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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 13/05/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 12/2017 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 15.4.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
RG n. 12/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RGAC 12/2017, vertente
TRA
(C.F. – P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco nonché legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriella Gamberale e con essa elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianni Perrotta sito in Isernia in Viale dei Pentri n. 70;
- Opponente
E
(P. Controparte_1
IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_3 giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Padula ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Agnone (IS) alla Via San Lorenzo n. 1;
- Opposta
NONCHE'
( ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Pontarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rocchetta a Volturno (IS) alla Via Roma s.n.c.;
- Terzo chiamato in causa
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con decreto ingiuntivo n. 307/2016 del 07.11.2016, notificato in data 22.11.2016, il
Tribunale di Isernia, su ricorso della ingiungeva al Parte_2 Parte_1 il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 760.541,43, oltre
[...] interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori commissionati dal alla società in “somma urgenza”, per la messa in Pt_1 CP_1 sicurezza di un tratto di strada comunale in località “Colle Creta” e della discarica comunale in località “Vigne Longhe”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione Parte_1 avverso il suddetto decreto ingiuntivo, sostenendo l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza, della domanda monitoria;
deduceva, in particolare, la mancata previsione di un impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori, l'assenza di un valido contratto scritto tra le parti, la piena consapevolezza dell'impresa ricorrente circa la mancanza di fondi per la copertura delle spese e la mancata regolarizzazione dell'ordinazione dei lavori eseguita dal
RUP/responsabile del servizio tecnico.
Il Comune opponente concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: “
1. revocare e/o annullare l'opposto decreto per inammissibilità e infondatezza dell'azione;
2. in via del tutto subordinata e solo per mero tuziorismo, nella sola ipotesi di qualificazione dell'azione come di arricchimento senza causa e di superamento della eccezione di carenza di legittimazione passiva del comune, limitare il compenso spettante alla impresa opposta all'indennizzo di cui all'art. 2041
c.c.; 3. condannare la società opposta al pagamento delle spese e dei compensi di causa”.
Si costituiva in giudizio la la quale, contestando in fatto ed Parte_3 in diritto gli avversi assunti, deduceva, in primo luogo, la responsabilità contrattuale del e, in via subordinata, la responsabilità contrattuale diretta del RUP/responsabile Pt_1 del servizio tecnico - contestualmente chiedendo al Tribunale l'autorizzazione alla chiamata in causa della dott.ssa - e, in via ulteriormente subordinata, la CP_2 promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c., avendo il insistito nel Pt_1 coinvolgimento - rimasto poi infruttuoso - di Enti terzi.
La società opposta, dunque, asserendo la sussistenza tra le parti di due contratti di appalto di lavori (uno per la messa in sicurezza di un tratto di strada comunale in località “Colle
Creta” e l'altro per la messa in sicurezza della discarica comunale in località “Vigne
Longhe”), rassegnava le seguenti conclusioni:“- In via principale: accertare e dichiarare il responsabile per inadempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo dei due Pt_1 contratti di appalto de quibus, ai sensi dell'art. 176, comma 5, d.P.R. n. 207/2010 e per l'effetto, confermando il decreto ingiuntivo opposto, condannare l'ente, in persona del sindaco pro tempore,
a corrispondere alla la somma di Euro 760.541,43 , oltre agli interessi moratori, Parte_4 dalla scadenza di ciascuna fattura alla data del deposito del ricorso che ha avviato il procedimento monitorio e gli ulteriori interessi, ex art. 1284, al saggio indicato al comma 4^, c.c. (introdotto dalla legge n. 162/2014), maturati e maturandi dalla data del deposito del ricorso che ha avviato il procedimento monitorio sino al giorno di effettivo soddisfo, oltre che, per la procedura monitoria,
Euro 870,00 per spese ed Euro 5.441, per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA;
- In via subordinata: previa autorizzazione alla chiamata in causa della dott.ssa , CP_2 dipendente del e responsabile del Procedimento e tecnico per entrambe le Parte_1 procedure di appalto di cui in causa, con differimento della prima udienza onde consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire, ai sensi del codice di rito, accertare e dichiarare la responsabilità diretta della dott.ssa per inadempimento contrattuale e, per CP_2
l'effetto, ai sensi, dell'art. 194 del TUEL, condannare quest'ultima al pagamento in favore della
della somma di Euro 760.541,43, oltre agli interessi legali dalla data di notifica Parte_4 dell'atto di chiamata in causa di terzo sino al giorno di effettivo soddisfo.
- In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la qualificazione come promessa del fatto del terzo, ex art. 1381 cod. civ., della richiesta di intervento economico di enti terzi per il pagamento delle due commesse a più riprese formalizzata dal nel contesto del Pt_1 regolamento negoziale di diritti ed interessi nascenti dai due appalti con la società , ma Pt_4 rimasta infruttuosa, e, per l'effetto, condannare il ad indennizzare l'appaltatrice della Pt_1 somma di Euro 684.487,00, salvo migliore determinazione dell'indennità in via equitativa da parte del Giudice, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo”.
Con decreto datato 11.4.2017 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, dott.ssa
, la quale si costituiva in giudizio con comparsa del 20.9.2017, deducendo la CP_2 responsabilità contrattuale del attesa la sussistenza di un duplice contratto di Pt_1 appalto tra il e la ditta opposta per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, e Pt_1 sottolineando, altresì, la piena conformità della propria condotta rispetto al ruolo professionale ricoperto;
l'ing. , infatti, asseriva di aver più volte avvertito il CP_2
Sindaco e la Giunta Comunale in merito alla necessità di valutare la fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto e di avere, tra l'altro, avanzato anche molteplici richieste di supporto agli Enti terzi coinvolti.
Il RUP, terzo chiamato in causa, concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di: “a) rigettare l'avversa richiesta dell'impresa in merito alla Parte_3 responsabilità diretta della terza chiamata in causa, poiché infondata in fatto ed in diritto;
b) accertare e dichiarare i due contratti intrattenuti tra il e l'impresa Parte_1 [...] quali contratti di appalto con obbligazione di pagamento in capo al Parte_3 [...]
; c) in subordine qualificare la domanda quale azione di arricchimento senza causa e Parte_1 per l'effetto condannare il all'indennizzo previsto ex art. 2041 c.c.; d) in via Parte_1 ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la domanda quale promessa del terzo e per l'effetto condannare il ad indennizzare l'impresa appaltatrice, tenendo indenne l'ing. Parte_1
”, con vittoria di spese e competenze di lite. CP_2
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 15.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., all'esito della quale il GI decideva come da sentenza allegata al provvedimento emesso ex art. 127 ter co.3 c.p.c.
******
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che dalla giurisprudenza amministrativa, “I contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 e – salva la deroga prevista dall'art. 17, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza
«secondo l'uso del commercio» – richiedono la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare
l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto, e, in particolare, l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso. La mancanza di tale requisito comporta
l'inesistenza di una obbligazione contrattuale a carico dell'amministrazione” (cfr. Cons. di
Stato n. 4045/18; Cons. di Stato n. 5138/18; Cass. 16562/18; Cass. 20690/16).
Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere;
infatti, soltanto tale forma assolve ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, consentendo l'individuazione precisa del contenuto del programma negoziale, così da poterne verificare la copertura finanziaria e l'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (Cass. 6555/2014).
Ebbene, proprio per tale ragione, il vizio originario (assenza di valido contratto scritto) risulta insanabile mediante successivi atti attuativi o ricognitivi, determinando l'imprescindibilità della prova della esistenza del contratto e dei diritti che ne formano l'oggetto dalla produzione in giudizio della relativa scrittura che - si precisa - non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti.
Pertanto, gli atti e i provvedimenti amministrativi prodotti in giudizio – quali le determine n. 24/2015 e 25/2015, le ordinanze sindacali iniziali n. 4/2015 e n. 5/2015 di affidamento dei lavori in oggetto, i verbali di consegna dei medesimi, le delibere di approvazione dei progetti esecutivi e gli stessi certificati di collaudo dei lavori (nel corpo dei quali - tra l'altro - si rinviene costantemente la dicitura “il contratto è in corso di stipula”, a riprova della mancata sottoscrizione dello stesso) – non risultano idonei a dimostrare in maniera inequivocabile la volontà delle parti, costituendo sic et simpliciter comportamenti concludenti che - come normativamente previsto - non possono in alcun modo surrogare le manifestazioni formali di volontà di cui esclusivamente constano gli atti negoziali della
P.A..
Dunque, attesa l'impossibilità di una contrattazione per facta concludentia (cfr. Cass. n.
26911/2014), la mancanza nel caso di specie di un contratto stipulato in forma scritta impone il rigetto della domanda formulata dalla società opposta, volta ad ottenere il riconoscimento di una responsabilità contrattuale del e il conseguente Pt_1 risarcimento dei danni per l'inadempimento.
Del resto, anche prescindendo dalla mancanza di un documento idoneo ad integrare la forma scritta ad substantiam, la domanda proposta in via principale dalla società opposta non potrebbe comunque essere accolta, difettando, sulla scorta della documentazione prodotta, un valido impegno di spesa.
Sul punto, giova rammentare che l'art. 191, comma 1, del TUEL, “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese”, dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio economico e finanziario di cui all'art. 153, comma 5, TUEL;
il medesimo comma dispone, altresì, che il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunichi al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
Il comma 3 dell'art. 191, poi, reca una disciplina specifica per l'assunzione di impegni e l'ordinazione di spese relativamente ai lavori di somma urgenza. In particolare, per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro
30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
Dunque, anche in caso di esecuzione di lavori di somma urgenza (quale quella per cui è causa, come del resto affermato da tutte le parti in causa), se è possibile prescindere dal previo impegno contabile nella fase genetica del conferimento della provvista pubblica, occorre comunque la regolarizzazione “ex post” dell'ordinazione fatta a terzi affinché
l'ente locale, nel cui interesse sono stati eseguiti i lavori, possa ritenersi validamente obbligato nei confronti del privato che li abbia eseguiti;
pertanto, nel caso in cui non intervenga una regolarizzazione, neanche postuma, dell'ordinazione fatta a terzi, opera il disposto dell'articolo 191, comma 4, T.U.E.L., che stabilisce la responsabilità del funzionario o dipendente che abbia consentito i lavori e, di conseguenza, consente al privato che abbia eseguito i lavori di agire direttamente nei confronti del funzionario o del dipendente per ottenere il corrispettivo della prestazione.
In altri termini, la normativa richiamata prevede la possibilità per i lavori di somma urgenza, derivanti da eventi imprevedibili, di procedere nell'imminenza all'acquisto di beni e servizi, ma attivando subito il procedimento di regolarizzazione contabile, sottoponendo il relativo impegno di spesa all'organo deliberativo, in modo tale da pervenire ad un riconoscimento della spesa.
Sul punto, risulta pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui se non si procede alla detta regolarizzazione di legge, non può dirsi sussistente un valido rapporto obbligatorio in capo all'ente locale (ex plurimis, Cass. n. 20763/2009, Cass. n.
19037/2010, Cass. n. 30109/2018 e, di recente, Cass. n. 33768/2019 che ha così statuito:
“L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa […]”).
Orbene, nel caso di specie, non vi è prova della tempestiva regolarizzazione contabile dei provvedimenti adottati in via d'urgenza, non potendo ritenersi equipollente il visto di regolarità contabile e non essendo stato sottoposto al Consiglio, entro il termine di venti giorni dall'ordinazione dei lavori alla società il provvedimento di CP_1 riconoscimento della spesa, con la conseguenza che, non essendo stata accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria, non può ritenersi validamente assunta alcuna obbligazione da parte del nei confronti della ditta opposta. Parte_1
A trovare astratta applicazione alla fattispecie de qua è, dunque, il comma 5 dell'art. 176 del DPR 207/2010, ai sensi del quale: “Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati”.
Ebbene, la corretta esegesi di tale disposizione porta a ritenere che l'opera disposta per ragioni di somma urgenza, ma non approvata, non sia per questo acquisita gratuitamente al patrimonio (disponibile) dell'ente pubblico, poiché sorge a carico di quest'ultimo un'obbligazione non ex contractu ma ex lege, avente ad oggetto il pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato;
tra questi va ricompresa (oltre alla manodopera, ai materiali e alle spese di trasporto) la remunerazione normale dell'attività organizzativa dell'imprenditore affidatario, restando invece escluso ogni margine di compenso imputabile al profitto (quest'ultimo essendo non la remunerazione normale dell'imprenditore ma l'eventuale surplus, di natura lucrativa, tra i costi, che tale remunerazione normale comprendono, e i ricavi) (cfr. Cass. civ. Sez. II, n. 1073 del 2016;
Cass. civ. Sez. VI n. 25945 del 17/10/2018).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, il riconoscimento del diritto della società di CP_1 ottenere i costi di produzione relativi ai lavori realizzati in forza dei due verbali di somma urgenza del 30.3.2015 (da determinarsi secondo le modalità sopraindicate), avrebbe richiesto la prova del loro effettivo esborso.
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita.
In difetto di tale prova, essendosi parte opposta limitata a produrre solo le numerose fatture ove, tuttavia, non vengono neppure descritte in maniera specifica le lavorazioni effettuate e mancando, quindi, la documentazione utile all'individuazione analitica delle singole voci di spesa sostenute dalla ditta - il cui onere di allegazione competeva alla stessa ai sensi dell'art. 2697 c.c. – e non essendo state articolate istanze istruttorie volte a dimostrare i concreti esborsi, non è possibile scomputare dal corrispettivo richiesto (inclusivo anche del profitto non remunerabile) quanto sarebbe dovuto ai sensi del comma 5 dell'art. 176 del
D.P.R. 207/2010, sicché la domanda di pagamento va comunque disattesa. In ordine, poi, alla domanda proposta in via subordinata dalla società opposta, relativamente alla responsabilità diretta della dott.ssa per inadempimento CP_2 contrattuale, si osserva quanto segue.
Il comma 4 del citato art. 191 TUEL prevede che nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorra, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Posto che lo scopo della norma de qua è quello di proteggere il bilancio degli enti locali dall'ordinazione di spese in assenza della regolare assunzione di impegni e della relativa copertura finanziaria, si precisa che tale tutela opera non solo sul piano amministrativo, ma soprattutto su quello civilistico, prevedendo la norma che, in caso di sua violazione, gli effetti del rapporto obbligatorio fra il funzionario dell'ente e l'impresa privata rimangano a carico del primo, senza riverberarsi sul patrimonio dell'ente; tutto ciò, fatto salvo il caso in cui il Consiglio, organo sovrano in materia di bilancio, riconosca l'utilità delle prestazioni fornite e, nei limiti di queste ultime, ritenga legittimo il debito assunto riportandolo all'interno del bilancio dell'ente (art. 194, comma 1, lett. e).
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21340/2014 si è così pronunciata: “In tema di spese fuori bilancio dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali), ai fini dell'interpretazione del disposto dall'art. 23, quarto comma, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144), che stabilisce l'insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con
l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, va escluso che
l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale”.
In parte motiva la Corte, premesso che in tali casi il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura, ha chiarito che il verbo “consentire”, espressamente utilizzato dall'art. 191, esclude di per sé la necessità che il funzionario assuma un ruolo attivo e decisionale nell'affidamento dell'incarico di svolgere le prestazioni professionali, descrivendo, invece, il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell'incarico o l'acquisizione del bene, nell'esercizio delle sue funzioni, permetta che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni.
Il disposto normativo - precisano i giudici di legittimità - è volto a far sì che un contratto non perfezionatosi secondo legge non pervenga alla fase esecutiva;
a questo fine viene responsabilizzato l'amministratore o il funzionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto, cooperi, lasci che la prestazione venga eseguita.
Il legislatore, come si desume dalla scelta dell'espressione verbale, vuole che il funzionario neghi il suo consenso e comunque non presti, per quanto possibile, l'opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge.
Orbene, in virtù di tali criteri, alla luce della documentazione versata in atti, deve rilevarsi che l'ing. - pur avendo prima a mezzo dei telegrammi n. CP_2
13342033052901260320151705 e n. 131082033464001260320151746 del 26.3.2015 chiaramente affermato l'impossibilità per l'Ente di sostenere la spesa relativa ai lavori e poi con nota prot. n. 670 dell'1.4.2015 sottolineato più volte l'importanza di valutare sia l'aspetto tecnico che economico dei due interventi - ha comunque agito in modo tale da consentire che i lavori venissero eseguiti, senza espressamente negare il proprio consenso all'esecuzione degli stessi.
Infatti, sono sufficienti i telegrammi di avvio delle procedure d'urgenza, i verbali di consegna dei lavori sotto riserva di legge ex DPR 207/2010, la determina n. 24/2015 avente ad oggetto la presa d'atto degli incarichi tecnici, la delibera n. 19/2015 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada comunale in località Colle Creta e la delibera n. 40/2015 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della discarica comunale in località Vigne Contr Longhe, tutti sottoscritti dal ing. , al fine di ritenere sussistente la sua CP_2 legittimazione passiva.
Tuttavia, anche in tal caso, così come già chiarito supra in merito alle spese relative alla parte dei lavori realizzati, appare ostativa all'accoglimento della domanda in tal senso formulata dalla società opposta la mancata prova del quantum dei lavori effettivamente eseguiti.
Infatti, dalla documentazione prodotta in atti non si evince la descrizione specifica delle lavorazioni effettuate né la ripartizione analitica delle singole voci di spesa effettivamente sostenute dalla ditta - il cui onere di allegazione competeva alla stessa ai sensi dell'art. 2697 c.c. - e, pertanto, non essendo possibile stabilire l'importo realmente dovuto alla società, la domanda de qua non può essere accolta.
Quanto alla richiesta di cui al punto c) delle conclusioni della terza chiamata in causa, con cui viene chiesto “in subordine qualificare la domanda quale azione di arricchimento senza causa e per l'effetto condannare il all'indennizzo previsto ex art. Parte_1
2041 c.c.”, la stessa va respinta, dal momento che una domanda in tal senso non è stata avanzata dalla società opposta che ha agito in giudizio, la quale dichiarava, nella comparsa di costituzione e risposta, di non voler intraprendere l'azione sussidiaria di cui all'articolo poc'anzi richiamato.
Non può, infine, trovare accoglimento neanche la domanda formulata in via ulteriormente subordinata, sia da parte opposta che dal terzo chiamato in causa, atta ad ottenere la qualificazione come promessa del fatto del terzo, ex art. 1381 cod. civ., della richiesta formalizzata dal ma rimasta infruttuosa, di intervento economico di Enti terzi per Pt_1 il pagamento delle due commesse oggetto di causa.
Quanto all'istituto di cui all'art. 1381 c.c., la Suprema Corte ha precisato che “In tema di promessa del fatto del terzo, l'art. 1381 cod. civ. prevede, quale conseguenza della mancata assunzione, da parte del terzo, dell'obbligazione o del mancato compimento del fatto promesso, il pagamento di un indennizzo, che è cosa ben diversa dal risarcimento del danno il quale ricorre allorché il promittente non assolva al proprio compito e cioè non si adoperi con la dovuta diligenza presso il terzo, violando così i propri doveri di correttezza
e buona fede, nel qual caso il promissario può ben avvalersi dei rimedi predisposti contro
l'inadempimento e richiedere, in presenza del necessario nesso di causalità, il risarcimento del danno in parola;
se, invece, il promittente abbia assolto diligentemente al suo obbligo di attivazione, ma, nonostante ciò, il terzo abbia rifiutato la prestazione o
l'assunzione dell'obbligazione, si verifica, per l'appunto, quella situazione in presenza della quale l'art. 1381 cod. civ. riconosce al promissario l'indennità a carico del promittente, indipendentemente da ogni valutazione sul comportamento di quest'ultimo”
(Cassazione Civile, ordinanza 13 maggio 2021 n. 12897).
Dunque, ai sensi dell'art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo ponga in essere il comportamento promesso, al fine del soddisfacimento dell'interesse del promissario, e una seconda obbligazione che, invece, è di dare, ovvero, si obbliga a corrispondere l'eventuale indennizzo nel caso in cui, nonostante il promittente si sia adoperato, il terzo abbia rifiutato di impegnarsi. L'obbligo assunto dal promittente, tuttavia, deve risultare in modo certo ed inequivoco
(Cass. 1980 n. 1556: “La promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo perchè abbia rilevanza giuridica deve essere esplicita e concreta in modo che l'obbligo assunto dal promittente risulti, senza alcuna possibilità di equivoco, dal contesto dell'atto”; Cass.
1964, n. 1531: “La promessa del fatto del terzo non deve considerarsi come obbligazione accessoria di garanzia per l'esecuzione degli obblighi del terzo, bensì come una vera e propria obbligazione autonoma consistente in un “facere” perché il terzo assuma
l'obbligazione promessa. Ne consegue che la promessa, perché abbia rilevanza giuridica, deve essere esplicita e concreta, in modo che l'obbligo assunto dal promittente risulti, senza alcuna possibilità di equivoco, dal contesto dell'atto e, inoltre, che il terzo rimanga estraneo alla formazione del contratto dovendosi il rapporto svolgere unicamente tra colui che ha fatto e colui che ha accettato la promessa”).
Invero, alla luce della documentazione versata in atti, il ha in più Parte_1 occasioni espressamente dichiarato di non essere in grado di sostenere la relativa spesa, inoltrando, infatti, i telegrammi di avvio della procedura d'urgenza a diversi Enti quali la
Regione Molise, la RO , la e il Controparte_4 Controparte_5
Ministero , al fine di ottenere dai Controparte_6 medesimi la relativa copertura finanziaria (come richiesto anche con la successiva nota prot. n. 1264 dell'8.6.2015).
Tuttavia, le comunicazioni inviate a tali Enti non paiono idonee all'assunzione di un vincolo obbligatorio nei confronti dell'odierna opposta, consistente nella promessa del pagamento delle lavorazioni da parte degli Enti interpellati dal di Pt_1 Pt_1
Del resto, come già sopra chiarito, comunque non sarebbe stata fornita prova del quantum delle lavorazioni eseguite, con ciò che ne consegue in punto di quantificazione del relativo indennizzo.
Vanno, dunque, rigettate tutte le domande avanzate dall'opposta e dalla terza chiamata in causa.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
L'opposizione, in conclusione, va accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti, attese la assoluta particolarità della lite e la controvertibilità della normativa in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dott. Marco Ponsiglione, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, così provvede:
• accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 307/2016 emesso dal
Tribunale di Isernia in data 7.11.2016;
• rigetta tutte le altre domande proposte da parte opposta e dal terzo chiamato in causa;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Isernia, 13.5.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 12/2017 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 15.4.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
RG n. 12/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RGAC 12/2017, vertente
TRA
(C.F. – P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco nonché legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriella Gamberale e con essa elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianni Perrotta sito in Isernia in Viale dei Pentri n. 70;
- Opponente
E
(P. Controparte_1
IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_3 giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Padula ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Agnone (IS) alla Via San Lorenzo n. 1;
- Opposta
NONCHE'
( ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Pontarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rocchetta a Volturno (IS) alla Via Roma s.n.c.;
- Terzo chiamato in causa
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con decreto ingiuntivo n. 307/2016 del 07.11.2016, notificato in data 22.11.2016, il
Tribunale di Isernia, su ricorso della ingiungeva al Parte_2 Parte_1 il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 760.541,43, oltre
[...] interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori commissionati dal alla società in “somma urgenza”, per la messa in Pt_1 CP_1 sicurezza di un tratto di strada comunale in località “Colle Creta” e della discarica comunale in località “Vigne Longhe”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione Parte_1 avverso il suddetto decreto ingiuntivo, sostenendo l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza, della domanda monitoria;
deduceva, in particolare, la mancata previsione di un impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori, l'assenza di un valido contratto scritto tra le parti, la piena consapevolezza dell'impresa ricorrente circa la mancanza di fondi per la copertura delle spese e la mancata regolarizzazione dell'ordinazione dei lavori eseguita dal
RUP/responsabile del servizio tecnico.
Il Comune opponente concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: “
1. revocare e/o annullare l'opposto decreto per inammissibilità e infondatezza dell'azione;
2. in via del tutto subordinata e solo per mero tuziorismo, nella sola ipotesi di qualificazione dell'azione come di arricchimento senza causa e di superamento della eccezione di carenza di legittimazione passiva del comune, limitare il compenso spettante alla impresa opposta all'indennizzo di cui all'art. 2041
c.c.; 3. condannare la società opposta al pagamento delle spese e dei compensi di causa”.
Si costituiva in giudizio la la quale, contestando in fatto ed Parte_3 in diritto gli avversi assunti, deduceva, in primo luogo, la responsabilità contrattuale del e, in via subordinata, la responsabilità contrattuale diretta del RUP/responsabile Pt_1 del servizio tecnico - contestualmente chiedendo al Tribunale l'autorizzazione alla chiamata in causa della dott.ssa - e, in via ulteriormente subordinata, la CP_2 promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c., avendo il insistito nel Pt_1 coinvolgimento - rimasto poi infruttuoso - di Enti terzi.
La società opposta, dunque, asserendo la sussistenza tra le parti di due contratti di appalto di lavori (uno per la messa in sicurezza di un tratto di strada comunale in località “Colle
Creta” e l'altro per la messa in sicurezza della discarica comunale in località “Vigne
Longhe”), rassegnava le seguenti conclusioni:“- In via principale: accertare e dichiarare il responsabile per inadempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo dei due Pt_1 contratti di appalto de quibus, ai sensi dell'art. 176, comma 5, d.P.R. n. 207/2010 e per l'effetto, confermando il decreto ingiuntivo opposto, condannare l'ente, in persona del sindaco pro tempore,
a corrispondere alla la somma di Euro 760.541,43 , oltre agli interessi moratori, Parte_4 dalla scadenza di ciascuna fattura alla data del deposito del ricorso che ha avviato il procedimento monitorio e gli ulteriori interessi, ex art. 1284, al saggio indicato al comma 4^, c.c. (introdotto dalla legge n. 162/2014), maturati e maturandi dalla data del deposito del ricorso che ha avviato il procedimento monitorio sino al giorno di effettivo soddisfo, oltre che, per la procedura monitoria,
Euro 870,00 per spese ed Euro 5.441, per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA;
- In via subordinata: previa autorizzazione alla chiamata in causa della dott.ssa , CP_2 dipendente del e responsabile del Procedimento e tecnico per entrambe le Parte_1 procedure di appalto di cui in causa, con differimento della prima udienza onde consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire, ai sensi del codice di rito, accertare e dichiarare la responsabilità diretta della dott.ssa per inadempimento contrattuale e, per CP_2
l'effetto, ai sensi, dell'art. 194 del TUEL, condannare quest'ultima al pagamento in favore della
della somma di Euro 760.541,43, oltre agli interessi legali dalla data di notifica Parte_4 dell'atto di chiamata in causa di terzo sino al giorno di effettivo soddisfo.
- In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la qualificazione come promessa del fatto del terzo, ex art. 1381 cod. civ., della richiesta di intervento economico di enti terzi per il pagamento delle due commesse a più riprese formalizzata dal nel contesto del Pt_1 regolamento negoziale di diritti ed interessi nascenti dai due appalti con la società , ma Pt_4 rimasta infruttuosa, e, per l'effetto, condannare il ad indennizzare l'appaltatrice della Pt_1 somma di Euro 684.487,00, salvo migliore determinazione dell'indennità in via equitativa da parte del Giudice, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo”.
Con decreto datato 11.4.2017 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, dott.ssa
, la quale si costituiva in giudizio con comparsa del 20.9.2017, deducendo la CP_2 responsabilità contrattuale del attesa la sussistenza di un duplice contratto di Pt_1 appalto tra il e la ditta opposta per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, e Pt_1 sottolineando, altresì, la piena conformità della propria condotta rispetto al ruolo professionale ricoperto;
l'ing. , infatti, asseriva di aver più volte avvertito il CP_2
Sindaco e la Giunta Comunale in merito alla necessità di valutare la fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto e di avere, tra l'altro, avanzato anche molteplici richieste di supporto agli Enti terzi coinvolti.
Il RUP, terzo chiamato in causa, concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di: “a) rigettare l'avversa richiesta dell'impresa in merito alla Parte_3 responsabilità diretta della terza chiamata in causa, poiché infondata in fatto ed in diritto;
b) accertare e dichiarare i due contratti intrattenuti tra il e l'impresa Parte_1 [...] quali contratti di appalto con obbligazione di pagamento in capo al Parte_3 [...]
; c) in subordine qualificare la domanda quale azione di arricchimento senza causa e Parte_1 per l'effetto condannare il all'indennizzo previsto ex art. 2041 c.c.; d) in via Parte_1 ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la domanda quale promessa del terzo e per l'effetto condannare il ad indennizzare l'impresa appaltatrice, tenendo indenne l'ing. Parte_1
”, con vittoria di spese e competenze di lite. CP_2
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 15.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., all'esito della quale il GI decideva come da sentenza allegata al provvedimento emesso ex art. 127 ter co.3 c.p.c.
******
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che dalla giurisprudenza amministrativa, “I contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 e – salva la deroga prevista dall'art. 17, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza
«secondo l'uso del commercio» – richiedono la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare
l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto, e, in particolare, l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso. La mancanza di tale requisito comporta
l'inesistenza di una obbligazione contrattuale a carico dell'amministrazione” (cfr. Cons. di
Stato n. 4045/18; Cons. di Stato n. 5138/18; Cass. 16562/18; Cass. 20690/16).
Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere;
infatti, soltanto tale forma assolve ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, consentendo l'individuazione precisa del contenuto del programma negoziale, così da poterne verificare la copertura finanziaria e l'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (Cass. 6555/2014).
Ebbene, proprio per tale ragione, il vizio originario (assenza di valido contratto scritto) risulta insanabile mediante successivi atti attuativi o ricognitivi, determinando l'imprescindibilità della prova della esistenza del contratto e dei diritti che ne formano l'oggetto dalla produzione in giudizio della relativa scrittura che - si precisa - non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti.
Pertanto, gli atti e i provvedimenti amministrativi prodotti in giudizio – quali le determine n. 24/2015 e 25/2015, le ordinanze sindacali iniziali n. 4/2015 e n. 5/2015 di affidamento dei lavori in oggetto, i verbali di consegna dei medesimi, le delibere di approvazione dei progetti esecutivi e gli stessi certificati di collaudo dei lavori (nel corpo dei quali - tra l'altro - si rinviene costantemente la dicitura “il contratto è in corso di stipula”, a riprova della mancata sottoscrizione dello stesso) – non risultano idonei a dimostrare in maniera inequivocabile la volontà delle parti, costituendo sic et simpliciter comportamenti concludenti che - come normativamente previsto - non possono in alcun modo surrogare le manifestazioni formali di volontà di cui esclusivamente constano gli atti negoziali della
P.A..
Dunque, attesa l'impossibilità di una contrattazione per facta concludentia (cfr. Cass. n.
26911/2014), la mancanza nel caso di specie di un contratto stipulato in forma scritta impone il rigetto della domanda formulata dalla società opposta, volta ad ottenere il riconoscimento di una responsabilità contrattuale del e il conseguente Pt_1 risarcimento dei danni per l'inadempimento.
Del resto, anche prescindendo dalla mancanza di un documento idoneo ad integrare la forma scritta ad substantiam, la domanda proposta in via principale dalla società opposta non potrebbe comunque essere accolta, difettando, sulla scorta della documentazione prodotta, un valido impegno di spesa.
Sul punto, giova rammentare che l'art. 191, comma 1, del TUEL, “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese”, dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio economico e finanziario di cui all'art. 153, comma 5, TUEL;
il medesimo comma dispone, altresì, che il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunichi al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
Il comma 3 dell'art. 191, poi, reca una disciplina specifica per l'assunzione di impegni e l'ordinazione di spese relativamente ai lavori di somma urgenza. In particolare, per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro
30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
Dunque, anche in caso di esecuzione di lavori di somma urgenza (quale quella per cui è causa, come del resto affermato da tutte le parti in causa), se è possibile prescindere dal previo impegno contabile nella fase genetica del conferimento della provvista pubblica, occorre comunque la regolarizzazione “ex post” dell'ordinazione fatta a terzi affinché
l'ente locale, nel cui interesse sono stati eseguiti i lavori, possa ritenersi validamente obbligato nei confronti del privato che li abbia eseguiti;
pertanto, nel caso in cui non intervenga una regolarizzazione, neanche postuma, dell'ordinazione fatta a terzi, opera il disposto dell'articolo 191, comma 4, T.U.E.L., che stabilisce la responsabilità del funzionario o dipendente che abbia consentito i lavori e, di conseguenza, consente al privato che abbia eseguito i lavori di agire direttamente nei confronti del funzionario o del dipendente per ottenere il corrispettivo della prestazione.
In altri termini, la normativa richiamata prevede la possibilità per i lavori di somma urgenza, derivanti da eventi imprevedibili, di procedere nell'imminenza all'acquisto di beni e servizi, ma attivando subito il procedimento di regolarizzazione contabile, sottoponendo il relativo impegno di spesa all'organo deliberativo, in modo tale da pervenire ad un riconoscimento della spesa.
Sul punto, risulta pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui se non si procede alla detta regolarizzazione di legge, non può dirsi sussistente un valido rapporto obbligatorio in capo all'ente locale (ex plurimis, Cass. n. 20763/2009, Cass. n.
19037/2010, Cass. n. 30109/2018 e, di recente, Cass. n. 33768/2019 che ha così statuito:
“L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa […]”).
Orbene, nel caso di specie, non vi è prova della tempestiva regolarizzazione contabile dei provvedimenti adottati in via d'urgenza, non potendo ritenersi equipollente il visto di regolarità contabile e non essendo stato sottoposto al Consiglio, entro il termine di venti giorni dall'ordinazione dei lavori alla società il provvedimento di CP_1 riconoscimento della spesa, con la conseguenza che, non essendo stata accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria, non può ritenersi validamente assunta alcuna obbligazione da parte del nei confronti della ditta opposta. Parte_1
A trovare astratta applicazione alla fattispecie de qua è, dunque, il comma 5 dell'art. 176 del DPR 207/2010, ai sensi del quale: “Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati”.
Ebbene, la corretta esegesi di tale disposizione porta a ritenere che l'opera disposta per ragioni di somma urgenza, ma non approvata, non sia per questo acquisita gratuitamente al patrimonio (disponibile) dell'ente pubblico, poiché sorge a carico di quest'ultimo un'obbligazione non ex contractu ma ex lege, avente ad oggetto il pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato;
tra questi va ricompresa (oltre alla manodopera, ai materiali e alle spese di trasporto) la remunerazione normale dell'attività organizzativa dell'imprenditore affidatario, restando invece escluso ogni margine di compenso imputabile al profitto (quest'ultimo essendo non la remunerazione normale dell'imprenditore ma l'eventuale surplus, di natura lucrativa, tra i costi, che tale remunerazione normale comprendono, e i ricavi) (cfr. Cass. civ. Sez. II, n. 1073 del 2016;
Cass. civ. Sez. VI n. 25945 del 17/10/2018).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, il riconoscimento del diritto della società di CP_1 ottenere i costi di produzione relativi ai lavori realizzati in forza dei due verbali di somma urgenza del 30.3.2015 (da determinarsi secondo le modalità sopraindicate), avrebbe richiesto la prova del loro effettivo esborso.
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita.
In difetto di tale prova, essendosi parte opposta limitata a produrre solo le numerose fatture ove, tuttavia, non vengono neppure descritte in maniera specifica le lavorazioni effettuate e mancando, quindi, la documentazione utile all'individuazione analitica delle singole voci di spesa sostenute dalla ditta - il cui onere di allegazione competeva alla stessa ai sensi dell'art. 2697 c.c. – e non essendo state articolate istanze istruttorie volte a dimostrare i concreti esborsi, non è possibile scomputare dal corrispettivo richiesto (inclusivo anche del profitto non remunerabile) quanto sarebbe dovuto ai sensi del comma 5 dell'art. 176 del
D.P.R. 207/2010, sicché la domanda di pagamento va comunque disattesa. In ordine, poi, alla domanda proposta in via subordinata dalla società opposta, relativamente alla responsabilità diretta della dott.ssa per inadempimento CP_2 contrattuale, si osserva quanto segue.
Il comma 4 del citato art. 191 TUEL prevede che nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorra, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Posto che lo scopo della norma de qua è quello di proteggere il bilancio degli enti locali dall'ordinazione di spese in assenza della regolare assunzione di impegni e della relativa copertura finanziaria, si precisa che tale tutela opera non solo sul piano amministrativo, ma soprattutto su quello civilistico, prevedendo la norma che, in caso di sua violazione, gli effetti del rapporto obbligatorio fra il funzionario dell'ente e l'impresa privata rimangano a carico del primo, senza riverberarsi sul patrimonio dell'ente; tutto ciò, fatto salvo il caso in cui il Consiglio, organo sovrano in materia di bilancio, riconosca l'utilità delle prestazioni fornite e, nei limiti di queste ultime, ritenga legittimo il debito assunto riportandolo all'interno del bilancio dell'ente (art. 194, comma 1, lett. e).
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21340/2014 si è così pronunciata: “In tema di spese fuori bilancio dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali), ai fini dell'interpretazione del disposto dall'art. 23, quarto comma, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144), che stabilisce l'insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con
l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, va escluso che
l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale”.
In parte motiva la Corte, premesso che in tali casi il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura, ha chiarito che il verbo “consentire”, espressamente utilizzato dall'art. 191, esclude di per sé la necessità che il funzionario assuma un ruolo attivo e decisionale nell'affidamento dell'incarico di svolgere le prestazioni professionali, descrivendo, invece, il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell'incarico o l'acquisizione del bene, nell'esercizio delle sue funzioni, permetta che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni.
Il disposto normativo - precisano i giudici di legittimità - è volto a far sì che un contratto non perfezionatosi secondo legge non pervenga alla fase esecutiva;
a questo fine viene responsabilizzato l'amministratore o il funzionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto, cooperi, lasci che la prestazione venga eseguita.
Il legislatore, come si desume dalla scelta dell'espressione verbale, vuole che il funzionario neghi il suo consenso e comunque non presti, per quanto possibile, l'opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge.
Orbene, in virtù di tali criteri, alla luce della documentazione versata in atti, deve rilevarsi che l'ing. - pur avendo prima a mezzo dei telegrammi n. CP_2
13342033052901260320151705 e n. 131082033464001260320151746 del 26.3.2015 chiaramente affermato l'impossibilità per l'Ente di sostenere la spesa relativa ai lavori e poi con nota prot. n. 670 dell'1.4.2015 sottolineato più volte l'importanza di valutare sia l'aspetto tecnico che economico dei due interventi - ha comunque agito in modo tale da consentire che i lavori venissero eseguiti, senza espressamente negare il proprio consenso all'esecuzione degli stessi.
Infatti, sono sufficienti i telegrammi di avvio delle procedure d'urgenza, i verbali di consegna dei lavori sotto riserva di legge ex DPR 207/2010, la determina n. 24/2015 avente ad oggetto la presa d'atto degli incarichi tecnici, la delibera n. 19/2015 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada comunale in località Colle Creta e la delibera n. 40/2015 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della discarica comunale in località Vigne Contr Longhe, tutti sottoscritti dal ing. , al fine di ritenere sussistente la sua CP_2 legittimazione passiva.
Tuttavia, anche in tal caso, così come già chiarito supra in merito alle spese relative alla parte dei lavori realizzati, appare ostativa all'accoglimento della domanda in tal senso formulata dalla società opposta la mancata prova del quantum dei lavori effettivamente eseguiti.
Infatti, dalla documentazione prodotta in atti non si evince la descrizione specifica delle lavorazioni effettuate né la ripartizione analitica delle singole voci di spesa effettivamente sostenute dalla ditta - il cui onere di allegazione competeva alla stessa ai sensi dell'art. 2697 c.c. - e, pertanto, non essendo possibile stabilire l'importo realmente dovuto alla società, la domanda de qua non può essere accolta.
Quanto alla richiesta di cui al punto c) delle conclusioni della terza chiamata in causa, con cui viene chiesto “in subordine qualificare la domanda quale azione di arricchimento senza causa e per l'effetto condannare il all'indennizzo previsto ex art. Parte_1
2041 c.c.”, la stessa va respinta, dal momento che una domanda in tal senso non è stata avanzata dalla società opposta che ha agito in giudizio, la quale dichiarava, nella comparsa di costituzione e risposta, di non voler intraprendere l'azione sussidiaria di cui all'articolo poc'anzi richiamato.
Non può, infine, trovare accoglimento neanche la domanda formulata in via ulteriormente subordinata, sia da parte opposta che dal terzo chiamato in causa, atta ad ottenere la qualificazione come promessa del fatto del terzo, ex art. 1381 cod. civ., della richiesta formalizzata dal ma rimasta infruttuosa, di intervento economico di Enti terzi per Pt_1 il pagamento delle due commesse oggetto di causa.
Quanto all'istituto di cui all'art. 1381 c.c., la Suprema Corte ha precisato che “In tema di promessa del fatto del terzo, l'art. 1381 cod. civ. prevede, quale conseguenza della mancata assunzione, da parte del terzo, dell'obbligazione o del mancato compimento del fatto promesso, il pagamento di un indennizzo, che è cosa ben diversa dal risarcimento del danno il quale ricorre allorché il promittente non assolva al proprio compito e cioè non si adoperi con la dovuta diligenza presso il terzo, violando così i propri doveri di correttezza
e buona fede, nel qual caso il promissario può ben avvalersi dei rimedi predisposti contro
l'inadempimento e richiedere, in presenza del necessario nesso di causalità, il risarcimento del danno in parola;
se, invece, il promittente abbia assolto diligentemente al suo obbligo di attivazione, ma, nonostante ciò, il terzo abbia rifiutato la prestazione o
l'assunzione dell'obbligazione, si verifica, per l'appunto, quella situazione in presenza della quale l'art. 1381 cod. civ. riconosce al promissario l'indennità a carico del promittente, indipendentemente da ogni valutazione sul comportamento di quest'ultimo”
(Cassazione Civile, ordinanza 13 maggio 2021 n. 12897).
Dunque, ai sensi dell'art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo ponga in essere il comportamento promesso, al fine del soddisfacimento dell'interesse del promissario, e una seconda obbligazione che, invece, è di dare, ovvero, si obbliga a corrispondere l'eventuale indennizzo nel caso in cui, nonostante il promittente si sia adoperato, il terzo abbia rifiutato di impegnarsi. L'obbligo assunto dal promittente, tuttavia, deve risultare in modo certo ed inequivoco
(Cass. 1980 n. 1556: “La promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo perchè abbia rilevanza giuridica deve essere esplicita e concreta in modo che l'obbligo assunto dal promittente risulti, senza alcuna possibilità di equivoco, dal contesto dell'atto”; Cass.
1964, n. 1531: “La promessa del fatto del terzo non deve considerarsi come obbligazione accessoria di garanzia per l'esecuzione degli obblighi del terzo, bensì come una vera e propria obbligazione autonoma consistente in un “facere” perché il terzo assuma
l'obbligazione promessa. Ne consegue che la promessa, perché abbia rilevanza giuridica, deve essere esplicita e concreta, in modo che l'obbligo assunto dal promittente risulti, senza alcuna possibilità di equivoco, dal contesto dell'atto e, inoltre, che il terzo rimanga estraneo alla formazione del contratto dovendosi il rapporto svolgere unicamente tra colui che ha fatto e colui che ha accettato la promessa”).
Invero, alla luce della documentazione versata in atti, il ha in più Parte_1 occasioni espressamente dichiarato di non essere in grado di sostenere la relativa spesa, inoltrando, infatti, i telegrammi di avvio della procedura d'urgenza a diversi Enti quali la
Regione Molise, la RO , la e il Controparte_4 Controparte_5
Ministero , al fine di ottenere dai Controparte_6 medesimi la relativa copertura finanziaria (come richiesto anche con la successiva nota prot. n. 1264 dell'8.6.2015).
Tuttavia, le comunicazioni inviate a tali Enti non paiono idonee all'assunzione di un vincolo obbligatorio nei confronti dell'odierna opposta, consistente nella promessa del pagamento delle lavorazioni da parte degli Enti interpellati dal di Pt_1 Pt_1
Del resto, come già sopra chiarito, comunque non sarebbe stata fornita prova del quantum delle lavorazioni eseguite, con ciò che ne consegue in punto di quantificazione del relativo indennizzo.
Vanno, dunque, rigettate tutte le domande avanzate dall'opposta e dalla terza chiamata in causa.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
L'opposizione, in conclusione, va accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti, attese la assoluta particolarità della lite e la controvertibilità della normativa in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dott. Marco Ponsiglione, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, così provvede:
• accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 307/2016 emesso dal
Tribunale di Isernia in data 7.11.2016;
• rigetta tutte le altre domande proposte da parte opposta e dal terzo chiamato in causa;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Isernia, 13.5.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione