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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 6225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6225 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 277/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 09.09.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., depositata dalla parte ricorrente e dalla società convenuta ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.r.g. 277/2023 del ruolo generale vertente
Tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
(Bn) alla Via Umberto I n.7 (c.f. ), rapp.to e difeso, anche C.F._1 disgiuntamente - giusta procura in calce al ricorso - dagli Avv.ti Antonio Ambrosino e
Gabriele Rinaldi presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44, è elettivamente domiciliato (comunicazioni agli indirizzi pec:
e Email_1
; Email_2
- ricorrente –
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli - Controparte_1
Via dei Fiorentini, n. 21 (P. I.V.A. ), rappresentata e difesa - come da procura P.IVA_1 apposta in calce alla memoria difensiva, a firma dell'Amministratore Delegato dott.
[...]
- dagli avv.ti Francesco Castiglione ed Emilio De Rensis presso lo studio dei quali CP_2 ha eletto domicilio in Napoli, via G. Carducci n. 42 (comunicazioni agli indirizzi PEC:
ed Email_3
); Email_4
- convenuta resistente -
OGGETTO : corretta corresponsione del buono pasto e conseguente azione di condanna
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“I. accertare e dichiarare l'esistenza del diritto del ricorrente a percepire i benefici accessori , ossia i c.d. ticket incrementati, dal valore di € 11,00 (€ 10 di ticket a cui si aggiunge l'ulteriore aumento di € 1, come specificato nella contrattazione aziendale allegata) per ogni giorno di effettiva presenza sul lavoro, così come previsto dal verbale di riunione sindacale del 10 aprile 2008; II. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o la nullità e/o annullabilità dei verbali di accordo del 20 maggio 2016, nella parte in cui gli stessi riducono l'importo dei benefici accessori ad € 7,00; III. per l'effetto, condannare la società convenuta a corrispondere in favore del sig. Pt_1
, i benefici accessori, ossia i c.d. ticket incrementati, dal valore di € 11,00, per ogni
[...] giorno di lavoro presso la Controparte_1 IV. sempre per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere, a titolo di indennizzo, la somma, da quantificarsi in separato giudizio, corrispondente alla differenza tra le somme percepite in misura ridotta e quelle spettanti nella misura piena di € 11,00, a partire dal mese di giugno 2016 ovvero, in subordine, a partire dal mese di gennaio 2020 sino alla data di effettivo adeguamento dell'importo originario degli emolumenti contrattuali, ovvero, ancora, dalla diversa data individuata dal Giudicante, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito sino alla data di effettivo soddisfo;
V. Con vittoria di spese, spese generali e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.” Per parte resistente:
“rigettare la domanda proposta dal sig. Manetta, in quanto del tutto infondata;
con Pt_1 condanna del ricorrente alla rifusione di spese ed onorari di giudizio”.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.01.2023 presso il Tribunale di Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la società in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t.,, esponendo quanto segue:
- che, già dipendente della (allora , era stato poi riassunto in Controparte_1 CP_3 data 23.02.2015 con mansioni di operaio di 4°, secondo il CCNL del Trasporto Aereo -
Sezione Handlers;
- che, in particolare, era stato assunto dalla “con il mantenimento delle condizioni Pt_2 economiche fisse e continuative come già garantite all'atto del precedente passaggio della stessa alla ME VI (…)” e come dettagliate nel verbale di accordo CP_1 stipulato in data odierna con le OO.SS. che si allega alla presente, e fermo restando il mantenimento dell'orario di lavoro, delle qualifica e del livello contrattuale acquisito” (vedi lettera di assunzione/passaggio);
- che il verbale di accordo sindacale, richiamato nella lettera di assunzione, prevedeva espressamente che, nonostante si trattasse di un'assunzione ex novo, i lavoratori che transitavano nuovamente dalla alla avrebbero mantenuto “l'anzianità Pt_2 CP_1 convenzionale dal precedente datore di lavoro al fine di garantire la continuità di maturazione degli scatti di anzianità – se ancora spettanti – entro il limite del CCNL, come pure il decorso delle attestazioni contrattuali (…). Fermo restando l'applicazione del trattamento previsto dal CCNL, GH garantirà il valore del ticket in uso in azienda” (vedi verbale di passaggio del 19.2.2015);
- che riceveva prima, durante la breve parentesi lavorativa in - e dopo - per ogni Pt_2 giorno di effettiva presenza sul lavoro un buono pasto, nominato convenzionalmente “ticket” e che tale emolumento retributivo trovava e trova la sua fonte giuridica nella contrattazione collettiva aziendale e, in particolare, nell'accordo aziendale del 18 giugno 2004 (doc. n. 3);
- che il suddetto accordo prevedeva espressamente “di elevare dal prossimo mese di luglio a 8 euro il valore del "ticket giornaliero"”;
- che l'importo del predetto ticket veniva elevato, poi, dal verbale di riunione del 10 aprile 2008, in cui si prevedeva che “a fronte delle richieste di incremento del valore dei buoni pasto per i dipendenti che ne hanno diritto l'azienda si è dichiarata disponibile in una progressione che prevedeva un primo aumento di 2 € a decorrere dallo 01.01.09 e di ulteriore aumento di 1 € a decorrere dallo 01.10.09” (vedi verbale del 10.4.2008 in doc. n 4);
- che con tale decisione assunta volontariamente dall'azienda, il valore del ticket restaurant giornaliero era pari ad € 11,00 (€ 10 di ticket a cui si aggiungeva un ulteriore aumento premiante di € 1) e tale importo veniva regolarmente erogato anche alla persona del ricorrente a partire dalla sua assunzione, entrando il predetto beneficio a pieno titolo nel patrimonio giuridico del lavoratore;
- che in data 20 maggio 2016 la sottoscriveva con talune organizzazioni sindacali CP_1 due accordi aziendali aventi ad oggetto l'istituzione e la regolamentazione del c.d. Premio di Risultato per gli anni 2016 e 2017;
- che tra le disposizioni dei predetti accordi veniva prevista una riduzione temporanea dell'importo dei ticket mensa;
- che, infatti, al punto 2) dell'accordo principale veniva previsto che “a decorrere dalle presenze di giugno (con erogazione a luglio) il valore del ticket viene convenuto in 7 euro tale valore verrà confermato per la vigenza dell'accordo integrativo che si stipula contestualmente al presente (vedi successivo punto 4) e che avrà decorrenza già con il mese di maggio. Si conviene inoltre di erogare con le competenze del mese di febbraio 2017 il valore a saldo della pendenza cosiddetta dell'"1 euro" con il che si conviene di aver regolato ogni questione relativa alla materia dei ticket” (si vedano entrambi i verbali di accordo del 20 maggio 2016, quello principale e quello integrativo;
- che di fatto l'erogazione del Premio di Risultato, aveva di fatto ridotto l'importo dei ticket, era stata prevista dagli accordi sindacali del 20 maggio 2016 solo per gli anni 2016 e 2017, ma con il verbale di accordo del 29 maggio 2018 si decideva di procedere al “rinnovo” del Premio di Risultato anche per l'anno 2018 e per l'anno 2019;
- che la ancora oggi gli continua ad erogare il ticket (incrementato) in Controparte_1 misura ridotta anziché nella misura piena ed originaria di €. 11,00;
- che tale riduzione risulta illegittima sia perché la fonte obbligatoria dei ticket mensa non è in alcun modo connessa e/o ricollegabile a quella del Premio di Risultato sia perché la succitata decurtazione è diventata di fatto illecitamente definitiva, mentre doveva avere una durata limitata nel tempo, ossia interrompersi nel mese di dicembre 2019. Tanto sostenuto in fatto deduceva in diritto l'illegittimità del verbale di accordo datato 20.5.2016 stante anche l'illegittima riduzione del valore dei ticket in funzione dell'erogazione del premio di risultato, avente natura retributiva. Il ricorrente concludeva, quindi, nel modo sopra interamente riportato. Parte_1
La parte convenuta - correttamente evocata in giudizio - si costituiva Controparte_1 tempestivamente in data 30.6.2023 (prima udienza fissata per l'11.7.2023) e chiedeva nel merito- con varie argomentazioni svolte in punto di diritto – di disporre il rigetto della domanda per la sua infondatezza. Si perveniva, in tal modo, all'udienza del 09.09.2025 allorquando concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza la causa è stata assegnata in riserva e poi decisa, con deposito della sentenza redatta ed emessa in data odierna eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze
La domanda di parte ricorrente non è fondata ed essa va, pertanto, rigettata per le ragioni più avanti esplicitate.
Lo scrivente intende richiamare altre decisioni intervenute in fattispecie del tutto analoghe nella quali parte convenuta era sempre la società emesse da giudici di Controparte_1 questo stesso ufficio e della Corte di Appello territoriale ed ovvero la sentenza n. 2412/2024 pubblicata in data 02/04/2024 emessa nel procedimento avente NRG 190/2023 dal giudice
M. Barbato;
la sentenza n. 697/2023 pubblicata il 20/03/2023 emessa nel procedimento avente NRG n. 7045/2022 dal giudice C. Cardellicchio;
la sentenza n. 3304/2023 pubblicata il 16/05/2023 emessa nel procedimento avente NRG n. 4465/2022 dal giudice P. Scognamiglio;
la sentenza n. 3864/2023 pubblicata il 07/06/2023 nel procedimento avente
NRG n. 8528/2022 dal giudice L. Liguori e la recentissima decisione (agli atti vi è solo il dispositivo) della Corte di Appello di Napoli sentenza n. 2775/2025 pubblicata il 10/07/2025 nel procedimento avente NRG n. 2803/2023 (a firma del Presidente e giudice estensore V.
Totaro) depositate dalla parte convenuta nel corso del procedimento unitamente alla memoria difensiva ed alle note di discussione ed a quelle di trattazione scritta. Premesso che il buono pasto ha la indiscutibile funzione di sostituire il servizio mensa laddove tale servizio non sia predisposto dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti e tanto al fine di consentire agli stessi di acquistare il pasto presso esercizi convenzionati e che esso non può essere considerati elemento della retribuzione "normale", ma solo un'agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, non rientrando lo stesso nel trattamento retributivo in senso stretto
(cfr. Cass. ordinanza n. 16135 del 28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass. Sez. Lav. n.
5547/2021, Cass. sez. Lav. n. 15629/2021) va precisato, con più specifica attenzione al caso in esame, quanto segue.
Si è già ricordato che il ricorrente ha lamentato, sulla base di una pluralità di rilievi, l'illegittimità dei due accordi sindacali siglati il 20 maggio 2016 con cui era stata operata la riduzione dell'importo del ticket mensa nella misura di € 7,00 ed era stato istituito il premio risultato.
Scrive sul punto, condivisibilmente, il giudice Barbato nella sentenza n. 2412/2024 sopra richiamata: “in primo luogo, osserva che, sebbene tale emolumento avesse natura indennitaria tale riduzione era stata connessa impropriamente alla erogazione di un diverso emolumento retributivo, quale il Premio di Risultato, alterandone illegittimamente la causa negoziale. Tali accordi sindacali dovevano considerarsi, infatti, parti di un unico articolato contrattuale e la riduzione dei ticket era incompatibile con le clausole successive dell'accordo integrativo laddove statuivano che il premio di risultato non incideva su nessun istituto contrattuale tra cui dovevano ricomprendersi anche i ticket mensa. Inoltre l'accordo integrativo, essendo intervenuto successivamente al verbale principale del 20 maggio 2016, doveva ritenersi modificativo della volontà iniziale di ridurre l'importo dei buoni pasti per cui l'iniziale clausola di cui al punto 2) dell'accordo principale deve intendersi caducata, inefficace e/o nulla. In subordine, parte attrice evidenziava che la riduzione dell'importo dei ticket era temporanea in quanto legata alla vigenza dell'accordo integrativo istitutivo del premio di risultato, per cui la decurtazione dei buoni pasti doveva terminare necessariamente nel dicembre 2019. In ogni caso l'erogazione dei ticket del valore di €
11,00 era avvenuta sino al luglio 2016 per circa 7 anni, per cui tale prassi aziendale assumeva un ruolo vincolante nell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune con la conseguenza che i ticket in questione avrebbero dovuto essere elargiti, nella misura piena di € 11,00 sulla base di tale uso aziendale”. Tale prospettazione dei fatti non può essere condivisa per le ragioni che seguono.
