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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 11737/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IX sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Marcello Sinisi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11737/2023 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Napoli alla via Casciaro n.28, presso lo studio dell'avv. Fabio Aloia che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
ATTORE
E
(CF: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia
n. 29 presso lo studio legale rappresentata e Controparte_2 difesa dagli avv. , Francesco Masi e Maria Riccardi come Controparte_2 da mandato in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in Napoli presso
[...]
Piazza Matteotti 2 in uno all'avv. Controparte_4
Elena Caruso che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti rep. n. 55418 - raccolta n. 16104, per Notaio in Persona_1
Roma, registrata in data 04 maggio 2022 al n. 5514/IT in atti
CONVENUTA
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. , con atto di citazione notificato in data 23.5.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio la e le Controparte_1 [...]
premettendo che il comparente aveva collaborato con Controparte_3
- 1 - qualifica di manovale presso la a far Parte_2 data dal 8.4.2013, con contratto a tempo indeterminato;
che tale rapporto di lavoro si era interrotto allorquando, presentatosi il giorno 23 maggio 2022, al rientro dal periodo in malattia, per adempiere regolarmente alle proprie mansioni, era stato diffidato dal Sig. e dall'Ing. Parte_3 _5
, a ripresentarsi in azienda;
che, pur non essendo necessario
[...] proceduralmente, essendo stato intimato il licenziamento oralmente, il comparente aveva contestato l'illegittimità del provvedimento a mezzo pec del 21.7.2022; che, in mancanza di riscontro della suddetta pec, si era visto costretto a depositare in data 18.10.2022 ricorso ex art. 414 c.p.c. avente ad oggetto l'impugnazione di licenziamento del 23.5.2022, giudizio (rg. n. Co 18426/2022) nel quale si era costituita la convenuta PA. deducendo l'improcedibilità dell'azione per il decorso del termine di 60 giorni per l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, in quanto in data
15.11.2021 sarebbe stata inoltrata al ricorrente, a mezzo raccomandata
A/R 1 ed in busta chiusa con logo aziendale, comunicazione di licenziamento, raccomandata asseritamente ricevuta il 16.11.2021 e rifiutata dal destinatario;
che il comparente, ignaro della notifica presuntivamente intervenuta in data 16.11.2021, all'udienza del 23.2.2023, aveva dichiarato di non avere mai ricevuto l'atto di licenziamento e di non avere mai rifiutato la lettera che lo conteneva del 16-11-2021; che l'attore intendeva far accertare e dichiarare all'adito Tribunale la falsità dell'atto
“allegato n.ro 4” della produzione difensiva di parte resistente nella procedura recante r.g. 18426/2022; che, a riprova della falsità militava la circostanza della produzione nel predetto giudizio di un documento scannerizzato in copia, senza l'asseverazione di conformità all'originale; Pa che la copia della presunta lettera di licenziamento dalla P_
(sempre in modalità scannerizzata della fotocopia e non dell'originale) si trovava in produzione separata dal plico di spedizione, come se questo fosse stato aperto;
che analizzando la relata di notifica, si evinceva il codice identificativo della raccomandata 052616321419, corrispondente
(da sito delle poste italiane) alla restituzione al mittente della raccomandata a sua volta ascrivibile a quattro diverse ragioni (destinatario assente e scadenza del tempo di giacenza previsto, indirizzo o nominativo del destinatario non corretti, il destinatario ha rifiutato la consegna o non era raggiungibile, il mittente ha richiesto la restituzione della spedizione); che alla motivazione della “restituzione per rifiuto della raccomandata” risultante dalla avversa produzione del plico lo sbarramento della croce poteva essere stato artefatto dalla , dal momento che, come riferito, il CP_1 report riportava almeno 4 ipotesi di restituzione al mittente;
che il giorno della presunta spedizione della raccomandata il sig. era in cantiere a Pt_1 lavorare per la ragion per cui non si comprendeva perchè la CP_1
- 2 - stessa non avesse notificato a mani una comunicazione così importante per il proprio dipendente;
che in data 16.11.2021 ovvero il giorno della presunta notifica, il sig. era malato e non per un semplice Pt_1 raffreddore, essendo, infatti, stato in stato di convalescenza fino al giorno
22.5.2022; che, quanto alla presunta consegna e susseguente rifiuto, era da precisare che alla via Proserpina nr.104 di Napoli (luogo di residenza e di domicilio del comparente), vi era un complesso di case popolari sui generis;
che al civico 104 (numero tra l'altro scritto con gesso sui muri posti a confine), vi era un arco in tufo di ingresso, chiuso da un cancello in ferro, senza citofoni posti all'esterno, nè alcuna targhetta sulle mura adiacenti, ma solo una cassetta postale priva di alcun riferimento alle famiglie abitanti all'interno della corte, circostanze già di per sé stesse sufficienti per giustificare l'impossibilità di reperirlo per ricevere poi il rifiuto della raccomandata;
che, se anche il cancello di accesso alla corte condominiale fosse stato aperto, a questo punto, non si comprendeva tuttavia come il postino avesse individuato l'appartamento del comparente in quanto nessuna abitazione recava la targhetta con il cognome della famiglia abitante, vi erano più di 15 famiglie ivi risiedenti senza servizio di portierato;
che, per poter accedere all'abitazione del sig. , era Pt_1 necessario percorrere la corte condominiale, salire una scala ed arrivare ad un ballatoio con 3 appartamenti, di cui quello del comparente privo di targhetta;
che non si comprendeva, quindi, come il postino avesse potuto individuare l'abitazione del comparente e procedere all'identificazione dello stesso, peraltro malato e a letto quel giorno, quindi sicuramente chiuso in casa;
che, essendo monoreddito e con tre figli, non avrebbe mai potuto rifiutare una raccomandata del datore di lavoro;
