIS-il 19.4.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Ancona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. NL RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con i provvedimenti in epigrafe, sostanzialmente sovrapponibili salvo episodi specifici addebitati all’uno o all’altro, i ricorrenti venivano ammoniti ex art. 8 della Legge n. 38/2009, su istanza della controinteressata, a tenere una condotta futura conforme alla legge e ad astenersi da ogni interferenza nella vita di quest’ultima.
Dagli atti emerge che la vicenda tra origine dalla decisione della controinteressata di porre fine alla propria relazione affettiva e di denunciare il proprio ex convivente per “stalking”, il quale è stato poi sottoposto a successivi procedimenti penali conseguenti e connessi ai rapporti tra familiari e conviventi.
Dopo questa vicenda, la controinteressata proponeva denuncia per “stalking” anche contro gli odierni tre ricorrenti, in vario modo legati tra loro e all’ex convivente (amici e il coniuge di uno di questi anch’esso amico), accusati di aver organizzato un vero e proprio sodalizio con intento persecutorio, da attuare attraverso ripetute molestie di vario tipo (anche per “cyberbullismo”), pedinamenti, minacce, insulti (la vittima dichiarava di essere stata più volte definita “scimmia”), canzonamenti, parole e gesti volgari, che provocavano, nella controinteressata, gravi timori per la propria incolumità tanto da indurla a mutare abitudini di vita onde evitare la persecuzione dei tre.
Le amministrazioni intimate si sono costituite per resistere al gravame.
2. Prima di trattare le singole censure, il Collegio ritiene opportuno delineare sinteticamente le coordinate ermeneutiche entro cui il Questore esercita il potere di ammonimento ex art. 8 della Legge n. 38/2009.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il procedimento amministrativo in esame persegue finalità cautelari e preventive diverse rispetto a quelle del procedimento penale per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., potendo fondarsi su elementi istruttori idonei a rappresentare, in via prognostica, la potenziale pericolosità delle condotte prodromiche del reato di “stalking”: il comportamento molesto costituisce un “minus” rispetto alla minaccia, rilevante sul piano penale, ed è già autonomamente suscettibile di attivare la tutela della vittima mediante lo strumento amministrativo in questione proprio al fine di evitare la degenerazione in condotte penalmente rilevanti nella cornice degli atti persecutori (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28/12/2021 n. 8679; id. Sez. III, 21/4/2020 n. 2545; TAR Marche, Sez. I, 2/7/2024 n. 620; id. 30/04/2024 n. 430; TAR Umbria, 8/2/2021 n. 42; oltre alla giurisprudenza ivi richiamata).
Nella valutazione delle condizioni per l’emissione dell’ammonimento, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, dovendo esprimere una prognosi sulla potenziale pericolosità delle condotte prodromiche del reato di “stalking”. Di conseguenza la configurazione del potere del Questore, nei termini indicati, restringe significativamente i margini del sindacato giurisdizionale nei confronti delle sue valutazioni, che va limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l’adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione (cfr. TAR Umbria, 15/9/2021 n. 659; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 13/12/2019 n. 3003; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 8/3/2019, n. 230; TAR Trentino-Alto Adige, Trento, 1/2/2018 n. 29).
Ai fini dell’ammonimento, non occorre, dunque, il raggiungimento della prova del reato, essendo sufficiente la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere, anche sul piano indiziario, con un sufficiente grado di attendibilità, l’adozione da parte dell’ammonendo di un comportamento persecutorio tale da ingenerare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, recando così un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all’integrità della persona (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15/2/2019 n. 1085; TAR Umbria, 2/9/2019 n. 486; TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, 8/5/2020 n. 56; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 10/8/2018 n. 8968).
3. Ciò premesso può essere ora trattato il ricorso nel merito.
4. Con il primo ad articolato motivo viene dedotta violazione dell’art. 8 della Legge n. 38/2009 nonché eccesso di potere per carenza istruttoria e di motivazione. In particolare viene dedotto quanto segue (in sintesi):
- non è stata svolta alcuna istruttoria sulle ragioni individuali e psicologiche per le quali i tre ricorrenti avrebbero sodalizzato con l’ex compagno della controinteressata e ai danni di questa;
- nel processo penale contro l’ex compagno della controinteressata, i tre ricorrenti erano stati ritenuti testimoni attendibili con esclusione di atteggiamenti partigiani;
- i molteplici “screenshots” (foto di messaggi social intercorsi tra utenti telefonici) esibiti dalla controinteressata, a sostegno della propria denuncia, rappresentano solo comunicazioni con altre persone al più di contenuto scherzoso, conviviale e di svago. Peraltro contengono anche attestazioni di affetto nei confronti della ricorrente. Non risultano quindi idonei per dimostrare atteggiamenti di “cyberbullismo”;
- i singoli episodi di incontri personali tra la controinteressata e i tre ricorrenti (insieme o singolarmente) non si sono svolti come narrato nell’istanza di ammonimento. Ciò può essere provato attraverso testi;
- appostamenti e pedinamenti sono stati denunciati solo in modo generico, il che avrebbe imposto maggiori approfondimenti istruttori da parte della Questura;
- non corrisponde al vero che la controinteressata si sarebbe spaventata tanto da cambiare le proprie abitudini di vita. In realtà è vero il contrario: sono i tre ricorrenti ad aver subito molestie ingiustificate provenienti dalla controinteressata che li considera suoi “nemici” come dimostrano una serie di episodi (per esigenze di sintesi espositiva si rinvia alla narrazione di cui alle pagine da 12 a 17 del ricorso).
