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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/10/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 23.10.2025, pronuncia, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 7415/2024 del R.G. Previdenza
T R A
, rappresentata e difesa dagli avvocati SQ RI e Maria Parte_1
CI e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
OPPONENTE
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Itala De Benedictis e Luca
Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, CP_1
Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
OPPOSTO
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
ALTRO OPPOSTO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 32820220006238427000 e n.
32820230003072867000 emessi dall' , rispettivamente Controparte_3
del 24.12.2022 per un importo pari ad euro 3.196,25 e del 24.11.2023 per un importo pari ad euro 4.559,10, entrambi notificati in data 10.09.2024.
L'opponente, in particolare, nella sua qualità di socia e amministratrice unica della società eccepiva la non debenza delle somme richieste per assenza dei Controparte_4 presupposti per l'iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali in relazione agli esercizi dal 01/2021 al 09/2022 sul rilievo che la suddetta società svolge attività di locazione di immobili di proprietà, che costituisce attività di pura gestione e non commerciale;
chiedeva, pertanto, l'annullamento degli avvisi di addebito, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che chiedeva CP_1
disporsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, stante l'annullamento in autotutela dei due avvisi di addebito, come da relazione amministrativa versata in atti da cui emerge che “l'attività della come da Controparte_4
variazione camerale del 21/04/2023, non si palesa di tipo commerciale, di compravendita o intermediazione di beni immobili, limitandosi al mero fitto di beni propri”, avvenuto in data
09.04.2025.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio la che Controparte_2
restava contumace.
Successivamente, parte ricorrente, all'udienza odierna, deduceva l'avvenuto annullamento in autotutela degli avvisi di addebito impugnati, con conseguente sgravio delle somme iscritte a ruolo;
per tale ragione, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, essendo l'annullamento intervenuto CP_1
successivamente al deposito del ricorso (cfr. verbale d'udienza).
Deve, in ogni caso, darsi atto del sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, atteso l'avvenuto sgravio delle somme dedotte nel ricorso in opposizione, di tal che, venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente annullamento degli avvisi opposti.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, la rinuncia all'azione comporta la cessazione della materia del contendere.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse della parte a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80,
n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Occorre, inoltre, rilevare che l'annullamento del provvedimento in via di autotutela sia avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio.
Appare, perciò, giusto compensare le spese legali per metà fra le parti, tenuto conto che l' previdenziale, sia pure dopo l'esercizio dell'azione giudiziaria, ha riconosciuto in CP_5 autotutela le istanze del cittadino;
per la restante metà, invece, l' deve essere CP_1
condannato a pagare dette spese, che si liquidano nella misura di 1.300,00, oltre spese generali, IVA, CPA e quant'altro dovuto per legge, e si distraggono in favore degli avvocati
SQ RI e Maria CI, dichiaritisi anticipatari.
Infatti, il cittadino per ottenere il suo buon diritto è stato pur sempre ingiustamente costretto ad affrontare le spese e le fatiche dell'azione giudiziaria, né eventuali difetti e ritardi dell' possono certamente imputarsi a danno del buon diritto del cittadino. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa per ½ le spese processuali, e condanna l' al pagamento in favore della CP_1
parte ricorrente del residuo, liquidato in euro 1.300,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore avvocati SQ RI e Maria
CI, dichiaritisi anticipatari.
S. Maria C.V., 23.10.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico