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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1347/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata;
promossa da
- (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VINCENZO SAVINO (pec:
ed elettivamente domiciliato Email_1 presso il suo studio sito in Potenza, via de Gallitello n.177;
APPELLANTE contro
- (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato (pec:
ed elettivamente domiciliato presso la sua Email_2 sede sita in Ancona, Corso Mazzini n. 55;
APPELLATO
pagina 1 di 12 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 508/2020, emessa dal Tribunale di
ANCONA il 27.3.2020, pubblicata in pari data, nel giudizio iscritto al n. 1154/2016
R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, alla luce di quanto esposto in accoglimento del presente atto di citazione in appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 508/2020, pubblicata il 27.03.2020 nel procedimento R.G. 1154/2016, respinta ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione Preliminarmente:
- Valutare la ragionevole probabilità di accoglimento del suesteso atto di appello per i motivi esposti e pertanto dichiararlo tempestivo, fondato, ricevibile ed ammissibile.
- Accogliere l'eccezione preliminare di nullità della comparsa difensiva di costituzione del del 19.09.2016. Controparte_1
In via principale e nel merito:
- Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa integralmente il presente atto di appello, in riforma della sentenza n. 508/2020 del Tribunale di Ancona emessa nel procedimento R.G 1154/2016 dalla D.ssa Martina Marinangeli in data
27.03.2020, pubblicata in pari data mai notificata e per l'effetto:
- Dichiarare tempestiva e non prescritta la richiesta di risarcimento così come formulata dall'attore,
- In accoglimento della richiesta di riduzione della domanda così come formulata nell'atto di citazione e diversa quantificazione del danno senza modifica dei fatti costitutivi
- Detrarre dal danno patrimoniale per acquisto di farmaci la somma di €.68.600, già rimborsate giusta sent. 21/2018 R.g. 580/2015, residuando la somma di
€.17.121,57.
- Accogliere per il resto le richieste quantificate precisamente nella memoria ex art. 183 1° termine c.p.c. in €.132.501,00 per il danno non patrimoniale sofferto
e indicato in termini di invalidità permanente nella misura del 30%, e di invalidità temporanea di mesi 9, rideterminando il quantum in base al danno tuttora
pagina 2 di 12 permanente dell'appellante e/o nella misura maggiore o minore che riterrà di giustizia, rivalutata e maggiorata di interessi. - Condannare il convenuto
[...]
, in persona del accertata e dichiarata la sua CP_1 CP_3 responsabilità ex art. 2043 - 2049 e 2015 c.c. nella causazione delle patologie acquisite dall'attore e descritte in narrativa dell'atto, al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale dallo stesso subito in conseguenza delle trasfusioni sullo stesso praticate, nella misura che risulterà di ragione e di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del sinistro al saldo e all'esito della espletanda istruttoria.
Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CAP come per legge relativi ad entrambi i giudizi, distraendole per il presente grado in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellato: “Voglia Ill.ma Corte d'Appello adita, dichiarare inammissibile
l'appello e/o comunque rigettarlo siccome infondato in fatto e diritto e, per
l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese”.
FATTI DI CAUSA conveniva in giudizio il per ottenere il Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in seguito alla contrazione della patologia HCV, causata da emotrasfusioni di sangue infetto, effettuate in occasione dell'intervento chirurgico - di rimozione di neoplasia al colon - avvenuto il
4.1.1996 presso la casa di cura “ ” di Bologna. Parte_2
Il si costituiva eccependo - preliminarmente - il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva, nonché l'intervenuta prescrizione e chiedendo - nel merito - il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale di Ancona rigettava la domanda per intervenuta prescrizione, disponendo la totale compensazione delle spese di lite fra le parti.
In particolare, il Giudice di merito riteneva che il dies a quo del termine prescrizionale coincidesse con la consapevolezza del danno epatico, da pagina 3 di 12 individuarsi nella data del 29.4.1996 - momento della diagnosi di epatite HCV - a cui l'attore avrebbe dovuto ricondurre il pregiudizio da emotrasfusioni, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e del rischio di contagio legato a tali pratiche sanitarie.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello chiedendo che Parte_1 sia accertata la responsabilità del , con condanna del Controparte_1 medesimo al risarcimento dei danni subiti - in conseguenza delle trasfusioni sullo stesso praticate - in misura non inferiore ad €.85.721,57 per il danno patrimoniale, nonché nella misura di ragione e di legge per il danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il , ritualmente costituitosi, ha chiesto di dichiarare Controparte_4 inammissibile l'appello e/o rigettarlo nel merito.
