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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4827/18 R.G. vertente tra:
e (Avv. Michele Parte_1 Parte_2
Luisi)
-OPPONENTI-
E
e per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, Controparte_1 CP_2
(Avv. Anna Putignano)
[...]
-OPPOSTA-
NONCHÉ
Avv. Massimiliano Muni) Controparte_3
-INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C-
- FATTO E DIRITTO -
1. Con decreto ingiuntivo n. 676/2018 (R.G. n. 736/2018) emesso da questo Tribunale, la
(d'ora in avanti anche solo ”) e per essa la mandataria ha Controparte_1 CP_4 CP_2 ottenuto ingiunzione di pagamento della somma pari ad € 48.937,95, oltre “interessi convenzionali maturati e a maturarsi dal 12/12/2017 e sino all'effettivo soddisfo” nonché le spese della procedura monitoria, nei confronti della ditta individuale Controparte_5
fideiubente in virtù della fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 87.100,00, a titolo
[...]
di saldo debitore del conto corrente n. 10494305 alla data del 12.12.2017.
Con atto di citazione in opposizione avverso il già indicato decreto, gli odierni opponenti hanno lamentato l'illegittima applicazione al rapporto de quo di importi non dovuti a titolo di commissione di massimo scoperto, “remunerazioni” ed oneri non pattuiti, anatocismo, ius variandi ex art 118
TUB, depositando in atti, a sostegno della propria tesi difensiva, una perizia contabile;
con vittoria di spese, diritti e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la e per essa, quale Controparte_1
mandataria, la , chiedendo: (i) in via preliminare, la concessione della provvisoria CP_2 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
(ii) nel merito, il rigetto dell'opposizione per infondatezza e, in subordine, la condanna degli opponenti al pagamento del diverso importo accertato in corso di giudizio;
con vittoria di spese, diritti e compensi di lite.
Disposto il rinvio per la definizione del procedimento di mediazione obbligatoria ex D.L.vo. n.
28/10 e ss.mm.ii. (conclusosi poi negativamente) e rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione, con provvedimento del 26.3.19 sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 21.3.19 si è costituita in giudizio in Controparte_3
qualità di cessionaria del credito pro soluto di rappresentando di essere succeduta, Controparte_1
a titolo particolare, nelle ragioni creditorie già di titolarità della banca opposta.
Con ordinanza del 2.1.20 è stato disposto l'espletamento della CTU contabile sulla base dei quesiti formulati con il medesimo provvedimento.
Espletata la perizia contabile, con provvedimento del 10.12.24 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
2. L'opposizione va parzialmente accolta per quanto di ragione.
2.1 Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento dei rapporti dare/avere relativi al contratto di conto corrente n. 10494305, stipulato il 22.7.2005 tra la e la ditta individuale Controparte_1 Parte_1
, estinto in data 14.12.2016 con saldo debitore pari ad € 48.937,95, a cui sono
[...] tecnicamente collegati i contratti di apertura di credito del 25.7.2005 di € 15.000,00 (aumentato ad €
20.000,00 il 7.2.2021, poi ridotto ad € 10.000,00 il 26.5.16), del 26.5.16 di € 1.500,00 e del
15.10.2016 di € 2.000,00, nonché il conto anticipi su fatture del 7.2.2021 di € 30.000,00, di cui gli odierni opponenti hanno contestato l'illegittima applicazione di importi non dovuti, da parte della
Banca opposta, a titolo: (i) di capitalizzazione trimestrale degli interessi (i.e. anatocismo); (ii) di commissione di massimo scoperto (CMS), di commissione disponibilità fondi, commissione di istruttoria veloce, nonché di altre “remunerazioni” ed oneri vari;
(iii) a seguito dell'esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB.
Il consulente tecnico nominato, nel rispondere al quesito sub a), ha esaminato la documentazione depositata in atti rilevando correttamente che sia nel contratto di accensione del conto corrente n.
10494305 che nei contratti delle collegate aperture di credito e di anticipo fatture sono stati validamente pattuiti i tassi creditori e debitori così come richiesto dal comb. disp. degli artt. 1284, 3 co. c.c. e 117 TUB (v. pagg. 11-13 elaborato peritale).
Procedendo con le operazioni peritali, il CTU, nel rispondere al quesito sub b), ha rilevato che la ha applicato al rapporto de quo la capitalizzazione degli interessi (i.e. anatocismo) dalla data CP_4
di accensione, 25.7.2005, alla data di estinzione, 14.12.2016 così come previsto nel contratto di accensione del rapporto in esame.
Sul punto, si rileva che è vero che all'art. 8 del contratto di conto corrente n. 10494305 del
25.7.2005 è stata concordata la clausola inerente all'anatocismo, sottoscritta anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., nella quale è stata prevista la pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con periodicità trimestrale, come richiesto ex art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 e dall'art. 120, co. 2, del D.lgs. n.385/93 (TUB) pro tempore vigente;
tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Banca e della cessionaria intervenuta, va evidenziato che a partire dall' 1.01.14 deve escludersi ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, della L. n. 147 del 27.12.13 che ha modificato l'art. 120, co.
2, del D.lgs. n.385/93 (TUB), da ritenersi immediatamente operativo ex lege, il quale ha re- introdotto il divieto di capitalizzazione degli interessi bancari di cui all'art. 1283 c.c. (cfr., tra le tante, Cass., n. 24293/2017; Trib. Bergamo, n. 214/2023).
Pertanto, la doglianza degli opponenti inerente all'anatocismo è parzialmente fondata, limitatamente al periodo intercorrente dall' 1.01.14 fino alla data di estinzione del rapporto de quo, avvenuta in data 14.12.2016, ragion per cui si ritiene condivisibile il ricalcolo effettuato dal CTU il quale ha escluso “ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi debitori” (v. pag. 14 elaborato peritale) ai fini del ricalcolo. Con riferimento, poi, all' illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto
(CMS), dall'esame della documentazione versata in atti è emerso che la stessa non è stata validamente pattuita tra le parti con il contratto del 25.7.2005, atteso che, nonostante la specifica pattuizione e l'indicazione del valore percentuale (pari all'1,50% per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente), come correttamente rilevato dal CTU non vi è l'indicazione del concreto meccanismo di calcolo, ovvero se la stessa è da considerarsi rapportata al montante utilizzato, alla provvista accordata, “al momento “X” di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di “N gg” di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni” (v. pag. 4 risposta osservazioni CTP).
Sul punto, si evidenzia che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, qui condiviso,
“è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata.” (Cfr. Cass., n. 19825/2022).
La doglianza degli opponenti è, pertanto, fondata ragion per cui la clausola in oggetto va dichiarata nulla per indeterminatezza in base al comb. disp. degli artt. 1346 e 1418, 2 co. c.c. ed i relativi importi addebitati vanno espunti dal ricalcolo.
Per ciò che concerne la commissione per concessione /rinnovo fido e diritti di segreteria, di cui gli odierni opponenti hanno lamentato la nullità per mancanza di pattuizione scritta ex art. 117 bis
TUB, si rileva che in effetti nel contratto di accensione del rapporto de quo del 25.7.2005 non vi è stata la pattuizione per iscritto delle clausole in oggetto, come pure riscontrato dal CTU (v. pag. 5 risposta osservazioni CTP).
La difesa della cessionaria intervenuta ha dedotto, al riguardo, che essendo stata pattuita la clausola inerente allo ius variandi, segnatamente all'art. 13 del contratto in esame, ne deriverebbe che “Poiché le proposte di modifica unilaterale del contratto costituiscono di per sé delle nuove pattuizioni, è pacifico che debbano ritenersi valide, non essendo neanche mai state contestate dal
Cliente, ma, al contrario, essendo state approvate dallo stesso.” (v. pag. 10 conclusionale intervenuta).
L'eccezione è priva di pregio.
