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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 782 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni fondo di garanzia TFR/crediti diversi,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Enrico Francesca, Parte_1 presso il cui studio in Benevento, viale Mellusi 59, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' , CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Tommaso Parisi,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/02/2024 il ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della , con mansioni di operatore, Controparte_2 dall'1/01/2018 al 12/09/2018;
- di avere regolarmente prestato la propria attività lavorativa maturando, a titolo di retribuzioni e
TFR, un credito di € 5.034,58 lordi;
- che con sentenza del Tribunale di Benevento n. 16 dell'11/03/2020 la Controparte_2
era stata dichiarata fallita;
[...]
- che con istanza del 22/07/2020 aveva chiesto di essere ammesso al passivo per l'importo complessivo di € 5.034,58, al lordo dei contributi previdenziali e fiscali, di cui € 363,53 per il
TFR maturato;
- che era stato ammesso al passivo per € 4.671,05;
- che aveva inoltrato all' tutta la documentazione necessaria per ottenere la liquidazione del CP_1 trattamento di fine rapporto e dei crediti da lavoro da parte del Fondo di Garanzia di cui alla l.
297/82;
- che, a fronte dell'inerzia dell' , aveva più volte reiterato la richiesta di liquidazione, per il CP_1 tramite dell'avv. Francesca;
- che l' si era limitato a chiedere, di volta in volta, integrazioni della domanda e, da ultimo, a CP_1 prospettare, del tutto genericamente, “la errata compilazione del modello SR54”;
1 - che l' non aveva riscontrato la sua richiesta espressa di indicare specificamente quali fossero CP_1 gli errori nella compilazione del modulo, sì da consentirgli di provvedere nel modo corretto;
- che la condotta dell' si poneva in contrasto con i principi basilari di buona fede e leale CP_1 collaborazione, ai quali la P.A. dovrebbe ispirarsi, nonché con il fondamentale diritto di difesa del ricorrente.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “l'adito Tribunale:
1. accerti e dichiari il diritto del ricorrente alla integrale liquidazione dei crediti da lavoro vantati dallo stesso, a titolo di retribuzione e TRF dovuti dal Fondo di garanzia di cui alla L. 297/82 e, per l'effetto, condanni la resistente al pagamento della somma complessiva di euro 4.671,05; 2. condanni la resistente al pagamento delle spese e dei compensi di lite da attribuirsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario”. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancata CP_1 presentazione del ricorso amministrativo e concludendo, nel merito, per il rigetto della stessa.
L' ha, in particolare, dedotto che l'istante non aveva presentato ricorso amministrativo avverso CP_1 il provvedimento di rigetto del 17/01/2023. Nel merito, ha rappresentato che il ricorrente non aveva fornito tutta la documentazione richiesta per la liquidazione dei crediti;
in particolare non aveva provveduto al deposito del modello SR52 né aveva correttamente autocertificato i dati con il modello
SR54, dove si era limitato a indicare l'intero importo ammesso allo stato passivo, la cui causale veniva imputata integralmente a titolo di TFR fondo di tesoreria, laddove dalla disamina del verbale di formazione dello stato passivo del emergeva come alla posizione creditoria del ricorrente corrispondesse un credito complessivo di € 4.671,05, comprensivo non solo del TFR bensì anche di crediti retributivi vari (mensilità giugno/settembre 2018, ratei di tredicesima ed indennità di mancato preavviso di licenziamento). Evidenziava, in proposito, che i crediti relativi alle retribuzioni, oltre a non essere stati indicati nella domanda di pagamento, non erano dovuti, in quanto eccedevano il limite degli ultimi tre mesi lavorati e non retribuiti collocati nei 12 mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento.
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall' , in CP_1 quanto il ricorrente ha documentato di aver presentato il ricorso amministrativo, in via telematica, il
29/03/2023, tramite il patronato . CP_3
Venendo al merito, giova preliminarmente delineare il quadro normativo.
Con l'art. 2 della l. 29/05/1982, n. 297 è stato istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto”, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Secondo il meccanismo configurato dal citato art. 2, il dipendente che vanti il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto da datore di lavoro insolvente deve insinuarsi nello stato passivo, anche tardivamente, ai sensi del comma terzo;
decorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo (nel caso di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria) o dalla data della sentenza di omologazione (nel caso di procedura di concordato preventivo, e salvo che siano state proposte contestazioni allo stato passivo (nel qual caso il termine decorre dalla sentenza che decide tali contestazioni) il lavoratore ha diritto di presentare al Fondo domanda di corresponsione del TFR.
2 Il citato art. 2 prevede anche, al comma 5, che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Il d.lgs. 27/01/1992, n. 80, all'art. 1, rubricato “Garanzia dei crediti di lavoro”, ha poi disposto che
“nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2” (art. 1, comma 1), e cioè dei “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”. Nel caso di datore di lavoro non sia assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti (art. 1, comma 2).
Per il conseguimento dei crediti diversi dal TFR a carico del Fondo di garanzia, l'art. 2, comma 3 del d.lgs. 80/92 fa rinvio al disposto dell'art. 2, commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della l. 297/1982, istitutiva del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.
Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato – originariamente con riferimento al TFR, ma attestando principi di diritto che la S.C. ha costantemente ritenuto applicabili anche nel caso in cui si controverta dei crediti di cui al d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire dei “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono…” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4183 del
24/02/2006, Sez. L, Sentenza n. 13158 del 16/06/2011, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12971 del 09/06/2014,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26819 del 22/12/2016, Sez. L, Sentenza n. 30712 del 21/12/2017, Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020) – che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di CP_1 insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui alla l.
n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
Infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte
3 dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Presupposti dell'obbligo del Fondo di garanzia sono, dunque, il diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore e l'insolvenza dell'obbligato, accertata secondo le particolari procedure normativamente previste.
Tornando al caso di specie, il ricorrente è stato dipendente della dichiarata Controparte_4 fallita con sentenza del Tribunale di Benevento n. 16/2020.
Con ricorso del 23/07/2020 ha chiesto di essere ammesso al passivo per il complessivo importo di €
5.034,58, comprensivo delle retribuzioni per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2018, delle competenze di fine rapporto (incluso TFR) e dell'indennità sostitutiva del preavviso, quantificato sulla base delle corrispondenti buste paga nonché della certificazione unica 2019.
In particolare, da quest'ultimo documento (fra gli allegati al ricorso per l'ammissione al passivo) si evince che il TFR maturato nel corso del periodo lavorativo dal 16/09/2015 al 12/09/2018 ammontava a € 2.006,11. L'ammissione al passivo – come da stato passivo dichiarato esecutivo il 26/01/2021, avverso il quale non sono state presentate opposizioni – è avvenuta per il minore importo di € 4.671,05 per le mensilità da giugno a settembre 2018, comprensivo di TFR, ratei di tredicesima mensilità e mancato preavviso.
Il 12/10/2022 il ricorrente ha fatto domanda di intervento del Fondo di Garanzia.
Va a questo punto rilevato che il ricorrente non ha prodotto la copia della domanda.
Per quanto si desume dal provvedimento di reiezione del 17/01/2023 (per insufficienza della documentazione), la domanda presentata il 12/10/2022 era relativa al solo intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.
Tale conclusione è avvalorata dal rilievo che il ricorrente non ha ottemperato all'ordinanza del
12/06/2024, con cui è stato onerato a produrre “copia della domanda di intervento del fondo di garanzia per i crediti diversi dal TFR, con i relativi allegati”.
Del resto, dalla disamina del modello SR54 (da compilarsi a cura del lavoratore in caso di comprovato rifiuto di compilazione del modello SR52 da parte del responsabile della procedura concorsuale), versato in atti da entrambe le parti, si evince che il lavoratore dichiarava di aver lavorato alle dipendenze della dal 16/09/2015 al 12/09/2018 e di essere stato ammesso allo Controparte_4 stato passivo per l'importo complessivo di € 4.671,05, quale TFR versato al Fondo di tesoreria.
Ebbene, costituisce principio condiviso e consolidato (v. da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 41571 del 27/12/2021, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19767 del 09/08/2017, Cass. 07/07/2015 n. 14020) quello secondo il quale, in tema di benefici previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa prevista dalla l. n. 533 del 1973, art. 7, costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, senza che – in contrario – possano trarsi argomenti né dalla l. n. 533 del 1973, art. 8, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso della procedura amministrativa, né dall'art. 443
c.p.c. che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità – anziché l'improponibilità – della domanda soltanto per il caso del mancato esaurimento del provvedimento amministrativo, che sia stato però iniziato (cfr. al riguardo Cass. ord.
n. 6590 del 2014, Cass. n. 504 del 2010, Cass. n. 5149 del 2004, Cass. n. 11765 del 2004). Si è anche aggiunto che la mancanza della domanda amministrativa rende nulli tutti gli atti del processo, in quanto determina “una temporanea carenza di giurisdizione”, ed è rilevabile anche dopo la prima
4 udienza di discussione e “in qualsiasi stato e grado del giudizio” (cfr. Cass. 11 dicembre 1995 n.
