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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/07/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Graziella Parisi Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 720/2022 R.G., avente ad oggetto: appello - beneficio ex L.R. n. 8/2017 per disabili gravissimi promossa da
( ), nella Parte_1 C.F._1 qualità di erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Persona_1
Panebianco –
Appellante contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Filip- pa Morina – Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 437 del 21.6.2022, il Tribunale di Caltagirone rigettava il ri- corso con il quale , dante causa dell'odierna appellante, aveva Persona_1 chiesto il riconoscimento dello status di disabile gravissima e il conseguente beneficio economico di cui al D.P.R.S. n. 589/2018, in applicazione della L.R.
n. 8/2017, dal 9.12.2019, data della domanda.
Il Tribunale evidenziava che, ai fini del riconoscimento dei benefici, è necessa- rio che sussistano i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. 26.9.2016, il quale individua i soggetti che possono ritenersi in condizione di disabilità gravissima.
R.G. 720_2022 2
La disposta CTU escludeva, anche in risposta ai rilievi sollevati dal consulente di parte ricorrente, che l'originaria ricorrente si trovasse nelle condizioni di cui all'art. 3, secondo comma, lettera e) del D.M. 26/09/2016.
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 5.8.2022.
Resisteva l'appellata.
A seguito del decesso dell'appellante si costituiva in prosecuzione
[...]
, nella qualità di erede di . Parte_1 Persona_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per aver re- cepito le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico d'ufficio il quale, pur avendo accertato che la periziata non era sia in grado di agire autonomamente,
«nonostante questo la dichiara non meritevole del requisito previsto dal bando regionale».
A sostegno del motivo riproduce la consulenza tecnica di parte a firma del dr. il quale, nel contestare la CTU, aveva sostenuto di poter ascrivere la di- Per_2 sabilità gravissima della ricorrente alla lettera e) dell'art. 3 del citato D.M.
26/2016 [recte: 26/9/2016, ndr], precisando che «Alla lettera (e) del suddetto articolo è riportata la condizione sanitaria che patisce la signora Parte_2
e cioè: e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia
[...] neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council o con punteggio alla Expanded Disability Sta- tus Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di EH e AH mod;
[…] Questo significa che basta una di queste tre condizioni riportate nella lettera (e) per avere rico- nosciuta la condizione di disabilità gravissima;
nella fattispecie la condizione della Signora in oggetto è la terza e cioè lo stadio 5 di EH e AH mod, che recita testualmente : ''paziente costretto a letto o in sedia a rotelle. Questo cri- terio rispecchia esattamente la condizione sanitaria della signora Parte_3
, che non essendo in grado di deambulare autonomamente ne' di mante-
[...]
R.G. 720_2022 3
nere la stazione eretta in maniera autonoma, è costretta a stare permanente- mente a letto o in sedia a rotelle.».
1.1. L'appello è infondato.
Il motivo risulta carente di ragioni di dissenso congruenti con le motivazioni addotte dal tribunale a sostegno della decisione appellata essendosi il difensore dell'appellante limitato a riportare le critiche alla CTU mosse in primo grado dal proprio consulente di parte a fronte dell'ampia motivazione di rigetto della domanda, non oggetto di alcuna specifica disamina critica, da parte dell'appellante.
Va osservato che il tribunale ha riferito della compiuta disamina da parte del
CTU delle condizioni di disabilità dell'originaria ricorrente, anche rispondendo alle osservazioni del consulente di parte su ogni singola condizione di disabilità indicata nell'art. 3, comma 2, lettera e) del DM 26/9/2016, e ha riportato i mo- tivi per i quali non fosse possibile ascrivere la ricorrente in almeno una delle categorie di gravità superlativa assoluta.
Sotto tale ultimo profilo non può essere condivisa la tesi dell'appellante – mu- tuata dalla perizia di parte del primo grado – secondo cui «nella fattispecie la condizione della Signora in oggetto è la terza e cioè lo stadio 5 di EH e
AH mod, che recita testualmente: “'paziente costretto a letto o in sedia a ro- telle”».
Il testo di legge non autorizza tale interpretazione.
I parametri valutativi della condizione di DG, indicati all'art. 3, comma 2. lett.
e), sono esplicitati, con valore tassonomico, nelle “Scale per la valutazione del- la condizione di disabilità gravissima (Articolo 3, comma 2), indicate del DM.
Ivi si legge: «Scala di EH e AH (Articolo 3, comma 2, lettera e) La scala di EH e AH è utile per definire lo stadio clinico del paziente affetto da morbo di Parkinson: Stadio 1: Malattia unilaterale. Stadio 2: Malattia bilate- rale senza coinvolgimento dell'equilibrio. Stadio 3: Malattia da lieve a mode- rata, qualche instabilità posturale indipendente. Stadio 4: Malattia conclama- ta, ancora in grado di deambulare autonomamente. Stadio 5: Paziente costret- to a letto o in sedia a rotelle».
R.G. 720_2022 4
Pertanto, solo il paziente affetto dal morbo di Parkinson, che sia costretto a let- to o in sedia rotelle, rientra nello stadio 5 della scala.
Invece, la valutazione della forza muscolare, indicata nella tabella «Bilancio muscolare complessivo alla scala Medical Research Council (MRC)», attribui- sce un punteggio precisamente indicando nella «Expanded Disability Status
Scale (EDSS) (Articolo 3, comma 2, lettera e)» (Scala Espansa dello Stato di
Disabilità) le varie condizioni.
Su tale aspetto il CTU in primo grado ha analiticamente indicato che
«l'ipotonotrofia muscolare emersa all'obiettività clinica è solo agli arti infe- riori e non ai 4 arti (cfr. esame obiettivo a pag. 5 rigo 14 e 15 del presente ela- borato peritale), pertanto, il bilancio muscolare complessivo ai 4 arti non è ≤ 1 alla scala Medical Research Council (MRC); • la Expanded Disability Status
Scale (EDSS) con punteggio ≥ 9 non può, nel caso in specie, essere applicata: la paziente non è affetta da Sclerosi multipla o patologie del motoneurone», per poi concludere che «La condizione clinica in cui versa, in atto, la paziente in oggetto “incapacità di deambulare …”, non costituisce da sola requisito sa- nitario sufficiente a far maturare quanto richiesto al punto I del bando regio- nale, oggetto del presente accertamento». Nemmeno su tale aspetto l'appellante ha formulato una critica né preso alcuna posizione.
Inoltre, diversamente da quanto allega l'appellante, il CTU non ha scritto che
«“…non riesce a raggiungere la posizione eretta , compiere i passaggi postu- rali e la deambulazione senza l'assistenza di terzi”»: la frase riferita non si rinviene nel testo della CTU.
2. La sentenza di primo grado va di conseguenza confermata.
3. Spese irripetibili ex art. 152 disp att. c.p.c. giusta dichiarazione depositata dal dante causa, con l'appello e dal successore in data 13.7.2025.
4. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata;
R.G. 720_2022 5
spese irripetibili.
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.7.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Graziella Parisi
R.G. 720_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Graziella Parisi Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 720/2022 R.G., avente ad oggetto: appello - beneficio ex L.R. n. 8/2017 per disabili gravissimi promossa da
( ), nella Parte_1 C.F._1 qualità di erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Persona_1
Panebianco –
Appellante contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Filip- pa Morina – Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 437 del 21.6.2022, il Tribunale di Caltagirone rigettava il ri- corso con il quale , dante causa dell'odierna appellante, aveva Persona_1 chiesto il riconoscimento dello status di disabile gravissima e il conseguente beneficio economico di cui al D.P.R.S. n. 589/2018, in applicazione della L.R.
n. 8/2017, dal 9.12.2019, data della domanda.
Il Tribunale evidenziava che, ai fini del riconoscimento dei benefici, è necessa- rio che sussistano i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. 26.9.2016, il quale individua i soggetti che possono ritenersi in condizione di disabilità gravissima.
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La disposta CTU escludeva, anche in risposta ai rilievi sollevati dal consulente di parte ricorrente, che l'originaria ricorrente si trovasse nelle condizioni di cui all'art. 3, secondo comma, lettera e) del D.M. 26/09/2016.
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 5.8.2022.
Resisteva l'appellata.
A seguito del decesso dell'appellante si costituiva in prosecuzione
[...]
, nella qualità di erede di . Parte_1 Persona_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per aver re- cepito le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico d'ufficio il quale, pur avendo accertato che la periziata non era sia in grado di agire autonomamente,
«nonostante questo la dichiara non meritevole del requisito previsto dal bando regionale».
A sostegno del motivo riproduce la consulenza tecnica di parte a firma del dr. il quale, nel contestare la CTU, aveva sostenuto di poter ascrivere la di- Per_2 sabilità gravissima della ricorrente alla lettera e) dell'art. 3 del citato D.M.
26/2016 [recte: 26/9/2016, ndr], precisando che «Alla lettera (e) del suddetto articolo è riportata la condizione sanitaria che patisce la signora Parte_2
e cioè: e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia
[...] neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council o con punteggio alla Expanded Disability Sta- tus Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di EH e AH mod;
[…] Questo significa che basta una di queste tre condizioni riportate nella lettera (e) per avere rico- nosciuta la condizione di disabilità gravissima;
nella fattispecie la condizione della Signora in oggetto è la terza e cioè lo stadio 5 di EH e AH mod, che recita testualmente : ''paziente costretto a letto o in sedia a rotelle. Questo cri- terio rispecchia esattamente la condizione sanitaria della signora Parte_3
, che non essendo in grado di deambulare autonomamente ne' di mante-
[...]
R.G. 720_2022 3
nere la stazione eretta in maniera autonoma, è costretta a stare permanente- mente a letto o in sedia a rotelle.».
1.1. L'appello è infondato.
Il motivo risulta carente di ragioni di dissenso congruenti con le motivazioni addotte dal tribunale a sostegno della decisione appellata essendosi il difensore dell'appellante limitato a riportare le critiche alla CTU mosse in primo grado dal proprio consulente di parte a fronte dell'ampia motivazione di rigetto della domanda, non oggetto di alcuna specifica disamina critica, da parte dell'appellante.
Va osservato che il tribunale ha riferito della compiuta disamina da parte del
CTU delle condizioni di disabilità dell'originaria ricorrente, anche rispondendo alle osservazioni del consulente di parte su ogni singola condizione di disabilità indicata nell'art. 3, comma 2, lettera e) del DM 26/9/2016, e ha riportato i mo- tivi per i quali non fosse possibile ascrivere la ricorrente in almeno una delle categorie di gravità superlativa assoluta.
Sotto tale ultimo profilo non può essere condivisa la tesi dell'appellante – mu- tuata dalla perizia di parte del primo grado – secondo cui «nella fattispecie la condizione della Signora in oggetto è la terza e cioè lo stadio 5 di EH e
AH mod, che recita testualmente: “'paziente costretto a letto o in sedia a ro- telle”».
Il testo di legge non autorizza tale interpretazione.
I parametri valutativi della condizione di DG, indicati all'art. 3, comma 2. lett.
e), sono esplicitati, con valore tassonomico, nelle “Scale per la valutazione del- la condizione di disabilità gravissima (Articolo 3, comma 2), indicate del DM.
Ivi si legge: «Scala di EH e AH (Articolo 3, comma 2, lettera e) La scala di EH e AH è utile per definire lo stadio clinico del paziente affetto da morbo di Parkinson: Stadio 1: Malattia unilaterale. Stadio 2: Malattia bilate- rale senza coinvolgimento dell'equilibrio. Stadio 3: Malattia da lieve a mode- rata, qualche instabilità posturale indipendente. Stadio 4: Malattia conclama- ta, ancora in grado di deambulare autonomamente. Stadio 5: Paziente costret- to a letto o in sedia a rotelle».
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Pertanto, solo il paziente affetto dal morbo di Parkinson, che sia costretto a let- to o in sedia rotelle, rientra nello stadio 5 della scala.
Invece, la valutazione della forza muscolare, indicata nella tabella «Bilancio muscolare complessivo alla scala Medical Research Council (MRC)», attribui- sce un punteggio precisamente indicando nella «Expanded Disability Status
Scale (EDSS) (Articolo 3, comma 2, lettera e)» (Scala Espansa dello Stato di
Disabilità) le varie condizioni.
Su tale aspetto il CTU in primo grado ha analiticamente indicato che
«l'ipotonotrofia muscolare emersa all'obiettività clinica è solo agli arti infe- riori e non ai 4 arti (cfr. esame obiettivo a pag. 5 rigo 14 e 15 del presente ela- borato peritale), pertanto, il bilancio muscolare complessivo ai 4 arti non è ≤ 1 alla scala Medical Research Council (MRC); • la Expanded Disability Status
Scale (EDSS) con punteggio ≥ 9 non può, nel caso in specie, essere applicata: la paziente non è affetta da Sclerosi multipla o patologie del motoneurone», per poi concludere che «La condizione clinica in cui versa, in atto, la paziente in oggetto “incapacità di deambulare …”, non costituisce da sola requisito sa- nitario sufficiente a far maturare quanto richiesto al punto I del bando regio- nale, oggetto del presente accertamento». Nemmeno su tale aspetto l'appellante ha formulato una critica né preso alcuna posizione.
Inoltre, diversamente da quanto allega l'appellante, il CTU non ha scritto che
«“…non riesce a raggiungere la posizione eretta , compiere i passaggi postu- rali e la deambulazione senza l'assistenza di terzi”»: la frase riferita non si rinviene nel testo della CTU.
2. La sentenza di primo grado va di conseguenza confermata.
3. Spese irripetibili ex art. 152 disp att. c.p.c. giusta dichiarazione depositata dal dante causa, con l'appello e dal successore in data 13.7.2025.
4. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata;
R.G. 720_2022 5
spese irripetibili.
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.7.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Graziella Parisi
R.G. 720_2022