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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13709 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 83600 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in decisione all'udienza del 4.4.2025
e vertente tra
“ , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare
Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso dagli Pt_1
Avv.ti Maria Assumma e Giuseppe Cipriani per procura in atti
- attore - opponente -
e
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Sabotino n. 22, presso lo studio dell'Avv.
MA NC che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto - opposto -
pagina 1 di 12 FATTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, l'“
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 9964 del 19.5.2007 emesso dal Tribunale Roma, con il quale era ingiunto il pagamento in favore della “ della somma di euro Controparte_1
426.730,59, oltre interessi e spese, in virtù di fatture relative a lavori e servizi.
L'opponente esponeva la non esigibilità del credito per l'assenza di valido titolo negoziale;
che, in particolare, il credito di euro 89.088,80 di cui alle fatture nn. 4,
14, 29,24 e 25 del 2006 era relativo a contratto avente durata triennale dal
22.6.2001 mai prorogato;
che anche il credito di euro 337.641,79 era privo di titolo giustificativo e relativo a prestazioni non dimostrate;
che mancava il necessario requisito della forma scritta previsto per i contratti della pubblica amministrazione;
che la ditta opposta non forniva il d.u.r.c. e che anche il contratto di subappalto dei lavori relativi alla spiaggia di Giulianova era nullo.
Si costituiva la “ , rilevando la inammissibilità dell'atto di Controparte_1
citazione per violazione dell'art. 16 bis, 1° comma, del d.l. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/12; che l'atto di riassunzione non poteva essere depositato in formato cartaceo;
che sussisteva la forma scritta dei contratti, anche mediante contratti a distanza;
di aver più volte provveduto ad inviare l'elenco delle fatture insolute;
che il d.u.r.c. non era obbligatorio e, in ogni caso, non precludeva la richiesta delle somme;
che l'esecuzione delle prestazioni non era mai contestata e di aver diritto in subordine al pagamento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
All'udienza del 4.4.2025 parte opponente precisava le conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto pagato pari ad euro 727.773,66, oltre interessi, parte opposta concludeva per la inammissibilità dell'atto di citazione, il rigetto dell'opposizione e per la condanna ex art. 96 c.p.c., ovvero in subordine per il pagamento ai sensi dell'art. 2041 c.c., ed il giudice pagina 2 di 12 tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente è rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione perché effettuato con modalità cartacee invece che telematiche, avendo comunque l'atto raggiunto il suo scopo e non essendovi alcuna violazione del contraddittorio.
Infatti, così come il deposito per via telematica dell'atto introduttivo del giudizio, anzichè con modalità cartacee, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo, in ragione della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa dell'atto a disposizione delle altre parti secondo le previste modalità (Cass. n. 9772 del 2016, n. 1717 del 2019), del pari “il deposito dell'atto introduttivo con modalità cartacee anzichè, in ipotesi, per via telematica, costituisce vizio sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale, eventualmente mediante concessione di termine all'altra parte per svolgere le proprie difese” (Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 06/06/2019) 17/07/2019, n.
19151).
Sempre in via preliminare deve essere evidenziato che le fatture commerciali sono da considerarsi idonee all'emissione del decreto ingiuntivo.
Ed invero, la nozione di prova scritta di cui all'art. 633, primo comma, n. 1), c.p.c.
è quella che può trarsi, in ordine ai fatti costitutivi di un diritto di credito, da qualsiasi documento meritevole di fede quanto ad autenticità da cui risulti l'esistenza del diritto fatto valere in via monitoria, anche se proveniente da terzi o privo di efficacia probatoria assoluta, (in questo senso Cass. civ., sez. I, 24 luglio
2000, n. 9685, Cass. civ., sez. II, 23 luglio 1994, n. 6879, Cass. civ., sez. II, 12
pagina 3 di 12 luglio 2000, n. 9232, Cass. civ., sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924 e Cass. civ., sez. II,
23 luglio 1994, n. 6879).