12661; Cass. 2 luglio 1992 n. 8111; Cass. 23 agosto 1990 n. 8575).
In applicazione di tali pacifici principi, la domanda, nella parte in cui concerne l'intervento del Fondo di garanzia per i crediti diversi, va pertanto dichiarata improponibile.
È, viceversa, fondata quella relativa al TFR.
Ed invero, ricorrono tutti i presupposti per l'intervento del Fondo, in presenza di una datrice di lavoro dichiarata fallita con sentenza dell'11/03/2020, e di un credito insoluto a titolo di TFR, attestato dalla certificazione unica 2019 nonché dalla busta paga di settembre 2018, pari a € 2.006,11, per il quale
(fra gli altri crediti vantati dal lavoratore) vi è stata ammissione allo stato passivo, dichiarato esecutivo il 26/01/2021 e non opposto.
Tutte le predette circostanze sono documentali, oltre a non essere state specificamente contestate dall' . CP_1
Va quindi dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento, a carico del Fondo di garanzia, di €
2.006,11 a titolo di TFR, con conseguente condanna dell' al pagamento del suddetto importo, a CP_1 cui devono aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
In proposito, infatti, va rilevato che il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982 n. 297 e del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall' per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di CP_1 lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, legge
30 dicembre 1991 n. 412 (così, testualmente, Cass., Sez. Un., Sentenza n. 14220 del 03/10/2002).
Alla soccombenza dell' consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, che si CP_1 liquidano come in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore da €
1.101,00 a € 5.200,00, stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e la limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente al pagamento da parte dell' , quale gestore del Fondo di garanzia, di € 2.006,11 a titolo di TFR;
CP_1
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di cui al punto CP_1
1), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.312,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Benevento, 29 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 782 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni fondo di garanzia TFR/crediti diversi,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Enrico Francesca, Parte_1 presso il cui studio in Benevento, viale Mellusi 59, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' , CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Tommaso Parisi,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/02/2024 il ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della , con mansioni di operatore, Controparte_2 dall'1/01/2018 al 12/09/2018;
- di avere regolarmente prestato la propria attività lavorativa maturando, a titolo di retribuzioni e
TFR, un credito di € 5.034,58 lordi;
- che con sentenza del Tribunale di Benevento n. 16 dell'11/03/2020 la Controparte_2
era stata dichiarata fallita;
[...]
- che con istanza del 22/07/2020 aveva chiesto di essere ammesso al passivo per l'importo complessivo di € 5.034,58, al lordo dei contributi previdenziali e fiscali, di cui € 363,53 per il
TFR maturato;
- che era stato ammesso al passivo per € 4.671,05;
- che aveva inoltrato all' tutta la documentazione necessaria per ottenere la liquidazione del CP_1 trattamento di fine rapporto e dei crediti da lavoro da parte del Fondo di Garanzia di cui alla l.
297/82;
- che, a fronte dell'inerzia dell' , aveva più volte reiterato la richiesta di liquidazione, per il CP_1 tramite dell'avv. Francesca;
- che l' si era limitato a chiedere, di volta in volta, integrazioni della domanda e, da ultimo, a CP_1 prospettare, del tutto genericamente, “la errata compilazione del modello SR54”;
1 - che l' non aveva riscontrato la sua richiesta espressa di indicare specificamente quali fossero CP_1 gli errori nella compilazione del modulo, sì da consentirgli di provvedere nel modo corretto;
- che la condotta dell' si poneva in contrasto con i principi basilari di buona fede e leale CP_1 collaborazione, ai quali la P.A. dovrebbe ispirarsi, nonché con il fondamentale diritto di difesa del ricorrente.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “l'adito Tribunale:
1. accerti e dichiari il diritto del ricorrente alla integrale liquidazione dei crediti da lavoro vantati dallo stesso, a titolo di retribuzione e TRF dovuti dal Fondo di garanzia di cui alla L. 297/82 e, per l'effetto, condanni la resistente al pagamento della somma complessiva di euro 4.671,05; 2. condanni la resistente al pagamento delle spese e dei compensi di lite da attribuirsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario”. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancata CP_1 presentazione del ricorso amministrativo e concludendo, nel merito, per il rigetto della stessa.
L' ha, in particolare, dedotto che l'istante non aveva presentato ricorso amministrativo avverso CP_1 il provvedimento di rigetto del 17/01/2023. Nel merito, ha rappresentato che il ricorrente non aveva fornito tutta la documentazione richiesta per la liquidazione dei crediti;
in particolare non aveva provveduto al deposito del modello SR52 né aveva correttamente autocertificato i dati con il modello
SR54, dove si era limitato a indicare l'intero importo ammesso allo stato passivo, la cui causale veniva imputata integralmente a titolo di TFR fondo di tesoreria, laddove dalla disamina del verbale di formazione dello stato passivo del emergeva come alla posizione creditoria del ricorrente corrispondesse un credito complessivo di € 4.671,05, comprensivo non solo del TFR bensì anche di crediti retributivi vari (mensilità giugno/settembre 2018, ratei di tredicesima ed indennità di mancato preavviso di licenziamento). Evidenziava, in proposito, che i crediti relativi alle retribuzioni, oltre a non essere stati indicati nella domanda di pagamento, non erano dovuti, in quanto eccedevano il limite degli ultimi tre mesi lavorati e non retribuiti collocati nei 12 mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento.
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall' , in CP_1 quanto il ricorrente ha documentato di aver presentato il ricorso amministrativo, in via telematica, il
29/03/2023, tramite il patronato . CP_3
Venendo al merito, giova preliminarmente delineare il quadro normativo.
Con l'art. 2 della l. 29/05/1982, n. 297 è stato istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto”, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Secondo il meccanismo configurato dal citato art. 2, il dipendente che vanti il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto da datore di lavoro insolvente deve insinuarsi nello stato passivo, anche tardivamente, ai sensi del comma terzo;
decorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo (nel caso di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria) o dalla data della sentenza di omologazione (nel caso di procedura di concordato preventivo, e salvo che siano state proposte contestazioni allo stato passivo (nel qual caso il termine decorre dalla sentenza che decide tali contestazioni) il lavoratore ha diritto di presentare al Fondo domanda di corresponsione del TFR.
2 Il citato art. 2 prevede anche, al comma 5, che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Il d.lgs. 27/01/1992, n. 80, all'art. 1, rubricato “Garanzia dei crediti di lavoro”, ha poi disposto che
“nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2” (art. 1, comma 1), e cioè dei “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”. Nel caso di datore di lavoro non sia assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti (art. 1, comma 2).
Per il conseguimento dei crediti diversi dal TFR a carico del Fondo di garanzia, l'art. 2, comma 3 del d.lgs. 80/92 fa rinvio al disposto dell'art. 2, commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della l. 297/1982, istitutiva del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.
Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato – originariamente con riferimento al TFR, ma attestando principi di diritto che la S.C. ha costantemente ritenuto applicabili anche nel caso in cui si controverta dei crediti di cui al d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire dei “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono…” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4183 del
24/02/2006, Sez. L, Sentenza n. 13158 del 16/06/2011, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12971 del 09/06/2014,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26819 del 22/12/2016, Sez. L, Sentenza n. 30712 del 21/12/2017, Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020) – che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di CP_1 insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui alla l.
n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
Infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte
3 dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Presupposti dell'obbligo del Fondo di garanzia sono, dunque, il diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore e l'insolvenza dell'obbligato, accertata secondo le particolari procedure normativamente previste.
Tornando al caso di specie, il ricorrente è stato dipendente della dichiarata Controparte_4 fallita con sentenza del Tribunale di Benevento n. 16/2020.
Con ricorso del 23/07/2020 ha chiesto di essere ammesso al passivo per il complessivo importo di €
5.034,58, comprensivo delle retribuzioni per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2018, delle competenze di fine rapporto (incluso TFR) e dell'indennità sostitutiva del preavviso, quantificato sulla base delle corrispondenti buste paga nonché della certificazione unica 2019.