Invero, in data 20 maggio 2016, la e le OO.SS. hanno stipulato un primo Controparte_1 accordo nell'ottica “di riequilibrio dei costi complessivi dell'azienda finalizzate al ripristino di immediate condizioni di recupero di economicità dell'impresa nel contesto di gravissima crisi come abbondantemente illustrata e condivisa nel corso del confronto e tenuto conto dell'altrettanto grave dimensione del contenzioso che si è determinato che ha già dato esito ad una prima azione di sciopero…”. Sulla base di tali premesse è stato concordato che “che i ticket mensa da erogare nei mesi di aprile, maggio e giugno avranno ancora il valore di 10 euro, mentre a decorrere dalle presenze di giugno (con erogazione a luglio) il valore del ticket viene convenuto in 7 euro: tale valore verrà confermato per la vigenza dell'accordo integrativo che si stipula contestualmente al presente (vedi successivo punto 4 ) e che avrà decorrenza già con il mese di maggio. Si conviene inoltre di erogare con le competenze del mese di febbraio 2017 il valore a saldo della pendenza cosiddetta dell' "1 euro": con il che si conviene di aver regolato ogni questione relativa alla materia dei ticket…”. Al punto 4) del citato accorso si legge poi che “contestualmente al presente accordo viene stipulato un contratto integrativo istitutivo di un premio di risultato a copertura del residuo anno solare 2016 e dell'intero 2017 salvo verifica della permanenza della premialità aeroportuale di scalo …”. In pari data, le medesime parti hanno sottoscritto un accordo aziendale integrativo in cui
“con riferimento all'accordo sindacale di pari data contenente l'impegno delle parti a definire un contratto integrativo istitutivo di un premio di risultato a copertura dell'anno in corso 2016 a tutto il 2017, rinnovabile anno per anno… Convengono quanto segue: premio di risultato variabile il valore del premio di risultato, in ragione del raggiungimento degli obiettivi assegnati, si articola…Il premio non incide su nessun istituto contrattuale e di legge e corrisponde nei suoi requisiti a quanto la legge prevede per usufruire della defiscalizzazione previsti in favore della contrattazione di II livello alle condizioni e limiti delle vigenti norme in materia come espresso in premessa”. Invero dalla lettura di tali accordi emerge – scrive condivibilmente il giudice Barbato nella sentenza 2412/2024 “che, in primo luogo, la finalità perseguita dalle parti sociali come espressamente dichiarata è stata quella di approntare una serie di interventi finalizzati ad un “riequilibrio dei costi complessivi dell'azienda finalizzate al ripristino di immediate condizioni di recupero di economicità dell'impresa nel contesto di gravissima crisi”. Sulla base di tali premesse si è concordata la rideterminazione del valore di alcuni emolumenti senza, però, alterarne o modificarne le modalità di attribuzione o la natura negoziale. In particolare, la natura e la funzione dei ticket mensa non è stata mutata con l'istituzione del premio risultato, previsto nel contestuale contratto aziendale integrativo, in quanto il riconoscimento di tale premio, in quanto dipendente dal raggiungimento di determinati obiettivi aziendali, prescinde e non incide sul diritto al conseguimento dei ticket e sul relativo valore. Con la fissazione del valore del ticket mensa in misura di 7 euro le parti sociali hanno inteso rideterminare, anche se in modo peggiorativo, l'entità di tale emolumento sostituendo l'importo originario di 11 euro e non di operare una temporanea riduzione, con la previsione della reviviscenza dell'originario valore, una volta scaduto il termine di validità dell'accordo. Pertanto, il decorso del termine di validità dell'accordo, nella specie collegato alla vigenza del contratto integrativo scaduto a dicembre 2019, a seguito della proroga disposta con l'accordo del 29 maggio 2018, non determina il ripristino dell'originario importo dell'emolumento. Opera, invece, il principio generale in base al quale, in assenza di una clausola di ultrattività, la disciplina del contratto collettivo scaduto non è più applicabile per cui il rapporto di lavoro rimane regolamentato dalle norme di legge, salvo che le parti abbiano inteso, anche solo per facta concludentia, proseguire l'applicazione delle norme precedenti
(Cass. n. 20784 del 2010; Cass. n. 19252 del 2013).
Nella fattispecie in esame ricorre proprio quest'ultima ipotesi in quanto, successivamente alla scadenza del relativo accordo sindacale, da gennaio 2020, l'azienda ha proseguito nella erogazione del ticket in misura di 7 euro senza qualsivoglia contestazione da parte delle OO.SS. o dei singoli lavoratori. Del resto, una impugnativa avverso gli accordi sindacali del 20 maggio 2016 e del 29 maggio 2018 è stata proposta solo in data 26.1.22 dal
Sindacato FLAI e in data 2.5.22 dalla lavoratrice ricorrente, a distanza di quasi sei anni dal primo accordo sindacale. L'ampio lasso di tempo decorso costituisce comportamento concludente significativo di una acquiescenza a tale accordo.
In conclusione, in mancanza di un nuovo accordo sindacale avente ad oggetto la nuova determinazione del valore del ticket mensa, correttamente lo stesso è stato liquidato in misura di € 7, per accettazione tacita delle parti sociali”. Quanto alle spese processuali la particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso.
- compensate tra le parti le spese di lite.
Napoli, 15/9/2025
Il giudice
Dr. Federico Bile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 09.09.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., depositata dalla parte ricorrente e dalla società convenuta ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.r.g. 277/2023 del ruolo generale vertente
Tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
(Bn) alla Via Umberto I n.7 (c.f. ), rapp.to e difeso, anche C.F._1 disgiuntamente - giusta procura in calce al ricorso - dagli Avv.ti Antonio Ambrosino e
Gabriele Rinaldi presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44, è elettivamente domiciliato (comunicazioni agli indirizzi pec:
e Email_1
; Email_2
- ricorrente –
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli - Controparte_1
Via dei Fiorentini, n. 21 (P. I.V.A. ), rappresentata e difesa - come da procura P.IVA_1 apposta in calce alla memoria difensiva, a firma dell'Amministratore Delegato dott.
[...]
- dagli avv.ti Francesco Castiglione ed Emilio De Rensis presso lo studio dei quali CP_2 ha eletto domicilio in Napoli, via G. Carducci n. 42 (comunicazioni agli indirizzi PEC:
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- convenuta resistente -
OGGETTO : corretta corresponsione del buono pasto e conseguente azione di condanna
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“I. accertare e dichiarare l'esistenza del diritto del ricorrente a percepire i benefici accessori , ossia i c.d. ticket incrementati, dal valore di € 11,00 (€ 10 di ticket a cui si aggiunge l'ulteriore aumento di € 1, come specificato nella contrattazione aziendale allegata) per ogni giorno di effettiva presenza sul lavoro, così come previsto dal verbale di riunione sindacale del 10 aprile 2008; II. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o la nullità e/o annullabilità dei verbali di accordo del 20 maggio 2016, nella parte in cui gli stessi riducono l'importo dei benefici accessori ad € 7,00; III. per l'effetto, condannare la società convenuta a corrispondere in favore del sig. Pt_1
, i benefici accessori, ossia i c.d. ticket incrementati, dal valore di € 11,00, per ogni
[...] giorno di lavoro presso la Controparte_1 IV. sempre per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere, a titolo di indennizzo, la somma, da quantificarsi in separato giudizio, corrispondente alla differenza tra le somme percepite in misura ridotta e quelle spettanti nella misura piena di € 11,00, a partire dal mese di giugno 2016 ovvero, in subordine, a partire dal mese di gennaio 2020 sino alla data di effettivo adeguamento dell'importo originario degli emolumenti contrattuali, ovvero, ancora, dalla diversa data individuata dal Giudicante, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito sino alla data di effettivo soddisfo;
V. Con vittoria di spese, spese generali e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.” Per parte resistente:
“rigettare la domanda proposta dal sig. Manetta, in quanto del tutto infondata;
con Pt_1 condanna del ricorrente alla rifusione di spese ed onorari di giudizio”.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.01.2023 presso il Tribunale di Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la società in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t.,, esponendo quanto segue:
- che, già dipendente della (allora , era stato poi riassunto in Controparte_1 CP_3 data 23.02.2015 con mansioni di operaio di 4°, secondo il CCNL del Trasporto Aereo -
Sezione Handlers;
- che, in particolare, era stato assunto dalla “con il mantenimento delle condizioni Pt_2 economiche fisse e continuative come già garantite all'atto del precedente passaggio della stessa alla ME VI (…)” e come dettagliate nel verbale di accordo CP_1 stipulato in data odierna con le OO.SS. che si allega alla presente, e fermo restando il mantenimento dell'orario di lavoro, delle qualifica e del livello contrattuale acquisito” (vedi lettera di assunzione/passaggio);
- che il verbale di accordo sindacale, richiamato nella lettera di assunzione, prevedeva espressamente che, nonostante si trattasse di un'assunzione ex novo, i lavoratori che transitavano nuovamente dalla alla avrebbero mantenuto “l'anzianità Pt_2 CP_1 convenzionale dal precedente datore di lavoro al fine di garantire la continuità di maturazione degli scatti di anzianità – se ancora spettanti – entro il limite del CCNL, come pure il decorso delle attestazioni contrattuali (…). Fermo restando l'applicazione del trattamento previsto dal CCNL, GH garantirà il valore del ticket in uso in azienda” (vedi verbale di passaggio del 19.2.2015);