che, avendo intimato di fatto il licenziamento solo oralmente, la aveva CP_1 utilizzato una raccomandata artefatta nella quale si evinceva un presunto rifiuto del destinatario;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto di accertare e dichiarare la falsità del documento all. 4 della produzione della CP_1 nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli sez. Lavoro e
Previdenza e recante n. R.g. 18426/2022 e, in subordine, qualora la
[...] avesse depositato l'originale del plico spedito e asseritamente CP_1 rifiutato, di disporre interrogatorio formale nei confronti del postino che in data 16.11.2021 avrebbe curato la consegna della raccomandata su alcune circostanze ivi articolate (Vero che la consegna del plico, contenente il licenziamento del sig. , veniva personalmente rifiutato dal Parte_1 sig. ; - Vero che il sig. veniva Parte_1 Parte_1 identificato? Con quale documento veniva identificato;
- Vero che alla via
Proserpina n.ro 104 vi è l'abitazione del sig. ? Come si accede Pt_1 all'abitazione del sig. ? - Vero che il rifiuto della raccomandata Pt_1
- 3 - veniva annotato sul registro delle raccomandate?), il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita la convenuta eccependo il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito della domanda, di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite. Anche la convenuta
[...] ha impugnato la querela di falso eccependone Controparte_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità per la mancanza del potere di rappresentanza in giudizio del legale sfornito di procura speciale alle liti;
l'inammissibilità avverso l'avviso di consegna di una raccomandata relativa ad una comunicazione tra privati, non potendo qualificarsi l'agente incaricato del servizio postale come pubblico ufficiale sottoposto al regime di notifica degli atti giudiziari, la nullità dell'atto introduttivo per violazione delle prescrizioni di contenuto di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c. e, nel merito, le incongruenze delle presunzioni dedotte dall'attore a sostegno della propria querela di falso. Il Tribunale ha interrogato liberamente l'istante alla prima udienza, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. sede ed ha acquisito l'originale del documento impugnato di falso facendo redigere il verbale di deposito dello stesso in cancelleria, ex art. 223 c.p.c., alla presenza del P.M..
Tanto innanzi ricostruito, occorre preliminarmente soffermarsi sull'ammissibilità della presente domanda. Invero l'odierno istante ha proposto una querela di falso avverso una raccomandata “1 con prova di consegna”. Orbene, secondo il prevalente e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche nell'ipotesi di raccomandata ordinaria, la stessa è assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avendo natura di atto pubblico (cfr., in motivazione, Cass. n. 11708/2011; Cass. n.
6395/2014; Cass. n. 4567/2015; Cass. n. 4556/2020; Cass. n. 1686/2023) sia pure a limitata “fidefacienza”, relativa, cioè, soltanto alla consegna in sé dell'atto (o anche alla mancata consegna dello stesso così come nel caso di specie) alla data ivi riportata all'indirizzo di recapito, nelle mani del ricevente che, ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001, può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità. Ne consegue l'ammissibilità della querela di falso che ci occupa in quanto avente ad oggetto la dedotta falsificazione di un atto pubblico, almeno per quanto risulta ivi attestato dall'agente postale e contestato dall'istante. Ciò precisato, prima di procedersi all'analisi del merito delle questioni, occorre rilevare il difetto di legittimazione passiva della convenuta
[...]
e la conseguente inammissibilità nei suoi confronti della Controparte_3 domanda attorea. Invero, legittimato passivo rispetto alla querela di falso è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda
- 4 - avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (Cass. n. 19281/2019). Pertanto, nel caso di specie la è l'unico soggetto che si è avvalso, Controparte_1 nell'ambito delle difese svolte nel succitato giudizio di impugnativa di licenziamento proposto dal sig. , della raccomandata impugnata ed è, Pt_1 pertanto, l'unica legittimata a contraddire sulla querela di falso oggetto del presente procedimento. Per converso, nessuna qualifica rilevante può essere riscontrata – neppure in astratto - in capo alla Controparte_3 che, rispetto alla vicenda qui dedotta, avrebbe rivestito unicamente il ruolo di agente di consegna del plico.
Sempre in via preliminare, va, poi, rigettata l'eccezione di inammissibilità della querela per difetto di rappresentanza del procuratore alle liti dell'odierno attore, per la mancanza di una procura speciale. Invero la querela di falso relativa ad un determinato documento, può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura ad litem rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo. A tal riguardo la S.C. (Cass. n. 17998/2021) ha evidenziato come l'atto di citazione con il quale è proposta in via principale querela di falso relativa a un determinato documento può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura ad litem rilasciata in calce o a margine dell'atto, perché la procura speciale ad litem è astrattamente idonea a conferire il potere di proporre la querela di falso in via principale, mentre va in concreto accertato se, in considerazione del contenuto e dell'oggetto dell'atto di citazione, la volontà della parte di proporre querela possa ritenersi univocamente espressa con il conferimento della procura ad litem, e tale volontà deve ritenersi sussistente allorché la citazione sia esclusivamente diretta a proporre querela di falso in via principale (come per l'appunto verificatosi nel caso che ci occupa), dato che non può - in virtù del principio della inscindibilità della procura dall'atto in calce o a margine del quale è apposta - sollevarsi alcun dubbio in ordine alla manifestazione della volontà della parte di proporre querela e di conferire al procuratore speciale il relativo potere, non essendo individuabile una diversa domanda, e tenuto conto anche del criterio ermeneutico di cui all'art.
1367 c.c. (cfr. anche Cass. n. 20415/2006; Cass. Cass. n. 16919/2015).
