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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 1937 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Potenza al C.so Garibaldi n. 15 presso e nello studio dell'avv. Luigi Lozzini, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio d'Antona ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Don Guanella n. 15/G, in virtù di mandato in calce della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione del 20/06/2018, l'attrice conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale, in persona del legale rappresentane Controparte_1 pro tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare e ritenere la
…, esclusiva responsabile dell'evento dannoso per le Controparte_1 causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare … al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura complessiva di € 25.161,00 come meglio specificata in premessa ovvero a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, o che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ed agli interessi nella misura legale sulle somme rivalutate dal giorno del sinistro sino a quello dell'effettivo soddisfo. 2) Condannare, altresì, … alla rifusione delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
In particolare, l'istante esponeva che in data 20/06/2017, verso le ore 18.15 circa, mentre si accingeva ad entrare nel sede di Avigliano, a causa del Parte_2 malfunzionamento della porta automatica d'ingresso che si chiudeva al passaggio, cadeva a terra. A seguito della caduta l'attrice veniva trasportata al Pronto Soccorso del
S, Carlo di Potenza, ove le veniva diagnosticata una “frattura pluriframmentaria biossea completa post trauma”.
Quindi, ritenendo di aver dritto al risarcimento dei danni subiti ed in assenza di riscontro della convenuta adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenerne la CP_1
condanna.
2) Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta depositata in data 07/11/2018, chiedendo all'adito Tribunale: “In via principale – Dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate ex adverso e o, comunque, rigettare le stesse poiché infondate in fatto e diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur, generiche e sfornite di prova;
in via subordinata - dichiarare la responsabilità concorsuale prevalente di parte attrice nella causazione del sinistro e/o produzione dei suo effetti lesivi e conseguentemente accogliere l'avversa domanda nei limiti del grado di responsabilità accertata e di quanto provato in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre maggiorazione per spese generali, CAP ed IVA come per legge”.
La convenuta, contestava il fatto come descritto sia in ordine all'evento che al nesso causale, tra i danni lamentati ed il sinistro oggetto di causa, ritendo non sussistere alcuna responsabilità a carico della convenuta.
Contestava il malfunzionamento della porta automatica d'ingresso e che lo stesso potesse essere la causa della caduta. Inoltre, evidenziava cha la era caduta Pt_1 all'esterno dei locali del supermercato.
In merito al quantum del danno contestava l'avversa valutazione, le singole voci di danno, il nesso causale tra il sinistro ed i danni lamentati.
3) La causa, espletata l'istruttoria attraverso la prova orale, veniva ritenuta matura per la decisione ed all'udienza del 05/02/2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 4) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria orale e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue.
In data 20/06/2017, verso le ore 18.15 circa, un Avigliano presso il Parte_2
[...
sito alla via Porta Potenza, l'attrice nel mentre si accingeva ad entrare nel detto a causa del malfunzionamento della porta automatica d'ingresso che si Parte_2
chiudeva al passaggio, cadeva a terra. Tale ricostruzione è come emerge dalle difese dell'attrice, ma che già in sede di udienza in occasione dell'espletato interrogatorio formale, dichiarava che “… la caduta è avvenuta nel mentre entravo Parte_1 nel supermercato … la porta automatica si è chiusa ed io sono rimasta incastrata al suo interno e successivamente … sono caduta per terra all'esterno del supermercato …”.
Quindi, la caduta sarebbe conseguente non alla chiusura della porta nel mentre si accingeva ad entrare, ma in quanto rimaneva incastrata al suo interno.
Alla successiva udienza del 22/07/2022 veniva ascoltato il teste il Testimone_1 quale riferiva: “… mi trovavo alle spalle della sig.ra che conosco di vista ed Pt_1
ho assistito al momento in cui la sig.ra nel mentre entrava nel negozio, attraverso la porta automatica, la stessa si è chiusa repentinamente e la sig.ra è rimasta incastrata con la gamba, quindi, la porta automatica si è riaperta senza l'ausilio di alcuno, la sig.ra è caduta all'indietro non ricordo cosa avesse battuto. Mi sono Pt_1 avvicinato … per prestare soccorso, però, considerato che vi erano altre persone che erano intervenute, mi sono fatto da parte …”.
