Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 23/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00193/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00732/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 732 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Carlo Bonini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pier Rosario Montegrosso in Torino, via Antonio Cantore, n. 3;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Verbano-Cusio-Ossola, Ministero dell’Interno, Questura Verbania Cusio Ossola, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
1) del decreto in data-OMISSIS- col quale il Prefetto del Verbano-Cusio-Ossola ha rigettato il ricorso gerarchico -OMISSIS- volto all’annullamento del decreto del Questore del Verbano-Cusio-Ossola in data -OMISSIS- con cui l’odierno ricorrente è stato ammonito ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 23.04.2009, n. 38;
2) del (suddetto) decreto in data -OMISSIS- col quale il Questore del Verbano-Cusio-Ossola ha ammonito l’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 8, comma 1 della legge 23.04.2009, n. 38;
3) del decreto in data -OMISSIS- col quale il Prefetto del Verbano-Cusio-Ossola ha rigettato il ricorso gerarchico-OMISSIS- volto all’annullamento del decreto del Questore del Verbano-Cusio-Ossola in data -OMISSIS- con cui è stata disposta nei confronti dell’odierno ricorrente la sospensione della licenza di porto di fucile uso caccia n. 57881-P;
4) del (suddetto) decreto in data -OMISSIS- col quale, nei confronti dell’odierno esponente, il Questore del Verbano-Cusio-Ossola ha disposto la sospensione della licenza di porto di fucile uso caccia n. 57881-P;
5) del decreto in data-OMISSIS-col quale il Prefetto del Verbano-Cusio-Ossola ha disposto nei confronti dell’odierno ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ed ha ingiunto la cessione di quelle in suo possesso;
6) di ogni altro atto o provvedimento connesso, preordinato o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Verbano-Cusio-Ossola, del Ministero dell’Interno e della Questura Verbania Cusio Ossola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte -OMISSIS- impugnava gli atti indicati in epigrafe, i quali erano stati adottati in conseguenza della richiesta di ammonimento avanzata nei suoi confronti dai signori -OMISSIS- in relazione a fatti costituenti reato di stalking .
Gli atti venivano impugnati per i seguenti motivi:
1. Illegittimità per difetto di istruttoria e di motivazione nonché per carenza dei presupposti (riferito a tutti gli atti impugnati);
2. Violazione di legge (art. 7 e ss. l. n. 241/90; artt. 7 e 8 d.l. n. 11/2009 conv. in l. n. 38/2009). Difetto dei presupposti (riferito al provvedimento di ammonimento);
3. Difetto dei presupposti. Travisamento dei fatti (riferito al decreto di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di ammonimento);
4. Violazione di legge (artt. 10, 11 e ss., r.d. 18 giugno 1931 n. 773 – t.u.l.p.s.). Sviamento di potere (riferito al provvedimento di sospensione del porto d’armi ad uso caccia ed al provvedimento di rigetto del relativo ricorso gerarchico);
5. Violazione (sub specie falsa applicazione) di legge: artt. 9, 11 e 43 del r.d. 18.06.1931 n. 773 (t.u.l.p.s.). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e/o di motivazione. Difetto dei presupposti. Contraddittorietà (riferito al provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni).
Si costituiva in giudizio parte resistente con comparsa di stile per resistere al ricorso, affidando ad una successiva memoria difensiva ogni argomentazione volta ad evidenziare l’infondatezza del ricorso.
Con memoria del 20.12.2024 parte resistente dava atto che nelle more del giudizio era intervenuta la revoca del provvedimento di ammonimento, in ragione del venir meno delle esigenze cautelative che ne costituivano il presupposto.
All’odierna udienza il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, in assenza di una specifica presa di posizione della parte sul punto, ritiene il tribunale che persista, in capo al ricorrente, un interesse alla decisione sull’impugnazione del provvedimento di ammonimento anche dopo la revoca dello stesso, in quanto l’eventuale caducazione giudiziale dell’atto avrebbe efficacia ex tunc mentre la rimozione in via di autotutela ha efficacia solo ex nunc .
Con un primo motivo di impugnazione (riferito a tutti gli atti indicati in epigrafe) il ricorrente lamenta il mancato approfondimento istruttorio in relazione alle circostanze di fatto che l’amministrazione ha inteso porre a fondamento dei provvedimenti impugnati ed il vizio di motivazione circa l’ iter logico seguito dall’amministrazione al fine di ritenere accertati i fatti e sussistenti le condizioni previste dalla legge per l’adozione degli atti impugnati.
Il motivo è infondato. Ritiene, infatti, il Collegio che l’amministrazione abbia correttamente posto a fondamento di tutti gli atti gravati le circostanze di fatto emergenti dalle dichiarazioni rese dai signori -OMISSIS- in sede di richiesta di applicazione al ricorrente della misura di prevenzione dell’ammonimento (vedi doc. 6 di parte ricorrente).
Tali dichiarazioni avevano ad oggetto condotte tenute dal ricorrente dalle quali poteva desumersi l’esistenza di un pericolo per l’incolumità degli stessi dichiaranti.
A titolo esemplificativo, -OMISSIS- riferivano che i rapporti con il ricorrente (fratello della madre della signora -OMISSIS-) si erano deteriorati a partire dal 2019, quanto -OMISSIS- aveva dichiarato, di fronte ad altre persone presenti, che-OMISSIS-non aveva provveduto all’integrale pagamento di lavori da lui eseguiti sull’abitazione dove la donna viveva con la sua famiglia. Successivamente, il ricorrente aveva assunto un atteggiamento ostile nei confronti dei signori -OMISSIS-, intimando loro, quando ne aveva occasione, di restituire quanto dovuto e attribuendo ad-OMISSIS-gli epiteti “ barbona che non sei altro ” e “ ladra ”.
Inoltre, i signori -OMISSIS- riferivano che:
- in un’occasione -OMISSIS- aveva aggredito fisicamente -OMISSIS-
- nel corso degli anni 2020 e 2021 il comportamento di -OMISSIS- nei loro confronti era degenerato ed era diventato sempre più minaccioso ed ostile (in particolare, il ricorrente esclamava che “avrebbe sistemato lui le cose”);
- nell’aprile 2021, durante una lite con -OMISSIS-, il ricorrente pronunciava le seguenti parole: “ e io ti taglio la gola a te e a quella ladra di tua mamma e finisco quello che avevo iniziato con tuo marito ”.
Sotto il profilo della rilevanza probatoria, le dichiarazioni rese dai signori -OMISSIS- devono ritenersi idonee ad essere poste a fondamento dei provvedimenti impugnati in quanto intrinsecamente coerenti e non smentite, circa la ricostruzione dei fatti rappresentati, da altre circostanze di fatto che depongano in senso contrario.
Inoltre, quanto alla valutazione di pericolosità posta a fondamento dei provvedimenti (seppur da declinarsi diversamente in relazione ai singoli atti in ragione della diversa formulazione normativa dei presupposti richiesti per l’adozione), l’esercizio del potere restrittivo va esente da profili di irragionevolezza in quanto la condotta minacciosa e aggressiva tenuta dal ricorrente consente di formulare, secondo il canone dell’ id quod plerumque accidit , una valutazione in termini di rischio per l’incolumità personale dei signori -OMISSIS- idonea a sorreggere il provvedimento di ammonimento e, su altro versante, un giudizio di inaffidabilità rispetto alla detenzione ed al porto di armi e munizioni.
Con un secondo motivo di ricorso il provvedimento di ammonimento viene censurato in quanto adottato senza aver previamente inoltrato al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 L. n. 241 del 1990, in assenza di specifica motivazione circa le esigenze di urgenza che avrebbero giustificato tale omissione.
Il motivo non è fondato.
Va rilevato, infatti, come nel provvedimento di ammonimento (vedi doc. 2 di parte ricorrente) vi sia un espresso riferimento alle esigenze di urgenza e celerità che rendevano opportuna l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
Non può essere condivisa, a tal riguardo, l’argomentazione di parte resistente relativa alla genericità della motivazione su tale specifico punto, in quanto deve ritenersi che alla luce della condotta tenuta dal ricorrente e delle esigenze evidenziate nel corpo del provvedimento e poste a fondamento dell’ammonimento, sia sufficiente la motivazione spesa dall’amministrazione nel senso di ritenere sussistenti le “ particolari esigenze di celerità del procedimento ” rilevanti ex art. 7 L. n. 241 del 1990, potendosi le stesse, nel caso di specie, desumere complessivamente dal contenuto dell’atto.
Con un terzo motivo di ricorso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso l’atto di ammonimento viene censurato per travisamento dei fatti in quanto avrebbe illegittimamente attribuito valore confessorio alla dichiarazione contenuta nel ricorso amministrativo a tenore della quale il ricorrente avrebbe “raccolto la provocazione” dei signori -OMISSIS- (vedi pag. 4 del ricorso gerarchico di cui al doc. 8 di parte ricorrente).
Il motivo di ricorso non è fondato, in quanto l’amministrazione (in sede di decisione sul ricorso gerarchico) non ha attribuito valore dirimente alla summenzionata espressione contenuta nel ricorso, giungendo a rigettare l’impugnazione amministrativa sulla base di un iter motivazionale più ampio, nel cui contesto all’affermazione che il ricorrente avrebbe “raccolto la provocazione” dei signori -OMISSIS- è attribuito solo un ruolo rafforzativo” di un esito già fondato, in modo non irragionevole, sulle dichiarazioni acquisite nell’istruttoria.
Con un quinto motivo di ricorso, il cui esame, per motivi di logica espositiva, va anteposto a quello relativo al quarto motivo, il provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni viene impugnato per carenza di istruttoria (in quanto fondato su fatti non adeguatamente accertati) e di motivazione (in quanto l’amministrazione non aveva dato atto, in modo sufficientemente specifico, dell’ iter logico-giuridico posto a fondamento del giudizio di inaffidabilità del ricorrente circa la detenzione di armi e munizioni).
Il motivo non è fondato.
Ritiene, infatti, il Tribunale che il provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni sia fondato su fatti adeguatamente provati (sulla base delle argomentazioni svolte in relazione al primo motivo di ricorso), atteso che non emergono elementi idonei a scalfire la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese da -OMISSIS-.
Quanto alla valutazione svolta dall’amministrazione circa la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di divieto impugnato, la stessa può dirsi non irragionevole ed adeguatamente motivata in quanto l’amministrazione ha condivisibilmente affermato che, alla luce delle condotte attribuibili al ricorrente, del contenuto del provvedimento di ammonimento (che deve ritenersi confluito mediante relatio nel provvedimento di divieto di detenzione armi) e della situazione di conflittualità esistente tra il ricorrente e alcuni membri della sua famiglia, non potesse formularsi quel giudizio di piena affidabilità che l’ordinamento pone come condizione del riconoscimento della facoltà di detenere armi e munizioni.
Il provvedimento impugnato, dunque, sia sotto il profilo sostanziale che in punto di motivazione, va esente da censure di legittimità.
Con un quarto motivo di ricorso il provvedimento di sospensione del porto d’armi ed il provvedimento con cui veniva rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso lo stesso vengono impugnati nella parte in cui non prevedono un termine di durata massima della sospensione, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui “ La sospensione dell’autorizzazione all’uso delle armi costituisce un provvedimento di natura cautelare, che deve avere una durata certa e limitata al solo tempo necessario a fronteggiare situazioni temporanee che deve essere determinato sulla base di circostanze specifiche contingenti, delle quali l’Amministrazione è tenuta a dare conto con adeguata motivazione. Se, quindi, la sospensione è un potere cautelare limitato rispetto al più ampio potere di ritiro che la P.A. può esercitare a titolo di revoca o di annullamento e se, di conseguenza, lo scopo perseguito coincide con la salvaguardia seppur provvisoria dell’atto e non con l’eliminazione dello stesso, la sua efficacia deve necessariamente essere a tempo determinato, perché altrimenti si adotterebbe un sostanziale provvedimento di ritiro con le forme di un atto cautelare provvisoriamente conservativo ” (T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I, 02.10.2019, n. 856).
Il motivo non può trovare accoglimento per carenza di interesse alla rimozione dell’atto di sospensione del porto d’armi in quanto, alla luce dell’esistenza di un legittimo provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni, risulta inevitabilmente preclusa all’interessato la detenzione di armi e, conseguentemente, anche il porto delle stesse.
Per tutte le ragioni sopra esposte i motivi di impugnazione devono ritenersi complessivamente infondati, imponendosi il rigetto del ricorso.
Rimane salva ogni eventuale futura determinazione dell’amministrazione, in relazione ai provvedimenti di divieto di detenzione di armi e di sospensione di porto d’armi, alla luce dell’intervenuta revoca del provvedimento di ammonimento determinata dal venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l’adozione.
Le spese di lite, determinate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte pubblica, delle spese di lite, determinate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed eventuali soggetti terzi.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Maria Lico | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.