- che riceveva prima, durante la breve parentesi lavorativa in - e dopo - per ogni Pt_2 giorno di effettiva presenza sul lavoro un buono pasto, nominato convenzionalmente “ticket” e che tale emolumento retributivo trovava e trova la sua fonte giuridica nella contrattazione collettiva aziendale e, in particolare, nell'accordo aziendale del 18 giugno 2004 (doc. n. 3);
- che il suddetto accordo prevedeva espressamente “di elevare dal prossimo mese di luglio a 8 euro il valore del "ticket giornaliero"”;
- che l'importo del predetto ticket veniva elevato, poi, dal verbale di riunione del 10 aprile 2008, in cui si prevedeva che “a fronte delle richieste di incremento del valore dei buoni pasto per i dipendenti che ne hanno diritto l'azienda si è dichiarata disponibile in una progressione che prevedeva un primo aumento di 2 € a decorrere dallo 01.01.09 e di ulteriore aumento di 1 € a decorrere dallo 01.10.09” (vedi verbale del 10.4.2008 in doc. n 4);
- che con tale decisione assunta volontariamente dall'azienda, il valore del ticket restaurant giornaliero era pari ad € 11,00 (€ 10 di ticket a cui si aggiungeva un ulteriore aumento premiante di € 1) e tale importo veniva regolarmente erogato anche alla persona del ricorrente a partire dalla sua assunzione, entrando il predetto beneficio a pieno titolo nel patrimonio giuridico del lavoratore;
- che in data 20 maggio 2016 la sottoscriveva con talune organizzazioni sindacali CP_1 due accordi aziendali aventi ad oggetto l'istituzione e la regolamentazione del c.d. Premio di Risultato per gli anni 2016 e 2017;
- che tra le disposizioni dei predetti accordi veniva prevista una riduzione temporanea dell'importo dei ticket mensa;
- che, infatti, al punto 2) dell'accordo principale veniva previsto che “a decorrere dalle presenze di giugno (con erogazione a luglio) il valore del ticket viene convenuto in 7 euro tale valore verrà confermato per la vigenza dell'accordo integrativo che si stipula contestualmente al presente (vedi successivo punto 4) e che avrà decorrenza già con il mese di maggio. Si conviene inoltre di erogare con le competenze del mese di febbraio 2017 il valore a saldo della pendenza cosiddetta dell'"1 euro" con il che si conviene di aver regolato ogni questione relativa alla materia dei ticket” (si vedano entrambi i verbali di accordo del 20 maggio 2016, quello principale e quello integrativo;
- che di fatto l'erogazione del Premio di Risultato, aveva di fatto ridotto l'importo dei ticket, era stata prevista dagli accordi sindacali del 20 maggio 2016 solo per gli anni 2016 e 2017, ma con il verbale di accordo del 29 maggio 2018 si decideva di procedere al “rinnovo” del Premio di Risultato anche per l'anno 2018 e per l'anno 2019;
- che la ancora oggi gli continua ad erogare il ticket (incrementato) in Controparte_1 misura ridotta anziché nella misura piena ed originaria di €. 11,00;
- che tale riduzione risulta illegittima sia perché la fonte obbligatoria dei ticket mensa non è in alcun modo connessa e/o ricollegabile a quella del Premio di Risultato sia perché la succitata decurtazione è diventata di fatto illecitamente definitiva, mentre doveva avere una durata limitata nel tempo, ossia interrompersi nel mese di dicembre 2019. Tanto sostenuto in fatto deduceva in diritto l'illegittimità del verbale di accordo datato 20.5.2016 stante anche l'illegittima riduzione del valore dei ticket in funzione dell'erogazione del premio di risultato, avente natura retributiva. Il ricorrente concludeva, quindi, nel modo sopra interamente riportato. Parte_1
La parte convenuta - correttamente evocata in giudizio - si costituiva Controparte_1 tempestivamente in data 30.6.2023 (prima udienza fissata per l'11.7.2023) e chiedeva nel merito- con varie argomentazioni svolte in punto di diritto – di disporre il rigetto della domanda per la sua infondatezza. Si perveniva, in tal modo, all'udienza del 09.09.2025 allorquando concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza la causa è stata assegnata in riserva e poi decisa, con deposito della sentenza redatta ed emessa in data odierna eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze
La domanda di parte ricorrente non è fondata ed essa va, pertanto, rigettata per le ragioni più avanti esplicitate.