In definitiva, l'elencazione dei documenti costituenti prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo contenuta negli artt. 634 e 635 c.p.c. è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che indica per alcuni tipi di rapporti il documento che in ogni caso deve ritenersi “prova scritta idonea”, ma non esclude che possa suffragare il concetto di prova scritta anche qualsiasi altro documento il quale, appunto, sia ritenuto dal giudice meritevole di fede quanto ad autenticità ed efficacia probatoria.
Trattasi dunque di nozione molto ampia, la quale indubbiamente comprende anche le fatture commerciali.
Per quanto concerne lo svolgimento effettivo di tutte le prestazioni di cui al credito vantato, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisce per l'adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto e tempestivo adempimento (per tutte, Cass. civ., Sez. un.,
30/10/2001, n. 13533).
Nel caso in esame la “ ha documentato con le fatture e la Controparte_1
ulteriore documentazione in atti, quali comunicazioni dell' , preventivi della CP_2
“ , comunicazioni di aggiudicazione e di affidamento, Controparte_1
autorizzazioni, approvazione di preventivi, contratti di fornitura, convenzione del
15.6.2001, richieste di intervento distinte dei lavori e buoni di lavoro (doc.ti numeri da 3 a 49 comparsa di risposta del giudizio di riassunzione) il titolo del diritto vantato, mentre parte opponente, non ha invece provato, come era suo specifico onere, il pagamento delle somme dovute.
pagina 4 di 12 L'” eccepisce però l'assenza di valido titolo negoziale. Pt_1
Orbene, il credito di euro 89.088,80 di cui alle fatture nn. 4, 14, 29,24 e 25 del
2006 è relativo al canone di gestione dello stabilimento balneare della Casa di soggiorno di Giulianova in base alla convenzione del 15.6.2001, la quale, però, aveva, in base all'art. 5) della convenzione, durata triennale dal 22.6.2001, dunque con scadenza in data 22.6.2004.
Orbene, la pubblica amministrazione non può, anche quando agisca “iure privatorum”, assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta ed il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio non potendo darsi rilievo a comportamenti taciti, né a manifestazioni di volontà altrimenti date, essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa pubblica amministrazione, in applicazione dell'art. 97 della Costituzione (tra le tante Cass. civ., Sez. I, 26/10/2007, n. 22537; App. Palermo, Sez. I, 30/09/2013;
App. L'Aquila, 24/11/2012; Cons. Stato, Sez. V, 20/04/2012, n. 2317).
In particolare, è stato ulteriormente chiarito che: “In tema di attività jure privatorum della Pubblica Amministrazione vige il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria. Ciò comporta non solo l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà' implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge,
l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto” e che “Tale principio trova pagina 5 di 12 applicazione non soltanto alla conclusione del contratto, ma anche all'eventuale rinnovazione dello stesso, a meno che la stessa non sia prevista come effetto automatico da un'apposita clausola, nonchè alle modificazioni che le parti intendano in seguito apportare alla disciplina concordata, le quali devono pertanto risultare da un atto posto in essere nella medesima forma del contratto originario, richiesta anche in tal caso ad substantiam, non potendo essere introdotte in via di mero fatto mediante l'adozione di pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorche' le stesse si siano protratte nel tempo e rispondano ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva” (Cass. civ., Sez. I,
13/10/2016, n. 20690).
Ne consegue che il credito di euro 89.088,80, relativo al canone per il 2005 e 2006 della suddetta convenzione, scadente il 22.6.2004 e mai prorogata con il necessario requisito della forma scritta, vale a dire tramite altra convenzione redatta con le stesse modalità, non ha come fondamento un valido titolo negoziale.
Peraltro il credito è comunque dovuto ad altro titolo.