Alla medesima udienza veniva escusso il teste il quale all'epoca Testimone_2 dei fatti lavorava come commessa presso il Supermercato. La stessa riferiva: “Ricordo che all'epoca dei fatti ero alla cassa e ho intravisto attraverso la porta una sig.ra che era a terra … non ho visto come è caduta … ricordo solo che era riversa all'esterno della porta vicino ai carrelli … sono intervenuta per prestare soccorso … ho atteso
l'arrivo del 118 e poi sono rientrata alla mia postazione. Io sono entrata regolarmente dalla porta automatica perché funzionante, non mi sono accorta di alcuna anomalia della porta. Ricordo che il giorno dell'incidente ho lavorato per l'intero pomeriggio non ho mai ricevuto lamentele sul cattivo funzionamento della porta, almeno io personalmente …”.
Dalla prova assunta non emerge una responsabilità del per l'incidente Parte_2 occorso all'attrice, l'unico dato certo confermato da tutti è che era per Parte_1
terra fuori dal supermercato;
sulla dinamica non vi è coincidenza tra quanto sostenuto nella domanda: “malfunzionamento della porta automatica d'ingresso che si chiudeva al passaggio, cadeva con violenza al suolo”, significando che la caduta fosse stata causata dalla chiusura della porta;
mentre l'attrice, invece, ha riferito di essere rimasta incastrata all'interno della porta per poi cadere all'esterno quando si è aperta;
il teste ha riferito, invece, che a rimanere incastrata nella porta era la sola gamba Tes_1 della sig.ra per poi cadere all'indietro. Pt_1
La dinamica che emerge dalle difese e dalla prova orale assume i caratteri dell'illogicità poiché la chiusura della porta automatica non poteva determinare una caduta violenta dell'attrice, così come inverosimile è il racconto del teste che riferisce che Tes_1
l'attrice sarebbe rimasta incastrata con la sola gamba per poi cadere all'indietro; ma anche quanto riferito dall'attrice non risulta verosimile, poiché anche se fosse rimasta incastrata nella porta automatica che si chiudeva al suo passaggio, il riaprirsi non poteva essere causa della caduta, poiché il movimento di apertura comporta il ritrarsi delle due ante che non producono alcuna spinta.
A rendere ancora più incerta la dinamica sopra evidenziata sono anche le dichiarazioni della teste cassiera del all'epoca dei fatti, che ha Testimone_2 Parte_2 riferito di una porta automatica funzionante, “non mi sono accorta di alcuna anomalia della porta” e di aver visto l'attrice riversa per terra fuori dai locali del . Parte_2
5) Tanto premesso in relazione ai profili dinamici del sinistro de quo, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova.
Orbene, l'odierna parte attrice invoca, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità, del quale custode ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. Parte_2
2043 c.c.
Come noto, la norma succitata, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo. La norma prevede una imputazione del danno al custode della cosa, sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295).
La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr. Cass. 12 aprile
2013, n. 8935). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res
(cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546).
Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno. "La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto
e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità". (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del
01/04/2010).
5.1) Tanto puntualizzato, deve affermarsi che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo, Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660).
5.2) Differentemente, però, nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Così,
l'ordinanza nr. 11526 del 11/05/2017 pronunciata dalla Sez. 6 - 3 della Corte di
Cassazione che afferma: "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato".
In entrambi i casi, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
5.3) Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051
c.c. (cfr. Cass.17 gennaio 2001, n. 584). Conforme a quanto sostenuto è la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che con l'ordinanza nr. 30775/17 ribadisce che: "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa
e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva".(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile ad una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Pertanto, affinché sia integrata la responsabilità da cose in custodia è necessario che il danno discenda dalla cosa;
quando, invece, il pregiudizio si determini con la cosa è configurabile la fattispecie delineata dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 19 novembre 2009, n.
24428; Cass. 27 novembre 2006, n. 2)
5.4) Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza ha stabilito che l'attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008 n. 576 e succ.) – dalla cosa.
Se, però, come rilevato, l'evento dannoso dipenda non da una forza intrinseca della cosa, ma da una relazione tra la condotta del danneggiato e la cosa, l'onere probatorio si aggrava, avendo ad oggetto anche la pericolosità di questa.
6) Svolto tale inquadramento teorico, questo giudicante ritiene che la pretesa risarcitoria attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non possa trovare accoglimento, dovendosi valutare, il contegno dell'odierna attrice, quale fattore causale esclusivo della produzione dell'evento lesivo, benché solo come ipotesi, stante le evidenziate carenze che rendono la dinamica non provata.
È, infatti, applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010,
Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Ciò avviene, secondo il principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n.
15779/2006 e Cass. n. 15383/2006). La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, cfr. Cass. n.
6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c., sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. Sez. 3-, Ordinanza n. 2480 del
01/02/2018).
7) Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass.
n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.
Ed invero, come già accennato, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio nel caso di uso del tutto improprio della res o comunque al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 24149/2010, Cass. n. 9546/2010,
Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass.
n. 24804/2008, Cass. n. 4279/2008).
8) Giungendo all'esame della vicenda che ci occupa, in tale prospettiva, va osservato che manca la prova del malfunzionamento della porta automatica che, comunque, come sopra rilevato non poteva determinare la caduta come narrata dall'attrice, perché
l'apertura della porta automatica non poteva determinare alcuna spinta da far cadere violentemente all'indietro l'attrice, l'apertura della porta automatica, infatti, avviene con il ritrarsi delle ante scorrevoli che non producono alcuna forza estrinseca, ma avrebbe solo liberata, qualora fosse rimasta effettivamente incastrata, l'attrice.
Quindi, l'evento dannoso non è ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa, della quale, poi, mancherebbe anche la prova del suo cattivo funzionamento, la teste Tes_2 dopo aver atteso all'esterno del il 118, riferiva che “sono entrata Parte_2 regolarmente dalla porta automatica perché funzionante”, quindi, non sussiste né la prova del malfunzionamento della porta automatica, ma nemmeno quello della sua pericolosità.
Come sopra evidenziato, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, qualora la cosa in custodia, come nella fattispecie, sia priva di intrinseca pericolosità, nonché dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Ne consegue che alla stregua delle osservazioni dinanzi rassegnate, e quantunque fosse stata data prova dell'insidia e della pericolosità del luogo, comunque, deve annettersi rilevanza interruttiva del nesso causale al comportamento non attento dell'attrice, in quanto né la chiusura repentina della porta, né la sua apertura potevano essere causa della caduta dell'attrice che trova, invece, efficienza causale, nel solo comportamento della stessa.
Quindi, si deve ritenere che la porta scorrevole, qualora fosse stata causa dell'incidente, ha rappresentato unicamente l'occasione di verificazione dell'evento lesivo che, ex adverso, trova la propria causa efficiente ed esclusiva nel sopravvenuto contegno distratto, ed incauto dell'attrice.
Detto principio, condiviso ed applicato da questo giudice, viene confermato dalla
Suprema Corte con la sentenza del 28 giugno 2019 nr. 17443 con la quale è stato ribadito che: "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Alla stregua delle osservazioni rassegnate, la domanda dell'attrice, proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., non merita accoglimento e va rigettata.
9) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Come noto, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della c.d. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass.
n. 1214/84; da ultimo, Cass. civ. n. 5670/97), alla stregua dell'ordinaria diligenza
(profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo, c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone).
Va inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona. 9.1) Nello specifico, lo stato dei luoghi non rappresentava una insidia, ovvero un pericolo oggettivo, di tanto non è stata fornita prova, da escludere, quindi, che il luogo per come rappresentato, potesse configurare un ostacolo imprevedibile ed inevitabile.
Orbene, le considerazioni dinanzi sviluppate in ordine alla rilevanza causale esclusiva del contegno distratto ed incauto dell'attrice ex art. 1227 c.c., ai fini dell'esclusione della responsabilità custodiale dell'ente convenuto, sono altresì idonee a fondare un giudizio di esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che, riscontrando la causa dell'evento nel comportamento colposo del danneggiato, non può individuarsi alcun rapporto di causalità tra la prospettata insidia – della quale, non viene fornita prova -
e l'evento lesivo.
9.2) Ed infatti, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato, che sussiste – ripetasi - anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, oltre a potere integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, può escludere la responsabilità del convenuto, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
10) Le spese di lite vengono compensate tra le parti stante la controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo R.G. 1937/2018 tra (attrice) contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(convenuta), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Rigetta la domanda di parte attrice per quanto in parte motiva;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Potenza in data 29/05/2025
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 1937 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Potenza al C.so Garibaldi n. 15 presso e nello studio dell'avv. Luigi Lozzini, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio d'Antona ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Don Guanella n. 15/G, in virtù di mandato in calce della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione del 20/06/2018, l'attrice conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale, in persona del legale rappresentane Controparte_1 pro tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare e ritenere la
…, esclusiva responsabile dell'evento dannoso per le Controparte_1 causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare … al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura complessiva di € 25.161,00 come meglio specificata in premessa ovvero a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, o che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ed agli interessi nella misura legale sulle somme rivalutate dal giorno del sinistro sino a quello dell'effettivo soddisfo. 2) Condannare, altresì, … alla rifusione delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
In particolare, l'istante esponeva che in data 20/06/2017, verso le ore 18.15 circa, mentre si accingeva ad entrare nel sede di Avigliano, a causa del Parte_2 malfunzionamento della porta automatica d'ingresso che si chiudeva al passaggio, cadeva a terra. A seguito della caduta l'attrice veniva trasportata al Pronto Soccorso del
S, Carlo di Potenza, ove le veniva diagnosticata una “frattura pluriframmentaria biossea completa post trauma”.
Quindi, ritenendo di aver dritto al risarcimento dei danni subiti ed in assenza di riscontro della convenuta adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenerne la CP_1
condanna.
2) Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta depositata in data 07/11/2018, chiedendo all'adito Tribunale: “In via principale – Dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate ex adverso e o, comunque, rigettare le stesse poiché infondate in fatto e diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur, generiche e sfornite di prova;
in via subordinata - dichiarare la responsabilità concorsuale prevalente di parte attrice nella causazione del sinistro e/o produzione dei suo effetti lesivi e conseguentemente accogliere l'avversa domanda nei limiti del grado di responsabilità accertata e di quanto provato in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre maggiorazione per spese generali, CAP ed IVA come per legge”.
La convenuta, contestava il fatto come descritto sia in ordine all'evento che al nesso causale, tra i danni lamentati ed il sinistro oggetto di causa, ritendo non sussistere alcuna responsabilità a carico della convenuta.
Contestava il malfunzionamento della porta automatica d'ingresso e che lo stesso potesse essere la causa della caduta. Inoltre, evidenziava cha la era caduta Pt_1 all'esterno dei locali del supermercato.
In merito al quantum del danno contestava l'avversa valutazione, le singole voci di danno, il nesso causale tra il sinistro ed i danni lamentati.
3) La causa, espletata l'istruttoria attraverso la prova orale, veniva ritenuta matura per la decisione ed all'udienza del 05/02/2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 4) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria orale e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue.
In data 20/06/2017, verso le ore 18.15 circa, un Avigliano presso il Parte_2
[...
sito alla via Porta Potenza, l'attrice nel mentre si accingeva ad entrare nel detto a causa del malfunzionamento della porta automatica d'ingresso che si Parte_2
chiudeva al passaggio, cadeva a terra. Tale ricostruzione è come emerge dalle difese dell'attrice, ma che già in sede di udienza in occasione dell'espletato interrogatorio formale, dichiarava che “… la caduta è avvenuta nel mentre entravo Parte_1 nel supermercato … la porta automatica si è chiusa ed io sono rimasta incastrata al suo interno e successivamente … sono caduta per terra all'esterno del supermercato …”.
Quindi, la caduta sarebbe conseguente non alla chiusura della porta nel mentre si accingeva ad entrare, ma in quanto rimaneva incastrata al suo interno.
Alla successiva udienza del 22/07/2022 veniva ascoltato il teste il Testimone_1 quale riferiva: “… mi trovavo alle spalle della sig.ra che conosco di vista ed Pt_1
ho assistito al momento in cui la sig.ra nel mentre entrava nel negozio, attraverso la porta automatica, la stessa si è chiusa repentinamente e la sig.ra è rimasta incastrata con la gamba, quindi, la porta automatica si è riaperta senza l'ausilio di alcuno, la sig.ra è caduta all'indietro non ricordo cosa avesse battuto. Mi sono Pt_1 avvicinato … per prestare soccorso, però, considerato che vi erano altre persone che erano intervenute, mi sono fatto da parte …”.
