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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3501/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3501/2022 promossa in grado d'appello
DA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 8 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. MORNATA OMAR, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti unitamente all'avv. BORGNA PAOLO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIALE
[...] C.F._3
pagina 1 di 11 PREMUDA, 14 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. CELLA LAURA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Antonio Santucci
APPELLATI
Nonché
[...]
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
Controparte_4
TE
CP_6
Controparte_7
CP_8 CP_9
[...] [...]
[...]
Controparte_10
[...] CP_11
[...] [...]
CP_12
CP_13 CP_14
CP_3 CP_3
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia la Corte Ecc.ma, reiectis contrariis,
pagina 2 di 11 in riforma della appellata sentenza n. 7847, pubblicata il 10.10.2022, resa dal Tribunale di Milano, notificata in data 07.11.2022,
- dato e preso atto che non è stato ottemperato ad opera degli attori all'incombente consistente nel promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria coinvolgente tutti gli interessati ed i titolari del diritto controverso,
- rigettare le domande attoree di condanna della convenuta, per le ragioni e nei limiti esposti in atto di citazione in appello, con ogni consequenziale statuizione anche in punto spese processuali e condanna degli appellati a rifondere quanto loro corrisposto dall'appellante a seguito dell'esecutività della sentenza impugnata.
Con favore di spese ed onorari del grado
Per e CP_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, omnibus contrariis rejectis, così giudicare
In via preliminare: DICHIARARE L'INAMMISSIBILITÀ della nuova documentazione prodotta irritualmente e tardivamente dall'appellante all'udienza del 6.2.2024, nonché in forma cartacea e senza deposito telematico della stessa, in violazione della normativa in vigore;
- Accertare e dichiarare L'INAMMISSIBILITÀ del I motivo d'appello avversario per tutto quanto esposto al § A), in particolare al punto a.1), della comparsa di costituzione in appello;
- RIGETTARE, comunque, perché infondati in fatto ed in diritto, tutti i motivi d'appello avversari, e, per l'effetto,
- CONFERMARE INTEGRALMENTE la sentenza impugnata n. 7847/2022 Tribunale di Milano pubblicata in data 10.10.2022.
- CONDANNARE, a fronte della pretestuosità e temerarietà dei motivi d'appello avversari, la sig.ra al risarcimento a favore degli Parte_1
pagina 3 di 11 attori dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. co. III, nella somma che verrà ritenuta di giustizia da questo Ecc.ma Corte d'Appello.
- CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI DEL PRESENTE GIUDIZIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e nella loro qualità di condomini del CP_1 Controparte_2
, convenivano in giudizio TE [...]
nonché la Parte_1 Controparte_3
chiedendo, in considerazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27636/2018, che aveva accertato definitivamente la proprietà condominiale del locale, di circa 5 mq., situato al piano terreno dello stabile di Milano, la condanna di TE
, quale possessore del locale in questione e della Parte_1
società quale detentrice qualificata, Controparte_3
l'immediato rilascio dell'immobile a favore del e Controparte_15
la condanna delle convenute, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento in favore degli attori di una penale per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione della sentenza.
si costituiva in giudizio eccependo Parte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria coinvolgente tutti gli interessati ed i titolari del diritto controverso;
nel merito chiedeva accertarsi l'intervenuto acquisto del locale in oggetto per usucapione;
a tal fine instava per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
Condominio e dei singoli condomini.
La restava contumace. Controparte_3
pagina 4 di 11 Il giudice istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio in relazione alla domanda riconvenzionale svolta nei confronti dei condomini del TE
.
[...]
Il si costituiva in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare CP_5
l'inammissibilità dell'integrazione del contradditorio e della relativa chiamata in causa effettuata nei suoi confronti, perché priva di un provvedimento dispositivo del Giudice adito e di accertare in ogni caso la nullità della chiamata in causa, ai sensi dell'art. 102
c.p.c., del per difetto di legittimazione passiva in capo TE
all'ente di gestione.
I singoli condomini restavano contumaci.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale, preliminarmente, dichiarava inammissibile la chiamata in causa del , perché frutto dell'autonoma iniziativa della difesa CP_5
convenuta.
In ogni caso rilevava il difetto di legittimazione passiva del , osservando che CP_5
il rapporto passivo dominicale non poteva che instaurarsi con i relativi titolari formali, ovvero i singoli condomini.
Respingeva l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione nei confronti di tutti i titolari del diritto controverso, ritenendo sufficiente a tal fine i due procedimenti di mediazione esperiti dagli attori, in qualità di condomini del
, potendo l'azione di rivendicazione essere esperita anche da uno solo dei CP_5
proprietari.
Nel merito osservava che la proprietà condominiale del locale di circa 5 mq., situato al piano terreno dello stabile di Milano, era stata accertata con la TE
sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano n. 11585/2009, confermata dalla Corte
d'Appello di Milano con la sentenza n. 2136/2014, passata in giudicato il 30 ottobre pagina 5 di 11 2018 a seguito della pubblicazione dell'ordinanza n. 27636/2018 della Corte di
Cassazione, che aveva rigettato il relativo ricorso.
Nel contempo, evidenziava che costituiva oggetto di specifico giudicato l'assenza del possesso utile ad usucapionem in capo alla odierna convenuta, atteso il contenuto delle pronunce di merito, che avevano accertato il difetto di legittimazione passiva della convenuta all'esperimento dell'azione di rilascio, promossa illo tempore.
Per tali motivi, accertata la proprietà condominiale del locale in questione, condannava nonché la Parte_1 Controparte_3
al suo rilascio in favore di e in qualità di
[...] CP_1 Controparte_2
condomini del e al pagamento della somma TE
di € 1.000.00 per ogni mese di ritardo nel rilascio del bene, oltre alla rifusione delle spese processuali.
ha interposto appello avverso tale sentenza Parte_2
per i motivi che saranno di seguito esaminati e ha concluso chiedendo, in sua integrale riforma, il rigetto delle domande proposte dagli attori nel giudizio di primo grado.
e si sono costituiti in giudizio concludendo per CP_1 Controparte_2
la conferma della sentenza gravata.
La è rimasta contumace. Controparte_3
Con ordinanza in data 22 aprile 2023 la Corte ha disposto l'integrazione del contradditorio nei confronti del e dei singoli TE
condomini, già convenuti nel giudizio di primo grado.
Successivamente, espletato l'incombente, ha invitato le parti a precisare le conclusioni in epigrafe specificate e, alla scadenza dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 6 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda di rivendicazione.
Sostiene al riguardo che il Tribunale non aveva considerato l'assenza, rispetto ai procedimenti di mediazione esperiti, di tutti quei condomini del la cui CP_5
partecipazione al processo era stata disposta dal Giudice mediante ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.; di conseguenza, l'aver pretermesso il procedimento di mediazione rispetto a tutti i condomini avrebbe determinato l'improcedibilità della domanda.
Rileva poi che in ogni caso il Tribunale, avendo riconosciuto la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei singoli condomini, avrebbe dovuto trarre le relative conseguenze in relazione alla legittimità del procedimento di mediazione espletato.
Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito l'illegittimità dell'ordine di rilascio, evidenziando che il bene in oggetto è un piccolo vano di circa 4 mq., attualmente adibito a servizio igienico dell'unità immobiliare di proprietà Parte_1
condotto in locazione dalla Controparte_3
Ciò premesso, rileva che, pur tenendo conto della statuizione definitiva della Cassazione circa la natura condominiale del bene, la condanna al rilascio non potrebbe essere pronunciata nei confronti dell'appellante (essa pure condomina), la quale conserva il diritto (non esclusivo) sulla cosa comune (art. 1102 c.c.).
Con il terzo motivo ha lamentato l'illegittimità della condanna ex art. 614 bis c.p.c. in considerazione delle oggettive difficoltà di adempiere all'ordine di rilascio, derivanti dalla necessità di realizzare un'apertura nel muro perimetrale e di CP_16
costituire, per contratto o con sentenza, una servitù di passaggio.
pagina 7 di 11 Con il quarto motivo ha lamentato l'illegittimità della condanna la condanna al pagamento della somma di €1.000,00 per ogni mese di ritardo nel rilascio, perché iniqua sul piano quantitativo, in rapporto alla modesta grandezza del bene occupato, di circa 4 metri quadrati.
Il quinto motivo è volto a chiedere la rideterminazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
In relazione a tali doglianze la Corte osserva quanto segue.
Il primo motivo d'appello, volto a censurare la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda, è infondato.
Invero la domanda di rivendicazione è stata correttamente proposta da CP_1
e nella loro qualità di condomini del Controparte_2 TE
soltanto nei confronti di e della
[...] Controparte_17
in quanto detta azione, essendo volta alla difesa della proprietà Controparte_3
comune, può essere esperita anche da uno solo dei condomini a difesa della proprietà comune, senza che si renda necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (vedi in tal senso Cass. sentenze nn. 1650/2015 e 845/2020).
Di conseguenza, atteso che la domanda di rivendicazione qui proposta non richiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, deve ritenersi che il procedimento di mediazione, esperito dagli attori soltanto nei confronti di e della sia senz'altro sufficiente ad Parte_1 Controparte_3
integrare la condizione di procedibilità della domanda di rivendicazione.
Non rileva, in senso contrario, il fatto che il Giudice di prime cure abbia ordinato a di integrare il contraddittorio nei confronti di Controparte_17
tutti i condomini del , in quanto l'ordine di integrazione TE
del contraddittorio è stato reso in relazione alla “domanda riconvenzionale di
pagina 8 di 11 usucapione del bene prospettato dall'attrice come condominiale” (così testualmente ordinanza pronunciata dal Tribunale in data 20 dicembre 2019).
È infondato anche il secondo motivo d'appello, volto a sostenere l'illegittimità dell'ordine di rilascio, in quanto la condanna al rilascio è stata pronunciata “in favore di
e in qualità di condomini del CP_1 Controparte_2 [...]
”; sicché non v'è dubbio che anche l'appellante, nella sua TE
qualità di condomina, potrà continuare ad utilizzare il bene, alla stessa stregua di tutti gli altri condomini, con le modalità previste per i beni condominiali.
È inammissibile il terzo motivo d'appello, con il quale l'appellante si duole delle oggettive difficoltà di adempiere all'ordine di rilascio, in quanto ogni questione in merito alle modalità di adempimento dell'ordine di rilascio dovrà essere esaminata in sede esecutiva dal giudice dell'esecuzione.
Le considerazioni che precedono evidenziano, inoltre, l'irrilevanza ai fini del decidere della documentazione prodotta dall'appellante in questo grado del giudizio, trattandosi di documenti diretti a dimostrare le difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'ordine di rilascio.
È infondato il quarto motivo d'appello, con il quale l'appellante contesta l'entità della sanzione irrogata, dal momento che l'art. 614-bis c.p.c. prevede espressamente che la misura coercitiva debba essere determinata sulla base “del valore della controversia, del danno qualificato o prevedibile e di ogni altra circostanza”, circostanze tutte adeguatamente valutate dal giudice di prime cure il quale ha evidenziato – con pronuncia neppure censurata dall'appellante - che la convenuta aveva locato nel corso della precedente causa anche il locale oggetto di negazione del proprio diritto dominicale manifestando l'assenza di cautela e affidabilità nella esecuzione della sentenza.
pagina 9 di 11 Per tali motivi appare senz'altro corretta la condanna di al Parte_1
pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni mese di ritardo nel rilascio del locale oggetto di causa.
Si osserva inoltre che neppure risulta dagli atti di causa che l'appellante abbia adempiuto all'ordine di rilascio, nulla emergendo al riguardo dalla documentazione prodotta dall'appellante nel corso del giudizio.
Infine, è esente da censure la pronuncia di condanna della convenuta al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, perché conforme al principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria non celebrata nel grado.
Non si ravvisano le condizioni per una pronuncia di condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 10 di 11 1. Respinge l'appello avverso e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di
Milano n. 7847/2022, pubblicata il 10 ottobre 2022;
2. Condanna l'appellante a rifondere a e le CP_1 Controparte_2
spese del grado, che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano in camera di consiglio il 27 novembre 2024
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3501/2022 promossa in grado d'appello
DA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 8 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. MORNATA OMAR, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti unitamente all'avv. BORGNA PAOLO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIALE
[...] C.F._3
pagina 1 di 11 PREMUDA, 14 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. CELLA LAURA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Antonio Santucci
APPELLATI
Nonché
[...]
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
Controparte_4
TE
CP_6
Controparte_7
CP_8 CP_9
[...] [...]
[...]
Controparte_10
[...] CP_11
[...] [...]
CP_12
CP_13 CP_14
CP_3 CP_3
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia la Corte Ecc.ma, reiectis contrariis,
pagina 2 di 11 in riforma della appellata sentenza n. 7847, pubblicata il 10.10.2022, resa dal Tribunale di Milano, notificata in data 07.11.2022,
- dato e preso atto che non è stato ottemperato ad opera degli attori all'incombente consistente nel promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria coinvolgente tutti gli interessati ed i titolari del diritto controverso,
- rigettare le domande attoree di condanna della convenuta, per le ragioni e nei limiti esposti in atto di citazione in appello, con ogni consequenziale statuizione anche in punto spese processuali e condanna degli appellati a rifondere quanto loro corrisposto dall'appellante a seguito dell'esecutività della sentenza impugnata.
Con favore di spese ed onorari del grado
Per e CP_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, omnibus contrariis rejectis, così giudicare
In via preliminare: DICHIARARE L'INAMMISSIBILITÀ della nuova documentazione prodotta irritualmente e tardivamente dall'appellante all'udienza del 6.2.2024, nonché in forma cartacea e senza deposito telematico della stessa, in violazione della normativa in vigore;
- Accertare e dichiarare L'INAMMISSIBILITÀ del I motivo d'appello avversario per tutto quanto esposto al § A), in particolare al punto a.1), della comparsa di costituzione in appello;
- RIGETTARE, comunque, perché infondati in fatto ed in diritto, tutti i motivi d'appello avversari, e, per l'effetto,
- CONFERMARE INTEGRALMENTE la sentenza impugnata n. 7847/2022 Tribunale di Milano pubblicata in data 10.10.2022.
- CONDANNARE, a fronte della pretestuosità e temerarietà dei motivi d'appello avversari, la sig.ra al risarcimento a favore degli Parte_1
pagina 3 di 11 attori dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. co. III, nella somma che verrà ritenuta di giustizia da questo Ecc.ma Corte d'Appello.
- CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI DEL PRESENTE GIUDIZIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e nella loro qualità di condomini del CP_1 Controparte_2
, convenivano in giudizio TE [...]
nonché la Parte_1 Controparte_3
chiedendo, in considerazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27636/2018, che aveva accertato definitivamente la proprietà condominiale del locale, di circa 5 mq., situato al piano terreno dello stabile di Milano, la condanna di TE
, quale possessore del locale in questione e della Parte_1
società quale detentrice qualificata, Controparte_3
l'immediato rilascio dell'immobile a favore del e Controparte_15
la condanna delle convenute, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento in favore degli attori di una penale per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione della sentenza.
si costituiva in giudizio eccependo Parte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria coinvolgente tutti gli interessati ed i titolari del diritto controverso;
nel merito chiedeva accertarsi l'intervenuto acquisto del locale in oggetto per usucapione;
a tal fine instava per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
Condominio e dei singoli condomini.
La restava contumace. Controparte_3
pagina 4 di 11 Il giudice istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio in relazione alla domanda riconvenzionale svolta nei confronti dei condomini del TE
.
[...]
Il si costituiva in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare CP_5
l'inammissibilità dell'integrazione del contradditorio e della relativa chiamata in causa effettuata nei suoi confronti, perché priva di un provvedimento dispositivo del Giudice adito e di accertare in ogni caso la nullità della chiamata in causa, ai sensi dell'art. 102
c.p.c., del per difetto di legittimazione passiva in capo TE
all'ente di gestione.
I singoli condomini restavano contumaci.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale, preliminarmente, dichiarava inammissibile la chiamata in causa del , perché frutto dell'autonoma iniziativa della difesa CP_5
convenuta.
In ogni caso rilevava il difetto di legittimazione passiva del , osservando che CP_5
il rapporto passivo dominicale non poteva che instaurarsi con i relativi titolari formali, ovvero i singoli condomini.
Respingeva l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione nei confronti di tutti i titolari del diritto controverso, ritenendo sufficiente a tal fine i due procedimenti di mediazione esperiti dagli attori, in qualità di condomini del
, potendo l'azione di rivendicazione essere esperita anche da uno solo dei CP_5
proprietari.
Nel merito osservava che la proprietà condominiale del locale di circa 5 mq., situato al piano terreno dello stabile di Milano, era stata accertata con la TE
sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano n. 11585/2009, confermata dalla Corte
d'Appello di Milano con la sentenza n. 2136/2014, passata in giudicato il 30 ottobre pagina 5 di 11 2018 a seguito della pubblicazione dell'ordinanza n. 27636/2018 della Corte di
Cassazione, che aveva rigettato il relativo ricorso.
Nel contempo, evidenziava che costituiva oggetto di specifico giudicato l'assenza del possesso utile ad usucapionem in capo alla odierna convenuta, atteso il contenuto delle pronunce di merito, che avevano accertato il difetto di legittimazione passiva della convenuta all'esperimento dell'azione di rilascio, promossa illo tempore.
Per tali motivi, accertata la proprietà condominiale del locale in questione, condannava nonché la Parte_1 Controparte_3
al suo rilascio in favore di e in qualità di
[...] CP_1 Controparte_2
condomini del e al pagamento della somma TE
di € 1.000.00 per ogni mese di ritardo nel rilascio del bene, oltre alla rifusione delle spese processuali.
ha interposto appello avverso tale sentenza Parte_2
per i motivi che saranno di seguito esaminati e ha concluso chiedendo, in sua integrale riforma, il rigetto delle domande proposte dagli attori nel giudizio di primo grado.
e si sono costituiti in giudizio concludendo per CP_1 Controparte_2
la conferma della sentenza gravata.
La è rimasta contumace. Controparte_3
Con ordinanza in data 22 aprile 2023 la Corte ha disposto l'integrazione del contradditorio nei confronti del e dei singoli TE
condomini, già convenuti nel giudizio di primo grado.
Successivamente, espletato l'incombente, ha invitato le parti a precisare le conclusioni in epigrafe specificate e, alla scadenza dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 6 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda di rivendicazione.
Sostiene al riguardo che il Tribunale non aveva considerato l'assenza, rispetto ai procedimenti di mediazione esperiti, di tutti quei condomini del la cui CP_5
partecipazione al processo era stata disposta dal Giudice mediante ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.; di conseguenza, l'aver pretermesso il procedimento di mediazione rispetto a tutti i condomini avrebbe determinato l'improcedibilità della domanda.
Rileva poi che in ogni caso il Tribunale, avendo riconosciuto la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei singoli condomini, avrebbe dovuto trarre le relative conseguenze in relazione alla legittimità del procedimento di mediazione espletato.
Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito l'illegittimità dell'ordine di rilascio, evidenziando che il bene in oggetto è un piccolo vano di circa 4 mq., attualmente adibito a servizio igienico dell'unità immobiliare di proprietà Parte_1
condotto in locazione dalla Controparte_3
Ciò premesso, rileva che, pur tenendo conto della statuizione definitiva della Cassazione circa la natura condominiale del bene, la condanna al rilascio non potrebbe essere pronunciata nei confronti dell'appellante (essa pure condomina), la quale conserva il diritto (non esclusivo) sulla cosa comune (art. 1102 c.c.).
Con il terzo motivo ha lamentato l'illegittimità della condanna ex art. 614 bis c.p.c. in considerazione delle oggettive difficoltà di adempiere all'ordine di rilascio, derivanti dalla necessità di realizzare un'apertura nel muro perimetrale e di CP_16
costituire, per contratto o con sentenza, una servitù di passaggio.
pagina 7 di 11 Con il quarto motivo ha lamentato l'illegittimità della condanna la condanna al pagamento della somma di €1.000,00 per ogni mese di ritardo nel rilascio, perché iniqua sul piano quantitativo, in rapporto alla modesta grandezza del bene occupato, di circa 4 metri quadrati.
Il quinto motivo è volto a chiedere la rideterminazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
In relazione a tali doglianze la Corte osserva quanto segue.
Il primo motivo d'appello, volto a censurare la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda, è infondato.
Invero la domanda di rivendicazione è stata correttamente proposta da CP_1
e nella loro qualità di condomini del Controparte_2 TE
soltanto nei confronti di e della
[...] Controparte_17
in quanto detta azione, essendo volta alla difesa della proprietà Controparte_3
comune, può essere esperita anche da uno solo dei condomini a difesa della proprietà comune, senza che si renda necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (vedi in tal senso Cass. sentenze nn. 1650/2015 e 845/2020).
Di conseguenza, atteso che la domanda di rivendicazione qui proposta non richiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, deve ritenersi che il procedimento di mediazione, esperito dagli attori soltanto nei confronti di e della sia senz'altro sufficiente ad Parte_1 Controparte_3
integrare la condizione di procedibilità della domanda di rivendicazione.
Non rileva, in senso contrario, il fatto che il Giudice di prime cure abbia ordinato a di integrare il contraddittorio nei confronti di Controparte_17
tutti i condomini del , in quanto l'ordine di integrazione TE
del contraddittorio è stato reso in relazione alla “domanda riconvenzionale di
pagina 8 di 11 usucapione del bene prospettato dall'attrice come condominiale” (così testualmente ordinanza pronunciata dal Tribunale in data 20 dicembre 2019).
È infondato anche il secondo motivo d'appello, volto a sostenere l'illegittimità dell'ordine di rilascio, in quanto la condanna al rilascio è stata pronunciata “in favore di
e in qualità di condomini del CP_1 Controparte_2 [...]
”; sicché non v'è dubbio che anche l'appellante, nella sua TE
qualità di condomina, potrà continuare ad utilizzare il bene, alla stessa stregua di tutti gli altri condomini, con le modalità previste per i beni condominiali.
È inammissibile il terzo motivo d'appello, con il quale l'appellante si duole delle oggettive difficoltà di adempiere all'ordine di rilascio, in quanto ogni questione in merito alle modalità di adempimento dell'ordine di rilascio dovrà essere esaminata in sede esecutiva dal giudice dell'esecuzione.
Le considerazioni che precedono evidenziano, inoltre, l'irrilevanza ai fini del decidere della documentazione prodotta dall'appellante in questo grado del giudizio, trattandosi di documenti diretti a dimostrare le difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'ordine di rilascio.
È infondato il quarto motivo d'appello, con il quale l'appellante contesta l'entità della sanzione irrogata, dal momento che l'art. 614-bis c.p.c. prevede espressamente che la misura coercitiva debba essere determinata sulla base “del valore della controversia, del danno qualificato o prevedibile e di ogni altra circostanza”, circostanze tutte adeguatamente valutate dal giudice di prime cure il quale ha evidenziato – con pronuncia neppure censurata dall'appellante - che la convenuta aveva locato nel corso della precedente causa anche il locale oggetto di negazione del proprio diritto dominicale manifestando l'assenza di cautela e affidabilità nella esecuzione della sentenza.
pagina 9 di 11 Per tali motivi appare senz'altro corretta la condanna di al Parte_1
pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni mese di ritardo nel rilascio del locale oggetto di causa.
Si osserva inoltre che neppure risulta dagli atti di causa che l'appellante abbia adempiuto all'ordine di rilascio, nulla emergendo al riguardo dalla documentazione prodotta dall'appellante nel corso del giudizio.
Infine, è esente da censure la pronuncia di condanna della convenuta al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, perché conforme al principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria non celebrata nel grado.
Non si ravvisano le condizioni per una pronuncia di condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 10 di 11 1. Respinge l'appello avverso e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di
Milano n. 7847/2022, pubblicata il 10 ottobre 2022;
2. Condanna l'appellante a rifondere a e le CP_1 Controparte_2
spese del grado, che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano in camera di consiglio il 27 novembre 2024
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
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