Infatti, i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione sono stati rielaborati e aggiornati in attuazione della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 10798 del 26/05/2015), in virtù della quale, anche in materia di prestazioni rese a vantaggio della pubblica amministrazione, il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041
c.c. nei confronti dell'amministrazione. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, però, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto.
pagina 6 di 12 Nella fattispecie, non solo non risulta che l'arricchimento sia stato imposto, ma il servizio è continuato fino al 2006 senza che risulti mai essere stato oggetto di contestazione.
Ne consegue che, in assenza di proroga scritta e secondo le forme previste della durata della convenzione, si è in presenza di titolo nullo, dunque in assenza di azioni per chi ha svolto la relativa prestazione, è dunque parte opposta ben può chiedere l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. per le attività svolte (Cass. civ. Sez. I
Sent., 24/05/2019, n. 14329; Cass. civ. Sez. I Sent., 10/05/2017, n. 11446).
Su punto si precisa che parte opponente, di fatto, chiede, in via di eccezione, la declaratoria di nullità del contratto, e dunque, la parte opposta si è venuta a trovare sul punto in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una “reconventio reconventionis” quale è appunto la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
Peraltro l'indennizzo ex art 2041 c.c. ha funzione recuperatoria, tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione, e non corrispettiva tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto, e dunque “l'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto comunque non può neutralizzare l'inesistenza ovvero l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto” (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 29/07/2024, n. 21138).
In particolare, “l'indennità spettante all'appaltatore di un contratto di appalto nullo va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale da lui subita, e corrisponde quindi, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per la costruzione, non pagina 7 di 12 potendovi rientrare l'utile d'impresa né ogni altra posta volta a garantire quanto l'appaltatore stesso si riprometteva di ricavare dall'esecuzione di un valido contratto di appalto” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/08/2018, n. 20884 e Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 10/05/2017, n. 11446).
In mancanza di altri elementi ed essendo la quantificazione dell'indennizzo obiettivamente impossibile o particolarmente difficile da dimostrare nel suo preciso ammontare, tale indennità è liquidata in base ad un criterio equitativo puro ex art. 1226 c.c. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/05/2019, n. 14670; Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 23/09/2015, n. 18804) in una somma pari alla metà del corrispettivo richiesto, dunque in euro 44.544,40 (89.088,80 : 2 = 44.544,40).
Sulla somma dovuta, integrando l'indennizzo ex art. 2041 c.c. un debito di valore
(Cass. civ. Sez. III Sent., 28/01/2013, n. 1889; Cass. civ., Sez. II, 11/02/2002, n.
1884), spettano gli interessi legali e la rivalutazione dalla data dell'arricchimento, da rinvenirsi nel 12.9.2006, data di cessazione delle prestazioni e di emissione dell'ultima fattura, con gli interessi calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Il decreto ingiuntivo, dunque, portante un importo superiore per sorte capitale è conseguentemente revocato, fermo restando che la questione della sussistenza o meno dei requisiti richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo è da tenersi concettualmente distinta da quella relativa alla verifica della fondatezza della pretesa creditoria vantata che il giudice deve necessariamente effettuare in sede di opposizione secondo i normali principi del processo di cognizione.
Per l'ulteriore credito di euro 337.641,79 la forma scritta si evince dalla già evidenziata e suddetta documentazione, quale, appunto, comunicazioni dell' , preventivi della “ , comunicazioni di aggiudicazione CP_2 Controparte_1
e di affidamento, autorizzazioni, approvazione di preventivi, contratti di fornitura,
pagina 8 di 12 richieste di intervento, distinte dei lavori e buoni di lavoro (doc.ti numeri da 3 a 49 comparsa di risposta del giudizio di riassunzione).
In particolare, risulta evidente che per le prestazioni relative a questi crediti, i quali si riferiscono a singoli incarichi e committenze, sia stato usato lo strumento di cui all'art. 17, 4° comma, del R.D. 18/11/1923, n. 2440, il quale prevede che i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa, possono anche essere stipulati “per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”.
In particolare si è osservato che “Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché
l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 25/03/2022, n. 9775 e
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/02/2023, n. 3543).
Per quanto concerne la mancata consegna del documento di regolarità contributiva
(d.u.r.c.), lo stesso è stato prodotto in atti e rilasciato nel 2007 (allegato n. 2 memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. di parte opposta ed allegato n. 2 comparsa di risposta), con valore assorbente dell'eccezione sollevata dall'” . Pt_1
Sul punto, in ogni caso e per completezza, si precisa che la giurisprudenza ricollega alla mancata consegna dello stesso il rifiuto di pagare le fatture ex art. 1460 c.c., stante l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.l.vo 10.9.2003,
n. 276 (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 09/02/2022, n. 4079).
pagina 9 di 12 Tuttavia, l'art. 29, 2° comma, del d.l.vo n. 276/03, nel testo vigente al momento della vigenza dei contratti, prevedeva che “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.
Dunque, l'eccezione di inadempimento ed il rifiuto di pagare sono giustificati in caso di mancata presentazione del d.u.r.c., ma solo entro un anno dalla conclusione dei rapporti.
Nella fattispecie, l'ultima prestazione è stata ultimata, giusta fattura in atti (doc. n.
52 fascicolo fase monitoria), il 12.9.2006, e, al più, essendo il decreto ingiuntivo opposto emesso in data 19.5.2007, il rifiuto di pagare le fatture poteva riguardare le singole prestazioni poste in essere a maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
2006, ma non quelle anteriori, essendo scaduto il termine annuale della responsabilità solidale del committente.
Per le prestazioni da maggio a settembre 2006, invece, va da sé che il rifiuto di pagare non è più giustificato decorso l'anno senza che sia stato azionato dai soggetti interessati il meccanismo della responsabilità solidale, come è nel caso in esame dove non risulta che il committente abbia dovuto rispondere in ordine ai trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
Infine non risulta alcun contratto di subappalto dei lavori relativi alla spiaggia di
Giulianova.
In conclusione, l'“ ” è condannato al Parte_1 pagamento in favore della “ della somma di euro 44.544,40, Controparte_1
oltre interessi legali rivalutazione monetaria dal 12.9.2006, con gli interessi calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat
e fino alla data del deposito della presente sentenza, nonché, come da richiesta monitoria, della somma di euro 337.641,79, oltre interessi ex d.l.vo n. 231/2002.
pagina 10 di 12 Del pari, in accoglimento della riconvenzionale dell'“ , la “ Pt_1 Controparte_1
è condannata alla restituzione in favore dell'“ della somma pari alla differenza Pt_1 tra la somma non contestata e percepita da “ di euro 727.773,66, Controparte_1
oltre interessi legali dal pagamento, e la somma complessiva riconosciuta con la presente sentenza.
La domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta poiché l'opponente non ha agito in giudizio in mala fede o con colpa grave.
L'” , soccombente per la parte principale del credito, è tenuto al pagamento Pt_1
della metà delle spese processuali, mentre la revoca del decreto ingiuntivo ed il riconoscimento di un credito minore, dunque la parziale soccombenza reciproca, determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) revoca il decreto ingiuntivo;
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. c) condanna l'“ , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della “ , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 44.544,40, oltre interessi legali e rivalutazione dal 12.9.2006, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 44.544,40 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
d) condanna l'“
[...]
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento in favore della “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, della somma di euro 337.641,79, oltre interessi ex d.l.vo n. 231/2002; e) condanna la “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'“ Parte_1
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della
[...]
pagina 11 di 12 somma pari alla differenza tra la somma pagata dall'” di euro 727.773,66, Pt_1 oltre interessi legali dal pagamento, e la somma complessiva dovuta dall'” in Pt_1
base ai punti c) e d) del dispositivo della presente sentenza;
f) condanna l'“
[...]
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento della metà delle spese processuali, metà pari ad euro
13.450,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore;
g) compensa le spese nella restante misura della metà.
Roma, 6.10.2025
Il Giudice
dr. Corrado Cartoni
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 83600 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in decisione all'udienza del 4.4.2025
e vertente tra
“ , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare
Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso dagli Pt_1
Avv.ti Maria Assumma e Giuseppe Cipriani per procura in atti
- attore - opponente -
e
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Sabotino n. 22, presso lo studio dell'Avv.
MA NC che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto - opposto -
pagina 1 di 12 FATTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, l'“
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 9964 del 19.5.2007 emesso dal Tribunale Roma, con il quale era ingiunto il pagamento in favore della “ della somma di euro Controparte_1
426.730,59, oltre interessi e spese, in virtù di fatture relative a lavori e servizi.
L'opponente esponeva la non esigibilità del credito per l'assenza di valido titolo negoziale;
che, in particolare, il credito di euro 89.088,80 di cui alle fatture nn. 4,
14, 29,24 e 25 del 2006 era relativo a contratto avente durata triennale dal
22.6.2001 mai prorogato;
che anche il credito di euro 337.641,79 era privo di titolo giustificativo e relativo a prestazioni non dimostrate;
che mancava il necessario requisito della forma scritta previsto per i contratti della pubblica amministrazione;
che la ditta opposta non forniva il d.u.r.c. e che anche il contratto di subappalto dei lavori relativi alla spiaggia di Giulianova era nullo.
Si costituiva la “ , rilevando la inammissibilità dell'atto di Controparte_1
citazione per violazione dell'art. 16 bis, 1° comma, del d.l. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/12; che l'atto di riassunzione non poteva essere depositato in formato cartaceo;
che sussisteva la forma scritta dei contratti, anche mediante contratti a distanza;
di aver più volte provveduto ad inviare l'elenco delle fatture insolute;
che il d.u.r.c. non era obbligatorio e, in ogni caso, non precludeva la richiesta delle somme;
che l'esecuzione delle prestazioni non era mai contestata e di aver diritto in subordine al pagamento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
All'udienza del 4.4.2025 parte opponente precisava le conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto pagato pari ad euro 727.773,66, oltre interessi, parte opposta concludeva per la inammissibilità dell'atto di citazione, il rigetto dell'opposizione e per la condanna ex art. 96 c.p.c., ovvero in subordine per il pagamento ai sensi dell'art. 2041 c.c., ed il giudice pagina 2 di 12 tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente è rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione perché effettuato con modalità cartacee invece che telematiche, avendo comunque l'atto raggiunto il suo scopo e non essendovi alcuna violazione del contraddittorio.
Infatti, così come il deposito per via telematica dell'atto introduttivo del giudizio, anzichè con modalità cartacee, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo, in ragione della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa dell'atto a disposizione delle altre parti secondo le previste modalità (Cass. n. 9772 del 2016, n. 1717 del 2019), del pari “il deposito dell'atto introduttivo con modalità cartacee anzichè, in ipotesi, per via telematica, costituisce vizio sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale, eventualmente mediante concessione di termine all'altra parte per svolgere le proprie difese” (Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 06/06/2019) 17/07/2019, n.
19151).
Sempre in via preliminare deve essere evidenziato che le fatture commerciali sono da considerarsi idonee all'emissione del decreto ingiuntivo.
Ed invero, la nozione di prova scritta di cui all'art. 633, primo comma, n. 1), c.p.c.
è quella che può trarsi, in ordine ai fatti costitutivi di un diritto di credito, da qualsiasi documento meritevole di fede quanto ad autenticità da cui risulti l'esistenza del diritto fatto valere in via monitoria, anche se proveniente da terzi o privo di efficacia probatoria assoluta, (in questo senso Cass. civ., sez. I, 24 luglio
2000, n. 9685, Cass. civ., sez. II, 23 luglio 1994, n. 6879, Cass. civ., sez. II, 12
pagina 3 di 12 luglio 2000, n. 9232, Cass. civ., sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924 e Cass. civ., sez. II,
23 luglio 1994, n. 6879).
In definitiva, l'elencazione dei documenti costituenti prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo contenuta negli artt. 634 e 635 c.p.c. è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che indica per alcuni tipi di rapporti il documento che in ogni caso deve ritenersi “prova scritta idonea”, ma non esclude che possa suffragare il concetto di prova scritta anche qualsiasi altro documento il quale, appunto, sia ritenuto dal giudice meritevole di fede quanto ad autenticità ed efficacia probatoria.
Trattasi dunque di nozione molto ampia, la quale indubbiamente comprende anche le fatture commerciali.
Per quanto concerne lo svolgimento effettivo di tutte le prestazioni di cui al credito vantato, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisce per l'adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto e tempestivo adempimento (per tutte, Cass. civ., Sez. un.,
30/10/2001, n. 13533).
Nel caso in esame la “ ha documentato con le fatture e la Controparte_1
ulteriore documentazione in atti, quali comunicazioni dell' , preventivi della CP_2
“ , comunicazioni di aggiudicazione e di affidamento, Controparte_1
autorizzazioni, approvazione di preventivi, contratti di fornitura, convenzione del
15.6.2001, richieste di intervento distinte dei lavori e buoni di lavoro (doc.ti numeri da 3 a 49 comparsa di risposta del giudizio di riassunzione) il titolo del diritto vantato, mentre parte opponente, non ha invece provato, come era suo specifico onere, il pagamento delle somme dovute.
pagina 4 di 12 L'” eccepisce però l'assenza di valido titolo negoziale. Pt_1
Orbene, il credito di euro 89.088,80 di cui alle fatture nn. 4, 14, 29,24 e 25 del
2006 è relativo al canone di gestione dello stabilimento balneare della Casa di soggiorno di Giulianova in base alla convenzione del 15.6.2001, la quale, però, aveva, in base all'art. 5) della convenzione, durata triennale dal 22.6.2001, dunque con scadenza in data 22.6.2004.
Orbene, la pubblica amministrazione non può, anche quando agisca “iure privatorum”, assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta ed il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio non potendo darsi rilievo a comportamenti taciti, né a manifestazioni di volontà altrimenti date, essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa pubblica amministrazione, in applicazione dell'art. 97 della Costituzione (tra le tante Cass. civ., Sez. I, 26/10/2007, n. 22537; App. Palermo, Sez. I, 30/09/2013;
App. L'Aquila, 24/11/2012; Cons. Stato, Sez. V, 20/04/2012, n. 2317).
In particolare, è stato ulteriormente chiarito che: “In tema di attività jure privatorum della Pubblica Amministrazione vige il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria. Ciò comporta non solo l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà' implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge,
l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto” e che “Tale principio trova pagina 5 di 12 applicazione non soltanto alla conclusione del contratto, ma anche all'eventuale rinnovazione dello stesso, a meno che la stessa non sia prevista come effetto automatico da un'apposita clausola, nonchè alle modificazioni che le parti intendano in seguito apportare alla disciplina concordata, le quali devono pertanto risultare da un atto posto in essere nella medesima forma del contratto originario, richiesta anche in tal caso ad substantiam, non potendo essere introdotte in via di mero fatto mediante l'adozione di pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorche' le stesse si siano protratte nel tempo e rispondano ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva” (Cass. civ., Sez. I,
13/10/2016, n. 20690).
Ne consegue che il credito di euro 89.088,80, relativo al canone per il 2005 e 2006 della suddetta convenzione, scadente il 22.6.2004 e mai prorogata con il necessario requisito della forma scritta, vale a dire tramite altra convenzione redatta con le stesse modalità, non ha come fondamento un valido titolo negoziale.
Peraltro il credito è comunque dovuto ad altro titolo.
Infatti, i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione sono stati rielaborati e aggiornati in attuazione della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 10798 del 26/05/2015), in virtù della quale, anche in materia di prestazioni rese a vantaggio della pubblica amministrazione, il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041
c.c. nei confronti dell'amministrazione. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, però, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto.
pagina 6 di 12 Nella fattispecie, non solo non risulta che l'arricchimento sia stato imposto, ma il servizio è continuato fino al 2006 senza che risulti mai essere stato oggetto di contestazione.
Ne consegue che, in assenza di proroga scritta e secondo le forme previste della durata della convenzione, si è in presenza di titolo nullo, dunque in assenza di azioni per chi ha svolto la relativa prestazione, è dunque parte opposta ben può chiedere l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. per le attività svolte (Cass. civ. Sez. I
Sent., 24/05/2019, n. 14329; Cass. civ. Sez. I Sent., 10/05/2017, n. 11446).
Su punto si precisa che parte opponente, di fatto, chiede, in via di eccezione, la declaratoria di nullità del contratto, e dunque, la parte opposta si è venuta a trovare sul punto in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una “reconventio reconventionis” quale è appunto la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
Peraltro l'indennizzo ex art 2041 c.c. ha funzione recuperatoria, tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione, e non corrispettiva tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto, e dunque “l'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto comunque non può neutralizzare l'inesistenza ovvero l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto” (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 29/07/2024, n. 21138).
In particolare, “l'indennità spettante all'appaltatore di un contratto di appalto nullo va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale da lui subita, e corrisponde quindi, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per la costruzione, non pagina 7 di 12 potendovi rientrare l'utile d'impresa né ogni altra posta volta a garantire quanto l'appaltatore stesso si riprometteva di ricavare dall'esecuzione di un valido contratto di appalto” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/08/2018, n. 20884 e Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 10/05/2017, n. 11446).
In mancanza di altri elementi ed essendo la quantificazione dell'indennizzo obiettivamente impossibile o particolarmente difficile da dimostrare nel suo preciso ammontare, tale indennità è liquidata in base ad un criterio equitativo puro ex art. 1226 c.c. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/05/2019, n. 14670; Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 23/09/2015, n. 18804) in una somma pari alla metà del corrispettivo richiesto, dunque in euro 44.544,40 (89.088,80 : 2 = 44.544,40).
Sulla somma dovuta, integrando l'indennizzo ex art. 2041 c.c. un debito di valore
(Cass. civ. Sez. III Sent., 28/01/2013, n. 1889; Cass. civ., Sez. II, 11/02/2002, n.
1884), spettano gli interessi legali e la rivalutazione dalla data dell'arricchimento, da rinvenirsi nel 12.9.2006, data di cessazione delle prestazioni e di emissione dell'ultima fattura, con gli interessi calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Il decreto ingiuntivo, dunque, portante un importo superiore per sorte capitale è conseguentemente revocato, fermo restando che la questione della sussistenza o meno dei requisiti richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo è da tenersi concettualmente distinta da quella relativa alla verifica della fondatezza della pretesa creditoria vantata che il giudice deve necessariamente effettuare in sede di opposizione secondo i normali principi del processo di cognizione.
Per l'ulteriore credito di euro 337.641,79 la forma scritta si evince dalla già evidenziata e suddetta documentazione, quale, appunto, comunicazioni dell' , preventivi della “ , comunicazioni di aggiudicazione CP_2 Controparte_1
e di affidamento, autorizzazioni, approvazione di preventivi, contratti di fornitura,
pagina 8 di 12 richieste di intervento, distinte dei lavori e buoni di lavoro (doc.ti numeri da 3 a 49 comparsa di risposta del giudizio di riassunzione).
In particolare, risulta evidente che per le prestazioni relative a questi crediti, i quali si riferiscono a singoli incarichi e committenze, sia stato usato lo strumento di cui all'art. 17, 4° comma, del R.D. 18/11/1923, n. 2440, il quale prevede che i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa, possono anche essere stipulati “per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”.
In particolare si è osservato che “Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché
l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 25/03/2022, n. 9775 e
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/02/2023, n. 3543).
Per quanto concerne la mancata consegna del documento di regolarità contributiva
(d.u.r.c.), lo stesso è stato prodotto in atti e rilasciato nel 2007 (allegato n. 2 memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. di parte opposta ed allegato n. 2 comparsa di risposta), con valore assorbente dell'eccezione sollevata dall'” . Pt_1
Sul punto, in ogni caso e per completezza, si precisa che la giurisprudenza ricollega alla mancata consegna dello stesso il rifiuto di pagare le fatture ex art. 1460 c.c., stante l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.l.vo 10.9.2003,
n. 276 (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 09/02/2022, n. 4079).
pagina 9 di 12 Tuttavia, l'art. 29, 2° comma, del d.l.vo n. 276/03, nel testo vigente al momento della vigenza dei contratti, prevedeva che “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.
Dunque, l'eccezione di inadempimento ed il rifiuto di pagare sono giustificati in caso di mancata presentazione del d.u.r.c., ma solo entro un anno dalla conclusione dei rapporti.
Nella fattispecie, l'ultima prestazione è stata ultimata, giusta fattura in atti (doc. n.
52 fascicolo fase monitoria), il 12.9.2006, e, al più, essendo il decreto ingiuntivo opposto emesso in data 19.5.2007, il rifiuto di pagare le fatture poteva riguardare le singole prestazioni poste in essere a maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
2006, ma non quelle anteriori, essendo scaduto il termine annuale della responsabilità solidale del committente.
Per le prestazioni da maggio a settembre 2006, invece, va da sé che il rifiuto di pagare non è più giustificato decorso l'anno senza che sia stato azionato dai soggetti interessati il meccanismo della responsabilità solidale, come è nel caso in esame dove non risulta che il committente abbia dovuto rispondere in ordine ai trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
Infine non risulta alcun contratto di subappalto dei lavori relativi alla spiaggia di
Giulianova.
In conclusione, l'“ ” è condannato al Parte_1 pagamento in favore della “ della somma di euro 44.544,40, Controparte_1
oltre interessi legali rivalutazione monetaria dal 12.9.2006, con gli interessi calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat
e fino alla data del deposito della presente sentenza, nonché, come da richiesta monitoria, della somma di euro 337.641,79, oltre interessi ex d.l.vo n. 231/2002.
pagina 10 di 12 Del pari, in accoglimento della riconvenzionale dell'“ , la “ Pt_1 Controparte_1
è condannata alla restituzione in favore dell'“ della somma pari alla differenza Pt_1 tra la somma non contestata e percepita da “ di euro 727.773,66, Controparte_1
oltre interessi legali dal pagamento, e la somma complessiva riconosciuta con la presente sentenza.
La domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta poiché l'opponente non ha agito in giudizio in mala fede o con colpa grave.
L'” , soccombente per la parte principale del credito, è tenuto al pagamento Pt_1
della metà delle spese processuali, mentre la revoca del decreto ingiuntivo ed il riconoscimento di un credito minore, dunque la parziale soccombenza reciproca, determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) revoca il decreto ingiuntivo;
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. c) condanna l'“ , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della “ , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 44.544,40, oltre interessi legali e rivalutazione dal 12.9.2006, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 44.544,40 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
d) condanna l'“
[...]
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento in favore della “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, della somma di euro 337.641,79, oltre interessi ex d.l.vo n. 231/2002; e) condanna la “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'“ Parte_1
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della
[...]
pagina 11 di 12 somma pari alla differenza tra la somma pagata dall'” di euro 727.773,66, Pt_1 oltre interessi legali dal pagamento, e la somma complessiva dovuta dall'” in Pt_1
base ai punti c) e d) del dispositivo della presente sentenza;
f) condanna l'“
[...]
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento della metà delle spese processuali, metà pari ad euro
13.450,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore;
g) compensa le spese nella restante misura della metà.
Roma, 6.10.2025
Il Giudice
dr. Corrado Cartoni
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