In particolare, da quest'ultimo documento (fra gli allegati al ricorso per l'ammissione al passivo) si evince che il TFR maturato nel corso del periodo lavorativo dal 16/09/2015 al 12/09/2018 ammontava a € 2.006,11. L'ammissione al passivo – come da stato passivo dichiarato esecutivo il 26/01/2021, avverso il quale non sono state presentate opposizioni – è avvenuta per il minore importo di € 4.671,05 per le mensilità da giugno a settembre 2018, comprensivo di TFR, ratei di tredicesima mensilità e mancato preavviso.
Il 12/10/2022 il ricorrente ha fatto domanda di intervento del Fondo di Garanzia.
Va a questo punto rilevato che il ricorrente non ha prodotto la copia della domanda.
Per quanto si desume dal provvedimento di reiezione del 17/01/2023 (per insufficienza della documentazione), la domanda presentata il 12/10/2022 era relativa al solo intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.
Tale conclusione è avvalorata dal rilievo che il ricorrente non ha ottemperato all'ordinanza del
12/06/2024, con cui è stato onerato a produrre “copia della domanda di intervento del fondo di garanzia per i crediti diversi dal TFR, con i relativi allegati”.
Del resto, dalla disamina del modello SR54 (da compilarsi a cura del lavoratore in caso di comprovato rifiuto di compilazione del modello SR52 da parte del responsabile della procedura concorsuale), versato in atti da entrambe le parti, si evince che il lavoratore dichiarava di aver lavorato alle dipendenze della dal 16/09/2015 al 12/09/2018 e di essere stato ammesso allo Controparte_4 stato passivo per l'importo complessivo di € 4.671,05, quale TFR versato al Fondo di tesoreria.
Ebbene, costituisce principio condiviso e consolidato (v. da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 41571 del 27/12/2021, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19767 del 09/08/2017, Cass. 07/07/2015 n. 14020) quello secondo il quale, in tema di benefici previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa prevista dalla l. n. 533 del 1973, art. 7, costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, senza che – in contrario – possano trarsi argomenti né dalla l. n. 533 del 1973, art. 8, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso della procedura amministrativa, né dall'art. 443
c.p.c. che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità – anziché l'improponibilità – della domanda soltanto per il caso del mancato esaurimento del provvedimento amministrativo, che sia stato però iniziato (cfr. al riguardo Cass. ord.
n. 6590 del 2014, Cass. n. 504 del 2010, Cass. n. 5149 del 2004, Cass. n. 11765 del 2004). Si è anche aggiunto che la mancanza della domanda amministrativa rende nulli tutti gli atti del processo, in quanto determina “una temporanea carenza di giurisdizione”, ed è rilevabile anche dopo la prima
4 udienza di discussione e “in qualsiasi stato e grado del giudizio” (cfr. Cass. 11 dicembre 1995 n.
12661; Cass. 2 luglio 1992 n. 8111; Cass. 23 agosto 1990 n. 8575).
In applicazione di tali pacifici principi, la domanda, nella parte in cui concerne l'intervento del Fondo di garanzia per i crediti diversi, va pertanto dichiarata improponibile.
È, viceversa, fondata quella relativa al TFR.
Ed invero, ricorrono tutti i presupposti per l'intervento del Fondo, in presenza di una datrice di lavoro dichiarata fallita con sentenza dell'11/03/2020, e di un credito insoluto a titolo di TFR, attestato dalla certificazione unica 2019 nonché dalla busta paga di settembre 2018, pari a € 2.006,11, per il quale
(fra gli altri crediti vantati dal lavoratore) vi è stata ammissione allo stato passivo, dichiarato esecutivo il 26/01/2021 e non opposto.
Tutte le predette circostanze sono documentali, oltre a non essere state specificamente contestate dall' . CP_1
Va quindi dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento, a carico del Fondo di garanzia, di €
2.006,11 a titolo di TFR, con conseguente condanna dell' al pagamento del suddetto importo, a CP_1 cui devono aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
In proposito, infatti, va rilevato che il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982 n. 297 e del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall' per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di CP_1 lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, legge
30 dicembre 1991 n. 412 (così, testualmente, Cass., Sez. Un., Sentenza n. 14220 del 03/10/2002).
Alla soccombenza dell' consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, che si CP_1 liquidano come in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore da €
1.101,00 a € 5.200,00, stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e la limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente al pagamento da parte dell' , quale gestore del Fondo di garanzia, di € 2.006,11 a titolo di TFR;
CP_1
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di cui al punto CP_1
1), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.312,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Benevento, 29 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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