TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/05/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
RG 2819/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2819/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagliavv.ti PAGLIANI GIUSEPPE e ZEPPELLI CLAUDIA presso il cui studio sito in VIA PILASTRELLO 5/A 42019 SCANDIANO è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI DONATELLA presso il cui studio sito in VIALE BESANA 2 MILANO è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlio minore CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati in atti:
Parte ricorrente
In Via Principale e Nel Merito: modificare tanto in termini di affidamento che di mantenimento della prole il provvedimento emesso in data 22/09/2022 dal Tribunale di Reggio Emilia V.G. n. 4905/2021;
- disporre in favore della madre sig.ra , nata a [...] il Parte_1 21/02/1970, C.F. , residente in [...] Amicis n. 4, l'affidamento super esclusivo o rafforzato del minore Persona_1
[...]
- disporre a carico del sig. il versamento del contributo a titolo di Controparte_1 mantenimento per il figlio nella misura di € 2.000,00 Persona_1 mensili sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso o quella maggiore o minore somma che risulterà equa e di giustizia, somma aggiornata annualmente secondo gli indici Istat;
- disporre spese straordinarie secondo il Protocollo di questo Tribunale a carico del sig. nella misura del 70%. CP_1
- Con vittoria di spese e compenso, oltre accessori, del presente giudizio.
Parte resistente
1) Respingere tutte le richieste della ricorrente e confermare il Provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia del 22-9-22, sia in materia di affido del Minore ai Servizi Sociali, che di conferma del contributo di mantenimento a carico del padre, in euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
2) Confermare che il genitore collocatario ha obblighi informativi, di condivisione di decisioni e di rispetto del protocollo del Tribunale – in ottemperanza con gli obblighi della bigenitorialità - e sanzionare il mancato rispetto di questi obblighi nel passato da parte della madre.
3) Confermare l'obbligo a carico del genitore attualmente collocatario di impegnarsi attivamente e realmente, a consentire la ripresa delle frequentazioni del figlio con l'altro genitore.
4) Determinare specificatamente i compiti dei Servizi Sociali affidatari, prescrivendo loro di adoperarsi per la urgente ripresa delle frequentazioni padre-figlio nei fine settimana e durante le vacanze e la ripresa delle telefonate padre - figlio.
5) In ragione delle gravi inadempienze della resistente e degli atti che arrecano pregiudizio al minore ed ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, assumere ai sensi dell'art.473bis n. 39 c.p.c., i seguenti provvedimenti: a) ammonizione del genitore inadempiente, b) determinazione ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. della somma di denaro dovuta dall'obbligata per ogni futura violazione o inosservanza degli obblighi scaturenti dal principio della bigenitorialità; c) condannare la ricorrente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende;
d) condannare la ricorrente al risarcimento dei danni a favore del padre, odierno resistente. IN VIA ISTRUTTORIA: 1) Disporre CTU al fine di individuare le reali ragioni degli ostacoli frapposti dal minore alle normali frequentazioni padre-figlio, in modo da aiutare il ragazzo alla ripresa delle frequentazioni con il proprio padre, per il benessere del figlio ed al superamento delle attuali insicurezze.
2) Ammettere prove per testi sui seguenti capitoli: A) “Vero che confermo quanto ho scritto nel doc.to 21 che mi si rammostra” B) “Vero che confermo quanto ho scritto nel doc.to 22 che mi si rammostra” C) “Vero che confermo quanto ho scritto nel doc.to 23 che mi si rammostra”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento del minore nato a Sassuolo (MO) in [...] Persona_1
06.02.2010.
In merito alla situazione del minore questo Tribunale si è già pronunciato in plurime occasioni: in data 08.03.2013 accogliendo le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti;
in data 12.01.2015, decidendo in seguito a CTU, a fronte di ricorso presentato dal padre;
in data 23.11.2016 rigettando le richieste di modifica avanzate dalla madre;
in data 26.09.2017 regolamentando le modalità relative agli spostamenti del minore tra le città di residenza del padre (Milano) e della madre (Reggio Emilia) e suddividendo diversamente la ripartizione delle spese straordinarie;
in data 09.01.2020 provvedendo nuovamente in merito alle spese straordinarie;
in data 22.09.2022, all'esito di nuova CTU, affidando il minore al Servizio Sociale;
nel 2024 si è svolto altresì ulteriore procedimento avanti al Giudice Tutelare.