Sempre in punto di rito, occorre da ultimo soffermarsi sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa della
[...] in quanto, in violazione delle prescrizioni imposte Controparte_1 all'attore dall'art. 221, comma 2, c.p.c., non indicherebbe gli elementi e le prove della falsità del documento impugnato. A tal riguardo va osservato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, tale obbligo può essere assolto non soltanto con l'articolazione della prova testimoniale,
- 5 - ma anche con l'indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni (Cass. n. 4720/2019). Orbene, nella fattispecie in disamina, l'odierno istante ha sviluppato nell'atto introduttivo una serie di argomenti presuntivi diretti a supportare la dedotta alterazione/contraffazione e falsità in generale dell'impugnato avviso di ricevimento, ragione per cui l'atto di citazione è pienamente valido ai sensi dell'art. 221 comma 2 c.p.c. e conseguentemente la domanda esperita va ritenuta ammissibile anche sotto questo profilo, rigettandosi in tal modo l'eccezione di rito proposta dalla
Controparte_1
Volgendo ora lo sguardo al merito, deve ritenersi che la domanda attorea di querela di falso avente ad oggetto la raccomandata nr. 052616321419 sia infondata per le ragioni di seguito esplicitate. Come già rilevato, ai fini di dimostrare la predetta falsità, il sig. ha dedotto una serie di Pt_1 presunzioni.
Sul punto, occorre premettere che la prova critica ha la caratteristica di unire la prova di un fatto, raggiunta con i normali mezzi di prova diretti o rappresentativi, con un ragionamento del giudice che consente di inferire dall'esistenza del fatto secondario, provato ma di per sé irrilevante, la esistenza o la inesistenza del fatto primario, che è rilevante per la decisione, in quanto integra un elemento della fattispecie. Il passaggio dal fatto secondario a quello primario deve avvenire attraverso un ragionamento. Quest'ultimo identifica la c.d. presunzione, ossia il ponte logico tra il fatto provato e il fatto non provato. Le prove presuntive, o indiziarie, contrariamente a quanto di solito si ritiene, non necessariamente hanno un'efficacia probatoria inferiore alle altre prove (Cass. 9245/2007). L'efficacia della prova presuntiva sta nella forza dell'inferenza che lega il fatto noto a quello ignoto (Cass. n. 22898/2013). L'art. 2729 c.c. prescrive che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi precise e concordanti. Nelle presunzioni c.d. semplici, quindi, l'inferenza fra il fatto noto e quello ignoto è istituita dal giudice, sulla base di una regola che non
è legale perché non è prevista dalla legge ma che si fonda sulla regola dell'id quod plerumque accidit. In altri termini, il giudice deve fare riferimento alla normalità, alle massime di esperienza e alle regole di valutazione che sono proprie di una certa società in un certo momento storico (Cass. n. 12802/2006). Una volta compiuto il proprio ragionamento, poiché la regola di inferenza deve essere attendibile, il giudice deve esplicitare qual è la regola che lo ha portato dal fatto noto a quello ignoto, cosicché possa esservi un controllo dell'effettiva esistenza della logicità della deduzione. Al fine di esplicitare la correttezza del ragionamento inferenziale, in modo da rendere chiaramente apprezzabile il
- 6 - criterio logico posto alla base del proprio libero convincimento, il giudice è chiamato a compiere una doppia valutazione: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che presi singolarmente presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva che magari non potrebbe essere raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (Cass. n. 5374/2017).
Tanto innanzi precisato, occorre ora soffermarsi a valutare ciascuno degli argomenti dedotti dall'istante. Quest'ultimo, come già rilevato, ha inteso provare, sia pure in via presuntiva, la falsità della raccomandata con prova di consegna contenente l'atto di licenziamento, ritenendo che tale plico non sarebbe mai stato recapitato (e di, poi, rifiutato) essendo stato completamente artefatto.
Tra gli argomenti dedotti dal sig. , deve considerarsi ormai privo di Pt_1 rilevanza il ragionamento fondato sulla mancata produzione dell'originale della raccomandata, atteso che quest'ultima è stata oggetto di deposito innanzi all'odierno giudicante, come risulta dal verbale dell'udienza del 21 febbraio 2024, senza che sia emerso alcun elemento che ne possa aver messo in dubbio l'autenticità, anche dal punto di vista della mera alterazione, e senza che del resto sia stata sollevata alcuna nuova specifica contestazione riguardo alla sua consistenza materiale da parte della difesa dell'istante. D'altro canto è palese l'inammissibilità dell'interrogatorio formale articolato in citazione, all'esito della produzione dell'originale del documento impugnato, in quanto deferito all'agente postale incaricato della consegna della raccomandata (e non già al legale rappresentante di
. Controparte_3
Altrettanto inconferenti ai fini della prova di un falso – anche solo ideologico - sono da ritenersi gli argomenti in base ai quali l'atto avrebbe potuto essere consegnato ad una persona diversa dall'odierno attore (o, meglio, rifiutato da altri) e la raccomandata avrebbe potuto contenere anche un atto diverso dal licenziamento. Invero si tratta con tutta evidenza di circostanze del tutto irrilevanti ai fini della prova della lamentata alterazione o contraffazione del plico, così come anche della falsa attestazione del rifiuto dello stesso. Il fatto che la raccomandata potrebbe essere stata ricevuta (e rifiutata) da una persona estranea non è un fatto noto dal quale poter ricavare l'esistenza del fatto ignoto della falsificazione, anche meramente ideologica. L'indizio fornito è una mera congettura dell'attore che, rispetto alla possibilità di una consegna ad un soggetto diverso, non ha fornito nessun elemento di prova, nemmeno di
- 7 - tipo presuntivo, nonostante l'attuale possibilità, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, di applicare le c.d. “presunzioni a catena” (Cass. n. 3565/2023). Parimenti, è irrilevante la possibilità che l'avviso potesse contenere altro rispetto al recesso datoriale. Non sussiste, infatti, alcuna inferenza che logicamente possa condurci da siffatta prospettazione, la quale peraltro non è altrimenti comprovata, fino alla falsificazione del documento postale impugnato anche dal punto di vista delle attestazioni ivi contenute. Le uniche presunzioni che potrebbero valutarsi al fine di superare le risultanze della raccomandata de qua (in particolare l'attestato rifiuto in data 16.11.2021 del plico) sono quelle fondate sulla dedotta difficoltà nella consegna della corrispondenza stante la particolare ubicazione del domicilio del , il fatto che quel giorno Pt_1