Lo scrivente intende richiamare altre decisioni intervenute in fattispecie del tutto analoghe nella quali parte convenuta era sempre la società emesse da giudici di Controparte_1 questo stesso ufficio e della Corte di Appello territoriale ed ovvero la sentenza n. 2412/2024 pubblicata in data 02/04/2024 emessa nel procedimento avente NRG 190/2023 dal giudice
M. Barbato;
la sentenza n. 697/2023 pubblicata il 20/03/2023 emessa nel procedimento avente NRG n. 7045/2022 dal giudice C. Cardellicchio;
la sentenza n. 3304/2023 pubblicata il 16/05/2023 emessa nel procedimento avente NRG n. 4465/2022 dal giudice P. Scognamiglio;
la sentenza n. 3864/2023 pubblicata il 07/06/2023 nel procedimento avente
NRG n. 8528/2022 dal giudice L. Liguori e la recentissima decisione (agli atti vi è solo il dispositivo) della Corte di Appello di Napoli sentenza n. 2775/2025 pubblicata il 10/07/2025 nel procedimento avente NRG n. 2803/2023 (a firma del Presidente e giudice estensore V.
Totaro) depositate dalla parte convenuta nel corso del procedimento unitamente alla memoria difensiva ed alle note di discussione ed a quelle di trattazione scritta. Premesso che il buono pasto ha la indiscutibile funzione di sostituire il servizio mensa laddove tale servizio non sia predisposto dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti e tanto al fine di consentire agli stessi di acquistare il pasto presso esercizi convenzionati e che esso non può essere considerati elemento della retribuzione "normale", ma solo un'agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, non rientrando lo stesso nel trattamento retributivo in senso stretto
(cfr. Cass. ordinanza n. 16135 del 28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass. Sez. Lav. n.
5547/2021, Cass. sez. Lav. n. 15629/2021) va precisato, con più specifica attenzione al caso in esame, quanto segue.
Si è già ricordato che il ricorrente ha lamentato, sulla base di una pluralità di rilievi, l'illegittimità dei due accordi sindacali siglati il 20 maggio 2016 con cui era stata operata la riduzione dell'importo del ticket mensa nella misura di € 7,00 ed era stato istituito il premio risultato.
Scrive sul punto, condivisibilmente, il giudice Barbato nella sentenza n. 2412/2024 sopra richiamata: “in primo luogo, osserva che, sebbene tale emolumento avesse natura indennitaria tale riduzione era stata connessa impropriamente alla erogazione di un diverso emolumento retributivo, quale il Premio di Risultato, alterandone illegittimamente la causa negoziale. Tali accordi sindacali dovevano considerarsi, infatti, parti di un unico articolato contrattuale e la riduzione dei ticket era incompatibile con le clausole successive dell'accordo integrativo laddove statuivano che il premio di risultato non incideva su nessun istituto contrattuale tra cui dovevano ricomprendersi anche i ticket mensa. Inoltre l'accordo integrativo, essendo intervenuto successivamente al verbale principale del 20 maggio 2016, doveva ritenersi modificativo della volontà iniziale di ridurre l'importo dei buoni pasti per cui l'iniziale clausola di cui al punto 2) dell'accordo principale deve intendersi caducata, inefficace e/o nulla. In subordine, parte attrice evidenziava che la riduzione dell'importo dei ticket era temporanea in quanto legata alla vigenza dell'accordo integrativo istitutivo del premio di risultato, per cui la decurtazione dei buoni pasti doveva terminare necessariamente nel dicembre 2019. In ogni caso l'erogazione dei ticket del valore di €
11,00 era avvenuta sino al luglio 2016 per circa 7 anni, per cui tale prassi aziendale assumeva un ruolo vincolante nell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune con la conseguenza che i ticket in questione avrebbero dovuto essere elargiti, nella misura piena di € 11,00 sulla base di tale uso aziendale”. Tale prospettazione dei fatti non può essere condivisa per le ragioni che seguono.
Invero, in data 20 maggio 2016, la e le OO.SS. hanno stipulato un primo Controparte_1 accordo nell'ottica “di riequilibrio dei costi complessivi dell'azienda finalizzate al ripristino di immediate condizioni di recupero di economicità dell'impresa nel contesto di gravissima crisi come abbondantemente illustrata e condivisa nel corso del confronto e tenuto conto dell'altrettanto grave dimensione del contenzioso che si è determinato che ha già dato esito ad una prima azione di sciopero…”. Sulla base di tali premesse è stato concordato che “che i ticket mensa da erogare nei mesi di aprile, maggio e giugno avranno ancora il valore di 10 euro, mentre a decorrere dalle presenze di giugno (con erogazione a luglio) il valore del ticket viene convenuto in 7 euro: tale valore verrà confermato per la vigenza dell'accordo integrativo che si stipula contestualmente al presente (vedi successivo punto 4 ) e che avrà decorrenza già con il mese di maggio. Si conviene inoltre di erogare con le competenze del mese di febbraio 2017 il valore a saldo della pendenza cosiddetta dell' "1 euro": con il che si conviene di aver regolato ogni questione relativa alla materia dei ticket…”. Al punto 4) del citato accorso si legge poi che “contestualmente al presente accordo viene stipulato un contratto integrativo istitutivo di un premio di risultato a copertura del residuo anno solare 2016 e dell'intero 2017 salvo verifica della permanenza della premialità aeroportuale di scalo …”. In pari data, le medesime parti hanno sottoscritto un accordo aziendale integrativo in cui
“con riferimento all'accordo sindacale di pari data contenente l'impegno delle parti a definire un contratto integrativo istitutivo di un premio di risultato a copertura dell'anno in corso 2016 a tutto il 2017, rinnovabile anno per anno… Convengono quanto segue: premio di risultato variabile il valore del premio di risultato, in ragione del raggiungimento degli obiettivi assegnati, si articola…Il premio non incide su nessun istituto contrattuale e di legge e corrisponde nei suoi requisiti a quanto la legge prevede per usufruire della defiscalizzazione previsti in favore della contrattazione di II livello alle condizioni e limiti delle vigenti norme in materia come espresso in premessa”. Invero dalla lettura di tali accordi emerge – scrive condivibilmente il giudice Barbato nella sentenza 2412/2024 “che, in primo luogo, la finalità perseguita dalle parti sociali come espressamente dichiarata è stata quella di approntare una serie di interventi finalizzati ad un “riequilibrio dei costi complessivi dell'azienda finalizzate al ripristino di immediate condizioni di recupero di economicità dell'impresa nel contesto di gravissima crisi”. Sulla base di tali premesse si è concordata la rideterminazione del valore di alcuni emolumenti senza, però, alterarne o modificarne le modalità di attribuzione o la natura negoziale. In particolare, la natura e la funzione dei ticket mensa non è stata mutata con l'istituzione del premio risultato, previsto nel contestuale contratto aziendale integrativo, in quanto il riconoscimento di tale premio, in quanto dipendente dal raggiungimento di determinati obiettivi aziendali, prescinde e non incide sul diritto al conseguimento dei ticket e sul relativo valore. Con la fissazione del valore del ticket mensa in misura di 7 euro le parti sociali hanno inteso rideterminare, anche se in modo peggiorativo, l'entità di tale emolumento sostituendo l'importo originario di 11 euro e non di operare una temporanea riduzione, con la previsione della reviviscenza dell'originario valore, una volta scaduto il termine di validità dell'accordo. Pertanto, il decorso del termine di validità dell'accordo, nella specie collegato alla vigenza del contratto integrativo scaduto a dicembre 2019, a seguito della proroga disposta con l'accordo del 29 maggio 2018, non determina il ripristino dell'originario importo dell'emolumento. Opera, invece, il principio generale in base al quale, in assenza di una clausola di ultrattività, la disciplina del contratto collettivo scaduto non è più applicabile per cui il rapporto di lavoro rimane regolamentato dalle norme di legge, salvo che le parti abbiano inteso, anche solo per facta concludentia, proseguire l'applicazione delle norme precedenti
(Cass. n. 20784 del 2010; Cass. n. 19252 del 2013).
Nella fattispecie in esame ricorre proprio quest'ultima ipotesi in quanto, successivamente alla scadenza del relativo accordo sindacale, da gennaio 2020, l'azienda ha proseguito nella erogazione del ticket in misura di 7 euro senza qualsivoglia contestazione da parte delle OO.SS. o dei singoli lavoratori. Del resto, una impugnativa avverso gli accordi sindacali del 20 maggio 2016 e del 29 maggio 2018 è stata proposta solo in data 26.1.22 dal
Sindacato FLAI e in data 2.5.22 dalla lavoratrice ricorrente, a distanza di quasi sei anni dal primo accordo sindacale. L'ampio lasso di tempo decorso costituisce comportamento concludente significativo di una acquiescenza a tale accordo.
In conclusione, in mancanza di un nuovo accordo sindacale avente ad oggetto la nuova determinazione del valore del ticket mensa, correttamente lo stesso è stato liquidato in misura di € 7, per accettazione tacita delle parti sociali”. Quanto alle spese processuali la particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso.
- compensate tra le parti le spese di lite.
Napoli, 15/9/2025
Il giudice
Dr. Federico Bile