Attualmente il minore risulta collocato presso la madre ed affidato al Servizio Sociale, con incarico agli operatori di regolamentare il diritto di visita paterno e di predisporre per il minore un percorso psicoterapeutico;
a carico del padre è stato inoltre previsto un onere di contribuzione mensile di
€ 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il ricorso oggi in esame la sig.ra ha chiesto che venga Pt_1 disposto in suo favore l'affidamento super esclusivo del figlio e che la somma posta a carico del padre venga rideterminata in € 2.000,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste la ricorrente ha dedotto che il figlio si rifiuta da oltre due anni di incontrare il padre e che vani sarebbero stati i tentativi effettuati in tal senso dal Servizio Sociale;
la madre sarebbe dunque l'unica figura genitoriale che supporta e segue il minore nei confronti del quale il padre terrebbe un atteggiamento rigido, ricattatorio e controproducente;
il conflitto tra i genitori, inoltre, impedirebbe l'assunzione tempestiva delle decisioni riguardanti il figlio, con pregiudizio di quest'ultimo; quanto alle questioni economiche la ricorrente ha rilevato che i tempi di permanenza del ragazzo presso il padre sono allo stato inesistenti e che ella attende a tutte le necessità di accudimento del figlio;
ha osservato altresì che quest'ultimo è cresciuto e ne sono pertanto aumentate le esigenze di vita, evidenziando al contempo la rilevante superiorità della situazione reddituale e patrimoniale del sig. Per_1 rispetto alla propria.
Il ricorso conteneva altresì una richiesta urgente in merito all'iscrizione scolastica del minore, cui si è provveduto con i provvedimenti temporanei ed urgenti del 24.11.2024, attribuendo alla sola madre l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in ordine a tale questione.
Costituitosi in giudizio il sig. si è opposto alle richieste Per_1 formulate in ricorso chiedendo la conferma dei provvedimenti in essere;
ha sostenuto che la madre attuerebbe un vero e proprio plagio nei confronti del figlio per allontanarlo dalla figura paterna, percepita unicamente come datore di denaro, ed ha chiesto che tale dinamica venga accertata tramite una nuova CTU.
In data 21.11.2024 veniva ascoltato il minore – anche ai fini della decisione sull'iscrizione scolastica - il quale, in merito al rapporto con il padre, dichiarava non mi incontro con mio padre da circa due anni o un anno e mezzo e non ci sentiamo nemmeno per messaggio da circa sei mesi;
non l'ho bloccato e i suoi messaggi li leggo ma non gli rispondo;
ho preso questa decisione perché lui mi nega spesso delle richieste che io gli faccio anche se sono richieste normali da parte di un ragazzo, tipo fare dei viaggi. Ho sempre dovuto discutere per poterli fare, anche con gli assistenti sociali ed altri non li ho fatti proprio (tipo volevo andare a Dubai qualche anno fa e lui non mi ha permesso il rilascio del passaporto;
però poi qualche mese fa sono riuscito ad avere il passaporto e vorrei potere fare questo viaggio perché mia mamma e il suo fidanzato ci vanno spesso e vorrei andare anche io una volta;
loro mi dicono che è bellissimo. Loro là hanno una casa che ora è in ristrutturazione.
Per il futuro non so dire ora come sarà il rapporto con mio padre ma penso che quando sarà grande, verso la maggiore età, quando sarà libero e autonomo di fare ciò che voglio potrò rincontrarlo perché in fondo è sempre mio padre.
Veniva inoltre richiesta Relazione al Servizio Sociale affidatario che provvedeva al deposito in data 19.02.205.
Ivi gli operatori confermano che il minore – che ha concluso il percorso psicoterapeutico indicato nel precedente provvedimento del Tribunale – non intende allo stato incontrare il padre;
riferiscono inoltre del perdurare di una situazione di conflitto e di reciproco discredito tra i genitori riferendo di svariati episodi nei quali non è stato possibile effettuare scelte condivise nell'interesse del figlio (Cresima del ragazzo, iscrizione alla scuola superiore, rilascio dei documenti, cambio del medico, iscrizione alle attività extrascolastiche). Con riguardo a tali episodi il Servizio rileva come, a motivo delle posizioni di principio molto rigide e della difficoltà da parte del padre di assumere atteggiamenti più flessibili per andare incontro alle esigenze del minore si è ingenerata in quest'ultimo “una rigidità ed una maggiore chiusura” nei confronti della figura paterna “allontanando la possibilità di un nuovo incontro tra i due”.