l'odierno attore fosse in malattia, nonché le risultanze del report di spedizione relativo alla raccomandata in disamina. Tali argomenti sarebbero tutti indirizzati a comprovare che la tentata consegna della raccomandata (seguita dall'attestato rifiuto) non siano mai avvenute secondo le modalità risultanti sul plico: principalmente, l'attore vuol dimostrare che non era stata rifiutata alcuna raccomandata, atteso che sarebbe stato impossibile raggiungerlo presso la sua abitazione per la consegna, la quale, come risulta dal sito delle poste italiane, ove risulta la restituzione al mittente, potrebbe avere avuto anche altri esiti. A differenza di quanto rilevato rispetto ai precedenti indizi, quelli qui dedotti meritano di essere esaminati come prove indiziare rilevato che mostrano un sufficiente grado di precisione, non essendo vaghi, ma ben determinati nella rispettiva realtà storica. Ciò nonostante, gli stessi non possono considerarsi elementi probatori dotati della necessaria gravità per inferire il falso – questa volta ideologico - di cui trattasi. Rispetto ad essi difetta altresì il requisito, positivamente imposto dall'art. 2729 c.c., della concordanza. Circa il fatto che dal report sul sito delle Poste italiane si può ricavare che la raccomandata sia stata resa al mittente senza specificare la causale può dirsi che è solo possibile che la restituzione sia avvenuta per una causa diversa dal rifiuto. Tuttavia, l'attore non ha fornito nessuna prova circa la probabilità che vi sia potuto essere stato un esito diverso, essendosi limitato a dedurre che tra la restituzione al mittente e il rifiuto non vi sarebbe univocità potendo venire in rilievo ulteriori causali. Tale constatazione impone di rilevare che la probabilità che l'esito della spedizione non sia quello indicato sull'avviso di ricevimento impugnato è insussistente mancando qualsiasi elemento idoneo a sostenerla. Difetta della necessaria gravità probatoria anche l'indizio delle difficoltà logistiche nella consegna del plico. Nonostante la dedotta conformazione sui generis dell'immobile in cui risiede l'odierno attore, non vi sono elementi per escludere con certezza che la consegna di un plico postale presso
- 8 - l'indirizzo del destinatario sia stata comunque possibile. È altrettanto ragionevole ritenere, infatti, che l'incaricato portalettere, operando continuativamente sul territorio, abbia conosciuto altrimenti i luoghi e quindi le ubicazioni dei destinatari. È, altresì, non improbabile che il portalettere, attese le presunte difficoltà di consegna, sia stato aiutato da persone presenti sul posto.
In quanto, poi, al fatto che il destinatario il giorno della consegna fosse ammalato, occorre rilevare che non è stato comprovato nessun elemento idoneo a dimostrare l'assoluta impossibilità di ricevere la posta. Anzi, per sua stessa ammissione, il sig. ha affermato che nei giorni Pt_1 immediatamente successivi alla consegna del plico di cui trattasi era stato in grado di ricevere una diversa comunicazione proveniente dalla stessa
Inoltre, l'attore non ha fornito nessuna Controparte_1 prova che quel giorno della malattia fosse da solo all'interno della propria abitazione. Non può quindi escludersi che il rifiuto sia stato effettuato da altra persona comunque legittimata. Ancora, la degenza in malattia del all'interno della propria abitazione è un'ulteriore conferma che il Pt_1 giorno della consegna dell'atto di licenziamento si trovasse presso il luogo di destinazione della raccomandata.
Secondo quanto innanzi dedotto, non vi sono elementi probatori in grado di escludere che l'incaricato portalettere il giorno della consegna della raccomandata de qua si sia recato presso il luogo del destinatario ricevendo un espresso rifiuto da parte dello stesso;
invero, sebbene con qualche oggettiva difficoltà, l'abitazione del era comunque raggiungibile. Pt_1
Inoltre, è confermato che il sig. fosse a casa a causa della sua Pt_1 malattia. In quanto al report della spedizione esso è perfettamente coerente con la possibilità che la raccomandata sia stata rifiutata, in primis, perché la restituzione al mittente è prevista anche quando vi è il rifiuto del destinatario ed, in secondo luogo, perché non è stata fornita nessuna prova di un esito diverso della spedizione. D'altro canto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa di parte istante, non appare affatto improbabile il rifiuto da parte del di una raccomandata inviatagli dal datore di Pt_1 lavoro, in quanto verosimilmente a conoscenza del suo contenuto, tenuto conto della procedura di licenziamento collettivo da tempo avviata dalla
PA.CO. così come documentata in atti. Dal sin qui argomentato deriva l'infondatezza della querela di falso proposta nei confronti della
[...] ed il conseguente rigetto della stessa. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'istante nei confronti di entrambe le parti convenute e si liquidano come da dispositivo, con distrazione per quanto concerne la PA.CO., ai minimi (valore indeterminabile, complessità bassa), stante l'oggettiva semplicità, anche istruttoria, della controversia.
- 9 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso come in narrativa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda nei confronti delle Controparte_3 per difetto di legittimazione passiva;
[...]
2) rigetta la querela di falso avanzata nei confronti della
[...]
Controparte_1
3) letto l'art. 226 comma 1 c.p.c., dispone la restituzione dell'originale del documento impugnato di falso alla Controparte_1
e che della presente sentenza sia fatta menzione
[...] sull'originale; 4) condanna l'istante alla refusione delle spese di lite in favore delle parti convenute che si liquidano per ciascuna di esse in euro
3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione per quanto concerne la PA. Controparte_8
5) condanna, infine, ex art. 226 comma 1 c.p.c., la parte attrice querelante alla pena pecuniaria di € 20,00.