Alla medesima udienza veniva escusso il teste il quale all'epoca Testimone_2 dei fatti lavorava come commessa presso il Supermercato. La stessa riferiva: “Ricordo che all'epoca dei fatti ero alla cassa e ho intravisto attraverso la porta una sig.ra che era a terra … non ho visto come è caduta … ricordo solo che era riversa all'esterno della porta vicino ai carrelli … sono intervenuta per prestare soccorso … ho atteso
l'arrivo del 118 e poi sono rientrata alla mia postazione. Io sono entrata regolarmente dalla porta automatica perché funzionante, non mi sono accorta di alcuna anomalia della porta. Ricordo che il giorno dell'incidente ho lavorato per l'intero pomeriggio non ho mai ricevuto lamentele sul cattivo funzionamento della porta, almeno io personalmente …”.
Dalla prova assunta non emerge una responsabilità del per l'incidente Parte_2 occorso all'attrice, l'unico dato certo confermato da tutti è che era per Parte_1
terra fuori dal supermercato;
sulla dinamica non vi è coincidenza tra quanto sostenuto nella domanda: “malfunzionamento della porta automatica d'ingresso che si chiudeva al passaggio, cadeva con violenza al suolo”, significando che la caduta fosse stata causata dalla chiusura della porta;
mentre l'attrice, invece, ha riferito di essere rimasta incastrata all'interno della porta per poi cadere all'esterno quando si è aperta;
il teste ha riferito, invece, che a rimanere incastrata nella porta era la sola gamba Tes_1 della sig.ra per poi cadere all'indietro. Pt_1
La dinamica che emerge dalle difese e dalla prova orale assume i caratteri dell'illogicità poiché la chiusura della porta automatica non poteva determinare una caduta violenta dell'attrice, così come inverosimile è il racconto del teste che riferisce che Tes_1
l'attrice sarebbe rimasta incastrata con la sola gamba per poi cadere all'indietro; ma anche quanto riferito dall'attrice non risulta verosimile, poiché anche se fosse rimasta incastrata nella porta automatica che si chiudeva al suo passaggio, il riaprirsi non poteva essere causa della caduta, poiché il movimento di apertura comporta il ritrarsi delle due ante che non producono alcuna spinta.
A rendere ancora più incerta la dinamica sopra evidenziata sono anche le dichiarazioni della teste cassiera del all'epoca dei fatti, che ha Testimone_2 Parte_2 riferito di una porta automatica funzionante, “non mi sono accorta di alcuna anomalia della porta” e di aver visto l'attrice riversa per terra fuori dai locali del . Parte_2
5) Tanto premesso in relazione ai profili dinamici del sinistro de quo, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova.
Orbene, l'odierna parte attrice invoca, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità, del quale custode ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. Parte_2
2043 c.c.
Come noto, la norma succitata, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo. La norma prevede una imputazione del danno al custode della cosa, sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295).
La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr. Cass. 12 aprile
2013, n. 8935). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res
(cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546).
Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno. "La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto
e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità". (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del
01/04/2010).
5.1) Tanto puntualizzato, deve affermarsi che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo, Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660).
5.2) Differentemente, però, nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Così,
l'ordinanza nr. 11526 del 11/05/2017 pronunciata dalla Sez. 6 - 3 della Corte di
Cassazione che afferma: "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato".
In entrambi i casi, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
5.3) Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051
c.c. (cfr. Cass.17 gennaio 2001, n. 584). Conforme a quanto sostenuto è la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che con l'ordinanza nr. 30775/17 ribadisce che: "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa
e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva".(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile ad una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Pertanto, affinché sia integrata la responsabilità da cose in custodia è necessario che il danno discenda dalla cosa;
quando, invece, il pregiudizio si determini con la cosa è configurabile la fattispecie delineata dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 19 novembre 2009, n.
24428; Cass. 27 novembre 2006, n. 2)
5.4) Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza ha stabilito che l'attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008 n. 576 e succ.) – dalla cosa.
Se, però, come rilevato, l'evento dannoso dipenda non da una forza intrinseca della cosa, ma da una relazione tra la condotta del danneggiato e la cosa, l'onere probatorio si aggrava, avendo ad oggetto anche la pericolosità di questa.
6) Svolto tale inquadramento teorico, questo giudicante ritiene che la pretesa risarcitoria attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non possa trovare accoglimento, dovendosi valutare, il contegno dell'odierna attrice, quale fattore causale esclusivo della produzione dell'evento lesivo, benché solo come ipotesi, stante le evidenziate carenze che rendono la dinamica non provata.
È, infatti, applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010,
Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Ciò avviene, secondo il principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n.
15779/2006 e Cass. n. 15383/2006). La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, cfr. Cass. n.
6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c., sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. Sez. 3-, Ordinanza n. 2480 del
01/02/2018).
7) Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass.
n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.
Ed invero, come già accennato, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio nel caso di uso del tutto improprio della res o comunque al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 24149/2010, Cass. n. 9546/2010,
Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass.
n. 24804/2008, Cass. n. 4279/2008).
8) Giungendo all'esame della vicenda che ci occupa, in tale prospettiva, va osservato che manca la prova del malfunzionamento della porta automatica che, comunque, come sopra rilevato non poteva determinare la caduta come narrata dall'attrice, perché
l'apertura della porta automatica non poteva determinare alcuna spinta da far cadere violentemente all'indietro l'attrice, l'apertura della porta automatica, infatti, avviene con il ritrarsi delle ante scorrevoli che non producono alcuna forza estrinseca, ma avrebbe solo liberata, qualora fosse rimasta effettivamente incastrata, l'attrice.
Quindi, l'evento dannoso non è ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa, della quale, poi, mancherebbe anche la prova del suo cattivo funzionamento, la teste Tes_2 dopo aver atteso all'esterno del il 118, riferiva che “sono entrata Parte_2 regolarmente dalla porta automatica perché funzionante”, quindi, non sussiste né la prova del malfunzionamento della porta automatica, ma nemmeno quello della sua pericolosità.
Come sopra evidenziato, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, qualora la cosa in custodia, come nella fattispecie, sia priva di intrinseca pericolosità, nonché dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Ne consegue che alla stregua delle osservazioni dinanzi rassegnate, e quantunque fosse stata data prova dell'insidia e della pericolosità del luogo, comunque, deve annettersi rilevanza interruttiva del nesso causale al comportamento non attento dell'attrice, in quanto né la chiusura repentina della porta, né la sua apertura potevano essere causa della caduta dell'attrice che trova, invece, efficienza causale, nel solo comportamento della stessa.
Quindi, si deve ritenere che la porta scorrevole, qualora fosse stata causa dell'incidente, ha rappresentato unicamente l'occasione di verificazione dell'evento lesivo che, ex adverso, trova la propria causa efficiente ed esclusiva nel sopravvenuto contegno distratto, ed incauto dell'attrice.
Detto principio, condiviso ed applicato da questo giudice, viene confermato dalla
Suprema Corte con la sentenza del 28 giugno 2019 nr. 17443 con la quale è stato ribadito che: "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Alla stregua delle osservazioni rassegnate, la domanda dell'attrice, proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., non merita accoglimento e va rigettata.
9) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Come noto, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della c.d. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass.
n. 1214/84; da ultimo, Cass. civ. n. 5670/97), alla stregua dell'ordinaria diligenza
(profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo, c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone).
Va inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona. 9.1) Nello specifico, lo stato dei luoghi non rappresentava una insidia, ovvero un pericolo oggettivo, di tanto non è stata fornita prova, da escludere, quindi, che il luogo per come rappresentato, potesse configurare un ostacolo imprevedibile ed inevitabile.
Orbene, le considerazioni dinanzi sviluppate in ordine alla rilevanza causale esclusiva del contegno distratto ed incauto dell'attrice ex art. 1227 c.c., ai fini dell'esclusione della responsabilità custodiale dell'ente convenuto, sono altresì idonee a fondare un giudizio di esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che, riscontrando la causa dell'evento nel comportamento colposo del danneggiato, non può individuarsi alcun rapporto di causalità tra la prospettata insidia – della quale, non viene fornita prova -
e l'evento lesivo.
9.2) Ed infatti, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato, che sussiste – ripetasi - anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, oltre a potere integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, può escludere la responsabilità del convenuto, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
10) Le spese di lite vengono compensate tra le parti stante la controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo R.G. 1937/2018 tra (attrice) contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(convenuta), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Rigetta la domanda di parte attrice per quanto in parte motiva;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Potenza in data 29/05/2025
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante