Sentenza 25 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/2003, n. 12441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12441 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME124 41 / 03 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 25810/00 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente - 5551/01 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere 26323 Cron. Dott. Michele LO PIANO Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere - Rep.3309 Ud. 28/01/03 ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato SIMONE CICCOTTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO BRETZEL, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SAPIENZA DONATO, FERRARA GILDA, ZURIGO ASSIC SPA, MIRETTI ARMANDO, MAGGIORE COSTANTINO;
intimati e sul 2° ricorso n° 5551/01 proposto da: 2003 ZURIGO ASSIC SA, corrente in Milano, in persona del suo 173 legale rappresentante Guido Gusella, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VASARI 5, presso lo studio dell'avvocato RAOUL RUDEL, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONINO VERDIRAME, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AM UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso 10 studio dell'avvocato SIMONEL CARO 62, CICCOTTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO BRETZEL, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1444/00 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione II Civile, emessa il 10/05/00 e depositata il 02/06/00 (R.G. 2406/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato LO BRETZEL;
udito l'Avvocato Raoul RUDEL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. Svolgimento del processo . Con sentenza 4.7.96/27.1.97 il tribunale di Mila- 2 no, decidendo nelle cause riunite per risarcimento dan- ni, promosse da MI DO nei confronti di Bram- billa IG e la MA Assiicuratrice (n.878/85); da De RO IG nei confronti di LL IG e la MA (n. 11107/85); da FI GO nei con- Assicuratrice fronti di AP ON, RA GI e la Zutrigo Ass,ni ed altri (15601/85); da RA IG nei con- fronti di AP ON, RA GI e la RI Ass.ni (n.7532/86), così statuiva: I) dichiarava impro- cedibile la domanda proposta da MI DO nei confronti di RA IG e la MA assicuratrice, nonchè quella proposta dalla DI Assicurazioni spa nei confronti della MA Assicuratrice;
2) accoglieva la domanda proposta da De RO IG nei confronti del RA, Di TA e la MA Assicu- ratrice;
3) respingeva la domanda proposta da AM - la IG nei confronti di AP ON, RA GI e la RI Ass.ni spa;
4) respingeva la domanda propo- sta dalla MA Assicuratrice nei confronti di AP ON e RA GI;
5) respingeva la domanda propo- sta dell'intervenuto INPS nei confronti delle parti in giudizio;
6) dichiarava improcedibili le domande propo- ste dagli intervenuti eredi di OR DO nei confronti del RA e della MA Assicuratrice;
7) respingeva la domanda proposta dagli eredi OR 3 nei confronti di De RO IG e la RAS Ass.ni spa;
8) accoglieva la domanda proposta dagli eredi OR nei confronti MI DO e la DI Ass.ni spsa;
9) respingeva la domanda proposta da RI GO nei confronti di De RO e la RAS Ass.ni, nonché quella nei confronti di MI DO e della DI;
10) accoglieva la domanda proposta da FI GO nei confronti di RA IG, Di TA LO e la MA Assicuratrice, nonché nei confronti di GG ST e DI e nei confronti di AP ON, RA GI e RI Ass.ni; provvedeva alla liquidazione dei danni relativi alle domande risarcito- rie che erano state accolte e alla regolamentazione delle spese di lite. I predetti procedimenti attenevano al sinistro in data 14.10.84 sulla A/7 nelstradale verificatosi tratto da Milano verso Genova, all'altezza del km 37+10 e nel quale rimasero coinvolti un gruppo di cinque mo- tociclisti e tre autovetture. La ricostruzione del sinistro fatta dal tribunale era la seguente: "le prime due moto, quella del Miret- ti e del De RO, inizialmente riuscirono ad infilarsi nello spazio fra il guardarail e le macchine ferme senza urtare le vetture;
sopraggiunta la moto del Bram- billa, avveniva che questa moto urtava contro la Lan- cia ET (FI), il RA veniva sbalzato dalla moto e volava oltre la vettura, la moto proseguiva il suo movimento finendo per colpire la moto del De RO, prima, e la moto del MI, poi, nell'urto fra la moto del RA e la moto del MI venivano coinvolte dell'AN (la prima della colonna) e le vetture OR (la seconda), che riportavano quella del danni alla fiancata sinistra. Addosso alla NC ET (FI), contro la sua parte posteriore, giungevano a schiantarsi la moto del AP e contro questa, da ultimo, la moto del GG. Della decisione si dolevano la MA Aiicuratrice e il RA contestando in appello la ricostruzione della dinamica del sinistro e sostenendo che in base agli elementi accertati avrebbe dovuto ritenersi pro- vato che la moto del RA, già ferma, era stata proiettata contro la NC ET per effetto dell'urto a tergo subito dalla moto del AP, al quale avreb- be dovuto essere addebitata la responsabilità dell'accaduto; si doleva altresì la RI, sostenendo che erroneamente il tribunale aveva ritenuto che la mo- to del AP era assicurata presso di sé e chieden- do, in via incidentale di essere liberata dalla relati- va responsabilità. La Corte d'Appello di Milano con sentenza n.1444/00 5 ha rigettato i gravami, confermando la sentenza impu- gnata e provvedendo al regolamento delle spese del gra- do. Per la cassazione della decisione ricorre il Bram- billa esponendo due motivi, supportati da memoria. Resiste con controricorso la RI, proponendo ri- incidentale condizionato all'accoglimento del corso principale. Resiste al ricorso incidentale condizionato della RI il RA con controricorso. Motivi della decisione I due ricorsi, il principale e l'incidentale condi- zionato, vanno riuniti a sensi dell'art. 335 cpc, perché riguardano la stessa sentenza. Con il primo motivo di ricorso, deducendo omessa, insufficiente ed erronea motivazione su un punto deci- sivo della controversia, si censura la sentenza impu- gnata per avere ribadito che non risultava provato che la moto del RA prima di impattarsi contro la NC ET del FI venne urtata a tergo dalla mo- to del AP e, per effetto di tale urto, il Bram- billa fu sbalzato oltre l'auto ferma e si sostiene, in- vece, che a sostegno della tesi del ricorrente stareb- bero particolari elementi, disattesi o mali interpreta- ti dai giudici di merito, quali la deposizione testimo- niale del ON, erroneamente ritenuta inattendibile, il punto ove fu ritrovata la targa della moto del Bram- billa (parecchi metri prima della NC ET) e la to- tale distruzione della parte posteriore della moto del RA, elementi ignorati o non attentamente vaglia- ti. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo viola- zione dell'art.2054 co 2° c.c., si censura la sentenza impugnata per avere escluso la responsabilità del Sa- pienza in ordine ai danni riportati dal RA e si sostiene che, una volta riconosciuto, seppure implici- tamente, il tamponamento della moto del RA da parte di quella del AP, la corte di merito avrebbe dovuto, quanto meno, applicare la presunzione di corre- sponsabilità in base alla richiamata disposizione di legge. I due motivi possono essere esaminati congiuntamen- te giacchè la soluzione del secondo è strettamente le- gata a quella del primo. Vale allora Osservare che la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dai giudici di merito si fonda su elementi di sicura affidabilità che nemmeno la difesa del ricorrente ha messo in discussione, quali il rapporto informativo degli investigatori e le deposi- zioni testimoniali delle occupanti la NC ET. Al 7 tempo stesso le particolari circostanze evidenziate in sentenza a sostegno del giudizio di inattendibilità della deposizione del teste ON non trovano apprez- zabili ragioni di contrasto negli elementi di fatto ri- portati in ricorso. In particolare è evidenziato in mo- tivazione dell'impugnata sentenza che il ON non stato spettatore diretto della carambola fatta dalle altro quattro motociclette e che lo stesso, a bocce ferme, dalla posizione assunta dalle stesse moto ha de- sunto il tragitto che avrebbe fatto il corpo del Bram- billa, una volta che era stato sbalzato in aria dalla moto;
la circostanza che la targa della moto del Bram- billa sarebbe stata trovata parecchi metri prima della NC ET è un fatto che non emerge dal contesto della sentenza impugnata, laddove si parla solo del rinvenimento della stessa targa "dietro la NC" e non a considerevole distanza dalla medesima: nel con- tempo nemmeno sono riportati in ricorso elementi spe- cifici dimostrativi della stessa asserzione;
parimenti manca in ricorso la descrizione dettagliata dei danni riportati dalla moto del RA e, al tempo stes- so, la circostanza dedotta in ricorso secondo cui la me- desima avrebbe riportato la distruzione della parte po- steriore mal si concilia con l'affermazione dello stes- SO teste ON secondo cui "il AP nel frenare 8 sbalzò dalla moto", la quale, se le cose fossero avve- nute proprio in tal senso, avrebbe dovuto evidenzia- re, contrariamente del ricorrente, che laall'assunto moto, prima di essere abbandonata dal suo guidatore, aveva perso la forza d'urto impressa dalla velocità. Può allora affermarsi che la sentenza impugnata è immune da vizi logici e giuridici che ne possano infi- ciare la validità e che le conclusioni trattene rendono inapplicabile il secondo comma dell'art. 2054 c.c. Ne consegue che il ricorso principale va rigettato perché infondato e, assorbito quello incidentale condi- zionato, il ricorrente va condannato alle spese del presente giudizio come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
condanna il RA IG alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 100/00, oltre onorari in euro 1200/00. Così deciso in Roma addì 28.1.2003. Il Consigliere relatore Il Presidente Kooler вбой вла the IL CANCELLIERE C1 innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 AGO 2003 Oggi. IL CANCELLIERE C1 EN artista