La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza emessa in data 25.10.2023, ha disposto C.T.U per gli accertamenti medico legali, nominando il Dott.
[...]
Per_1
In data 19.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente la responsabilità del danno da emotrasfusione esaminando esclusivamente l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, omettendo una valutazione anche delle prove documentali mediche prodotte dall'attore al fine di provare la tempestività della domanda e il nesso causale.
Occorre, pertanto, procedere innanzitutto alla valutazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dal in primo grado. CP_1
Com'è noto, secondo il consolidato ed univoco orientamento di legittimità “La responsabilità del per i danni conseguenti ad infezioni da Controparte_1 virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare
i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne
pagina 4 di 12 consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e
2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia”
(così: Cass. Sez. 6, Ordinanza n.16217 del 18/06/2019).
Dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado emerge che l'attore ha prospettato la responsabilità del quale gestore sanitario delle trasfusioni CP_1 per i danni derivati al paziente a seguito dei trattamenti sanitari allo stesso praticati.
Trattasi, pertanto, di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Rispetto al dies a quo del termine di prescrizione in subiecta materia, la Suprema
Corte ha affermato che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo”.
Più specificamente, il Giudice di legittimità ha precisato che “incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione”: in una fattispecie analoga a pagina 5 di 12 quella oggetto del presente giudizio, la S.C. ha ritenuto “che per un paziente privo di conoscenze mediche la mera diagnosi di positività al virus HCV non integrasse, in difetto di ulteriori informazioni fornite da personale sanitario, consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione”
(Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24164 del 27.09.2019).
Facendo corretto governo dei principi sopra riportati, la “consapevolezza e percezione” della “riconducibilità causale” alle trasfusioni della patologia epatica contratta dal nel 1996 va ricondotta all'anno 2014, momento di piena ed Pt_1 effettiva conoscenza - da parte di - della reale portata della malattia Parte_1 contratta a seguito di dette emotrasfusioni, sfociata in cirrosi epatica HCV.
Va, in proposito, considerato, sempre secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, che “In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, che costituisce una ipotesi di danno cd.
"lungolatente", in cui il fatto in relazione al quale decorre il termine ex art. 2947, comma 1, c.c., coincide con il momento in cui viene ad emersione il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, da accertarsi, rispetto al soggetto danneggiato, secondo un criterio oggettivo di conoscibilità, la parte eccipiente ha l'onere di allegare e provare, ai sensi dell'art.2697, comma 2, c.c., il fatto temporale costitutivo dell'eccezione di prescrizione, ossia la prolungata inerzia dell'esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi, mentre non è tenuta ad indicare altresì le norme applicabili, essendo rimessa al giudice la sussunzione di quel fatto nello schema normativo astratto dello specifico tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta, il quale può essere anche diverso da quello indicato dalla parte e condurre all'individuazione di un termine di estinzione del diritto maggiore o minore” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12182 del
07.05.2021).
Il dies a quo del termine di prescrizione è, pertanto, riconducibile al giorno in cui si è verificato l'aggravamento delle condizioni di salute dell'odierno appellante, che lo hanno portato a comprendere appieno la reale portata (e la serietà) della patologia contratta solo nel momento in cui siffatta patologia si è evoluta in cirrosi pagina 6 di 12 epatica HVC (anno 2014).
Ed invero, il dato caratteristico dei c.d. illeciti lungo-latenti è rappresentato dal fatto che la patologia origina dalla condotta antigiuridica e produce dei danni la cui manifestazione esterna è cronologicamente differita, a volte anche di molti anni;
pertanto, la decorrenza della prescrizione dell'azione di danno nei confronti del deve avvenire non dal giorno della trasfusione, né da quello in cui si CP_1 sono rilevati i primi sintomi della malattia, ma dal giorno in cui il danneggiato ha avuto piena consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla/e trasfusione/i.
L'eccezione di prescrizione va, pertanto, rigettata dal momento che il ha Pt_1 introdotto la domanda risarcitoria con atto di citazione notificato in data
22.02.2016 e, dunque, ad appena due anni di distanza dal momento in cui l'evento dannoso si è palesato nella sua sintomatologia (anno 2014).
Tanto premesso, occorre esaminare la richiesta di risarcimento formulata dall'istante.
Nell'introdurre il giudizio di primo grado, l'attore aveva allegato la responsabilità del - gestore sanitario delle trasfusioni - e prospettato la Controparte_5 responsabilità del convenuto in giudizio in relazione all'attività sanitaria CP_1 svolta da soggetti inseriti nell'organizzazione di cui lo stesso si avvale per rendere la prestazione richiesta.
E' pacifico che nell'anno 1996, nel corso di un ricovero ospedaliero, - Parte_1 tra il 5 e il 13 gennaio - fu sottoposto a 18 somministrazioni endovena di emoderivati (albumina) e che nel 2014 (mesi di ottobre-novembre) gli venne diagnosticata l'epatite cronica HCV.
La domanda dell'attore-odierno appellante è fondata e merita accoglimento.
Al riguardo, la Cassazione ha affermato che “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Controparte_1
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza
[...] scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni
pagina 7 di 12 '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e Controparte_1 controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno
1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (Cass. Sez. 6, Ordinanza n.21145 del 22.07.2021; v. anche
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1566 del 22.01.2019).
In applicazione dei richiamati principi e alla luce delle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel presente giudizio va, pertanto, riconosciuta la responsabilità del per i danni da emotrasfusione subiti dal sig. CP_1 Pt_1
Ed invero, il Dott. - a seguito degli accertamenti esperiti nel pieno Per_1 rispetto del contraddittorio, essendo stato concesso ad entrambe le parti congruo termine per controdedurre, nonché precisare le conclusioni a seguito del deposito dell'elaborato definitivo - ha riferito che il rimase ricoverato presso la Casa Pt_1 di Cura “Madre ” dal 2.1.1996 al 18.1.1996 e, in tale Parte_2 circostanza, gli fu diagnosticata l'Epatite di tipo C (HCV+) per la prima volta in data 29.4.1996; nel periodo ottobre-novembre 2014 gli fu riscontrata una seconda positività HCV, con fibrosi epatica di tipo 4, con prescrizione di trattamento antivirale per HCV con Harvoni.
Successivamente, all'esame dell'HCV-rna (marcatore ematico dell'epatite C) eseguito l'11.11.2015 non vi era più traccia di virus HCV nel sangue del paziente
(HCV-rna negativo); quindi, il paziente poteva ritenersi da quel momento guarito dall'epatite C.
La letteratura scientifica corrente, in merito, ritiene che la negatività dell'HCV-rna a più di sei mesi dall'ultima terapia antivirale (nel nostro caso dal 30.10.2014 all'11.11.2015, oltre un anno) rappresenti un marcatore affidabile di eradicazione
(cioè di guarigione completa e definitiva) dell'HCV, nella totalità dei casi.
Nello specifico, la remissione della malattia è avvenuta a seguito di terapia farmacologica antivirale (Harvoni), che il ha assunto dal mese di ottobre Pt_1
pagina 8 di 12 2014, per 12 settimane.
Di conseguenza, è stato affetto da HCV dal 29.4.1996 all'11.11.2015; Parte_1 quindi, a seguito di idonea specifica terapia, si è negativizzato ed è guarito.
Quanto alla genesi dell'infezione da HCV, il C.T.U., rispondendo ad apposito quesito, ha affermato che il paziente, a seguito del ricovero del 1996, aveva subito 18 emotrasfusioni, mentre solo nel 2014 era intervenuta la conferma di positività alla correlazione tra epatite e virus HCV.
In tal modo, il Dott. ha confermato la compatibilità scientifica della Per_1 correlazione tra l'infezione da HCV e la genesi dell'epatite, tenuto conto dell'evoluzione avvenuta nel tempo, in mancanza di ulteriori elementi.
In particolare, l'ausiliario del Giudice, a conclusione degli accertamenti eseguiti, ha precisato che risultavano rispettati sia il criterio cronologico (teorica rispondenza tra le emotrasfusioni del 1996 e la diagnosi di epatite C); sia il criterio topografico (la più importante modalità di trasmissione dell'epatite C è rappresentata dalla trasfusione di sangue o di emoderivati); sia il criterio di efficienza lesiva, in senso quantitativo e qualitativo;
sia, infine, il criterio di continuità fenomenologica, in quanto il paziente aveva presentato l'evoluzione
“classica” dell'epatite virale di tipo C.
In definitiva, a parere del C.T.U., nel caso di specie si può ritenere sussistente il nesso di causalità tra le trasfusioni (somministrazioni di emoderivati) eseguite sul paziente e la successiva insorgenza di epatite C.
Nel determinare il quantum del dovuto risarcimento, ritiene il Collegio di far riferimento alle Tabelle di Milano, ratione temporis applicabili alla fattispecie in esame.
La somma richiesta dall'appellante non può costituire il limite minimo entro cui accogliere la domanda, tenuto conto della formula di chiusura utilizzata “al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale (…) subito (…) nella misura che risulterà di ragione e di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del sinistro al saldo e all'esito dell'espletanda istruttoria”.
Tenuto, dunque, conto dell'età del danneggiato all'epoca fatto, si ritiene di liquidare - in favore del predetto - la somma di €.443.972 in valori monetari pagina 9 di 12 attuali, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento sulla base degli indici ufficiali Istat e progressivamente, di anno in anno rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Tale liquidazione è stata calcolata secondo i seguenti parametri:
Età del danneggiato: 53 anni
Percentuale di invalidità permanente: 51%
Punto danno biologico: €.7.517,62
Incremento per sofferenza soggettiva: €.3.758,81
Punto danno non patrimoniale: €.11.276,43
Punto base I.T.T.: €.115,00
Giorni di invalidità temporanea totale: 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 270
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 60
Danno biologico risarcibile: €.283.715,00
Danno non patrimoniale risarcibile: €.425.572,00
Invalidità temporanea totale: €.1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 50%: €.15.525,00
Invalidità temporanea parziale al 25%: €.1.725,00
Totale danno biologico temporaneo: €.18.400,00
Totale generale: €.443.972,00.
Nel caso di specie, risulta provato che il contagio da emotrasfusione ha esposto il danneggiato anche a ingenti esborsi, essendo stato costretto a curarsi con un farmaco costosissimo, acquistabile solo all'estero (HARVONI), al tempo non ancora disponibile tramite SSN.
All'appellante spetta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'ulteriore somma di €.17.121,57 (a titolo di spese mediche sostenute per l'acquisto dei farmaci, detratto dal totale l'importo di €.68.000, il cui rimborso è stato già accordato dal Tribunale di Pesaro, all'esito di un separato giudizio, conclusosi con sentenza n. 21/2018 di accoglimento della domanda), oltre interessi legali a far data dai singoli esborsi sino all'effettivo saldo.
Per quanto concerne la personalizzazione del danno, questa risulta del tutto pagina 10 di 12 genericamente richiesta, senza alcuna specifica allegazione ed è rimasta, dunque, indimostrata.
Nel merito, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Cass. civ. Sez. III Sent., 18/11/2014, n. 24471).
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico del , Controparte_1 che è tenuto a rimborsare al anche le spese sostenute dall'appellante per il Pt_1 proprio C.T.P.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 508/2020, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, condanna il
[...]
