TRIB
Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/09/2025, n. 4700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4700 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.3395/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
), elettivamente domiciliata in sito in Catania (CT) Parte_1 CodiceFiscale_1 via P. Novelli n. 159/b, presso lo studio dell'Avv. GUIDOTTO CARMELO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Messina, Strada Panoramica dello Stretto, 30/A, presso lo studio dell'avv. CURRO' ALESSANDRA, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
OPPOSTA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 17.9.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 19.3.2025, ha convenuto chiedendo Parte_1 CP_2 che venisse accertata l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29380202500004694000, nonché della sottesa cartella di pagamento n. 29320110033817123001, per il pagamento della somma complessiva di € 11.306,82, di cui € 9.458,12 portati dalla cartella impugnata.
Ha dedotto l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, la decadenza del potere impositivo dell'ufficio ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, nonché la nullità della cartella di pagamento e
1 la prescrizione del credito sanzionatorio.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e producendo la prova della notifica della CP_2 cartella di pagamento, nonché degli atti interruttivi della prescrizione.
Nella memoria ex art.171 ter n.1 c.p.c., parte opponente ha dato atto di avere presentato in data
21.3.2025 istanza di rateazione, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 29320110033817123001, accolta con provvedimento del 26.3.2025.
Ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'ultima udienza si è associata chiedendo tuttavia la condanna alle spese di lite sulla scorta CP_2 del principio di soccombenza virtuale.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, conformemente alla richiesta concorde delle parti.
Sulla scorta del principio di soccombenza virtuale, l'opposizione proposta non risulta fondata stante la regolarità della notifica della cartella non opposta e l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale, come incontestato tra le parti.
Ne consegue la condanna dell'attore alle spese di lite sulla scorta del principio di soccombenza virtuale, liquidate come in dispositivo in base ai parametri ex d.m.55/14 e succ. modif. per lo scaglione di valore della causa, per le fasi effettivamente svolte, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che si liquidano in €1.308,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 27/09/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
), elettivamente domiciliata in sito in Catania (CT) Parte_1 CodiceFiscale_1 via P. Novelli n. 159/b, presso lo studio dell'Avv. GUIDOTTO CARMELO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Messina, Strada Panoramica dello Stretto, 30/A, presso lo studio dell'avv. CURRO' ALESSANDRA, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
OPPOSTA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 17.9.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 19.3.2025, ha convenuto chiedendo Parte_1 CP_2 che venisse accertata l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29380202500004694000, nonché della sottesa cartella di pagamento n. 29320110033817123001, per il pagamento della somma complessiva di € 11.306,82, di cui € 9.458,12 portati dalla cartella impugnata.
Ha dedotto l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, la decadenza del potere impositivo dell'ufficio ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, nonché la nullità della cartella di pagamento e
1 la prescrizione del credito sanzionatorio.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e producendo la prova della notifica della CP_2 cartella di pagamento, nonché degli atti interruttivi della prescrizione.
Nella memoria ex art.171 ter n.1 c.p.c., parte opponente ha dato atto di avere presentato in data
21.3.2025 istanza di rateazione, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 29320110033817123001, accolta con provvedimento del 26.3.2025.
Ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'ultima udienza si è associata chiedendo tuttavia la condanna alle spese di lite sulla scorta CP_2 del principio di soccombenza virtuale.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, conformemente alla richiesta concorde delle parti.
Sulla scorta del principio di soccombenza virtuale, l'opposizione proposta non risulta fondata stante la regolarità della notifica della cartella non opposta e l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale, come incontestato tra le parti.
Ne consegue la condanna dell'attore alle spese di lite sulla scorta del principio di soccombenza virtuale, liquidate come in dispositivo in base ai parametri ex d.m.55/14 e succ. modif. per lo scaglione di valore della causa, per le fasi effettivamente svolte, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che si liquidano in €1.308,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 27/09/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
2