Le doglianze vanno disattese.
Come già ricordato nelle premesse, i poteri del Questore possono essere fondati anche su un piano indiziario non del tutto sufficiente per sostenere l’accusa in un processo penale. Di conseguenza anche i poteri del Giudice Amministrativo risultano essere limitati a un sindacato estrinseco, per accertare possibili profili di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l’adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione.
A giudizio del Collegio, il quadro indiziario esaminato dal Questore era sufficiente per sostenere i provvedimenti di ammonimento qui gravati; ammonimento che, giova ricordarlo, non ha natura afflittiva ma prognostica, cautelare e preventiva.
I ricorrenti tendono a sminuire la portata degli elementi forniti dalla denunciante o ad offrire una diversa lettura interpretativa, ma comunque non negano che i fatti sostanziali siano effettivamente accaduti, gli incontri ci siano stati, come pure gli scambi di parole, gli atteggiamenti e i contatti social nei quali pare essere verosimile che la persona definita più volte “scimmia” sia proprio la controinteressata
Come già osservato in sede cautelare, se fossero effettivamente vere le accuse mosse dai ricorrenti, di aver subito molestie a loro volta, questi avrebbero dovuto denunciarli alla competente autorità per ottenere, in loro favore, anche un provvedimento di ammonimento a carico della controinteressata
5. Con il secondo e ultimo motivo viene dedotta violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 11/2009 nonché eccesso di potere, sotto svariati profili, per violazione delle garanzie partecipative che ha impedito, ai ricorrenti, di fornire la loro versione dei fatti, non sussistendo particolari ragioni di urgenza per provvedere.
Anche queste ultime censure vanno disattese.
Sul punto va osservato che i provvedimenti recano una specifica motivazione circa l’omissione delle garanzie partecipative in favore dell’ammonendo per ragioni di “urgenza di arginare la reiterazione di detti comportamenti”.
Come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza amministrativa, la funzione cautelare e dissuasiva dell’ammonimento, al fine di scongiurare fatti ben più gravi e di rilevanza penale, dimostra l’urgenza “in re ipsa” che caratterizza i procedimenti finalizzati all'adozione della misura in questione (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. III, n. 7486/2023).
Del resto, è lo stesso Legislatore a configurare l'ammonimento come provvedimento caratterizzato da "esigenze di celerità", laddove ne ha previsto la esternazione in forma orale (art. 8, comma 2) ed ha stabilito che la richiesta della sua emissione sia trasmessa al Questore "senza ritardo" (art. 8, comma 1).
In coerenza con l'urgenza del decidere, dunque, la norma in esame disegna un'istruttoria più snella per il decreto di ammonimento, connessa al delicatissimo contesto in cui, per definizione, deve intervenire, caratterizzato dal pericolo della reiterazione dei comportamenti per l’integrità psico-fisica della persona parte offesa, sicché è previsto il solo obbligo di sentire le persone informate, dovendosi assumere informazioni dagli organi investigativi solo se necessario.
L’esigenza d’interrompere immediatamente l’azione persecutoria, per la costante giurisprudenza, determina, dunque, la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 6/6/2016 n. 2419) e, tantomeno, della previa audizione dell’autore dei comportamenti che giustificano l’adozione del provvedimento di ammonimento.
Poste tali premesse ermeneutiche, va osservato quanto segue:
- l’istanza di ammonimento veniva presentata in data 7/4/2023 citando un ultimo episodio avvenuto appena due giorni prima (il 5 aprile) all’interno di un bar dove l’istante riferiva di essere stata accerchiata dai tre che le rivolgevano “frasi provocatorie”, inducendola ad andarsene perché sola e indifesa;
- viene citato anche un episodio accaduto nello stesso bar il giorno prima (4 aprile) dove l’atteggiamento di due dei ricorrenti induceva anche questa volta la controinteressata ad andarsene pur essendo in compagnia di altra persona;
- l’istruttoria risulta essere stata svolta nei tempi fisiologici dovuti alla sua celerità e snellezza, tanto è vero che il successivo 17 aprile veniva adottato il provvedimento notificato uno o due giorni dopo a seconda del destinatario.
Pare quindi essere evidente che l’instaurazione di un formale contraddittorio con gli ammonendi e verosimilmente anche con i loro legali, avrebbe dilatato significativamente i tempi del procedimento e vanificato parte degli effetti cautelari e preventivi che l’ammonimento tende invece a scongiurare per le ragioni ripetutamente già esposte.
6. Il ricorso deve quindi essere respinto.
7. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti e la controinteressata.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Anastasi, Presidente
NL RR, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL RR | CO Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.