al pagamento - in favore di - della somma di CP_1 Parte_1
€.443.972,00, a titolo di danno non patrimoniale (oltre interessi legali e rivalutazione, da determinarsi secondo quanto indicato in parte motiva) e dell'ulteriore somma di €.17.121,57, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali a far data dai singoli esborsi sino all'effettivo saldo;
- condanna il , in favore dell'appellante, delle Controparte_6 spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano - quanto al primo grado - in complessivi €.6.023,00 per compensi professionali ed €.545,00 per spese e - quanto al presente grado - in complessivi €.7.120,00 per compensi professionali ed €.777,00 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario;
pagina 11 di 12 - condanna il alla refusione, in favore dell'appellante, delle Controparte_1 spese di C.T.P.;
- pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U., Controparte_1 condannando detto Dicastero a rifondere all'appellante quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata;
promossa da
- (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VINCENZO SAVINO (pec:
ed elettivamente domiciliato Email_1 presso il suo studio sito in Potenza, via de Gallitello n.177;
APPELLANTE contro
- (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato (pec:
ed elettivamente domiciliato presso la sua Email_2 sede sita in Ancona, Corso Mazzini n. 55;
APPELLATO
pagina 1 di 12 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 508/2020, emessa dal Tribunale di
ANCONA il 27.3.2020, pubblicata in pari data, nel giudizio iscritto al n. 1154/2016
R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, alla luce di quanto esposto in accoglimento del presente atto di citazione in appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 508/2020, pubblicata il 27.03.2020 nel procedimento R.G. 1154/2016, respinta ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione Preliminarmente:
- Valutare la ragionevole probabilità di accoglimento del suesteso atto di appello per i motivi esposti e pertanto dichiararlo tempestivo, fondato, ricevibile ed ammissibile.
- Accogliere l'eccezione preliminare di nullità della comparsa difensiva di costituzione del del 19.09.2016. Controparte_1
In via principale e nel merito:
- Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa integralmente il presente atto di appello, in riforma della sentenza n. 508/2020 del Tribunale di Ancona emessa nel procedimento R.G 1154/2016 dalla D.ssa Martina Marinangeli in data
27.03.2020, pubblicata in pari data mai notificata e per l'effetto:
- Dichiarare tempestiva e non prescritta la richiesta di risarcimento così come formulata dall'attore,
- In accoglimento della richiesta di riduzione della domanda così come formulata nell'atto di citazione e diversa quantificazione del danno senza modifica dei fatti costitutivi
- Detrarre dal danno patrimoniale per acquisto di farmaci la somma di €.68.600, già rimborsate giusta sent. 21/2018 R.g. 580/2015, residuando la somma di
€.17.121,57.
- Accogliere per il resto le richieste quantificate precisamente nella memoria ex art. 183 1° termine c.p.c. in €.132.501,00 per il danno non patrimoniale sofferto
e indicato in termini di invalidità permanente nella misura del 30%, e di invalidità temporanea di mesi 9, rideterminando il quantum in base al danno tuttora
pagina 2 di 12 permanente dell'appellante e/o nella misura maggiore o minore che riterrà di giustizia, rivalutata e maggiorata di interessi. - Condannare il convenuto
[...]
, in persona del accertata e dichiarata la sua CP_1 CP_3 responsabilità ex art. 2043 - 2049 e 2015 c.c. nella causazione delle patologie acquisite dall'attore e descritte in narrativa dell'atto, al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale dallo stesso subito in conseguenza delle trasfusioni sullo stesso praticate, nella misura che risulterà di ragione e di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del sinistro al saldo e all'esito della espletanda istruttoria.
Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CAP come per legge relativi ad entrambi i giudizi, distraendole per il presente grado in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellato: “Voglia Ill.ma Corte d'Appello adita, dichiarare inammissibile
l'appello e/o comunque rigettarlo siccome infondato in fatto e diritto e, per
l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese”.
FATTI DI CAUSA conveniva in giudizio il per ottenere il Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in seguito alla contrazione della patologia HCV, causata da emotrasfusioni di sangue infetto, effettuate in occasione dell'intervento chirurgico - di rimozione di neoplasia al colon - avvenuto il
4.1.1996 presso la casa di cura “ ” di Bologna. Parte_2
Il si costituiva eccependo - preliminarmente - il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva, nonché l'intervenuta prescrizione e chiedendo - nel merito - il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale di Ancona rigettava la domanda per intervenuta prescrizione, disponendo la totale compensazione delle spese di lite fra le parti.
In particolare, il Giudice di merito riteneva che il dies a quo del termine prescrizionale coincidesse con la consapevolezza del danno epatico, da pagina 3 di 12 individuarsi nella data del 29.4.1996 - momento della diagnosi di epatite HCV - a cui l'attore avrebbe dovuto ricondurre il pregiudizio da emotrasfusioni, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e del rischio di contagio legato a tali pratiche sanitarie.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello chiedendo che Parte_1 sia accertata la responsabilità del , con condanna del Controparte_1 medesimo al risarcimento dei danni subiti - in conseguenza delle trasfusioni sullo stesso praticate - in misura non inferiore ad €.85.721,57 per il danno patrimoniale, nonché nella misura di ragione e di legge per il danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il , ritualmente costituitosi, ha chiesto di dichiarare Controparte_4 inammissibile l'appello e/o rigettarlo nel merito.
La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza emessa in data 25.10.2023, ha disposto C.T.U per gli accertamenti medico legali, nominando il Dott.
[...]
Per_1
In data 19.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente la responsabilità del danno da emotrasfusione esaminando esclusivamente l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, omettendo una valutazione anche delle prove documentali mediche prodotte dall'attore al fine di provare la tempestività della domanda e il nesso causale.
Occorre, pertanto, procedere innanzitutto alla valutazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dal in primo grado. CP_1
Com'è noto, secondo il consolidato ed univoco orientamento di legittimità “La responsabilità del per i danni conseguenti ad infezioni da Controparte_1 virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare
i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne
pagina 4 di 12 consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e
2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia”
(così: Cass. Sez. 6, Ordinanza n.16217 del 18/06/2019).
Dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado emerge che l'attore ha prospettato la responsabilità del quale gestore sanitario delle trasfusioni CP_1 per i danni derivati al paziente a seguito dei trattamenti sanitari allo stesso praticati.
Trattasi, pertanto, di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Rispetto al dies a quo del termine di prescrizione in subiecta materia, la Suprema
Corte ha affermato che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo”.
Più specificamente, il Giudice di legittimità ha precisato che “incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione”: in una fattispecie analoga a pagina 5 di 12 quella oggetto del presente giudizio, la S.C. ha ritenuto “che per un paziente privo di conoscenze mediche la mera diagnosi di positività al virus HCV non integrasse, in difetto di ulteriori informazioni fornite da personale sanitario, consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione”
(Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24164 del 27.09.2019).
Facendo corretto governo dei principi sopra riportati, la “consapevolezza e percezione” della “riconducibilità causale” alle trasfusioni della patologia epatica contratta dal nel 1996 va ricondotta all'anno 2014, momento di piena ed Pt_1 effettiva conoscenza - da parte di - della reale portata della malattia Parte_1 contratta a seguito di dette emotrasfusioni, sfociata in cirrosi epatica HCV.
Va, in proposito, considerato, sempre secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, che “In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, che costituisce una ipotesi di danno cd.
"lungolatente", in cui il fatto in relazione al quale decorre il termine ex art. 2947, comma 1, c.c., coincide con il momento in cui viene ad emersione il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, da accertarsi, rispetto al soggetto danneggiato, secondo un criterio oggettivo di conoscibilità, la parte eccipiente ha l'onere di allegare e provare, ai sensi dell'art.2697, comma 2, c.c., il fatto temporale costitutivo dell'eccezione di prescrizione, ossia la prolungata inerzia dell'esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi, mentre non è tenuta ad indicare altresì le norme applicabili, essendo rimessa al giudice la sussunzione di quel fatto nello schema normativo astratto dello specifico tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta, il quale può essere anche diverso da quello indicato dalla parte e condurre all'individuazione di un termine di estinzione del diritto maggiore o minore” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12182 del
07.05.2021).
Il dies a quo del termine di prescrizione è, pertanto, riconducibile al giorno in cui si è verificato l'aggravamento delle condizioni di salute dell'odierno appellante, che lo hanno portato a comprendere appieno la reale portata (e la serietà) della patologia contratta solo nel momento in cui siffatta patologia si è evoluta in cirrosi pagina 6 di 12 epatica HVC (anno 2014).
Ed invero, il dato caratteristico dei c.d. illeciti lungo-latenti è rappresentato dal fatto che la patologia origina dalla condotta antigiuridica e produce dei danni la cui manifestazione esterna è cronologicamente differita, a volte anche di molti anni;
pertanto, la decorrenza della prescrizione dell'azione di danno nei confronti del deve avvenire non dal giorno della trasfusione, né da quello in cui si CP_1 sono rilevati i primi sintomi della malattia, ma dal giorno in cui il danneggiato ha avuto piena consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla/e trasfusione/i.
L'eccezione di prescrizione va, pertanto, rigettata dal momento che il ha Pt_1 introdotto la domanda risarcitoria con atto di citazione notificato in data
22.02.2016 e, dunque, ad appena due anni di distanza dal momento in cui l'evento dannoso si è palesato nella sua sintomatologia (anno 2014).
Tanto premesso, occorre esaminare la richiesta di risarcimento formulata dall'istante.
Nell'introdurre il giudizio di primo grado, l'attore aveva allegato la responsabilità del - gestore sanitario delle trasfusioni - e prospettato la Controparte_5 responsabilità del convenuto in giudizio in relazione all'attività sanitaria CP_1 svolta da soggetti inseriti nell'organizzazione di cui lo stesso si avvale per rendere la prestazione richiesta.
E' pacifico che nell'anno 1996, nel corso di un ricovero ospedaliero, - Parte_1 tra il 5 e il 13 gennaio - fu sottoposto a 18 somministrazioni endovena di emoderivati (albumina) e che nel 2014 (mesi di ottobre-novembre) gli venne diagnosticata l'epatite cronica HCV.
La domanda dell'attore-odierno appellante è fondata e merita accoglimento.
Al riguardo, la Cassazione ha affermato che “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Controparte_1
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza
[...] scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni
pagina 7 di 12 '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e Controparte_1 controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno
1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (Cass. Sez. 6, Ordinanza n.21145 del 22.07.2021; v. anche
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1566 del 22.01.2019).
In applicazione dei richiamati principi e alla luce delle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel presente giudizio va, pertanto, riconosciuta la responsabilità del per i danni da emotrasfusione subiti dal sig. CP_1 Pt_1
Ed invero, il Dott. - a seguito degli accertamenti esperiti nel pieno Per_1 rispetto del contraddittorio, essendo stato concesso ad entrambe le parti congruo termine per controdedurre, nonché precisare le conclusioni a seguito del deposito dell'elaborato definitivo - ha riferito che il rimase ricoverato presso la Casa Pt_1 di Cura “Madre ” dal 2.1.1996 al 18.1.1996 e, in tale Parte_2 circostanza, gli fu diagnosticata l'Epatite di tipo C (HCV+) per la prima volta in data 29.4.1996; nel periodo ottobre-novembre 2014 gli fu riscontrata una seconda positività HCV, con fibrosi epatica di tipo 4, con prescrizione di trattamento antivirale per HCV con Harvoni.
Successivamente, all'esame dell'HCV-rna (marcatore ematico dell'epatite C) eseguito l'11.11.2015 non vi era più traccia di virus HCV nel sangue del paziente
(HCV-rna negativo); quindi, il paziente poteva ritenersi da quel momento guarito dall'epatite C.
La letteratura scientifica corrente, in merito, ritiene che la negatività dell'HCV-rna a più di sei mesi dall'ultima terapia antivirale (nel nostro caso dal 30.10.2014 all'11.11.2015, oltre un anno) rappresenti un marcatore affidabile di eradicazione
(cioè di guarigione completa e definitiva) dell'HCV, nella totalità dei casi.
Nello specifico, la remissione della malattia è avvenuta a seguito di terapia farmacologica antivirale (Harvoni), che il ha assunto dal mese di ottobre Pt_1
pagina 8 di 12 2014, per 12 settimane.
Di conseguenza, è stato affetto da HCV dal 29.4.1996 all'11.11.2015; Parte_1 quindi, a seguito di idonea specifica terapia, si è negativizzato ed è guarito.
Quanto alla genesi dell'infezione da HCV, il C.T.U., rispondendo ad apposito quesito, ha affermato che il paziente, a seguito del ricovero del 1996, aveva subito 18 emotrasfusioni, mentre solo nel 2014 era intervenuta la conferma di positività alla correlazione tra epatite e virus HCV.
In tal modo, il Dott. ha confermato la compatibilità scientifica della Per_1 correlazione tra l'infezione da HCV e la genesi dell'epatite, tenuto conto dell'evoluzione avvenuta nel tempo, in mancanza di ulteriori elementi.
In particolare, l'ausiliario del Giudice, a conclusione degli accertamenti eseguiti, ha precisato che risultavano rispettati sia il criterio cronologico (teorica rispondenza tra le emotrasfusioni del 1996 e la diagnosi di epatite C); sia il criterio topografico (la più importante modalità di trasmissione dell'epatite C è rappresentata dalla trasfusione di sangue o di emoderivati); sia il criterio di efficienza lesiva, in senso quantitativo e qualitativo;
sia, infine, il criterio di continuità fenomenologica, in quanto il paziente aveva presentato l'evoluzione
“classica” dell'epatite virale di tipo C.
In definitiva, a parere del C.T.U., nel caso di specie si può ritenere sussistente il nesso di causalità tra le trasfusioni (somministrazioni di emoderivati) eseguite sul paziente e la successiva insorgenza di epatite C.
Nel determinare il quantum del dovuto risarcimento, ritiene il Collegio di far riferimento alle Tabelle di Milano, ratione temporis applicabili alla fattispecie in esame.
La somma richiesta dall'appellante non può costituire il limite minimo entro cui accogliere la domanda, tenuto conto della formula di chiusura utilizzata “al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale (…) subito (…) nella misura che risulterà di ragione e di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del sinistro al saldo e all'esito dell'espletanda istruttoria”.
Tenuto, dunque, conto dell'età del danneggiato all'epoca fatto, si ritiene di liquidare - in favore del predetto - la somma di €.443.972 in valori monetari pagina 9 di 12 attuali, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento sulla base degli indici ufficiali Istat e progressivamente, di anno in anno rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Tale liquidazione è stata calcolata secondo i seguenti parametri:
Età del danneggiato: 53 anni
Percentuale di invalidità permanente: 51%
Punto danno biologico: €.7.517,62
Incremento per sofferenza soggettiva: €.3.758,81
Punto danno non patrimoniale: €.11.276,43
Punto base I.T.T.: €.115,00
Giorni di invalidità temporanea totale: 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 270
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 60
Danno biologico risarcibile: €.283.715,00
Danno non patrimoniale risarcibile: €.425.572,00
Invalidità temporanea totale: €.1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 50%: €.15.525,00
Invalidità temporanea parziale al 25%: €.1.725,00
Totale danno biologico temporaneo: €.18.400,00
Totale generale: €.443.972,00.
Nel caso di specie, risulta provato che il contagio da emotrasfusione ha esposto il danneggiato anche a ingenti esborsi, essendo stato costretto a curarsi con un farmaco costosissimo, acquistabile solo all'estero (HARVONI), al tempo non ancora disponibile tramite SSN.
All'appellante spetta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'ulteriore somma di €.17.121,57 (a titolo di spese mediche sostenute per l'acquisto dei farmaci, detratto dal totale l'importo di €.68.000, il cui rimborso è stato già accordato dal Tribunale di Pesaro, all'esito di un separato giudizio, conclusosi con sentenza n. 21/2018 di accoglimento della domanda), oltre interessi legali a far data dai singoli esborsi sino all'effettivo saldo.
Per quanto concerne la personalizzazione del danno, questa risulta del tutto pagina 10 di 12 genericamente richiesta, senza alcuna specifica allegazione ed è rimasta, dunque, indimostrata.
Nel merito, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Cass. civ. Sez. III Sent., 18/11/2014, n. 24471).
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico del , Controparte_1 che è tenuto a rimborsare al anche le spese sostenute dall'appellante per il Pt_1 proprio C.T.P.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 508/2020, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, condanna il
[...]
al pagamento - in favore di - della somma di CP_1 Parte_1
€.443.972,00, a titolo di danno non patrimoniale (oltre interessi legali e rivalutazione, da determinarsi secondo quanto indicato in parte motiva) e dell'ulteriore somma di €.17.121,57, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali a far data dai singoli esborsi sino all'effettivo saldo;
- condanna il , in favore dell'appellante, delle Controparte_6 spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano - quanto al primo grado - in complessivi €.6.023,00 per compensi professionali ed €.545,00 per spese e - quanto al presente grado - in complessivi €.7.120,00 per compensi professionali ed €.777,00 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario;
pagina 11 di 12 - condanna il alla refusione, in favore dell'appellante, delle Controparte_1 spese di C.T.P.;
- pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U., Controparte_1 condannando detto Dicastero a rifondere all'appellante quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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