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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria RASCHELLA' Presidente
2) Dott.ssa Adele FORESTA Consigliere rel.
3) Dott. Giuseppe PERRI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1433 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentato e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Cristina Spadafora;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca CP_1 P.IVA_2
Massimei e Verino Principato;
- APPELLATA =
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a il proponeva CP_1 Parte_1
appello avverso la sentenza n. 50/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in data
1 11.1.2019, pubblicata in pari data, con cui il giudice adito aveva parzialmente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da esso appellante, revocando il monitorio e sostituendolo con la condanna al pagamento della somma di euro 14.887,54 oltre iva, quale corrispettivo per l'attività di manutenzione dell'ascensore eseguita dalla
[...]
nei confronti del stesso. CP_1 Parte_1
Assumendo l'errata ricostruzione e valutazione dei fatti e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente accertamento della misura del credito della in una somma non superiore ad euro 6373,90. CP_1
Si costituiva l'appellata contestando l'avversa impugnazione, di cui domandava la reiezione e spiegando appello incidentale avverso la parte della sentenza con cui il
Tribunale aveva ritenuto non dovuti gli importi derivanti da variazione dei canoni annuali ai sensi dell'art. 8 del Contratto;
chiedeva, quindi, la condanna del Parte_1
appellante al pagamento della somma di euro 16.388,23, oltre accessori, riconosciuta nel decreto ingiuntivo revocato.
Nel corso del giudizio, che ha subito alcuni rinvii, le parti comunicavano la pendenza di trattative di bonario componimento della vertenza.
L'udienza del 4.2.2024 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, secondo le modalità indicate nell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato note e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del
18.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato le note e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
In data 24.3.2025 le parti congiuntamente hanno richiesto alla Corte “la revoca del provvedimento emesso in data 21/03/2025 con cui la causa veniva trattenuta in decisione e, pertanto, ... dichiarare l'estinzione del procedimento ex art. 309 cpc.”, non avendo depositato le note di trattazione essendo pervenute ad un accordo.
Dall'istanza sembra trasparire l'omessa considerazione della forma del provvedimento con cui la Corte (che ha composizione collegiale) può dichiarare l'estinzione del processo.
L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1 gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine
2 assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. La norma in parola costituisce l'omologo – applicabile in caso di trattazione cartolare – dell'art. 309 c.p.c.. L'estinzione, poi, è disciplinata dall'art. 307 co. 4 c.p.c. per quanto concerne la forma che il provvedimento deve assumere.
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dall'art
217 ter c.p.c. citato, posto che le parti non hanno depositato le note scritte nel termine loro assegnato col decreto di sostituzione dell'udienza del 4.2.2025, né nel successivo termine assegnato con l'ordinanza di rinvio del 10.2.2025.
Posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio», s'impone l'emissione di sentenza in termini.
Questa è la ragione per la quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione, non potendo fare altrimenti, data anche la natura definitoria del provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 50/2019 del Parte_1
Tribunale di Cosenza, così provvede:
Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Cosi deciso, nella camera di consiglio da remoto in data 28.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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