Difatti, si rileva che la facoltà della Banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (c.d. ius variandi), disciplinata dall'art. 118 TUB e dall'art. 13 del contratto de quo, è da escludere che possa avere ad oggetto l'introduzione di clausole nuove, alterando in maniera sostanziale l'equilibrio sinallagmatico originariamente determinato dalle parti traducendosi, quindi, nell'aggiunta di nuovi costi ab origine non pattuiti, essendo, invece, tale facoltà prevista nelle sole ipotesi di modifica delle condizioni economiche inizialmente pattuite tra le parti purché sussista un giustificato motivo (Cfr. ABF Milano n. 3724/15; ABF Napoli n. 300/2010).
A ciò si aggiunga che non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di decadenza ex art. 1832 c.c. avanzata dalla difesa della cessionaria per mancata impugnazione degli estratti conto o opposizione scritta da parte degli odierni opponenti nei termini previsti dalla citata norma, atteso che secondo consolidato indirizzo della Suprema Corte di cui non v'è ragione di discostarsi: “la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (r., ex multis, Cass.
n. 30000 del 2018; Cass. n. 23421 del 2016; Cass. n. 11626 del 2011). Tutto ciò significa che
l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente Cass. n. 11749 del 2006). Come precisato da questa
Corte, infatti, deve ritenersi che l'approvazione dell'estratto conto - per quel che riguarda i cosiddetti aspetti sostanziali, restando invece disciplinati dall'art. 1832, comma 2, quelli formali - abbia la funzione di rendere incontestabile in giudizio la verità storica dei dati riportati nel conto, lasciando aperta la possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico dei fatti ad essi corrispondenti (cfr., in motivazione, Cass. n. 30000 del 2018 e Cass. n. 6736 del 1995). (Cfr.
Cass. n. 1825/2022)
Ne discende che va dichiarata l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla a titolo di CP_4 commissione per concessione /rinnovo fido e diritti di segreteria e, per l'effetto, vanno espunti i relativi importi ai fini del ricalcolo.
Quanto alla commissione disponibilità fondi (DIF), applicata dalla Banca dal 30.9.2009, e la commissione di istruttoria veloce (CIV), applicata dal 30.9.2012, va rilevato che non vi è la pattuizione scritta delle relative clausole, come pure riscontrato dal perito (v. pagg. 14 e 15 perizia), quindi in violazione dell'art. 117 TUB che, invece, richiede la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità, rispetto “al tasso d'interesse e (ad) ogni altro prezzo e condizione praticati”, nonché
Con dell'art. 117 bis, co. 3, TUB, ragion per cui gli importi illegittimamente addebitati a titolo di e Con
vanno espunti dal ricalcolo, anche in virtù del disposto dell'art.
2-bis del D.L. 28.11.2008, n.
185, conv. in L. 28 gennaio 2009, secondo il quale: “sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con
l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.”
Inoltre, anche in tal caso si rigetta l'eccezione della cessionaria secondo cui le suddette clausole sarebbero valide ed efficaci in quanto “l'art. 15 (recte, art. 13) del contratto di conto corrente del
22.07.2005, precedentemente riportato, (…) prevede la facoltà della di variare le condizioni CP_4 contrattuali (ius variandi)”, allegando le comunicazioni ex art. 118 TUB inviate a mezzo estratto conto (v. pag. 10 conclusionale cessionaria), poiché, come visto in precedenza, le modifiche disciplinate dall'art. 118 TUB riguardano esclusivamente le condizioni economiche già previste e pattuite tra le parti nel contratto, non potendo in alcun modo tale facoltà comportare l'introduzione di clausole ex novo.
Diversamente, poiché le clausole in esame (DIF e CIV) sono state validamente pattuite per iscritto nei tre contratti di apertura di credito del 26.5.2016 (v. pag. 15 perizia), il CTU ha correttamente applicato i relativi importi da tale data nella rielaborazione del conto corrente n.
10494305 fino alla data della sua estinzione avvenuta in data 14.12.2016.
Quanto alle modifiche in peius dei tassi di interesse debitori per apertura di credito e dei tassi debitori su utilizzi oltre la disponibilità esistente, si rileva che il meccanismo delineato dall' art.118
TUB presuppone che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono, ai sensi dell'art. 1335 c.c., dal momento in cui la stessa viene portata a conoscenza del soggetto al quale è destinata, per cui non può in alcun modo riconoscersi l'efficacia della modifica unilaterale sulla base di una proposta di cui la banca non fornisca prova né dell'invio né dell'effettiva ricezione della comunicazione da parte del cliente, come nel caso in esame (Cfr. ABF Collegio di Milano, decisioni nn. 2073/2017 e
324/2014).
Pertanto, considerato che il CTU non ha rinvenuto in atti le necessarie proposte di modifica ex art. 118 TUB (v. pag. 15 elaborato peritale), né può attribuirsi alcun valore probatorio alla tabella inserita dalla cessionaria a titolo di esempio (v. pag. 15 conclusionale cessionaria) essendo la stessa priva di elementi certi ed incontrovertibili circa la riferibilità delle condizioni economiche ivi riportate al contratto in esame, ne discende le dette variazioni vanno dichiarate inefficaci e, per l'effetto, i relativi importi addebitati dalla vanno espunti dal ricalcolo. CP_4
Infine, il perito ha condivisibilmente ordinato le operazioni secondo la data valuta così come pattuito tra le parti ed applicato le spese dovute.
Alla luce di quanto precede, aderendo alla seconda rielaborazione formulata dal CTU di cui all'allegato n. 7, si dichiara che il saldo del conto corrente n. 10494305 alla data del 14.12.2016, data di chiusura del conto, è pari ad € 16.565,65 a debito della Parte_1
, importo nettamente inferiore rispetto a quello azionato in via monitoria dalla pari
[...] CP_4 ad € 48.937,95.
3. Stante la parziale soccombenza della opposta, le spese e le competenze di lite vanno CP_4
compensate per metà. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 26.00,01 a € 52.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
In considerazione dell'esito della CTU contabile, in cui la rielaborazione del conto corrente n. conto corrente n. 10494305, nonché dei contratti di apertura di credito ad esso collegato, ha rideterminato il relativo saldo in misura nettamente inferiore rispetto al credito azionato in via monitoria, le relative spese vanno poste interamente a carico della opposta. CP_4
Nel rapporto processuale tra gli opponenti e la cessionaria intervenuta le spese di lite vanno compensate, in ragione del principio di causalità, non avendo i primi determinato l'intervento in giudizio della seconda.
Ad ogni modo, si rileva che il pagamento va disposto in favore della e non della Controparte_1
intervenuta poiché, in assenza di diverse determinazioni della prima, il Controparte_3
rapporto processuale prosegue ex art. 111 c.p.c. tra le parti originarie, ferma l'efficacia (nella fase esecutiva) della presente sentenza, in relazione al credito ceduto, anche rispetto al cessionario (cfr. art. 2909 c.c.) che dimostri di essere tale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede: 1) accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 676/2018 (R.G.
n. 736/2018);
2) condanna , titolare della ditta individuale Parte_1 Parte_1
, e in solido, al pagamento dell'importo pari ad € 16.565,65 a titolo
[...] Parte_2
di saldo debitore del conto corrente n. 10494305, oltre interessi convenzionali a decorrere dal
14.12.2016;
3) condanna , titolare della ditta individuale di Parte_1 Parte_1 Parte_1
, e in solido, al pagamento di metà delle spese processuali in
[...] Parte_2
favore della e per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, Controparte_1 CP_2
che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 3.800,00 per compenso professionale, oltre
[...]
IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del
15% sull'importo del compenso;
4) compensa integralmente le spese di lite tra titolare della ditta Parte_1
individuale e la cessionaria Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_3
5) pone le spese della CTU contabile interamente a carico della e per essa, Controparte_1
quale mandataria per la gestione dei crediti, , così come liquidate in corso di CP_2
causa con il decreto di liquidazione.
Così deciso in Bari, il 19.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Michele De Palma