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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTANARI DONATELLA, Presidente
LA ND CE, RE
MANCINI MARCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 8 - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9870 DOGANE DAZI 2025
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9870 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2025
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 9871 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente impugna l'atto di notifica dell'obbligazione doganale e l'atto di irrogazione di sanzione con cui sono stati applicati i diritti, doganali, l'Iva all'importazione, la sanzione amministrativa e la confisca con riguardo a due orologi regolarmente acquistati in Svizzera e introdotti in Italia mediante contrabbando per dichiarazione infedele -art. 79CDU-, deducendo: 1) l'illegittimità del dazio applicato, posto che sulla base dell'art. 4, del Protocollo 1 dell'accordo di libero scambio fra UE e Svizzera nessun dazio può essere applicato agli orologi da polso di origine svizzera classificati alla voce 9101; 2) la non debenza dell'Iva, in quanto già corrisposta in Svizzera, così violando il principio della doppia imposizione;
3) l'illegittimità dell'Iva e dei dazi di confine anche per l'ulteriore ragione per cui la normativa europea -art. 124 Convenzione e art. 70 della direttiva 112/E nel caso in cui i beni non siano stati immessi in consumo ovvero nel circuito economico;
4) illegittimità delle sanzioni -compresa la confisca- per insussistenza degli artifici e raggiri contestati e per aver agito in buona fede, avendo regolarmente acquistato gli orologi in Svizzera, non avendoli occultati -uno al polso, l'altro nella confezione sul pianale del sedile lato passeggero dell'auto- ed essendosi recato all'ufficio della dogana;
5) illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza interpretativa delle norme;
6) violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni doganali;
7) illegittimità della confisca non attuabile in caso di dichiarazione infedele nel caso in cui i beni non siano occultati e siano resi disponibili alla verifica -ex art. 96, comma 9, lett. d) disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione-; 8) illegittimità della confisca in quanto non applicabile alla violazione dell'Iva all'importazione; 9) illegittimità della confisca in quanto sproporzionata rispetto alla violazione.
2. L'Agenzia delle Dogane ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità del ricorso, avendo il ricorrente aderito alla definizione agevolata dell'imposta e della sanzione amministrativa irrogata, con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere parzialmente accolto.
L'eccezione di improcedibilità del ricorso deve essere accolta limitatamente alle sanzioni. Infatti, il pagamento delle stesse in misura agevolata preclude la successiva contestazione delle stesse mediante ricorso - "In materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il versamento della somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile, effettuato ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all'amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere quanto già pagato." (Vedi Cass. n. 25517 del 2017); questo in quanto "l'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni ineriscono, sicché, qualora il contribuente abbia optato, ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, per la definizione agevolata di queste ultime, va esclusa la ripetizione delle somme pagate bonariamente a prescindere dall'esito del processo avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo alle imposte" ( Vedi Cass. n. 18740 del 2015; n. 26740 del 2013) -Cass.n. 6126 del 5.3.2021.
Quindi, sono inammissibili i motivi 5), 6) e 4) limitatamente alle sanzioni.
Permane invece l'interesse a contestare l'obbligazione tributaria e la confisca.
Ciò posto, il primo motivo è infondato.
L'accordo si applica solo alla merce prodotta in Svizzera di cui deve essere fornita specifica certificazione e comunque concerne solo i dazi non l'Iva all'importazione. Il secondo motivo è infondato.
Non susssiste alcuna duplicazione d'imposta perchè l'Iva pagata in Svizzera è stata decurtata dall'imponibile su cui è stata calcolata l'Iva italiana.
Il terzo motivo è infondato.
L'obbligazione doganale non si estingue nel caso di merci illegalmente importate nel territorio dell'Unione.
Inoltre, ll'immissione in commercio presuppone l'immissione in libera pratica che conferisce alle merci non unionale la qualità di merci unionali. Infine, il presupposto imprescindibile del sistema doganale è l'obbligo di dichiarazione spontanea, nel caso di specie infranto, posto che nelcaso specifico al ricorrente era stato espressamente richiesto se avesse qualcosa da dichiarare avendo risposto “nulla”.
Il settimo motivo è infondato, in quanto la norma invocata atiene all'erronea compilazione della bolletta doganale nel caso specifico non compilata.
L'ottavo e il nono motivo sono fondati.
La Corte costituzionale con sentenza n. 93/2025, ha stabilito che la confisca dei beni per evasione dell'IVA all'importazione è illegittima e sproporzionata se l'importatore paga integralmente l'imposta dovuta, gli interessi, gli accessori e la sanzione pecuniaria, poiché lo Stato recupera il debito, venendo meno la funzione di garanzia della misura.
Pertanto, la confisca, dopo la suddetta pronuncia, resta applicabile solo se il debito non viene saldato.
Tuttavia, anche in questo caso, per beni indivisibili, l'ufficio deve valutare i limiti di proporzionalità, della sanzione considerando anche l'eventuale sequestro conservativo dell'importo dovuto a titolo di imposta.
Consegue l'accoglimento del ricorso limitatamente alla confisca e il rigetto nel resto.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese di lite
Como, 14-1-2026
Il Presidente dr.ssa Donatella Montanari Il Giudice relatore estensore dr. Andrea Pirola
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTANARI DONATELLA, Presidente
LA ND CE, RE
MANCINI MARCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 8 - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9870 DOGANE DAZI 2025
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9870 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2025
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 9871 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente impugna l'atto di notifica dell'obbligazione doganale e l'atto di irrogazione di sanzione con cui sono stati applicati i diritti, doganali, l'Iva all'importazione, la sanzione amministrativa e la confisca con riguardo a due orologi regolarmente acquistati in Svizzera e introdotti in Italia mediante contrabbando per dichiarazione infedele -art. 79CDU-, deducendo: 1) l'illegittimità del dazio applicato, posto che sulla base dell'art. 4, del Protocollo 1 dell'accordo di libero scambio fra UE e Svizzera nessun dazio può essere applicato agli orologi da polso di origine svizzera classificati alla voce 9101; 2) la non debenza dell'Iva, in quanto già corrisposta in Svizzera, così violando il principio della doppia imposizione;
3) l'illegittimità dell'Iva e dei dazi di confine anche per l'ulteriore ragione per cui la normativa europea -art. 124 Convenzione e art. 70 della direttiva 112/E nel caso in cui i beni non siano stati immessi in consumo ovvero nel circuito economico;
4) illegittimità delle sanzioni -compresa la confisca- per insussistenza degli artifici e raggiri contestati e per aver agito in buona fede, avendo regolarmente acquistato gli orologi in Svizzera, non avendoli occultati -uno al polso, l'altro nella confezione sul pianale del sedile lato passeggero dell'auto- ed essendosi recato all'ufficio della dogana;
5) illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza interpretativa delle norme;
6) violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni doganali;
7) illegittimità della confisca non attuabile in caso di dichiarazione infedele nel caso in cui i beni non siano occultati e siano resi disponibili alla verifica -ex art. 96, comma 9, lett. d) disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione-; 8) illegittimità della confisca in quanto non applicabile alla violazione dell'Iva all'importazione; 9) illegittimità della confisca in quanto sproporzionata rispetto alla violazione.
2. L'Agenzia delle Dogane ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità del ricorso, avendo il ricorrente aderito alla definizione agevolata dell'imposta e della sanzione amministrativa irrogata, con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere parzialmente accolto.
L'eccezione di improcedibilità del ricorso deve essere accolta limitatamente alle sanzioni. Infatti, il pagamento delle stesse in misura agevolata preclude la successiva contestazione delle stesse mediante ricorso - "In materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il versamento della somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile, effettuato ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all'amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere quanto già pagato." (Vedi Cass. n. 25517 del 2017); questo in quanto "l'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni ineriscono, sicché, qualora il contribuente abbia optato, ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, per la definizione agevolata di queste ultime, va esclusa la ripetizione delle somme pagate bonariamente a prescindere dall'esito del processo avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo alle imposte" ( Vedi Cass. n. 18740 del 2015; n. 26740 del 2013) -Cass.n. 6126 del 5.3.2021.
Quindi, sono inammissibili i motivi 5), 6) e 4) limitatamente alle sanzioni.
Permane invece l'interesse a contestare l'obbligazione tributaria e la confisca.
Ciò posto, il primo motivo è infondato.
L'accordo si applica solo alla merce prodotta in Svizzera di cui deve essere fornita specifica certificazione e comunque concerne solo i dazi non l'Iva all'importazione. Il secondo motivo è infondato.
Non susssiste alcuna duplicazione d'imposta perchè l'Iva pagata in Svizzera è stata decurtata dall'imponibile su cui è stata calcolata l'Iva italiana.
Il terzo motivo è infondato.
L'obbligazione doganale non si estingue nel caso di merci illegalmente importate nel territorio dell'Unione.
Inoltre, ll'immissione in commercio presuppone l'immissione in libera pratica che conferisce alle merci non unionale la qualità di merci unionali. Infine, il presupposto imprescindibile del sistema doganale è l'obbligo di dichiarazione spontanea, nel caso di specie infranto, posto che nelcaso specifico al ricorrente era stato espressamente richiesto se avesse qualcosa da dichiarare avendo risposto “nulla”.
Il settimo motivo è infondato, in quanto la norma invocata atiene all'erronea compilazione della bolletta doganale nel caso specifico non compilata.
L'ottavo e il nono motivo sono fondati.
La Corte costituzionale con sentenza n. 93/2025, ha stabilito che la confisca dei beni per evasione dell'IVA all'importazione è illegittima e sproporzionata se l'importatore paga integralmente l'imposta dovuta, gli interessi, gli accessori e la sanzione pecuniaria, poiché lo Stato recupera il debito, venendo meno la funzione di garanzia della misura.
Pertanto, la confisca, dopo la suddetta pronuncia, resta applicabile solo se il debito non viene saldato.
Tuttavia, anche in questo caso, per beni indivisibili, l'ufficio deve valutare i limiti di proporzionalità, della sanzione considerando anche l'eventuale sequestro conservativo dell'importo dovuto a titolo di imposta.
Consegue l'accoglimento del ricorso limitatamente alla confisca e il rigetto nel resto.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese di lite
Como, 14-1-2026
Il Presidente dr.ssa Donatella Montanari Il Giudice relatore estensore dr. Andrea Pirola