Quanto alla madre il Servizio riferisce che la stessa si è sempre mostrata disponibile a focalizzarsi sui bisogni del figlio anche prendendo in considerazione la figura paterna, altalenando maggiore o minore propensione all'apertura specularmente alle vicende del figlio con il padre;
gli operatori rilevano altresì un forte legame e alleanza presenti fra lei e Persona_1 probabilmente per la quotidianità vissuta insieme ed osservano come la madre appare assumere un ruolo di forte protezione nei confronti del minore posizionandosi in modo privilegiato rispetto al legame con lui
Osserva ancora il Servizio che le dinamiche relazionali descritte determinano ulteriori ostacoli alla possibilità di esercitare una generalità congiunta e condivisa e riferisce delle continue controversie fra i genitori portate all'attenzione del Servizio con richieste spesso pressanti ed improprie
Il Servizio conclude riferendo che l'attuale assetto giuridico non ha permesso di uscire dal costante stallo sulle scelte non condivise fra i genitori ed è apparso di difficile attuazione, auspicando una limitazione dell'ingerenza del servizio nell'esercizio della responsabilità genitoriale per evitare il rischio di incrementare eventuali conflitti di interesse e salvaguardare uno spazio di lavoro neutro volto primariamente a sostenere il benessere generale del minore
Il Servizio ha peraltro depositato ulteriore breve aggiornamento sulla situazione in data 05.05.2025 ove viene riferito il permanere del rifiuto del minore all'incontro con il padre: egli continua ad esprimere il proprio rifiuto categorico nell'incontrare il padre e anche nel sentirlo, pur immaginando che in futuro potrebbero esserci dei mutamenti; quanto al regime di visita gli operatori riferiscono che tenuto conto dell'età di e di quanto Persona_1 egli ha riferito in molteplici occasioni di colloquio si ritiene che i rapporti padre e figlio non possano essere regolamentati ma vadano lasciati alla libera volontà delle parti in quanto operare delle forzature in questa direzione potrebbe risultare controproducente
2. Per giurisprudenza costante e consolidata l'affidamento condiviso previsto dalla legge quale forma preferenziale di affidamento della prole minore può venire derogato laddove si riveli pregiudizievole per la prole medesima posto che – come noto – in materia di affidamento dei figli minori il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 26517/2024, 21916/2019). In particolare, laddove sussista conflitto tra i genitori, la mera conflittualità non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte e pregiudicare il loro interesse (Cass. Civ., I, 5604/2020, 26517/2024)
Ciò premesso rileva il Collegio come nel caso in esame la conflittualità tra le parti, risalente, annosa, comprovata anche dalle numerosissime controversie giudiziarie instauratesi tra le parti - si è di fatto rivelata pregiudizievole per il figlio minore posto che in più occasioni egli ha patito la mancata o la tardiva assunzione di scelte che lo riguardavano.
Giova rammentare, tra i vari contrasti insorti, che nel corso del precedente procedimento è stato il Giudice a dover decidere, con provvedimento emesso in corso di causa, in ordine all'iscrizione del minore ad un corso calcistico, stante il mancato consenso del padre e che analogo contrasto era sorto in ordine al modulo di iscrizione alla scuola media;
proprio in ragione della disfunzionalità dell'affidamento condiviso, già rilevata in quella sede, il precedente giudizio si era concluso disponendo l'affidamento del minore al Servizio Sociale.
Poco prima dell'instaurarsi di questo giudizio, peraltro, la madre è dovuta ricorrere al Giudice tutelare per l'emissione dei documenti del minore, stante l'opposizione del padre, il quale ha chiesto ed ottenuto che i documenti venissero detenuti dal Servizio Sociale e che fosse il Servizio stesso ad autorizzare di volta in volta eventuali viaggi.
Va osservato altresì che nella relazione del Servizio emerge con tutta evidenza la difficoltà degli operatori nel dover mediare costantemente tra i genitori in ordine a tutte le scelte riguardanti il figlio, ciò che inevitabilmente ritarda le scelte medesime causando pregiudizio al minore. Valga ad esempio la questione della scelta della scuola superiore nella quale il mancato consenso del padre ha richiesto dapprima l'intervento degli operatori e successivamente un provvedimento ad hoc di questo Tribunale, ciò che ha causato un ritardo nell'iscrizione e nell'inizio della frequenza da parte del minore, con le evidenti difficoltà che ne sono conseguite.
Come evidenzia il Servizio gli episodi citati (rilascio dei documenti, scelta della scuola, scelta dell'attività sportiva) nei quali la rigidità paterna nel consentire scelte riguardanti il minore ha reso necessario un intervento dell'Autorità Giudiziaria, hanno contribuito ad allontanare il minore dal padre e, di fatto, al categorico odierno rifiuto del ragazzo ad incontrarlo.
Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio che sia nell' interesse del minore, ad oggi, venire affidato in via esclusiva alla madre al fine non solo di consentire l'assunzione tempestiva delle scelte che lo riguardano ma anche di permettere al Servizio, come dallo stesso richiesto, di esercitare un ruolo terzo tra le parti, supportando i genitori nel loro ruolo educativo ed il minore nella ricostruzione di un rapporto con il padre. (salvaguardare uno spazio di lavoro neutro volto primariamente a sostenere il benessere generale del minore nel rispetto di quelli che sono i suoi bisogni attuali affinché riesca ad integrare dentro di sé tutti i membri della sua rete parental).
Va rammentato peraltro che la volontà del minore, oggi quindicenne, non può essere forzata, come di fatto vorrebbe il padre, posto che, come sottolineato dal Servizio, operare delle forzature potrebbe risultare controproducente (cfr. Relazione 05.05.20245) e che in questo senso si è più volte espressa anche la Suprema Corte: ove il figlio minore, adolescente e con piena autonomia di giudizio, prova nei confronti di un genitore sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa, talmente radicati da non poter essere facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche, vanno sospesi gli incontri tra il minore stesso e il coniuge non affidatario (Cass. 21969/2024)
3.Con riguardo alle questioni economiche risulta dalla documentazione in atti che la sig.ra abbia percepito redditi netti (reddito complessivo Pt_1 detratta l'imposta netta) nell'anno 2021 (Unico 2022) pari circa ad € 19.850,00 e dunque circa € 1.650,00 mensili, e nell'anno 2022 (730/2023) pari a circa € 16.800,00 e dunque circa € 1.400,00 mensili, nell'anno 2023 (730/2024) pari a circa € 23.200,00 e dunque € 1.900 mensili;
la stessa ha dunque visto un incremento delle proprie entrate mensili dall'epoca del precedente provvedimento (anno 2022, redditi 2021) pari a circa € 300,00.
Quanto al sig. egli risulta avere percepito redditi netti Per_1 nell'anno 2021 (Unico 2022) pari a circa € 126.300,00 e dunque circa € 10.500,00 mensili, nell'anno 2022 (Unico 2023) pari ad € 143.830,00 e dunque € 11.980,00 mensili e nell'anno 2023 (Unico 2024) € 157.000,00 e dunque € 13.000,00 mensili;
egli ha dunque visto un incremento delle proprie entrate rispetto all'epoca del precedente provvedimento pari a circa
€ 2.500,00 mensili.
Ciò premesso occorre considerare altresì che alla luce dell'attuale rifiuto del figlio ad incontrare il padre, il ragazzo sta solo con la madre cui pertanto vengono demandati in toto i compiti di accudimento e cura;
al contempo il minore è cresciuto di tre anni rispetto all'epoca del precedente provvedimento ed è circostanza pacifica, confermata da costante giurisprudenza, che le esigenze dei figli crescono al crescere dell'età: in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione […] dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. Civ., I, 29.04.2022, n. 13664).
Per quanto sopra, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 quater c.c. e dunque della capacità reddituale ed economica delle parti come sopra descritta (ampiamente maggiore per il padre e comunque aumentata rispetto all'epoca del precedente Decreto), dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (oggi sta solo con la madre), considerata l'età del minore (oggi quindicenne) ritiene congruo il Collegio rideterminare in € 1.000,00 mensili il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre.
4.Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, vanno poste a carico del resistente, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così dispone a) il minore nato a Sassuolo (MO) in [...] Persona_1
06.02.2010 è affidato in via esclusiva alla madre che potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti il figlio, ivi comprese quelle relative alla salute, all'istruzione, alla scelta della residenza ed alle pratiche amministrative.
b) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio previo assenso del medesimo ed in accordo con lo stesso c) Il sig. con decorrenza dalla data della domanda, Per_1 contribuirà al mantenimento del figlio mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € 1.000,00; detta somma Pt_1 sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT
d) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore ed individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (prot. Giugno 2023) saranno suddivise al 50% tra i genitori;
il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.
e) Il Servizio Sociale manterrà compiti di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, sostenendo i genitori nella loro funzione educativa e mediando tra i medesimi ove necessario in caso di contrasti riguardanti il figlio;
il Servizio incontrerà periodicamente il minore al fine di vigilare sul suo benessere e tentare un riavvicinamento alla figura paterna, senza forzare la volontà del minore ed avuto riguardo al suo primario interesse f) Le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.616,00, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge sono poste a carico del resistente Si comunichi al Servizio Sociale (Unione Colline Matildiche)
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 15.05.2025
Il presidente est.
Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2819/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagliavv.ti PAGLIANI GIUSEPPE e ZEPPELLI CLAUDIA presso il cui studio sito in VIA PILASTRELLO 5/A 42019 SCANDIANO è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI DONATELLA presso il cui studio sito in VIALE BESANA 2 MILANO è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlio minore CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati in atti:
Parte ricorrente
In Via Principale e Nel Merito: modificare tanto in termini di affidamento che di mantenimento della prole il provvedimento emesso in data 22/09/2022 dal Tribunale di Reggio Emilia V.G. n. 4905/2021;
- disporre in favore della madre sig.ra , nata a [...] il Parte_1 21/02/1970, C.F. , residente in [...] Amicis n. 4, l'affidamento super esclusivo o rafforzato del minore Persona_1
[...]
- disporre a carico del sig. il versamento del contributo a titolo di Controparte_1 mantenimento per il figlio nella misura di € 2.000,00 Persona_1 mensili sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso o quella maggiore o minore somma che risulterà equa e di giustizia, somma aggiornata annualmente secondo gli indici Istat;
- disporre spese straordinarie secondo il Protocollo di questo Tribunale a carico del sig. nella misura del 70%. CP_1
- Con vittoria di spese e compenso, oltre accessori, del presente giudizio.
Parte resistente
1) Respingere tutte le richieste della ricorrente e confermare il Provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia del 22-9-22, sia in materia di affido del Minore ai Servizi Sociali, che di conferma del contributo di mantenimento a carico del padre, in euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
2) Confermare che il genitore collocatario ha obblighi informativi, di condivisione di decisioni e di rispetto del protocollo del Tribunale – in ottemperanza con gli obblighi della bigenitorialità - e sanzionare il mancato rispetto di questi obblighi nel passato da parte della madre.
3) Confermare l'obbligo a carico del genitore attualmente collocatario di impegnarsi attivamente e realmente, a consentire la ripresa delle frequentazioni del figlio con l'altro genitore.
4) Determinare specificatamente i compiti dei Servizi Sociali affidatari, prescrivendo loro di adoperarsi per la urgente ripresa delle frequentazioni padre-figlio nei fine settimana e durante le vacanze e la ripresa delle telefonate padre - figlio.
5) In ragione delle gravi inadempienze della resistente e degli atti che arrecano pregiudizio al minore ed ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, assumere ai sensi dell'art.473bis n. 39 c.p.c., i seguenti provvedimenti: a) ammonizione del genitore inadempiente, b) determinazione ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. della somma di denaro dovuta dall'obbligata per ogni futura violazione o inosservanza degli obblighi scaturenti dal principio della bigenitorialità; c) condannare la ricorrente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende;
d) condannare la ricorrente al risarcimento dei danni a favore del padre, odierno resistente. IN VIA ISTRUTTORIA: 1) Disporre CTU al fine di individuare le reali ragioni degli ostacoli frapposti dal minore alle normali frequentazioni padre-figlio, in modo da aiutare il ragazzo alla ripresa delle frequentazioni con il proprio padre, per il benessere del figlio ed al superamento delle attuali insicurezze.
2) Ammettere prove per testi sui seguenti capitoli: A) “Vero che confermo quanto ho scritto nel doc.to 21 che mi si rammostra” B) “Vero che confermo quanto ho scritto nel doc.to 22 che mi si rammostra” C) “Vero che confermo quanto ho scritto nel doc.to 23 che mi si rammostra”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento del minore nato a Sassuolo (MO) in [...] Persona_1
06.02.2010.
In merito alla situazione del minore questo Tribunale si è già pronunciato in plurime occasioni: in data 08.03.2013 accogliendo le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti;
in data 12.01.2015, decidendo in seguito a CTU, a fronte di ricorso presentato dal padre;
in data 23.11.2016 rigettando le richieste di modifica avanzate dalla madre;
in data 26.09.2017 regolamentando le modalità relative agli spostamenti del minore tra le città di residenza del padre (Milano) e della madre (Reggio Emilia) e suddividendo diversamente la ripartizione delle spese straordinarie;
in data 09.01.2020 provvedendo nuovamente in merito alle spese straordinarie;
in data 22.09.2022, all'esito di nuova CTU, affidando il minore al Servizio Sociale;
nel 2024 si è svolto altresì ulteriore procedimento avanti al Giudice Tutelare.
