Articolo 3 della Legge 5 novembre 1971, n. 1070
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 dicembre 1971
Art. 3.
All'onere di 25 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo stanziato nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1971