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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) ROna Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 500/2022 R.G., tra:
, nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Li Greci, C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Giorgio Castriota n. 1, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente, dagli avvocati Giovanni Battista Scalia e Stefania Mannino, elettivamente domiciliato in Palermo, via Vincenzo Di Marco n. 41, presso lo studio dei difensori (indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuto.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'01 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Giuseppe Li Greci per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello -Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa: - Accogliere per la forma la citazione in appello;
-In accoglimento dell'atto di appello, come richiesto e dedotto dei motivi di appello, riformare parzialmente il 2°-3°e 4° paragrafo del capo 2 di pag. 4 e il 1°- 2°-3°-4°-5°- 6°e 7° paragrafo del capo 6 di pag. 6 dell' impugnata Sentenza del Tribunale di Palermo-Sezione 2^ Civile n.3544/2021 e le sole statuizioni del dispositivo
PQM
di cui alla
-lettera c): ritenendo e dichiarando indegno a succedere;
CP_1
-lettera d): ritenendo e dichiarando unico erede legittimo della defunta , nata a [...]
Palermo il 2 gennaio 1943 e deceduta a SI (PA) il 22 dicembre 2017, il figlio
Parte_1
-lettera e): accertando e dichiarando che l'asse relitto si compone dei seguenti beni: -1) Terreno Sito in Località Baida, Palermo residence LC RO Foglio 47 particella 2883 (per la quota di ½); -2) Terreno Sito in Località Baida, Palermo residence LC RO Foglio 47 particella 2886 (per la quota di ½); -3) Terreno sito in Ustica, contrada Tramontana Foglio 3 particella 91 (per la quota di 3/4); -4) Terreno sito in Ustica, contrada Tramontana Foglio 3 particella 298 (per la quota di 3/4); -5) Immobile sito in Carini, Via Lungomare Cristoforo Colombo N.62 Piano S1-T-1-2 Villa su due elevazioni di 7,5 vani totali Foglio 4 particella 3025 (per la quota di 3/4); -6) Immobile sito in Carini, Via Lungomare Cristoforo Colombo 58-60 Villa su due elevazioni di 7,5 vani totali Foglio 4 particella 3025 (per la quota di 3/4); -7) Immobile sito in Palermo, via Belgio n.4 L Piano S1 foglio 29, particella880, sub 9 (per la quota di 1/2); -8) Immobile sito in Palermo, Via Ugo Foscolo n°10 appartamento di piano 1°interno DX scala A vani 7, Foglio 32, Particella 115 Sub 35 (quota della defunta ¾); -9) Immobile sito in Palermo, Via Ugo Foscolo n°10 appartamento di Piano 7° Interno SX scala A e B vani 14 Foglio 32, particella 115 Sub37 (quota della defunta ¾); (quota di ½) –cfr. certificato notariale all. n. 20 che li denota come acquisti in regime di comunione legale dalla de cuius;
-11) Terreni siti in AS Foglio 137 Particelle 15-82-166-167-168-122 acquistati con atto del 10.02.2009 - (quota di ½)
–cfr. certificato notariale all. n. 20 che li denota come acquisti in regime di comunione legale
2 dalla de cuius); -12) Terreni siti in AS Foglio 123 Particelle 183-186-296 acquistati con atto del 10.12.2007 -quota ½; -13) Terreni siti in AS Foglio 123 Particelle 174-177-179-184 acquistati con atto del 10.12.2007- quota di 1/2; -14) Terreni siti in AS Foglio 123 Particelle 273-274-275-276-112-175-178-180 acquistati con atto del 10.12.2007-quota di 1/2; -15) Terreni siti in AS Foglio 123 Particelle 29-152- acquistati con atto del 10.12.2007- quota di 1/2; -16) Terreni siti in CI (GR) Foglio 124 Particelle 234-256-257 per la quota di ½; -17) Terreni siti in CI (GR) Foglio 124 Particelle 321-360-374 per la quota di ½; -18) Terreni siti in CI (GR) Foglio 99 Particelle 30-40-57-28-29-37- 38-39-143-165-216-219- 221 – per la quota di ½; -19) conto corrente n.3914 intestato a ed intrattenuto Persona_1 presso la Filiale di Palermo Agenzia n.1 del Monte dei Paschi di Siena con saldo contabile al 22.12.2017 di €. 6.046,08; -20) saldo attivo del deposito a risparmio presso la stessa Filiale di Palermo Agenzia n.1 del Monte dei Paschi di Siena di €.110,15. Salvo ogni altro diritto”;
Avv. Stefania Mannino per “… insiste nelle difese ed eccezioni di CP_1 cui alla memoria di costituzione e chiede che la causa venga posta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14 marzo 2022, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 3544/2021 Reg. Sent., del 22 settembre 2021, pubblicata il 24 settembre 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio n. 13940/2018 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'01 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che evocava in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Palermo esponendo che:
- il 22 dicembre 2017 era deceduta in SI (PA) la propria madre
[...]
, nata il [...] e coniugata in seconde nozze con Per_1 [...] il 12 aprile 2005; CP_1
3 - aveva avuto notizia, in modo fortuito, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, in risposta ad una sua interrogazione, dell'esistenza di un testamento olografo a firma della madre, pubblicato a cura del Notaio Dott.
[...]
, repertorio n. 14758, raccolta 4134, registrato a Palermo il Per_2
22.02.2018 al n. 2255, serie T1;
- acquisita dal notaio copia della scheda testamentaria, era venuto a conoscenza del contenuto delle ultime volontà della defunta madre del seguente tenore: “Io sottoscritta nata a [...] il [...] sana Persona_1 nella mente e nel corpo lascio dopo la mia morte tutti i miei beni mobili ed immobili a mio marito . Palermo 15 aprile 2015 - ”; CP_1 Persona_1
- poiché il testamento olografo appariva palesemente apocrifo, con ricorso ex art. 670, co. I, c.p.c., aveva chiesto il sequestro giudiziario di tutti gli immobili appartenuti alla defunta madre siti nei Comuni di Palermo e provincia, di CI (Grosseto) e di AS (Trapani);
- il Tribunale aveva disposto il sequestro giudiziario dei suddetti beni, limitatamente a quelli siti in Palermo e provincia ed escludendo quelli posti in CI (GR) e AS (TP), i quali non erano stati indicati nella dichiarazione di successione predisposta dal convenuto,
e chiedendo al giudice adito di: dichiarare la falsità del testamento olografo;
dichiarare aperta la successione legittima, ai fini della attribuzione di tutti i beni relitti della defunta;
dichiarare, ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c., Persona_1 [...] incapace a succedere a in quanto indegno, per avere CP_1 Persona_1 formato un testamento falso e/o per averne fatto scientemente uso;
dichiarare che la successione viene devoluta ex lege in favore del solo successore legittimo
, condannando a restituire all'attore, unico Parte_1 CP_1 figlio di i beni mobili ed immobili dallo stesso posseduti, Persona_1 appartenuti alla madre, e le somme da lui percepite a titolo di reddito dei beni caduti in successione, a far data dall'apertura della successione;
dichiarare che ricadono nella successione di tutti i beni mobili ed immobili con Persona_1 arredi e pertinenze alla stessa appartenuti e di come elencati nell'atto introduttivo.
4 Istruita la causa a mezzo di prova testimoniale e consulenza tecnica grafologica, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo così statuiva:
“accoglie la domanda principale e per l'effetto: a) Dichiara nullo il testamento olografo del 15 aprile 2015 portante la firma di sua pubblicato su richiesta di Persona_1 CP_1 in data 22 febbraio 2018 in Notaio repertorio n°14758 raccolta n°4134. Persona_2
b) Dichiara aperta la successione legittima di che era nata a [...] il 2 Persona_1 gennaio 1943 e che è deceduta a SI (Pa) il 22 dicembre 2017. c) Respinge la domanda di indegnità a succedere avanzata
contro
CP_1
d) Dichiara suoi eredi legittimi: il figlio (in atti generalizzato) e il coniuge Parte_1 superstite (in atti generalizzato) ciascuno per la quota di legge. CP_1
e) Accerta che l'asse relitto si compone dei seguenti beni: 1) Terreno Sito in Località Baida Palermo residence LC RO Foglio 47 particella 2883 (per la quota di ½) 2) Terreno Sito in Località Baida, Palermo residence LC RO Foglio 47 particella 2886 (per la
quota di ½); 3) Terreno sito in Ustica, contrada Tramontana Foglio 3 particella 91 (per la
quota di 3/4); 4) Terreno sito in Ustica, contrada Tramontana Foglio 3 particella 298 (per la quota di 3/4); 5) Immobile sito in Carini, Via Lungomare Cristoforo Colombo N.62 PianoS1-T-1-2 Villa su due elevazioni di 7,5 vani totali Foglio 4 particella 3025 (per la
quota di 3/4); 6) Immobile sito in Carini, Via Lungomare Cristoforo Colombo 58-60 Villa su due elevazioni di 7,5 vani totali Foglio 4 particella 3025 (per la quota di 3/4); 7) Immobile sito in Palermo, via Belgio n.4 L Piano S1 foglio 29, particella 880, sub 9 (per la
quota di 1/2); 8) Immobile sito in Palermo, Via Ugo Foscolo n°10 appartamento di piano 1° interno DX scala A vani 7, Foglio 32, Particella 115 Sub 35 (quota della defunta ¾); 9) Immobile sito in Palermo, Via Ugo Foscolo n°10 appartamento di Piano 7° Interno SX scala A e B vani 14 Foglio 32, particella 115 Sub 37(quota della defunta ¾); 10) Terreni siti in AS, Foglio 138, Particelle 226-137-228-92-133-134-156-91 (quota di ½) –cfr. certificato notariale all. n. 20 che li denota come acquisti in regime di comunione legale dalla de cuius;
11) Terreni siti in AS Foglio 137 Particelle 15-82-166-167- 168-122 acquistati con atto del 10.02.2009 -(quota di ½) –cfr. certificato notariale all. n. 20 che li denota come acquisti in regime di comunione legale dalla de cuius); 12) Terreni siti in AS Foglio 123 Particelle 183-186-296 acquistati con atto del 10.12.2007 -
quota ½; 13) Terreni siti in AS Foglio 123 Particelle 174-177-179-184 acquistati con atto del 10.12.2007 –quota di 1/2; 14) Terreni siti in AS Foglio 123 Particelle 273-274-275-276-112-175-178-180 acquistati con atto del 10.12.2007 –
quota di 1/2; 15) Terreni siti in AS Foglio 123 Particelle 29-152- acqui-stati con atto del 10.12.2007- quota di 1/2; 16) Terreni siti in CI (GR) Foglio 124 Particelle 234-256-257 per la quota di ½; 17) Terreni siti in CI (GR) Foglio 124
5 Particelle 321-360-374 per la quota di ½; 18) Terreni siti in CI (GR) Foglio 99 Particelle 30-40-57-28-29-37-38-39-143-165-216- 219-221 –per la quota di ½; 19) conto corrente n. 3914 intestato a ed intrattenuto presso la Filiale di Palermo Persona_1
Agenzia n.1 del Monte dei Paschi di Siena con saldo contabile al 22.12.2017 di €. 6.046,08; 20) saldo attivo del deposito a risparmio presso la stessa Filiale di Palermo Agenzia n.1 del Monte dei Paschi di Siena di €.110,15. e) Condanna a CP_1 restituire a i beni dell'asse ereditario secondo la quota di competenza. Parte_1
g) Condanna a pagare a le spese di questo giudizio che CP_1 Parte_1 liquida in euro 9.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge. h) Dispone a carico delle Parti in solido il pagamento dei costi e del compenso in favore del CTU come già liquidato con separato decreto e nei rapporti interni tra i contendenti lo pone integralmente a carico del convenuto”.
Per quanto qui rileva, il Tribunale, accertata a mezzo c.t.u. la non riconducibilità del testamento alla grafia della de cuius, ha rilevato l'assenza di elementi idonei a provare che il si sia reso responsabile della falsificazione o che abbia CP_1 fatto uso dell'atto consapevole della sua invalidità, nessun dato di rilievo potendosi ricavare dalla testimonianza di , che ha riferito Testimone_1 riguardo alle modalità di ritrovamento del documento, né dalle altre emergenze istruttorie.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda volta ad accertare e dichiarare l'indegnità di a succedere alla moglie ex art. 463, n. 6, c.c.. CP_1 Persona_1
La difesa dell'appellante si duole della omessa idonea valutazione del contegno osservato dal convenuto in sede di sub procedimento cautelare, allorchè aveva prodotto una denuncia di successione priva di valore, perché mai depositata presso l'Agenzia delle Entrate, così inducendo i giudici a disporre, erroneamente, il sequestro giudiziario limitatamente ai soli beni appartenuti a siti in Palermo e provincia - ovvero quelli indicati nella suddetta Persona_1 dichiarazione – restando esclusi, invece, i beni siti in AS e CI, del quale il marito della de cuius si era falsamente dichiarato esclusivo proprietario.
6 Deduce che risulta inverosimile che l'ex marito non abbia riconosciuto la grafia della moglie, trattandosi, secondo quanto accertato dal c.t.u., di un falso grafico per fantasia, ossia realizzato senza neanche tentare di imitare la grafia della de cuius.
Evidenzia come il abbia nascosto il testamento al figlio ed evitato di far CP_1 leggere il testamento al che, in quanto amico di lunga data, si Tes_1 sarebbe accorto della falsità della scrittura.
Rappresenta che il convenuto era l'unico a disporre delle chiavi della abitazione e che il teste non ha confermato la circostanza per cui la Tes_1 Pt_2 intendesse escludere dalla successione il figlio.
Sottolinea come il sia pregiudicato per il reato di falso in atto pubblico CP_1
(art. 483 c.p.), oltre che per quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
L'appello è infondato.
Ritiene la Corte che, anche sulla scorta degli elementi evidenziati dall'appellante, non possa ritenersi acquisita la prova del fatto che abbia CP_1 utilizzato il testamento, facendolo pubblicare ed avvalendosi delle sue disposizioni, nella consapevolezza della sua non autenticità.
In proposito, il dato costituito dalla evidenza della contraffazione, eseguita, come rilevato dal c.t.u., senza neppure tentare di imitare la grafia della de cuius, non appare valorizzabile in maniera univoca.
Se, infatti, appare quanto meno sospetto che il marito della non si sia Per_1 reso conto della differenza del tratto grafico rispetto a quello proprio della moglie, che nel corso degli anni si immagina avrebbe dovuto in qualche modo imparare a riconoscere, va per contro sottolineata la inverosimiglianza della circostanza per cui egli, evidentemente in ipotesi anche autore della contraffazione (in quanto unico e diretto interessato) in vista del successivo utilizzo del documento, non abbia neppure tentato di utilizzare una grafia quanto più possibile similare a quella della de cuius, quanto meno in modo tale da rendere meno evidente e più difficile da accertare la carente genuinità dello scritto.
7 E, d'altro canto, ove si volesse accedere alla tesi (indimostrata, ma in astratto non implausibile) di una predisposizione della scrittura falsa da parte del figlio della de cuius, interessato alla declaratoria di indegnità del coerede, difficilmente può ipotizzarsi che il avrebbe fatto ugualmente uso del documento se CP_1 consapevole della sua natura apocrifa e, dunque, del rischio di perdere ogni diritto alla successione cui andava incontro.
Peraltro, le contrapposte tesi in ordine alla frequentazione della casa da parte di vari soggetti sono rimaste tutte sfornite di supporto probatorio.
Al di là di questo, nessun elemento significativo può trarsi dalla deposizione del teste che ha riferito di aver assistito al rinvenimento del Tes_1 testamento da parte del che gli aveva chiesto di accompagnarlo presso CP_1
l'abitazione della moglie dopo il decesso di questo (il convenuto abitava in Toscana).
L'affermazione secondo cui, nell'occorso, il convenuto abbia deliberatamente inteso impedire al di leggere l'atto, nonché quella per cui il predetto Tes_1 sarebbe stato in grado di riconoscere immediatamente la falsità della scrittura non trovano alcun riscontro nelle emergenze istruttorie e risultano, pertanto, solo frutto di congetture.
Privo di rilievo appare, ancora, il contegno difensivo tenuto nella fase cautelare da CP_1
L'aver rivendicato la proprietà autonoma, e dunque la esclusione dalla successione, di alcuni dei cespiti risponde ad una linea difensiva accertata come infondata all'esito del giudizio di primo grado, anche censurabile sotto il profilo dei canoni di correttezza e buona fede quanto all'aver invocato l'efficacia di una denuncia di successione in realtà mai inoltrata, ma che nulla può provare riguardo ai comportamenti, pregressi, oggetto di causa.
Infine, non valgono certo a comprovare la commissione di ulteriori reati i precedenti annoverati dal convenuto.
In definitiva, gli elementi di valutazione a disposizione, sia presi singolarmente che considerati nel loro complesso, non consentono di pervenire alla
8 dimostrazione della tesi posta a fondamento della domanda, neppure in via di prova presuntiva, sicchè merita conferma la sentenza di primo grado.
*****
In ossequio al principio secondo cui al rigetto dell'appello non consegue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, implicando pur sempre la relativa statuizione una valutazione dell'esito globale della lite (Cass. Civ., sez. II, n. 23769/2024), tenuto conto del fatto che è risultato vincitore nel primo grado di giudizio quanto alle Pt_1 domande di nullità del testamento, declaratoria di apertura della successione legittima e restituzione dei beni ereditari, ricorrono le condizioni per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 3544/2021 Reg. Parte_1
Sent., del 22 settembre 2021, pubblicata il 24 settembre 2021, emessa dal
9 Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio già iscritto al n. 13940/2018 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 02 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
10
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) ROna Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 500/2022 R.G., tra:
, nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Li Greci, C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Giorgio Castriota n. 1, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente, dagli avvocati Giovanni Battista Scalia e Stefania Mannino, elettivamente domiciliato in Palermo, via Vincenzo Di Marco n. 41, presso lo studio dei difensori (indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuto.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'01 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Giuseppe Li Greci per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello -Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa: - Accogliere per la forma la citazione in appello;
-In accoglimento dell'atto di appello, come richiesto e dedotto dei motivi di appello, riformare parzialmente il 2°-3°e 4° paragrafo del capo 2 di pag. 4 e il 1°- 2°-3°-4°-5°- 6°e 7° paragrafo del capo 6 di pag. 6 dell' impugnata Sentenza del Tribunale di Palermo-Sezione 2^ Civile n.3544/2021 e le sole statuizioni del dispositivo
PQM
di cui alla
-lettera c): ritenendo e dichiarando indegno a succedere;
CP_1
-lettera d): ritenendo e dichiarando unico erede legittimo della defunta , nata a [...]
Palermo il 2 gennaio 1943 e deceduta a SI (PA) il 22 dicembre 2017, il figlio
Parte_1
-lettera e): accertando e dichiarando che l'asse relitto si compone dei seguenti beni: -1) Terreno Sito in Località Baida, Palermo residence LC RO Foglio 47 particella 2883 (per la quota di ½); -2) Terreno Sito in Località Baida, Palermo residence LC RO Foglio 47 particella 2886 (per la quota di ½); -3) Terreno sito in Ustica, contrada Tramontana Foglio 3 particella 91 (per la quota di 3/4); -4) Terreno sito in Ustica, contrada Tramontana Foglio 3 particella 298 (per la quota di 3/4); -5) Immobile sito in Carini, Via Lungomare Cristoforo Colombo N.62 Piano S1-T-1-2 Villa su due elevazioni di 7,5 vani totali Foglio 4 particella 3025 (per la quota di 3/4); -6) Immobile sito in Carini, Via Lungomare Cristoforo Colombo 58-60 Villa su due elevazioni di 7,5 vani totali Foglio 4 particella 3025 (per la quota di 3/4); -7) Immobile sito in Palermo, via Belgio n.4 L Piano S1 foglio 29, particella880, sub 9 (per la quota di 1/2); -8) Immobile sito in Palermo, Via Ugo Foscolo n°10 appartamento di piano 1°interno DX scala A vani 7, Foglio 32, Particella 115 Sub 35 (quota della defunta ¾); -9) Immobile sito in Palermo, Via Ugo Foscolo n°10 appartamento di Piano 7° Interno SX scala A e B vani 14 Foglio 32, particella 115 Sub37 (quota della defunta ¾); (quota di ½) –cfr. certificato notariale all. n. 20 che li denota come acquisti in regime di comunione legale dalla de cuius;
-11) Terreni siti in AS Foglio 137 Particelle 15-82-166-167-168-122 acquistati con atto del 10.02.2009 - (quota di ½)
–cfr. certificato notariale all. n. 20 che li denota come acquisti in regime di comunione legale
2 dalla de cuius); -12) Terreni siti in AS Foglio 123 Particelle 183-186-296 acquistati con atto del 10.12.2007 -quota ½; -13) Terreni siti in AS Foglio 123 Particelle 174-177-179-184 acquistati con atto del 10.12.2007- quota di 1/2; -14) Terreni siti in AS Foglio 123 Particelle 273-274-275-276-112-175-178-180 acquistati con atto del 10.12.2007-quota di 1/2; -15) Terreni siti in AS Foglio 123 Particelle 29-152- acquistati con atto del 10.12.2007- quota di 1/2; -16) Terreni siti in CI (GR) Foglio 124 Particelle 234-256-257 per la quota di ½; -17) Terreni siti in CI (GR) Foglio 124 Particelle 321-360-374 per la quota di ½; -18) Terreni siti in CI (GR) Foglio 99 Particelle 30-40-57-28-29-37- 38-39-143-165-216-219- 221 – per la quota di ½; -19) conto corrente n.3914 intestato a ed intrattenuto Persona_1 presso la Filiale di Palermo Agenzia n.1 del Monte dei Paschi di Siena con saldo contabile al 22.12.2017 di €. 6.046,08; -20) saldo attivo del deposito a risparmio presso la stessa Filiale di Palermo Agenzia n.1 del Monte dei Paschi di Siena di €.110,15. Salvo ogni altro diritto”;
Avv. Stefania Mannino per “… insiste nelle difese ed eccezioni di CP_1 cui alla memoria di costituzione e chiede che la causa venga posta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14 marzo 2022, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 3544/2021 Reg. Sent., del 22 settembre 2021, pubblicata il 24 settembre 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio n. 13940/2018 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'01 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che evocava in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Palermo esponendo che:
- il 22 dicembre 2017 era deceduta in SI (PA) la propria madre
[...]
, nata il [...] e coniugata in seconde nozze con Per_1 [...] il 12 aprile 2005; CP_1
3 - aveva avuto notizia, in modo fortuito, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, in risposta ad una sua interrogazione, dell'esistenza di un testamento olografo a firma della madre, pubblicato a cura del Notaio Dott.
[...]
, repertorio n. 14758, raccolta 4134, registrato a Palermo il Per_2
22.02.2018 al n. 2255, serie T1;
- acquisita dal notaio copia della scheda testamentaria, era venuto a conoscenza del contenuto delle ultime volontà della defunta madre del seguente tenore: “Io sottoscritta nata a [...] il [...] sana Persona_1 nella mente e nel corpo lascio dopo la mia morte tutti i miei beni mobili ed immobili a mio marito . Palermo 15 aprile 2015 - ”; CP_1 Persona_1
- poiché il testamento olografo appariva palesemente apocrifo, con ricorso ex art. 670, co. I, c.p.c., aveva chiesto il sequestro giudiziario di tutti gli immobili appartenuti alla defunta madre siti nei Comuni di Palermo e provincia, di CI (Grosseto) e di AS (Trapani);
- il Tribunale aveva disposto il sequestro giudiziario dei suddetti beni, limitatamente a quelli siti in Palermo e provincia ed escludendo quelli posti in CI (GR) e AS (TP), i quali non erano stati indicati nella dichiarazione di successione predisposta dal convenuto,
e chiedendo al giudice adito di: dichiarare la falsità del testamento olografo;
dichiarare aperta la successione legittima, ai fini della attribuzione di tutti i beni relitti della defunta;
dichiarare, ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c., Persona_1 [...] incapace a succedere a in quanto indegno, per avere CP_1 Persona_1 formato un testamento falso e/o per averne fatto scientemente uso;
dichiarare che la successione viene devoluta ex lege in favore del solo successore legittimo
, condannando a restituire all'attore, unico Parte_1 CP_1 figlio di i beni mobili ed immobili dallo stesso posseduti, Persona_1 appartenuti alla madre, e le somme da lui percepite a titolo di reddito dei beni caduti in successione, a far data dall'apertura della successione;
dichiarare che ricadono nella successione di tutti i beni mobili ed immobili con Persona_1 arredi e pertinenze alla stessa appartenuti e di come elencati nell'atto introduttivo.
4 Istruita la causa a mezzo di prova testimoniale e consulenza tecnica grafologica, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo così statuiva:
“accoglie la domanda principale e per l'effetto: a) Dichiara nullo il testamento olografo del 15 aprile 2015 portante la firma di sua pubblicato su richiesta di Persona_1 CP_1 in data 22 febbraio 2018 in Notaio repertorio n°14758 raccolta n°4134. Persona_2
b) Dichiara aperta la successione legittima di che era nata a [...] il 2 Persona_1 gennaio 1943 e che è deceduta a SI (Pa) il 22 dicembre 2017. c) Respinge la domanda di indegnità a succedere avanzata
contro
CP_1
d) Dichiara suoi eredi legittimi: il figlio (in atti generalizzato) e il coniuge Parte_1 superstite (in atti generalizzato) ciascuno per la quota di legge. CP_1
e) Accerta che l'asse relitto si compone dei seguenti beni: 1) Terreno Sito in Località Baida Palermo residence LC RO Foglio 47 particella 2883 (per la quota di ½) 2) Terreno Sito in Località Baida, Palermo residence LC RO Foglio 47 particella 2886 (per la
quota di ½); 3) Terreno sito in Ustica, contrada Tramontana Foglio 3 particella 91 (per la
quota di 3/4); 4) Terreno sito in Ustica, contrada Tramontana Foglio 3 particella 298 (per la quota di 3/4); 5) Immobile sito in Carini, Via Lungomare Cristoforo Colombo N.62 PianoS1-T-1-2 Villa su due elevazioni di 7,5 vani totali Foglio 4 particella 3025 (per la
quota di 3/4); 6) Immobile sito in Carini, Via Lungomare Cristoforo Colombo 58-60 Villa su due elevazioni di 7,5 vani totali Foglio 4 particella 3025 (per la quota di 3/4); 7) Immobile sito in Palermo, via Belgio n.4 L Piano S1 foglio 29, particella 880, sub 9 (per la
quota di 1/2); 8) Immobile sito in Palermo, Via Ugo Foscolo n°10 appartamento di piano 1° interno DX scala A vani 7, Foglio 32, Particella 115 Sub 35 (quota della defunta ¾); 9) Immobile sito in Palermo, Via Ugo Foscolo n°10 appartamento di Piano 7° Interno SX scala A e B vani 14 Foglio 32, particella 115 Sub 37(quota della defunta ¾); 10) Terreni siti in AS, Foglio 138, Particelle 226-137-228-92-133-134-156-91 (quota di ½) –cfr. certificato notariale all. n. 20 che li denota come acquisti in regime di comunione legale dalla de cuius;
11) Terreni siti in AS Foglio 137 Particelle 15-82-166-167- 168-122 acquistati con atto del 10.02.2009 -(quota di ½) –cfr. certificato notariale all. n. 20 che li denota come acquisti in regime di comunione legale dalla de cuius); 12) Terreni siti in AS Foglio 123 Particelle 183-186-296 acquistati con atto del 10.12.2007 -
quota ½; 13) Terreni siti in AS Foglio 123 Particelle 174-177-179-184 acquistati con atto del 10.12.2007 –quota di 1/2; 14) Terreni siti in AS Foglio 123 Particelle 273-274-275-276-112-175-178-180 acquistati con atto del 10.12.2007 –
quota di 1/2; 15) Terreni siti in AS Foglio 123 Particelle 29-152- acqui-stati con atto del 10.12.2007- quota di 1/2; 16) Terreni siti in CI (GR) Foglio 124 Particelle 234-256-257 per la quota di ½; 17) Terreni siti in CI (GR) Foglio 124
5 Particelle 321-360-374 per la quota di ½; 18) Terreni siti in CI (GR) Foglio 99 Particelle 30-40-57-28-29-37-38-39-143-165-216- 219-221 –per la quota di ½; 19) conto corrente n. 3914 intestato a ed intrattenuto presso la Filiale di Palermo Persona_1
Agenzia n.1 del Monte dei Paschi di Siena con saldo contabile al 22.12.2017 di €. 6.046,08; 20) saldo attivo del deposito a risparmio presso la stessa Filiale di Palermo Agenzia n.1 del Monte dei Paschi di Siena di €.110,15. e) Condanna a CP_1 restituire a i beni dell'asse ereditario secondo la quota di competenza. Parte_1
g) Condanna a pagare a le spese di questo giudizio che CP_1 Parte_1 liquida in euro 9.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge. h) Dispone a carico delle Parti in solido il pagamento dei costi e del compenso in favore del CTU come già liquidato con separato decreto e nei rapporti interni tra i contendenti lo pone integralmente a carico del convenuto”.
Per quanto qui rileva, il Tribunale, accertata a mezzo c.t.u. la non riconducibilità del testamento alla grafia della de cuius, ha rilevato l'assenza di elementi idonei a provare che il si sia reso responsabile della falsificazione o che abbia CP_1 fatto uso dell'atto consapevole della sua invalidità, nessun dato di rilievo potendosi ricavare dalla testimonianza di , che ha riferito Testimone_1 riguardo alle modalità di ritrovamento del documento, né dalle altre emergenze istruttorie.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda volta ad accertare e dichiarare l'indegnità di a succedere alla moglie ex art. 463, n. 6, c.c.. CP_1 Persona_1
La difesa dell'appellante si duole della omessa idonea valutazione del contegno osservato dal convenuto in sede di sub procedimento cautelare, allorchè aveva prodotto una denuncia di successione priva di valore, perché mai depositata presso l'Agenzia delle Entrate, così inducendo i giudici a disporre, erroneamente, il sequestro giudiziario limitatamente ai soli beni appartenuti a siti in Palermo e provincia - ovvero quelli indicati nella suddetta Persona_1 dichiarazione – restando esclusi, invece, i beni siti in AS e CI, del quale il marito della de cuius si era falsamente dichiarato esclusivo proprietario.
6 Deduce che risulta inverosimile che l'ex marito non abbia riconosciuto la grafia della moglie, trattandosi, secondo quanto accertato dal c.t.u., di un falso grafico per fantasia, ossia realizzato senza neanche tentare di imitare la grafia della de cuius.
Evidenzia come il abbia nascosto il testamento al figlio ed evitato di far CP_1 leggere il testamento al che, in quanto amico di lunga data, si Tes_1 sarebbe accorto della falsità della scrittura.
Rappresenta che il convenuto era l'unico a disporre delle chiavi della abitazione e che il teste non ha confermato la circostanza per cui la Tes_1 Pt_2 intendesse escludere dalla successione il figlio.
Sottolinea come il sia pregiudicato per il reato di falso in atto pubblico CP_1
(art. 483 c.p.), oltre che per quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
L'appello è infondato.
Ritiene la Corte che, anche sulla scorta degli elementi evidenziati dall'appellante, non possa ritenersi acquisita la prova del fatto che abbia CP_1 utilizzato il testamento, facendolo pubblicare ed avvalendosi delle sue disposizioni, nella consapevolezza della sua non autenticità.
In proposito, il dato costituito dalla evidenza della contraffazione, eseguita, come rilevato dal c.t.u., senza neppure tentare di imitare la grafia della de cuius, non appare valorizzabile in maniera univoca.
Se, infatti, appare quanto meno sospetto che il marito della non si sia Per_1 reso conto della differenza del tratto grafico rispetto a quello proprio della moglie, che nel corso degli anni si immagina avrebbe dovuto in qualche modo imparare a riconoscere, va per contro sottolineata la inverosimiglianza della circostanza per cui egli, evidentemente in ipotesi anche autore della contraffazione (in quanto unico e diretto interessato) in vista del successivo utilizzo del documento, non abbia neppure tentato di utilizzare una grafia quanto più possibile similare a quella della de cuius, quanto meno in modo tale da rendere meno evidente e più difficile da accertare la carente genuinità dello scritto.
7 E, d'altro canto, ove si volesse accedere alla tesi (indimostrata, ma in astratto non implausibile) di una predisposizione della scrittura falsa da parte del figlio della de cuius, interessato alla declaratoria di indegnità del coerede, difficilmente può ipotizzarsi che il avrebbe fatto ugualmente uso del documento se CP_1 consapevole della sua natura apocrifa e, dunque, del rischio di perdere ogni diritto alla successione cui andava incontro.
Peraltro, le contrapposte tesi in ordine alla frequentazione della casa da parte di vari soggetti sono rimaste tutte sfornite di supporto probatorio.
Al di là di questo, nessun elemento significativo può trarsi dalla deposizione del teste che ha riferito di aver assistito al rinvenimento del Tes_1 testamento da parte del che gli aveva chiesto di accompagnarlo presso CP_1
l'abitazione della moglie dopo il decesso di questo (il convenuto abitava in Toscana).
L'affermazione secondo cui, nell'occorso, il convenuto abbia deliberatamente inteso impedire al di leggere l'atto, nonché quella per cui il predetto Tes_1 sarebbe stato in grado di riconoscere immediatamente la falsità della scrittura non trovano alcun riscontro nelle emergenze istruttorie e risultano, pertanto, solo frutto di congetture.
Privo di rilievo appare, ancora, il contegno difensivo tenuto nella fase cautelare da CP_1
L'aver rivendicato la proprietà autonoma, e dunque la esclusione dalla successione, di alcuni dei cespiti risponde ad una linea difensiva accertata come infondata all'esito del giudizio di primo grado, anche censurabile sotto il profilo dei canoni di correttezza e buona fede quanto all'aver invocato l'efficacia di una denuncia di successione in realtà mai inoltrata, ma che nulla può provare riguardo ai comportamenti, pregressi, oggetto di causa.
Infine, non valgono certo a comprovare la commissione di ulteriori reati i precedenti annoverati dal convenuto.
In definitiva, gli elementi di valutazione a disposizione, sia presi singolarmente che considerati nel loro complesso, non consentono di pervenire alla
8 dimostrazione della tesi posta a fondamento della domanda, neppure in via di prova presuntiva, sicchè merita conferma la sentenza di primo grado.
*****
In ossequio al principio secondo cui al rigetto dell'appello non consegue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, implicando pur sempre la relativa statuizione una valutazione dell'esito globale della lite (Cass. Civ., sez. II, n. 23769/2024), tenuto conto del fatto che è risultato vincitore nel primo grado di giudizio quanto alle Pt_1 domande di nullità del testamento, declaratoria di apertura della successione legittima e restituzione dei beni ereditari, ricorrono le condizioni per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 3544/2021 Reg. Parte_1
Sent., del 22 settembre 2021, pubblicata il 24 settembre 2021, emessa dal
9 Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio già iscritto al n. 13940/2018 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 02 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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