Attualmente il minore risulta collocato presso la madre ed affidato al Servizio Sociale, con incarico agli operatori di regolamentare il diritto di visita paterno e di predisporre per il minore un percorso psicoterapeutico;
a carico del padre è stato inoltre previsto un onere di contribuzione mensile di
€ 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il ricorso oggi in esame la sig.ra ha chiesto che venga Pt_1 disposto in suo favore l'affidamento super esclusivo del figlio e che la somma posta a carico del padre venga rideterminata in € 2.000,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste la ricorrente ha dedotto che il figlio si rifiuta da oltre due anni di incontrare il padre e che vani sarebbero stati i tentativi effettuati in tal senso dal Servizio Sociale;
la madre sarebbe dunque l'unica figura genitoriale che supporta e segue il minore nei confronti del quale il padre terrebbe un atteggiamento rigido, ricattatorio e controproducente;
il conflitto tra i genitori, inoltre, impedirebbe l'assunzione tempestiva delle decisioni riguardanti il figlio, con pregiudizio di quest'ultimo; quanto alle questioni economiche la ricorrente ha rilevato che i tempi di permanenza del ragazzo presso il padre sono allo stato inesistenti e che ella attende a tutte le necessità di accudimento del figlio;
ha osservato altresì che quest'ultimo è cresciuto e ne sono pertanto aumentate le esigenze di vita, evidenziando al contempo la rilevante superiorità della situazione reddituale e patrimoniale del sig. Per_1 rispetto alla propria.
Il ricorso conteneva altresì una richiesta urgente in merito all'iscrizione scolastica del minore, cui si è provveduto con i provvedimenti temporanei ed urgenti del 24.11.2024, attribuendo alla sola madre l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in ordine a tale questione.
Costituitosi in giudizio il sig. si è opposto alle richieste Per_1 formulate in ricorso chiedendo la conferma dei provvedimenti in essere;
ha sostenuto che la madre attuerebbe un vero e proprio plagio nei confronti del figlio per allontanarlo dalla figura paterna, percepita unicamente come datore di denaro, ed ha chiesto che tale dinamica venga accertata tramite una nuova CTU.
In data 21.11.2024 veniva ascoltato il minore – anche ai fini della decisione sull'iscrizione scolastica - il quale, in merito al rapporto con il padre, dichiarava non mi incontro con mio padre da circa due anni o un anno e mezzo e non ci sentiamo nemmeno per messaggio da circa sei mesi;
non l'ho bloccato e i suoi messaggi li leggo ma non gli rispondo;
ho preso questa decisione perché lui mi nega spesso delle richieste che io gli faccio anche se sono richieste normali da parte di un ragazzo, tipo fare dei viaggi. Ho sempre dovuto discutere per poterli fare, anche con gli assistenti sociali ed altri non li ho fatti proprio (tipo volevo andare a Dubai qualche anno fa e lui non mi ha permesso il rilascio del passaporto;
però poi qualche mese fa sono riuscito ad avere il passaporto e vorrei potere fare questo viaggio perché mia mamma e il suo fidanzato ci vanno spesso e vorrei andare anche io una volta;
loro mi dicono che è bellissimo. Loro là hanno una casa che ora è in ristrutturazione.
Per il futuro non so dire ora come sarà il rapporto con mio padre ma penso che quando sarà grande, verso la maggiore età, quando sarà libero e autonomo di fare ciò che voglio potrò rincontrarlo perché in fondo è sempre mio padre.
Veniva inoltre richiesta Relazione al Servizio Sociale affidatario che provvedeva al deposito in data 19.02.205.
Ivi gli operatori confermano che il minore – che ha concluso il percorso psicoterapeutico indicato nel precedente provvedimento del Tribunale – non intende allo stato incontrare il padre;
riferiscono inoltre del perdurare di una situazione di conflitto e di reciproco discredito tra i genitori riferendo di svariati episodi nei quali non è stato possibile effettuare scelte condivise nell'interesse del figlio (Cresima del ragazzo, iscrizione alla scuola superiore, rilascio dei documenti, cambio del medico, iscrizione alle attività extrascolastiche). Con riguardo a tali episodi il Servizio rileva come, a motivo delle posizioni di principio molto rigide e della difficoltà da parte del padre di assumere atteggiamenti più flessibili per andare incontro alle esigenze del minore si è ingenerata in quest'ultimo “una rigidità ed una maggiore chiusura” nei confronti della figura paterna “allontanando la possibilità di un nuovo incontro tra i due”.
Quanto alla madre il Servizio riferisce che la stessa si è sempre mostrata disponibile a focalizzarsi sui bisogni del figlio anche prendendo in considerazione la figura paterna, altalenando maggiore o minore propensione all'apertura specularmente alle vicende del figlio con il padre;
gli operatori rilevano altresì un forte legame e alleanza presenti fra lei e Persona_1 probabilmente per la quotidianità vissuta insieme ed osservano come la madre appare assumere un ruolo di forte protezione nei confronti del minore posizionandosi in modo privilegiato rispetto al legame con lui
Osserva ancora il Servizio che le dinamiche relazionali descritte determinano ulteriori ostacoli alla possibilità di esercitare una generalità congiunta e condivisa e riferisce delle continue controversie fra i genitori portate all'attenzione del Servizio con richieste spesso pressanti ed improprie
Il Servizio conclude riferendo che l'attuale assetto giuridico non ha permesso di uscire dal costante stallo sulle scelte non condivise fra i genitori ed è apparso di difficile attuazione, auspicando una limitazione dell'ingerenza del servizio nell'esercizio della responsabilità genitoriale per evitare il rischio di incrementare eventuali conflitti di interesse e salvaguardare uno spazio di lavoro neutro volto primariamente a sostenere il benessere generale del minore
Il Servizio ha peraltro depositato ulteriore breve aggiornamento sulla situazione in data 05.05.2025 ove viene riferito il permanere del rifiuto del minore all'incontro con il padre: egli continua ad esprimere il proprio rifiuto categorico nell'incontrare il padre e anche nel sentirlo, pur immaginando che in futuro potrebbero esserci dei mutamenti; quanto al regime di visita gli operatori riferiscono che tenuto conto dell'età di e di quanto Persona_1 egli ha riferito in molteplici occasioni di colloquio si ritiene che i rapporti padre e figlio non possano essere regolamentati ma vadano lasciati alla libera volontà delle parti in quanto operare delle forzature in questa direzione potrebbe risultare controproducente
2. Per giurisprudenza costante e consolidata l'affidamento condiviso previsto dalla legge quale forma preferenziale di affidamento della prole minore può venire derogato laddove si riveli pregiudizievole per la prole medesima posto che – come noto – in materia di affidamento dei figli minori il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 26517/2024, 21916/2019). In particolare, laddove sussista conflitto tra i genitori, la mera conflittualità non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte e pregiudicare il loro interesse (Cass. Civ., I, 5604/2020, 26517/2024)
Ciò premesso rileva il Collegio come nel caso in esame la conflittualità tra le parti, risalente, annosa, comprovata anche dalle numerosissime controversie giudiziarie instauratesi tra le parti - si è di fatto rivelata pregiudizievole per il figlio minore posto che in più occasioni egli ha patito la mancata o la tardiva assunzione di scelte che lo riguardavano.
Giova rammentare, tra i vari contrasti insorti, che nel corso del precedente procedimento è stato il Giudice a dover decidere, con provvedimento emesso in corso di causa, in ordine all'iscrizione del minore ad un corso calcistico, stante il mancato consenso del padre e che analogo contrasto era sorto in ordine al modulo di iscrizione alla scuola media;
proprio in ragione della disfunzionalità dell'affidamento condiviso, già rilevata in quella sede, il precedente giudizio si era concluso disponendo l'affidamento del minore al Servizio Sociale.
Poco prima dell'instaurarsi di questo giudizio, peraltro, la madre è dovuta ricorrere al Giudice tutelare per l'emissione dei documenti del minore, stante l'opposizione del padre, il quale ha chiesto ed ottenuto che i documenti venissero detenuti dal Servizio Sociale e che fosse il Servizio stesso ad autorizzare di volta in volta eventuali viaggi.
Va osservato altresì che nella relazione del Servizio emerge con tutta evidenza la difficoltà degli operatori nel dover mediare costantemente tra i genitori in ordine a tutte le scelte riguardanti il figlio, ciò che inevitabilmente ritarda le scelte medesime causando pregiudizio al minore. Valga ad esempio la questione della scelta della scuola superiore nella quale il mancato consenso del padre ha richiesto dapprima l'intervento degli operatori e successivamente un provvedimento ad hoc di questo Tribunale, ciò che ha causato un ritardo nell'iscrizione e nell'inizio della frequenza da parte del minore, con le evidenti difficoltà che ne sono conseguite.
Come evidenzia il Servizio gli episodi citati (rilascio dei documenti, scelta della scuola, scelta dell'attività sportiva) nei quali la rigidità paterna nel consentire scelte riguardanti il minore ha reso necessario un intervento dell'Autorità Giudiziaria, hanno contribuito ad allontanare il minore dal padre e, di fatto, al categorico odierno rifiuto del ragazzo ad incontrarlo.
Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio che sia nell' interesse del minore, ad oggi, venire affidato in via esclusiva alla madre al fine non solo di consentire l'assunzione tempestiva delle scelte che lo riguardano ma anche di permettere al Servizio, come dallo stesso richiesto, di esercitare un ruolo terzo tra le parti, supportando i genitori nel loro ruolo educativo ed il minore nella ricostruzione di un rapporto con il padre. (salvaguardare uno spazio di lavoro neutro volto primariamente a sostenere il benessere generale del minore nel rispetto di quelli che sono i suoi bisogni attuali affinché riesca ad integrare dentro di sé tutti i membri della sua rete parental).
Va rammentato peraltro che la volontà del minore, oggi quindicenne, non può essere forzata, come di fatto vorrebbe il padre, posto che, come sottolineato dal Servizio, operare delle forzature potrebbe risultare controproducente (cfr. Relazione 05.05.20245) e che in questo senso si è più volte espressa anche la Suprema Corte: ove il figlio minore, adolescente e con piena autonomia di giudizio, prova nei confronti di un genitore sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa, talmente radicati da non poter essere facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche, vanno sospesi gli incontri tra il minore stesso e il coniuge non affidatario (Cass. 21969/2024)
3.Con riguardo alle questioni economiche risulta dalla documentazione in atti che la sig.ra abbia percepito redditi netti (reddito complessivo Pt_1 detratta l'imposta netta) nell'anno 2021 (Unico 2022) pari circa ad € 19.850,00 e dunque circa € 1.650,00 mensili, e nell'anno 2022 (730/2023) pari a circa € 16.800,00 e dunque circa € 1.400,00 mensili, nell'anno 2023 (730/2024) pari a circa € 23.200,00 e dunque € 1.900 mensili;
la stessa ha dunque visto un incremento delle proprie entrate mensili dall'epoca del precedente provvedimento (anno 2022, redditi 2021) pari a circa € 300,00.
Quanto al sig. egli risulta avere percepito redditi netti Per_1 nell'anno 2021 (Unico 2022) pari a circa € 126.300,00 e dunque circa € 10.500,00 mensili, nell'anno 2022 (Unico 2023) pari ad € 143.830,00 e dunque € 11.980,00 mensili e nell'anno 2023 (Unico 2024) € 157.000,00 e dunque € 13.000,00 mensili;
egli ha dunque visto un incremento delle proprie entrate rispetto all'epoca del precedente provvedimento pari a circa
€ 2.500,00 mensili.
Ciò premesso occorre considerare altresì che alla luce dell'attuale rifiuto del figlio ad incontrare il padre, il ragazzo sta solo con la madre cui pertanto vengono demandati in toto i compiti di accudimento e cura;
al contempo il minore è cresciuto di tre anni rispetto all'epoca del precedente provvedimento ed è circostanza pacifica, confermata da costante giurisprudenza, che le esigenze dei figli crescono al crescere dell'età: in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione […] dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. Civ., I, 29.04.2022, n. 13664).
Per quanto sopra, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 quater c.c. e dunque della capacità reddituale ed economica delle parti come sopra descritta (ampiamente maggiore per il padre e comunque aumentata rispetto all'epoca del precedente Decreto), dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (oggi sta solo con la madre), considerata l'età del minore (oggi quindicenne) ritiene congruo il Collegio rideterminare in € 1.000,00 mensili il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre.
4.Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, vanno poste a carico del resistente, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così dispone a) il minore nato a Sassuolo (MO) in [...] Persona_1
06.02.2010 è affidato in via esclusiva alla madre che potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti il figlio, ivi comprese quelle relative alla salute, all'istruzione, alla scelta della residenza ed alle pratiche amministrative.
b) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio previo assenso del medesimo ed in accordo con lo stesso c) Il sig. con decorrenza dalla data della domanda, Per_1 contribuirà al mantenimento del figlio mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € 1.000,00; detta somma Pt_1 sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT
d) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore ed individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (prot. Giugno 2023) saranno suddivise al 50% tra i genitori;
il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.
e) Il Servizio Sociale manterrà compiti di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, sostenendo i genitori nella loro funzione educativa e mediando tra i medesimi ove necessario in caso di contrasti riguardanti il figlio;
il Servizio incontrerà periodicamente il minore al fine di vigilare sul suo benessere e tentare un riavvicinamento alla figura paterna, senza forzare la volontà del minore ed avuto riguardo al suo primario interesse f) Le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.616,00, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge sono poste a carico del resistente Si comunichi al Servizio Sociale (Unione Colline Matildiche)
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 15.05.2025
Il presidente est.
Francesco Parisoli