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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1868/2023 del R.A.C.C. in data
16/10/2023, iniziata con atto di citazione notificato in data 13 ottobre 2023
d a
- (C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BORTOLUSSI BARBARA, giusto mandato in atti,
attrice / opponente
c o n t r o
- (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MARRONCINI SIMONE, giusto mandato in atti,
convenuta / opposta avente per oggetto: Altri contratti d'opera, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
04/04/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice/opponente come da figlio di p.c. depositato telematicamente ovvero “Nel merito in via principale: revocarsi il decreto
ingiuntivo opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, nulla essendo dovuto all'opposta per i motivi meglio esposti in narrativa. In via di subordine: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, in applicazione dell'art.
1460 c.c., nulla essendo dovuto all'opposta per i motivi meglio esposti in
narrativa. In via istruttoria: - Ammettersi prova per testi e interrogatorio
Pag. 1 formale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il 28.09.2021 e il
12.10.2021, nel corso di due riunioni da remoto con dirigenti di CP_1
, tecnici progettisti e ingegneri di
[...] Parte_1
evidenziavano, con la documentazione a supporto che si rammostra al teste
(sub. doc. 4 opponente), l'invalidazione in sede di prove funzionali dei
calcoli eseguiti dalla stessa Testi: ing. e progettista CP_1 Tes_1
c/o Rigettarsi la prova Testimone_2 Parte_1
testimoniale formulata dall'opposta e, in via subordinata, ammettersi a prova contraria con i testi di cui sopra. Spese integralmente rifuse”;
per parte convenuta/opposta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, in
composizione monocratica, previa occorrendo la convocazione del Ctu Ing.
a schiarimenti, come richiesto con note ex art. 127 ter Persona_1
cod.proc.civ. per l'udienza 14.11.2024, rigettare l'opposizione al decreto
ingiuntivo n. 650/2023 di e conseguentemente Parte_1
confermare il DI opposto;
in ogni caso con vittoria di competenze e spese della presente fase e di quella monitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione 13 ottobre 2023 opponeva Parte_1
il decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto da per il pagamento della CP_1
propria fattura n. 1112/2021 di euro 12.810,00, a titolo di corrispettivo della prestazione resa in favore della opponente.
Con la propria opposizione lamentava che Parte_1
avesse inadempiuto il contratto inter partes, e, dunque, non avesse CP_1
diritto al corrispettivo pattuito, e richiesto con la procedura monitoria.
Pag. 2 Si costituiva in giudizio l'opposta contestando ogni allegazione in fatto di , ex art 115 cod.proc.civ., e ogni deduzione in diritto della Parte_1
stessa, chiedendo l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le parti procedevano al deposito delle memorie ex articolo 171 ter
cod.proc.civ., e all'udienza del 1° marzo 2024, celebrata ex art 127 ter
cod.proc.civ., il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva, veniva disposta CTU con la formulazione del seguente quesito: “Descriva l'attività svolta dalla società
in esecuzione di quanto previsto nel contratto intercorso tra le CP_1
parti, accertando se quanto prodotto e consegnato da a CP_1
controparte sia conforme dal punto di vista tecnico alle obbligazioni
contrattualmente assunte. Riferisca quant'altro ritenuto di giustizia, e tenti,
ove possibile, la conciliazione tra le parti.”
All'udienza del 2 maggio 2024 veniva conferito l'incarico all'ing.
. Persona_1
Dopo il deposito della relazione del Ctu, il Giudice fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art 189 cod.proc.civ..
L'opposizione appare fondata per le ragioni di seguito indicate.
Con comunicazione mail del 25.03.2021 (cfr. doc. 1 di parte attrice),
l'odierna opponente trasmetteva a le indicazioni tecniche per CP_1
l'elaborazione di uno studio volto al superamento di un “test di resistenza a fatica” per una tipologia di valvole di Refrigera: dopo una prima analisi strutturale, l'opposta avrebbe dovuto calcolare il “precarico di avvitamento ottimale del manicotto sul corpo valvola” ed eseguire una “simulazione a fatica” utilizzando il precarico ottimale ottenuto, di modo da consentire a di fare una valutazione sul collegamento filettato tra corpo valvola Parte_1
e manicotto.
Pag. 3 In data 04.06.2021, inviava a CP_1 Parte_1
un'offerta avente ad oggetto “riferimenti tecnico-economici per sviluppo di
attività di simulazione numerica con determinazione di precarico ottimale e verifiche di resistenza e fatica di accoppiamento filettato di valvola”, offerta che, con alcune modifiche apportate a penna, veniva accettata dall'opponente in data 07.06.2021 (cfr. doc. 2 di parte attrice e doc. 3 del fascicolo monitorio).
Le parti concordavano che, dopo una prima fase di modellazione, comprensiva dell'elaborazione dei calcoli dettagliati al punto 2 e dopo l'esecuzione delle verifiche di resistenza e fatica di cui al successivo punto 3,
avrebbe inviato un rapporto di calcolo (punto 4); al termine di tali CP_1
attività, “il modello completo” sarebbe stato “consegnato a Parte_1
nell'ambito di una giornata di affiancamento per il trasferimento della
metodologia impiegata durante lo sviluppo delle attività descritte ai punti 2 e
3” (punto 5).
L'odierna opposta si obbligava, inoltre, ad eseguire la propria opera
“secondo lo stato dell'arte, limitando la propria responsabilità, in caso di
non conformità riferite ai contenuti oggetto della fornitura e appunto allo stato dell'arte, a rieseguire la prestazione a proprie spese senza ulteriori costi per il Cliente”.
Per tutta l'attività (modellazione, calcoli, consegna del modello e affiancamento di una giornata per il trasferimento tecnologico) veniva pattuito tra le parti un corrispettivo di complessivi euro 10.500, oltre Iva, da pagarsi al completamento della fornitura.
emetteva la fattura n. 1112/EL del 29.10.2021, oggetto del CP_1
decreto oggi opposto, trasmettendo solo successivamente, con mail di data
05.11.2021 (cfr. doc. 3 di parte attrice), il solo report di calcolo e comunicando che “con l'invio del documento allegato, la nostra attività verrà considerata conclusa”.
Pag. 4 Secondo la prospettazione di parte attrice l'attività poteva considerarsi conclusa, come peraltro previsto dal contratto, solo a seguito della consegna del modello completo e della giornata dedicata all'affiancamento e al trasferimento della metodologia impiegata.
Il contratto in essere tra le parti (cfr. doc. 2 cit.) prevedeva che dopo aver elaborato i calcoli dettagliati come al punto 2 e CP_1
l'esecuzione dei test di verifica di resistenza e fatica di cui al successivo punto 3, avrebbe dovuto consegnare a “il modello Parte_1
completo nell'ambito di una giornata di affiancamento per il trasferimento
della metodologia impiegata durante lo sviluppo delle attività descritte ai punti 2 e 3” di cui al punto 5. Il modello completo, come peraltro si è appurato anche in sede di CTU, non è mai stato consegnato all'opponente, né
tantomeno nell'ambito di una giornata dedicata all'affiancamento e al trasferimento della metodologia impiegata.
Il CTU ha concluso che “l'attività svolta da è certamente CP_1
sofisticata e impegnativa ma questo non implica automaticamente che sia adeguata e corretta. Tra l'altro quello che è stato fatto, come da ammissione dell'ing. nella email del 27/09/2021 (DOC. 11) stima solo Tes_3
parzialmente il comportamento della valvola, questo è in contrasto con
quanto specificato nel contratto in cui si impegna allo stato CP_1
dell'arte. […] dal report di calcolo contraddittorio (due casi esaminati uno verificato e uno no) [ ] non può trarre nessuna informazione utile”. Parte_1
In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può
essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza
Pag. 5 n. 19475 del 06/10/2005 (Rv. 584780) secondo cui “Il giudice del merito, che
riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è
tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché
l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti
dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie
deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza
che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza
impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate
nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non
essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del
pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio,
ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito aveva
disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico
d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate
dal consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle
conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte)”.
Nel caso di specie la parte convenuta/opposta non ha soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante, cioè di aver correttamente eseguito le prestazioni oggetto del contratto concluso con controparte: circa la prova dell'inadempimento, si afferma in genere che il creditore deve dimostrare,
quale fatto costitutivo della sua pretesa, la fonte del credito, ma non anche l'inadempimento, mentre incombe al debitore [nel caso di specie CP_1
] allegare e provare l'eventuale adempimento (cfr. C. 22361/2007; C.
[...]
982/2002; C. 11629/1999; C. 973/1996). Le Sezioni Unite (cfr. C., S.U.,
13533/2001) hanno, seppure in via di obiter dictum, affermato che anche nel caso di inadempimento inesatto graverebbe sul debitore l'obbligo di dare la prova di avere correttamente adempiuto, mentre sarebbe sufficiente, per il creditore, allegare di non avere ricevuto esatta soddisfazione del proprio
Pag. 6 diritto. Il criterio di riparto dell'onere della prova non è derogato nel caso in cui l'inesatto adempimento sia posto a fondamento di un'eccezione ex art.
1460 c.c., essendo sufficiente per la parte che eccepisce allegare l'inesattezza e gravando sull'altro contraente l'onere della prova contraria (cfr. C.
9439/2008).
La presa di posizione della Suprema Corte ha aperto la strada alla revisione giurisprudenziale dell'approccio alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Ciò, peraltro, non conduce a ritenere che, in particolare nelle prestazioni di facere, il debitore sia gravato dall'onere di fornire una generica ed esaustiva prova di aver perfettamente eseguito, rendendo una prestazione inappuntabile sotto qualsiasi profilo: rimane, difatti, a carico del creditore che si assume insoddisfatto l'allegazione dello specifico profilo di in esecuzione che ritenga di addebitare alla parte obbligata, ciò che rileva,
infatti, «non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa "o concausa" efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore [leggasi ], non può attenere ad un inadempimento, Parte_1
qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno» (cfr. C., S.U.,
2008/577).
nel caso di specie ha fin da subito (cfr. doc. 4 di parte Parte_1
attrice, PEC di data 29.11.2021) contestato l'inesattezza del lavoro eseguito da controparte, e in particolare l'erroneità del rapporto di calcolo trasmesso,
la mancata consegna del modello completo, unitamente alla mancata programmazione e svolgimento di una giornata dedicata all'affiancamento e al trasferimento della metodologia impiegata.
Le puntuali osservazioni/critiche mosse da all'operato di Parte_1
controparte hanno trovato puntuale riscontro all'esito della CTU, e circostanza, ancor più decisiva, non sono state smentite dai documenti prodotti da parte convenuta/opposta, né dalle prove per testi dalla stessa
Pag. 7 richieste e non ammesse in quanto in parte su circostanze già rappresentate dai documenti dimessi e in parte non rilevanti al fine del decidere alla luce del contenuto degli obblighi contrattualmente assunti e degli obbiettivi
[determinazione con metodo scientifico del cd. precario ottimale]
concordemente indicati.
Conclusivamente non si può che convenire con quanto affermato dal
CTU e precisamente “L'attività svolta da è certamente sofisticata e CP_1
impegnativa ma questo non implica automaticamente che sia adeguata e corretta. Tra l'altro quello che è stato fatto, come da amissione del Ing.
nella email del 27/09/2021 (DOC. 11) stima solo parzialmente il Tes_3
comportamento della valvola, questo è in contrasto con quanto specificato nel contratto in cui si impegna allo stato dell'arte. (si veda meglio CP_1
quanto spiegato al commento delle osservazioni del CTP Ing. ) Tes_3
come può essere d'accordo con quanto fatto da dal Parte_1 CP_1
report di calcolo contradittorio (due casi esaminati uno verificato e uno no)
non può trarre nessuna informazione utile. ha bisogno di un Parte_1
modello di calcolo affidabile e certo per la sua attività industriale. In conclusione, il sottoscritto, si fa l'idea che abbia sottovalutato CP_1
quanto impegnativo poteva essere quanto gli veniva richiesto cercando di
concludere in qualche modo le attività richieste. D'altro canto pure
forse si era illusa di ottenere una certa collaborazione da parte di Parte_1
Enginsoft….”.
Per tali ragioni l'opposizione come formulata da parte attrice/opponente va in toto accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte convenuta/opposta e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 37 del 2018, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il
Pag. 8 discostarsi dai valori medi per lo scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00.
Le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta/opposta.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, l'opposizione come formulata da parte attrice/opponente e per l'effetto revoca il d.i. opposto;
2) pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta/opposta;
3) condanna convenuta/opposta, in persona del legale rappresentante
pro tempore, a rifondere a parte attrice/opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 146,40 per esborsi e in euro 5.077,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche;
4) visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, l'8 aprile 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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