Ordinanza collegiale 2 febbraio 2026
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04665/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13514/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13514 del 2025, proposto da
AR TE IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Esterdonatella Longo, Simona Fabbrini, Salvatore Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio
serbato dall'Amministrazione alla domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale, n. 39632 inoltrata dalla ricorrente in data 7.6.2024, volta al riconoscimento del proprio titolo di specializzazione per le attività di sostegno (solo con abilitazione) nella classe di concorso ADSS per la scuola secondaria di II°, conseguito in Spagna,
nonché per l'accertamento
dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in relazione alla domanda medesima, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. IA VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiede l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a fronte dell’istanza del 7.6.2024 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna.
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Con atto depositato in giudizio in data 10.3.2026, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, a fronte della univoca dichiarazione della parte ricorrente, non può che prendersi atto dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, e in applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., una declaratoria in conformità ( ex multis , Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n.867; Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n.5813).
L'esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ZZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
IA VE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA VE | RI ZZ |
IL SEGRETARIO