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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/07/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 961/2025
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Presidente- est Dott. Massimo Lento
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 961/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinioParte_1 dell'avv.VETERE NADYA RITA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. BOCCIA
FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 21/5/2025 Parte_1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 5/12/2005 che dalla unione erano nati due figli maggiorenni e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
I coniugi continueranno a vivere separati, nel reciproco rispetto con impegno degli stessi a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio. Entrambi i coniugi saranno, comunque, liberi di fissare, salva la comunicazione al coniuge, la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno.
- I ricorrenti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, a titolo di contribuzione al mantenimento, essendo autonomi dal punto di vista economico.
- La casa coniugale sita in Tarsia, al Viale Riccardo Pacifici n. 1, con tutti gli arredi ed i beni mobili ivi esistenti, rimarrà nella piena disponibilità dell'esclusiva proprietaria, Sig.ra Pt_1
[...] avendo il Sig. CP_1 già ritirato i propri effetti personali. "
- | figli, Persona_1 e Persona_2 abiteranno con la madre che, al momento,
affronta e sostiene al momento le spese ordinarie del loro mantenimento, perché entrambi ancora studenti.
- I figli, ormai maggiorenni, regoleranno direttamente con il padre le questioni economiche relative al mantenimento e alle spese straordinarie: Le parti convengono espressamente che le detrazioni e le deduzioni fiscali relative ai figli saranno operate dalla madre Parte_1
- Le parti convengono espressamente, altresì, che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie,
o comunque, di sostegno alla genitorialità, compreso l'assegno unico o sostegno similare,
relativi ai figli saranno richiesti direttamente dai figli maggiorenni e, eventualmente, dalla madre nella ricorrenza delle condizioni di legge e/o decreti.
- Spese giudiziali compensate."
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_1 nata a [...] il Omologa la separazione dei coniugi
Controparte_1 nato a [...] il [...] alle condizioni riportate 26/02/1969 e in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 28 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Presidente- est Dott. Massimo Lento
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 961/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinioParte_1 dell'avv.VETERE NADYA RITA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. BOCCIA
FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 21/5/2025 Parte_1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 5/12/2005 che dalla unione erano nati due figli maggiorenni e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
I coniugi continueranno a vivere separati, nel reciproco rispetto con impegno degli stessi a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio. Entrambi i coniugi saranno, comunque, liberi di fissare, salva la comunicazione al coniuge, la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno.
- I ricorrenti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, a titolo di contribuzione al mantenimento, essendo autonomi dal punto di vista economico.
- La casa coniugale sita in Tarsia, al Viale Riccardo Pacifici n. 1, con tutti gli arredi ed i beni mobili ivi esistenti, rimarrà nella piena disponibilità dell'esclusiva proprietaria, Sig.ra Pt_1
[...] avendo il Sig. CP_1 già ritirato i propri effetti personali. "
- | figli, Persona_1 e Persona_2 abiteranno con la madre che, al momento,
affronta e sostiene al momento le spese ordinarie del loro mantenimento, perché entrambi ancora studenti.
- I figli, ormai maggiorenni, regoleranno direttamente con il padre le questioni economiche relative al mantenimento e alle spese straordinarie: Le parti convengono espressamente che le detrazioni e le deduzioni fiscali relative ai figli saranno operate dalla madre Parte_1
- Le parti convengono espressamente, altresì, che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie,
o comunque, di sostegno alla genitorialità, compreso l'assegno unico o sostegno similare,
relativi ai figli saranno richiesti direttamente dai figli maggiorenni e, eventualmente, dalla madre nella ricorrenza delle condizioni di legge e/o decreti.
- Spese giudiziali compensate."
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_1 nata a [...] il Omologa la separazione dei coniugi
Controparte_1 nato a [...] il [...] alle condizioni riportate 26/02/1969 e in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 28 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento