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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/08/2025, n. 6384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6384 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 33641/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27.09.2023
da 1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano e libanese Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con gli avv.ti Laura Hoesch e Marta Monaci presso le quali ha eletto domicilio telematico contro 2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'avv. Angelica Chiara Maria Fazio presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano il 07.11.2013 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 1771, Parte I, Anno 2013)
separati consensualmente con verbale del 12.12.2022, omologato dal Tribunale di Milano con decreto n. 20499/2022 del 20.12.2022
Pagina 1 di 7 con la seguente figlia: nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), cittadina italiana. CodiceFiscale_3
FATTO Con decreto di omologa n. 20499/2022 del 20.12.2022, il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione personale tra le parti alle condizioni dalle stesse condivise, disponendo in particolare l'affido condiviso della figlia minore, il collocamento della stessa presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia a fine settimana alternati oltre a due giorni infrasettimanali, il contributo paterno nel mantenimento della minore mediante la somma di € 450 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo del marito di corrispondere la somma mensile di € 400 a titolo di assegno di mantenimento della moglie. Con ricorso depositato in data 27.09.2023 avanti a questo Tribunale ha Parte_1 chiesto la modifica delle suddette condizioni, chiedendo in particolare di disporre il collocamento della figlia presso il padre, l'assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale e la Pt_2 regolamentazione delle frequentazioni , nonché di porre a carico di entrambi i genitori Persona_1
l'obbligo di contribuire in via diretta al mantenimento ordinario della minore, ferma la suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno, con conseguente revoca dell'assegno a carico del padre di mantenimento della moglie e della prole. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.06.2024 Controparte_1 si è costituita in giudizio e ha chiesto, in via riconvenzionale, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e di disporre l'affido condiviso di il collocamento della minore Pt_2 presso la madre e la conferma delle frequentazioni padre-figlia stabilite in sede di separazione, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia mediante la somma mensile di € 750 oltre al 50% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore della madre. All'udienza del 09.07.2024, dopo ampia discussione con le parti, il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dai genitori in merito al regime di frequentazione di durante il periodo di sospensione Pt_2 scolastica, si è riservato. In data 22.07.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, ha pronunciato la seguente ordinanza:
“Letti gli atti del procedimento;
esaminata la documentazione di causa;
visti gli esiti dell'udienza celebrata in data 09.07.2024 nel corso della quale le parti, assistite dai propri difensori, hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in queta sede richiamate e trascritte;
osservato che entrambe le parti concordano in ordine alla necessità, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti di natura temporanea, di effettuare approfondimenti in ordine allo stato di benessere psico fisico della figlia minore nata il [...] che, dal 1.09.2023, si è trasferita a vivere Pt_2 insieme alla madre, secondo quanto allegato dal padre senza il suo consenso, dapprima a Gallarate dove la madre ha unilateralmente trasferito al residenza della minore provvedendo altresì all'iscrizione a scuola e poi a Busto Arsizio Via Indipendenza n. 6, dove è oggi di fatto Pt_2 domiciliata presso il nuovo compagno della madre;
dato atto che i genitori hanno trovato un accordo in ordine alla regolamentazione del periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze stive, stabilendo che la minore starà con ciascun genitore a settimane alterne;
Pagina 2 di 7 ritenuta la necessità di regolamentare in via provvisoria e nelle more degli accertamenti che verranno disposti le frequentazioni di con il papà, alla ripresa della frequentazione scolastica,
Pt_2 in maniera tale che la minore mantenga un rapporto significativo con il genitore non collocatario nonostante la distanza fisica interposta dalla scelta materna ritenuto che a tal fine, considerato che durate a settimana la minore esce da scuola alle ore 16.30 e che la madre non è auto munita, di dover prevedere – al fine, da un lato, di non affaticare eccessivamente e dall'altro di garantire anche alla mamma di trascorrere sufficiente tempo
Pt_2 libero con la minore – che trascorra con il papà il primo e il terzo fine settimana di ogni mese
Pt_2 dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21 dopo cena;
il terzo fine settimana con la mamma prevedendo in questo caso che il papà possa andare a prendere a scuola un giorno
Pt_2 infra settimanale (indicativamente il mercoledì) e tenerla con sé fino alle 19; e il quarto fine settimana con il papà dal venerdì all'uscita da scuola al sabato sera ore 21.30 dopo cena
PQM
Incarica i SS del Comune di Busto Arsizio (luogo del domicilio di fatto della minore) di:
-effettuare approfonditi colloqui conoscitivi con i genitori, con la minore e con il nuovo compagno convivente della madre
-effettuare accessi domiciliari presso l'abitazione di Via Indipendenza n. 6
-assumerne dettagliate informazioni dalle insegnanti di al fine di verificare lo stato di benessere Pt_2 psico fisico della minore, la qualità della sua relazione con gli adulti e con i pari, la sussistenza di eventuali problematiche scolastiche/comportamentali/di inserimento di Pt_2
-assumerne dettagliate informazioni dal pediatra di e da ogni altro adulto di riferimento per la Pt_2 bambina (ad esempio baby sitter, insegnanti attività ludico-ricreative, nonni etc)
-osservare, anche mediante attivazione dell'educativa domiciliare, la relazione tra la minore la madre e il nuovo compagno della stessa Dà atto dell'accordo dei genitori in ordine alla regolamentazione del periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze stive, che prevede che la minore stia con ciascun genitore a settimane alterne fino alla ripresa della scuola;
dispone, in via assolutamente provvisoria, che dal momento della ripresa della scuola la minore resti collocata presso e con la mamma e frequenti il papà secondo il seguente calendario:
-prima settimana del mese: dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21
-seconda settimana del mese: un giorno infra settimanale (in difetto di accordo tra i genitori il mercoledì) dall'uscita da scuola alle ore 19
-terza settimana del mese: dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21
-quarta settimana del mese: dal venerdì all'uscita da scuola al sabato sera ore 21.30
-nel periodo di vacanza natalizio: dalla sospensione della scuola al 31 dicembre 2024 ore 13 con il papà e dal 31 dicembre 2024 ore 13 al 6 gennaio 2025 con la madre. Successivamente rirenderà la calendarizzazione ordinaria Assegna ai SS del termine fino al 16.01.2025 per trasmettere una dettagliata Controparte_2 relazione di aggiornamento Rinvia la causa al 22.01.2025 ore 12.30 per la prosecuzione dell'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc”. All'udienza del 19.06.2025 (celebratasi a seguito di rinvio), esaminate nel contraddittorio delle parti le relazioni trasmesse dai Servizi sociali, dopo ampia discussione, su proposta del Giudice, le parti hanno concordato in ordine alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. affido condiviso di con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, Pt_2
Pagina 3 di 7 presso e con la mamma 2. salvi diversi e migliori accordi tra i genitori starà con il papà: Pt_2
-prima settimana del mese: dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21
-seconda settimana del mese: un giorno infrasettimanale (in difetto di accordo tra i genitori il mercoledì) dall'uscita da scuola alle ore 19
-terza settimana del mese: dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21
-quarta settimana del mese: dal venerdì all'uscita da scuola al sabato sera ore 21.30
-nel periodo di vacanza natalizio: dalla sospensione della scuola al 31 dicembre 2024 ore 13 con il papà e dal 31 dicembre 2024 ore 13 al 6 gennaio 2025 con la madre. Successivamente rirenderà la calendarizzazione ordinaria
-nel periodo estivo a settimana alterne
-l'intero Periodo di Pasqua o Carnevale ad anni alterni con la mamma
3.conferma del contributo al mantenimento della minore previsto in sede di separazione nella somma rivalutata al mese di giugno 2025 oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano
4.Assegno unico universale al 50% tra i genitori
5.i genitori si impegnano ad avviare presso un centro privato o convenzionato un percorso di COGE con costi suddivisi in ragione del 50% tra le parti
6.entro il 31 dicembre 2025 il padre verserà gli arretrati dell'assegno unico e della rivalutazione ISTAT maturata sull'assegno di mantenimento di dal provvedimento di separazione ad oggi e Pt_2
a titolo di arretrati non pagati dell'assegno di mantenimento la somma di € 2.000 7.spese di lite compensate”. I difensori delle parti hanno dunque rinunciato alle rispettive domande in ordine alla modifica delle condizioni di separazione, atteso l'accordo raggiunto per le condizioni di divorzio. Le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c. sostituendo l'udienza mediante il deposito di note scritte e hanno infine rinunciato reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c. e all'impugnazione della sentenza. Quindi Giudice ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. e ha rinviato la causa per acquisire la bozza della sentenza di divorzio, assegnando alle parti termine fino al 21.07.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza. Con note scritte ritualmente depositate il 17-18 luglio 2025, le parti hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra le stesse alle seguenti condizioni, parzialmente modificate e integrate rispetto a quelle condivise all'udienza del 19.06.2025:
1) affidare congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore , con collocamento prevalente, Pt_2 anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la madre, in Busto Arsizio, via Indipendenza n. 6;
2) salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, il signor potrà vedere e tenere con sé Parte_1 la figlia come segue: Pt_2
- prima settimana del mese: dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21;
- seconda settimana del mese: un giorno infrasettimanale (in mancanza di accordo tra i genitori il mercoledì) dall'uscita da scuola alle ore 19;
- terza settimana del mese: dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21;
Pagina 4 di 7 - quarta settimana del mese: dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21;
- nel periodo di vacanza natalizio, ad anni alterni con la madre, dalla sospensione delle lezioni scolastiche al 31 dicembre ore 13 o dal 31 dicembre ore 13 al 6 gennaio (successivamente rirenderà la calendarizzazione ordinaria); dandosi atto, ai fini dell'alternanza, che nel corso delle vacanze natalizie 2024/2025 ha trascorso con il padre il primo periodo;
Pt_2
- l'intero periodo di Pasqua o Carnevale ad anni alterni con la madre;
dandosi atto, ai fini dell'alternanza, che nel 2025 ha trascorso il periodo di Pasqua con la madre. Pt_2
Nel periodo estivo, dalla sospensione delle lezioni scolastiche fino alla ripresa delle stesse, a settimana alterne tra i genitori, nonché due settimane consecutive con ciascun genitore da effettuarsi tra il mese di luglio e il mese di agosto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
3) il signor continuerà a contribuire al mantenimento della figlia con il versamento alla Parte_1 signora dell'assegno previsto in sede di separazione (€ 450,00 mensili), nella somma CP_1 rivalutata, pari oggi a € 457,65; tale assegno verrà corrisposto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato in base agli indici Istat del costo della vita (base € 450,00 al dicembre 2022, prossima rivalutazione al dicembre 2025), oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano del 14.11.2017 e qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
Pagina 5 di 7 i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4) l'assegno unico universale verrà suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) i genitori si impegnano ad avviare presso un centro privato o convenzionato un percorso di COGE con costi suddivisi al 50% tra le stesse parti;
6) le parti concordano che entro il 31 dicembre 2025 il signor verserà alla signora Parte_1 [...]
quanto segue: - gli arretrati dell'assegno unico (quota del 50%) dal mese di giugno 2023 CP_1 al mese di aprile 2025 (complessivi € 2.221,70); - gli arretrati della rivalutazione ISTAT maturata sull'assegno di mantenimento di dal provvedimento di separazione (dicembre 2022) al mese di Pt_2 giugno 2025 (complessivi € 85,95); - la somma di € 2.000,00 transattivamente individuata quale arretrati dell'assegno di mantenimento della signora;
il tutto, per un ammontare CP_1 complessivo di € 4.307,65 che il signor corrisponderà in sei rate mensili dell'importo Parte_1 di € 717,94 ciascuna, da versarsi unitamente all'assegno di mantenimento di dalla mensilità di Pt_2 luglio 2025 e fino a quella di dicembre 2025;
7) le parti dichiarano di essere autonome economicamente e che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile;
8) con l'adempimento di quanto qui previsto, le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura economica, anche in conseguenza dello scioglimento della comunione legale dei beni e dichiarano, anche in via transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e causa connessa all'intercorso rapporto coniugale, nonché in relazione all'adempimento degli accordi di separazione;
9) spese di lite compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 LPF.
Le parti hanno inoltre confermato di non volersi riconciliare, di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c. e di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pagina 6 di 7 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor Parte_1
e il 07.11.2013 a Milano (atto iscritto nei Registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Milano al n. 1771, parte I, anno 2013);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27.09.2023
da 1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano e libanese Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con gli avv.ti Laura Hoesch e Marta Monaci presso le quali ha eletto domicilio telematico contro 2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'avv. Angelica Chiara Maria Fazio presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano il 07.11.2013 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 1771, Parte I, Anno 2013)
separati consensualmente con verbale del 12.12.2022, omologato dal Tribunale di Milano con decreto n. 20499/2022 del 20.12.2022
Pagina 1 di 7 con la seguente figlia: nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), cittadina italiana. CodiceFiscale_3
FATTO Con decreto di omologa n. 20499/2022 del 20.12.2022, il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione personale tra le parti alle condizioni dalle stesse condivise, disponendo in particolare l'affido condiviso della figlia minore, il collocamento della stessa presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia a fine settimana alternati oltre a due giorni infrasettimanali, il contributo paterno nel mantenimento della minore mediante la somma di € 450 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo del marito di corrispondere la somma mensile di € 400 a titolo di assegno di mantenimento della moglie. Con ricorso depositato in data 27.09.2023 avanti a questo Tribunale ha Parte_1 chiesto la modifica delle suddette condizioni, chiedendo in particolare di disporre il collocamento della figlia presso il padre, l'assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale e la Pt_2 regolamentazione delle frequentazioni , nonché di porre a carico di entrambi i genitori Persona_1
l'obbligo di contribuire in via diretta al mantenimento ordinario della minore, ferma la suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno, con conseguente revoca dell'assegno a carico del padre di mantenimento della moglie e della prole. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.06.2024 Controparte_1 si è costituita in giudizio e ha chiesto, in via riconvenzionale, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e di disporre l'affido condiviso di il collocamento della minore Pt_2 presso la madre e la conferma delle frequentazioni padre-figlia stabilite in sede di separazione, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia mediante la somma mensile di € 750 oltre al 50% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore della madre. All'udienza del 09.07.2024, dopo ampia discussione con le parti, il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dai genitori in merito al regime di frequentazione di durante il periodo di sospensione Pt_2 scolastica, si è riservato. In data 22.07.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, ha pronunciato la seguente ordinanza:
“Letti gli atti del procedimento;
esaminata la documentazione di causa;
visti gli esiti dell'udienza celebrata in data 09.07.2024 nel corso della quale le parti, assistite dai propri difensori, hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in queta sede richiamate e trascritte;
osservato che entrambe le parti concordano in ordine alla necessità, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti di natura temporanea, di effettuare approfondimenti in ordine allo stato di benessere psico fisico della figlia minore nata il [...] che, dal 1.09.2023, si è trasferita a vivere Pt_2 insieme alla madre, secondo quanto allegato dal padre senza il suo consenso, dapprima a Gallarate dove la madre ha unilateralmente trasferito al residenza della minore provvedendo altresì all'iscrizione a scuola e poi a Busto Arsizio Via Indipendenza n. 6, dove è oggi di fatto Pt_2 domiciliata presso il nuovo compagno della madre;
dato atto che i genitori hanno trovato un accordo in ordine alla regolamentazione del periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze stive, stabilendo che la minore starà con ciascun genitore a settimane alterne;
Pagina 2 di 7 ritenuta la necessità di regolamentare in via provvisoria e nelle more degli accertamenti che verranno disposti le frequentazioni di con il papà, alla ripresa della frequentazione scolastica,
Pt_2 in maniera tale che la minore mantenga un rapporto significativo con il genitore non collocatario nonostante la distanza fisica interposta dalla scelta materna ritenuto che a tal fine, considerato che durate a settimana la minore esce da scuola alle ore 16.30 e che la madre non è auto munita, di dover prevedere – al fine, da un lato, di non affaticare eccessivamente e dall'altro di garantire anche alla mamma di trascorrere sufficiente tempo
Pt_2 libero con la minore – che trascorra con il papà il primo e il terzo fine settimana di ogni mese
Pt_2 dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21 dopo cena;
il terzo fine settimana con la mamma prevedendo in questo caso che il papà possa andare a prendere a scuola un giorno
Pt_2 infra settimanale (indicativamente il mercoledì) e tenerla con sé fino alle 19; e il quarto fine settimana con il papà dal venerdì all'uscita da scuola al sabato sera ore 21.30 dopo cena
PQM
Incarica i SS del Comune di Busto Arsizio (luogo del domicilio di fatto della minore) di:
-effettuare approfonditi colloqui conoscitivi con i genitori, con la minore e con il nuovo compagno convivente della madre
-effettuare accessi domiciliari presso l'abitazione di Via Indipendenza n. 6
-assumerne dettagliate informazioni dalle insegnanti di al fine di verificare lo stato di benessere Pt_2 psico fisico della minore, la qualità della sua relazione con gli adulti e con i pari, la sussistenza di eventuali problematiche scolastiche/comportamentali/di inserimento di Pt_2
-assumerne dettagliate informazioni dal pediatra di e da ogni altro adulto di riferimento per la Pt_2 bambina (ad esempio baby sitter, insegnanti attività ludico-ricreative, nonni etc)
-osservare, anche mediante attivazione dell'educativa domiciliare, la relazione tra la minore la madre e il nuovo compagno della stessa Dà atto dell'accordo dei genitori in ordine alla regolamentazione del periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze stive, che prevede che la minore stia con ciascun genitore a settimane alterne fino alla ripresa della scuola;
dispone, in via assolutamente provvisoria, che dal momento della ripresa della scuola la minore resti collocata presso e con la mamma e frequenti il papà secondo il seguente calendario:
-prima settimana del mese: dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21
-seconda settimana del mese: un giorno infra settimanale (in difetto di accordo tra i genitori il mercoledì) dall'uscita da scuola alle ore 19
-terza settimana del mese: dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21
-quarta settimana del mese: dal venerdì all'uscita da scuola al sabato sera ore 21.30
-nel periodo di vacanza natalizio: dalla sospensione della scuola al 31 dicembre 2024 ore 13 con il papà e dal 31 dicembre 2024 ore 13 al 6 gennaio 2025 con la madre. Successivamente rirenderà la calendarizzazione ordinaria Assegna ai SS del termine fino al 16.01.2025 per trasmettere una dettagliata Controparte_2 relazione di aggiornamento Rinvia la causa al 22.01.2025 ore 12.30 per la prosecuzione dell'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc”. All'udienza del 19.06.2025 (celebratasi a seguito di rinvio), esaminate nel contraddittorio delle parti le relazioni trasmesse dai Servizi sociali, dopo ampia discussione, su proposta del Giudice, le parti hanno concordato in ordine alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. affido condiviso di con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, Pt_2
Pagina 3 di 7 presso e con la mamma 2. salvi diversi e migliori accordi tra i genitori starà con il papà: Pt_2
-prima settimana del mese: dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21
-seconda settimana del mese: un giorno infrasettimanale (in difetto di accordo tra i genitori il mercoledì) dall'uscita da scuola alle ore 19
-terza settimana del mese: dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21
-quarta settimana del mese: dal venerdì all'uscita da scuola al sabato sera ore 21.30
-nel periodo di vacanza natalizio: dalla sospensione della scuola al 31 dicembre 2024 ore 13 con il papà e dal 31 dicembre 2024 ore 13 al 6 gennaio 2025 con la madre. Successivamente rirenderà la calendarizzazione ordinaria
-nel periodo estivo a settimana alterne
-l'intero Periodo di Pasqua o Carnevale ad anni alterni con la mamma
3.conferma del contributo al mantenimento della minore previsto in sede di separazione nella somma rivalutata al mese di giugno 2025 oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano
4.Assegno unico universale al 50% tra i genitori
5.i genitori si impegnano ad avviare presso un centro privato o convenzionato un percorso di COGE con costi suddivisi in ragione del 50% tra le parti
6.entro il 31 dicembre 2025 il padre verserà gli arretrati dell'assegno unico e della rivalutazione ISTAT maturata sull'assegno di mantenimento di dal provvedimento di separazione ad oggi e Pt_2
a titolo di arretrati non pagati dell'assegno di mantenimento la somma di € 2.000 7.spese di lite compensate”. I difensori delle parti hanno dunque rinunciato alle rispettive domande in ordine alla modifica delle condizioni di separazione, atteso l'accordo raggiunto per le condizioni di divorzio. Le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c. sostituendo l'udienza mediante il deposito di note scritte e hanno infine rinunciato reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c. e all'impugnazione della sentenza. Quindi Giudice ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. e ha rinviato la causa per acquisire la bozza della sentenza di divorzio, assegnando alle parti termine fino al 21.07.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza. Con note scritte ritualmente depositate il 17-18 luglio 2025, le parti hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra le stesse alle seguenti condizioni, parzialmente modificate e integrate rispetto a quelle condivise all'udienza del 19.06.2025:
1) affidare congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore , con collocamento prevalente, Pt_2 anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la madre, in Busto Arsizio, via Indipendenza n. 6;
2) salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, il signor potrà vedere e tenere con sé Parte_1 la figlia come segue: Pt_2
- prima settimana del mese: dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21;
- seconda settimana del mese: un giorno infrasettimanale (in mancanza di accordo tra i genitori il mercoledì) dall'uscita da scuola alle ore 19;
- terza settimana del mese: dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21;
Pagina 4 di 7 - quarta settimana del mese: dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21;
- nel periodo di vacanza natalizio, ad anni alterni con la madre, dalla sospensione delle lezioni scolastiche al 31 dicembre ore 13 o dal 31 dicembre ore 13 al 6 gennaio (successivamente rirenderà la calendarizzazione ordinaria); dandosi atto, ai fini dell'alternanza, che nel corso delle vacanze natalizie 2024/2025 ha trascorso con il padre il primo periodo;
Pt_2
- l'intero periodo di Pasqua o Carnevale ad anni alterni con la madre;
dandosi atto, ai fini dell'alternanza, che nel 2025 ha trascorso il periodo di Pasqua con la madre. Pt_2
Nel periodo estivo, dalla sospensione delle lezioni scolastiche fino alla ripresa delle stesse, a settimana alterne tra i genitori, nonché due settimane consecutive con ciascun genitore da effettuarsi tra il mese di luglio e il mese di agosto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
3) il signor continuerà a contribuire al mantenimento della figlia con il versamento alla Parte_1 signora dell'assegno previsto in sede di separazione (€ 450,00 mensili), nella somma CP_1 rivalutata, pari oggi a € 457,65; tale assegno verrà corrisposto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato in base agli indici Istat del costo della vita (base € 450,00 al dicembre 2022, prossima rivalutazione al dicembre 2025), oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano del 14.11.2017 e qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
Pagina 5 di 7 i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4) l'assegno unico universale verrà suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) i genitori si impegnano ad avviare presso un centro privato o convenzionato un percorso di COGE con costi suddivisi al 50% tra le stesse parti;
6) le parti concordano che entro il 31 dicembre 2025 il signor verserà alla signora Parte_1 [...]
quanto segue: - gli arretrati dell'assegno unico (quota del 50%) dal mese di giugno 2023 CP_1 al mese di aprile 2025 (complessivi € 2.221,70); - gli arretrati della rivalutazione ISTAT maturata sull'assegno di mantenimento di dal provvedimento di separazione (dicembre 2022) al mese di Pt_2 giugno 2025 (complessivi € 85,95); - la somma di € 2.000,00 transattivamente individuata quale arretrati dell'assegno di mantenimento della signora;
il tutto, per un ammontare CP_1 complessivo di € 4.307,65 che il signor corrisponderà in sei rate mensili dell'importo Parte_1 di € 717,94 ciascuna, da versarsi unitamente all'assegno di mantenimento di dalla mensilità di Pt_2 luglio 2025 e fino a quella di dicembre 2025;
7) le parti dichiarano di essere autonome economicamente e che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile;
8) con l'adempimento di quanto qui previsto, le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura economica, anche in conseguenza dello scioglimento della comunione legale dei beni e dichiarano, anche in via transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e causa connessa all'intercorso rapporto coniugale, nonché in relazione all'adempimento degli accordi di separazione;
9) spese di lite compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 LPF.
Le parti hanno inoltre confermato di non volersi riconciliare, di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c. e di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pagina 6 di 7 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor Parte_1
e il 07.11.2013 a Milano (atto iscritto nei Registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Milano al n. 1771, parte I, anno 2013);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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