Napoli, 7.2.2025 Il Giudice
Dott. Marcello Sinisi
Si dà atto che la minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del n tirocinio dott. Luca Pio Orlando CP_9
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IX sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Marcello Sinisi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11737/2023 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Napoli alla via Casciaro n.28, presso lo studio dell'avv. Fabio Aloia che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
ATTORE
E
(CF: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia
n. 29 presso lo studio legale rappresentata e Controparte_2 difesa dagli avv. , Francesco Masi e Maria Riccardi come Controparte_2 da mandato in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in Napoli presso
[...]
Piazza Matteotti 2 in uno all'avv. Controparte_4
Elena Caruso che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti rep. n. 55418 - raccolta n. 16104, per Notaio in Persona_1
Roma, registrata in data 04 maggio 2022 al n. 5514/IT in atti
CONVENUTA
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. , con atto di citazione notificato in data 23.5.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio la e le Controparte_1 [...]
premettendo che il comparente aveva collaborato con Controparte_3
- 1 - qualifica di manovale presso la a far Parte_2 data dal 8.4.2013, con contratto a tempo indeterminato;
che tale rapporto di lavoro si era interrotto allorquando, presentatosi il giorno 23 maggio 2022, al rientro dal periodo in malattia, per adempiere regolarmente alle proprie mansioni, era stato diffidato dal Sig. e dall'Ing. Parte_3 _5
, a ripresentarsi in azienda;
che, pur non essendo necessario
[...] proceduralmente, essendo stato intimato il licenziamento oralmente, il comparente aveva contestato l'illegittimità del provvedimento a mezzo pec del 21.7.2022; che, in mancanza di riscontro della suddetta pec, si era visto costretto a depositare in data 18.10.2022 ricorso ex art. 414 c.p.c. avente ad oggetto l'impugnazione di licenziamento del 23.5.2022, giudizio (rg. n. Co 18426/2022) nel quale si era costituita la convenuta PA. deducendo l'improcedibilità dell'azione per il decorso del termine di 60 giorni per l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, in quanto in data
15.11.2021 sarebbe stata inoltrata al ricorrente, a mezzo raccomandata
A/R 1 ed in busta chiusa con logo aziendale, comunicazione di licenziamento, raccomandata asseritamente ricevuta il 16.11.2021 e rifiutata dal destinatario;
che il comparente, ignaro della notifica presuntivamente intervenuta in data 16.11.2021, all'udienza del 23.2.2023, aveva dichiarato di non avere mai ricevuto l'atto di licenziamento e di non avere mai rifiutato la lettera che lo conteneva del 16-11-2021; che l'attore intendeva far accertare e dichiarare all'adito Tribunale la falsità dell'atto
“allegato n.ro 4” della produzione difensiva di parte resistente nella procedura recante r.g. 18426/2022; che, a riprova della falsità militava la circostanza della produzione nel predetto giudizio di un documento scannerizzato in copia, senza l'asseverazione di conformità all'originale; Pa che la copia della presunta lettera di licenziamento dalla P_
(sempre in modalità scannerizzata della fotocopia e non dell'originale) si trovava in produzione separata dal plico di spedizione, come se questo fosse stato aperto;
che analizzando la relata di notifica, si evinceva il codice identificativo della raccomandata 052616321419, corrispondente
(da sito delle poste italiane) alla restituzione al mittente della raccomandata a sua volta ascrivibile a quattro diverse ragioni (destinatario assente e scadenza del tempo di giacenza previsto, indirizzo o nominativo del destinatario non corretti, il destinatario ha rifiutato la consegna o non era raggiungibile, il mittente ha richiesto la restituzione della spedizione); che alla motivazione della “restituzione per rifiuto della raccomandata” risultante dalla avversa produzione del plico lo sbarramento della croce poteva essere stato artefatto dalla , dal momento che, come riferito, il CP_1 report riportava almeno 4 ipotesi di restituzione al mittente;
che il giorno della presunta spedizione della raccomandata il sig. era in cantiere a Pt_1 lavorare per la ragion per cui non si comprendeva perchè la CP_1
- 2 - stessa non avesse notificato a mani una comunicazione così importante per il proprio dipendente;
che in data 16.11.2021 ovvero il giorno della presunta notifica, il sig. era malato e non per un semplice Pt_1 raffreddore, essendo, infatti, stato in stato di convalescenza fino al giorno
22.5.2022; che, quanto alla presunta consegna e susseguente rifiuto, era da precisare che alla via Proserpina nr.104 di Napoli (luogo di residenza e di domicilio del comparente), vi era un complesso di case popolari sui generis;
che al civico 104 (numero tra l'altro scritto con gesso sui muri posti a confine), vi era un arco in tufo di ingresso, chiuso da un cancello in ferro, senza citofoni posti all'esterno, nè alcuna targhetta sulle mura adiacenti, ma solo una cassetta postale priva di alcun riferimento alle famiglie abitanti all'interno della corte, circostanze già di per sé stesse sufficienti per giustificare l'impossibilità di reperirlo per ricevere poi il rifiuto della raccomandata;
che, se anche il cancello di accesso alla corte condominiale fosse stato aperto, a questo punto, non si comprendeva tuttavia come il postino avesse individuato l'appartamento del comparente in quanto nessuna abitazione recava la targhetta con il cognome della famiglia abitante, vi erano più di 15 famiglie ivi risiedenti senza servizio di portierato;
che, per poter accedere all'abitazione del sig. , era Pt_1 necessario percorrere la corte condominiale, salire una scala ed arrivare ad un ballatoio con 3 appartamenti, di cui quello del comparente privo di targhetta;
che non si comprendeva, quindi, come il postino avesse potuto individuare l'abitazione del comparente e procedere all'identificazione dello stesso, peraltro malato e a letto quel giorno, quindi sicuramente chiuso in casa;
che, essendo monoreddito e con tre figli, non avrebbe mai potuto rifiutare una raccomandata del datore di lavoro;
che, avendo intimato di fatto il licenziamento solo oralmente, la aveva CP_1 utilizzato una raccomandata artefatta nella quale si evinceva un presunto rifiuto del destinatario;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto di accertare e dichiarare la falsità del documento all. 4 della produzione della CP_1 nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli sez. Lavoro e
Previdenza e recante n. R.g. 18426/2022 e, in subordine, qualora la
[...] avesse depositato l'originale del plico spedito e asseritamente CP_1 rifiutato, di disporre interrogatorio formale nei confronti del postino che in data 16.11.2021 avrebbe curato la consegna della raccomandata su alcune circostanze ivi articolate (Vero che la consegna del plico, contenente il licenziamento del sig. , veniva personalmente rifiutato dal Parte_1 sig. ; - Vero che il sig. veniva Parte_1 Parte_1 identificato? Con quale documento veniva identificato;
- Vero che alla via
Proserpina n.ro 104 vi è l'abitazione del sig. ? Come si accede Pt_1 all'abitazione del sig. ? - Vero che il rifiuto della raccomandata Pt_1
- 3 - veniva annotato sul registro delle raccomandate?), il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita la convenuta eccependo il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito della domanda, di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite. Anche la convenuta
[...] ha impugnato la querela di falso eccependone Controparte_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità per la mancanza del potere di rappresentanza in giudizio del legale sfornito di procura speciale alle liti;
l'inammissibilità avverso l'avviso di consegna di una raccomandata relativa ad una comunicazione tra privati, non potendo qualificarsi l'agente incaricato del servizio postale come pubblico ufficiale sottoposto al regime di notifica degli atti giudiziari, la nullità dell'atto introduttivo per violazione delle prescrizioni di contenuto di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c. e, nel merito, le incongruenze delle presunzioni dedotte dall'attore a sostegno della propria querela di falso. Il Tribunale ha interrogato liberamente l'istante alla prima udienza, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. sede ed ha acquisito l'originale del documento impugnato di falso facendo redigere il verbale di deposito dello stesso in cancelleria, ex art. 223 c.p.c., alla presenza del P.M..
Tanto innanzi ricostruito, occorre preliminarmente soffermarsi sull'ammissibilità della presente domanda. Invero l'odierno istante ha proposto una querela di falso avverso una raccomandata “1 con prova di consegna”. Orbene, secondo il prevalente e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche nell'ipotesi di raccomandata ordinaria, la stessa è assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avendo natura di atto pubblico (cfr., in motivazione, Cass. n. 11708/2011; Cass. n.
6395/2014; Cass. n. 4567/2015; Cass. n. 4556/2020; Cass. n. 1686/2023) sia pure a limitata “fidefacienza”, relativa, cioè, soltanto alla consegna in sé dell'atto (o anche alla mancata consegna dello stesso così come nel caso di specie) alla data ivi riportata all'indirizzo di recapito, nelle mani del ricevente che, ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001, può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità. Ne consegue l'ammissibilità della querela di falso che ci occupa in quanto avente ad oggetto la dedotta falsificazione di un atto pubblico, almeno per quanto risulta ivi attestato dall'agente postale e contestato dall'istante. Ciò precisato, prima di procedersi all'analisi del merito delle questioni, occorre rilevare il difetto di legittimazione passiva della convenuta
[...]
e la conseguente inammissibilità nei suoi confronti della Controparte_3 domanda attorea. Invero, legittimato passivo rispetto alla querela di falso è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda
- 4 - avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (Cass. n. 19281/2019). Pertanto, nel caso di specie la è l'unico soggetto che si è avvalso, Controparte_1 nell'ambito delle difese svolte nel succitato giudizio di impugnativa di licenziamento proposto dal sig. , della raccomandata impugnata ed è, Pt_1 pertanto, l'unica legittimata a contraddire sulla querela di falso oggetto del presente procedimento. Per converso, nessuna qualifica rilevante può essere riscontrata – neppure in astratto - in capo alla Controparte_3 che, rispetto alla vicenda qui dedotta, avrebbe rivestito unicamente il ruolo di agente di consegna del plico.
Sempre in via preliminare, va, poi, rigettata l'eccezione di inammissibilità della querela per difetto di rappresentanza del procuratore alle liti dell'odierno attore, per la mancanza di una procura speciale. Invero la querela di falso relativa ad un determinato documento, può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura ad litem rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo. A tal riguardo la S.C. (Cass. n. 17998/2021) ha evidenziato come l'atto di citazione con il quale è proposta in via principale querela di falso relativa a un determinato documento può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura ad litem rilasciata in calce o a margine dell'atto, perché la procura speciale ad litem è astrattamente idonea a conferire il potere di proporre la querela di falso in via principale, mentre va in concreto accertato se, in considerazione del contenuto e dell'oggetto dell'atto di citazione, la volontà della parte di proporre querela possa ritenersi univocamente espressa con il conferimento della procura ad litem, e tale volontà deve ritenersi sussistente allorché la citazione sia esclusivamente diretta a proporre querela di falso in via principale (come per l'appunto verificatosi nel caso che ci occupa), dato che non può - in virtù del principio della inscindibilità della procura dall'atto in calce o a margine del quale è apposta - sollevarsi alcun dubbio in ordine alla manifestazione della volontà della parte di proporre querela e di conferire al procuratore speciale il relativo potere, non essendo individuabile una diversa domanda, e tenuto conto anche del criterio ermeneutico di cui all'art.
1367 c.c. (cfr. anche Cass. n. 20415/2006; Cass. Cass. n. 16919/2015).
Sempre in punto di rito, occorre da ultimo soffermarsi sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa della
[...] in quanto, in violazione delle prescrizioni imposte Controparte_1 all'attore dall'art. 221, comma 2, c.p.c., non indicherebbe gli elementi e le prove della falsità del documento impugnato. A tal riguardo va osservato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, tale obbligo può essere assolto non soltanto con l'articolazione della prova testimoniale,
- 5 - ma anche con l'indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni (Cass. n. 4720/2019). Orbene, nella fattispecie in disamina, l'odierno istante ha sviluppato nell'atto introduttivo una serie di argomenti presuntivi diretti a supportare la dedotta alterazione/contraffazione e falsità in generale dell'impugnato avviso di ricevimento, ragione per cui l'atto di citazione è pienamente valido ai sensi dell'art. 221 comma 2 c.p.c. e conseguentemente la domanda esperita va ritenuta ammissibile anche sotto questo profilo, rigettandosi in tal modo l'eccezione di rito proposta dalla
Controparte_1
Volgendo ora lo sguardo al merito, deve ritenersi che la domanda attorea di querela di falso avente ad oggetto la raccomandata nr. 052616321419 sia infondata per le ragioni di seguito esplicitate. Come già rilevato, ai fini di dimostrare la predetta falsità, il sig. ha dedotto una serie di Pt_1 presunzioni.
Sul punto, occorre premettere che la prova critica ha la caratteristica di unire la prova di un fatto, raggiunta con i normali mezzi di prova diretti o rappresentativi, con un ragionamento del giudice che consente di inferire dall'esistenza del fatto secondario, provato ma di per sé irrilevante, la esistenza o la inesistenza del fatto primario, che è rilevante per la decisione, in quanto integra un elemento della fattispecie. Il passaggio dal fatto secondario a quello primario deve avvenire attraverso un ragionamento. Quest'ultimo identifica la c.d. presunzione, ossia il ponte logico tra il fatto provato e il fatto non provato. Le prove presuntive, o indiziarie, contrariamente a quanto di solito si ritiene, non necessariamente hanno un'efficacia probatoria inferiore alle altre prove (Cass. 9245/2007). L'efficacia della prova presuntiva sta nella forza dell'inferenza che lega il fatto noto a quello ignoto (Cass. n. 22898/2013). L'art. 2729 c.c. prescrive che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi precise e concordanti. Nelle presunzioni c.d. semplici, quindi, l'inferenza fra il fatto noto e quello ignoto è istituita dal giudice, sulla base di una regola che non
è legale perché non è prevista dalla legge ma che si fonda sulla regola dell'id quod plerumque accidit. In altri termini, il giudice deve fare riferimento alla normalità, alle massime di esperienza e alle regole di valutazione che sono proprie di una certa società in un certo momento storico (Cass. n. 12802/2006). Una volta compiuto il proprio ragionamento, poiché la regola di inferenza deve essere attendibile, il giudice deve esplicitare qual è la regola che lo ha portato dal fatto noto a quello ignoto, cosicché possa esservi un controllo dell'effettiva esistenza della logicità della deduzione. Al fine di esplicitare la correttezza del ragionamento inferenziale, in modo da rendere chiaramente apprezzabile il
- 6 - criterio logico posto alla base del proprio libero convincimento, il giudice è chiamato a compiere una doppia valutazione: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che presi singolarmente presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva che magari non potrebbe essere raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (Cass. n. 5374/2017).
Tanto innanzi precisato, occorre ora soffermarsi a valutare ciascuno degli argomenti dedotti dall'istante. Quest'ultimo, come già rilevato, ha inteso provare, sia pure in via presuntiva, la falsità della raccomandata con prova di consegna contenente l'atto di licenziamento, ritenendo che tale plico non sarebbe mai stato recapitato (e di, poi, rifiutato) essendo stato completamente artefatto.
Tra gli argomenti dedotti dal sig. , deve considerarsi ormai privo di Pt_1 rilevanza il ragionamento fondato sulla mancata produzione dell'originale della raccomandata, atteso che quest'ultima è stata oggetto di deposito innanzi all'odierno giudicante, come risulta dal verbale dell'udienza del 21 febbraio 2024, senza che sia emerso alcun elemento che ne possa aver messo in dubbio l'autenticità, anche dal punto di vista della mera alterazione, e senza che del resto sia stata sollevata alcuna nuova specifica contestazione riguardo alla sua consistenza materiale da parte della difesa dell'istante. D'altro canto è palese l'inammissibilità dell'interrogatorio formale articolato in citazione, all'esito della produzione dell'originale del documento impugnato, in quanto deferito all'agente postale incaricato della consegna della raccomandata (e non già al legale rappresentante di
. Controparte_3
Altrettanto inconferenti ai fini della prova di un falso – anche solo ideologico - sono da ritenersi gli argomenti in base ai quali l'atto avrebbe potuto essere consegnato ad una persona diversa dall'odierno attore (o, meglio, rifiutato da altri) e la raccomandata avrebbe potuto contenere anche un atto diverso dal licenziamento. Invero si tratta con tutta evidenza di circostanze del tutto irrilevanti ai fini della prova della lamentata alterazione o contraffazione del plico, così come anche della falsa attestazione del rifiuto dello stesso. Il fatto che la raccomandata potrebbe essere stata ricevuta (e rifiutata) da una persona estranea non è un fatto noto dal quale poter ricavare l'esistenza del fatto ignoto della falsificazione, anche meramente ideologica. L'indizio fornito è una mera congettura dell'attore che, rispetto alla possibilità di una consegna ad un soggetto diverso, non ha fornito nessun elemento di prova, nemmeno di
- 7 - tipo presuntivo, nonostante l'attuale possibilità, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, di applicare le c.d. “presunzioni a catena” (Cass. n. 3565/2023). Parimenti, è irrilevante la possibilità che l'avviso potesse contenere altro rispetto al recesso datoriale. Non sussiste, infatti, alcuna inferenza che logicamente possa condurci da siffatta prospettazione, la quale peraltro non è altrimenti comprovata, fino alla falsificazione del documento postale impugnato anche dal punto di vista delle attestazioni ivi contenute. Le uniche presunzioni che potrebbero valutarsi al fine di superare le risultanze della raccomandata de qua (in particolare l'attestato rifiuto in data 16.11.2021 del plico) sono quelle fondate sulla dedotta difficoltà nella consegna della corrispondenza stante la particolare ubicazione del domicilio del , il fatto che quel giorno Pt_1
l'odierno attore fosse in malattia, nonché le risultanze del report di spedizione relativo alla raccomandata in disamina. Tali argomenti sarebbero tutti indirizzati a comprovare che la tentata consegna della raccomandata (seguita dall'attestato rifiuto) non siano mai avvenute secondo le modalità risultanti sul plico: principalmente, l'attore vuol dimostrare che non era stata rifiutata alcuna raccomandata, atteso che sarebbe stato impossibile raggiungerlo presso la sua abitazione per la consegna, la quale, come risulta dal sito delle poste italiane, ove risulta la restituzione al mittente, potrebbe avere avuto anche altri esiti. A differenza di quanto rilevato rispetto ai precedenti indizi, quelli qui dedotti meritano di essere esaminati come prove indiziare rilevato che mostrano un sufficiente grado di precisione, non essendo vaghi, ma ben determinati nella rispettiva realtà storica. Ciò nonostante, gli stessi non possono considerarsi elementi probatori dotati della necessaria gravità per inferire il falso – questa volta ideologico - di cui trattasi. Rispetto ad essi difetta altresì il requisito, positivamente imposto dall'art. 2729 c.c., della concordanza. Circa il fatto che dal report sul sito delle Poste italiane si può ricavare che la raccomandata sia stata resa al mittente senza specificare la causale può dirsi che è solo possibile che la restituzione sia avvenuta per una causa diversa dal rifiuto. Tuttavia, l'attore non ha fornito nessuna prova circa la probabilità che vi sia potuto essere stato un esito diverso, essendosi limitato a dedurre che tra la restituzione al mittente e il rifiuto non vi sarebbe univocità potendo venire in rilievo ulteriori causali. Tale constatazione impone di rilevare che la probabilità che l'esito della spedizione non sia quello indicato sull'avviso di ricevimento impugnato è insussistente mancando qualsiasi elemento idoneo a sostenerla. Difetta della necessaria gravità probatoria anche l'indizio delle difficoltà logistiche nella consegna del plico. Nonostante la dedotta conformazione sui generis dell'immobile in cui risiede l'odierno attore, non vi sono elementi per escludere con certezza che la consegna di un plico postale presso
- 8 - l'indirizzo del destinatario sia stata comunque possibile. È altrettanto ragionevole ritenere, infatti, che l'incaricato portalettere, operando continuativamente sul territorio, abbia conosciuto altrimenti i luoghi e quindi le ubicazioni dei destinatari. È, altresì, non improbabile che il portalettere, attese le presunte difficoltà di consegna, sia stato aiutato da persone presenti sul posto.
In quanto, poi, al fatto che il destinatario il giorno della consegna fosse ammalato, occorre rilevare che non è stato comprovato nessun elemento idoneo a dimostrare l'assoluta impossibilità di ricevere la posta. Anzi, per sua stessa ammissione, il sig. ha affermato che nei giorni Pt_1 immediatamente successivi alla consegna del plico di cui trattasi era stato in grado di ricevere una diversa comunicazione proveniente dalla stessa
Inoltre, l'attore non ha fornito nessuna Controparte_1 prova che quel giorno della malattia fosse da solo all'interno della propria abitazione. Non può quindi escludersi che il rifiuto sia stato effettuato da altra persona comunque legittimata. Ancora, la degenza in malattia del all'interno della propria abitazione è un'ulteriore conferma che il Pt_1 giorno della consegna dell'atto di licenziamento si trovasse presso il luogo di destinazione della raccomandata.
Secondo quanto innanzi dedotto, non vi sono elementi probatori in grado di escludere che l'incaricato portalettere il giorno della consegna della raccomandata de qua si sia recato presso il luogo del destinatario ricevendo un espresso rifiuto da parte dello stesso;
invero, sebbene con qualche oggettiva difficoltà, l'abitazione del era comunque raggiungibile. Pt_1
Inoltre, è confermato che il sig. fosse a casa a causa della sua Pt_1 malattia. In quanto al report della spedizione esso è perfettamente coerente con la possibilità che la raccomandata sia stata rifiutata, in primis, perché la restituzione al mittente è prevista anche quando vi è il rifiuto del destinatario ed, in secondo luogo, perché non è stata fornita nessuna prova di un esito diverso della spedizione. D'altro canto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa di parte istante, non appare affatto improbabile il rifiuto da parte del di una raccomandata inviatagli dal datore di Pt_1 lavoro, in quanto verosimilmente a conoscenza del suo contenuto, tenuto conto della procedura di licenziamento collettivo da tempo avviata dalla
PA.CO. così come documentata in atti. Dal sin qui argomentato deriva l'infondatezza della querela di falso proposta nei confronti della
[...] ed il conseguente rigetto della stessa. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'istante nei confronti di entrambe le parti convenute e si liquidano come da dispositivo, con distrazione per quanto concerne la PA.CO., ai minimi (valore indeterminabile, complessità bassa), stante l'oggettiva semplicità, anche istruttoria, della controversia.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso come in narrativa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda nei confronti delle Controparte_3 per difetto di legittimazione passiva;
[...]
2) rigetta la querela di falso avanzata nei confronti della
[...]
Controparte_1
3) letto l'art. 226 comma 1 c.p.c., dispone la restituzione dell'originale del documento impugnato di falso alla Controparte_1
e che della presente sentenza sia fatta menzione
[...] sull'originale; 4) condanna l'istante alla refusione delle spese di lite in favore delle parti convenute che si liquidano per ciascuna di esse in euro
3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione per quanto concerne la PA. Controparte_8
5) condanna, infine, ex art. 226 comma 1 c.p.c., la parte attrice querelante alla pena pecuniaria di € 20,00.
Napoli, 7.2.2025 Il Giudice
Dott. Marcello Sinisi
Si dà atto che la minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del n tirocinio dott. Luca Pio Orlando CP_9
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