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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
Parte_1
Con l'avv. INSALATA GIULIO
Ricorrente
CONTRO
, CP_1 con l'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.01.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetto da malattia CP_1
invalidante di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell' assicuratore CP_2
resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva in particolare il ricorrente di aver presentato all' in data 18.05.2022 istanza di CP_1 riconoscimento della seguente malattia professionale: “ernie discali multiple L4-L5 ed L5-S1 a livello lombare” che assumeva aver contratto a seguito dell'attività lavorativa svolta senza soluzione di continuità per oltre 20 anni e secondo le modalità meglio specificate in ricorso cui, per brevità, si rimanda.
L' denegava tale riconoscimento e con missiva datata 9.09.2022 comunicava di aver archiviato CP_1
la pratica per documentazione insufficiente. Avverso tale valutazione il Sig. proponeva, in data 9.11.2022, ricorso in opposizione rimasto Pt_1 senza esito;
seguiva, infine, l'introduzione del presente giudizio. si costituiva e contestava in fatto e diritto le avverse pretese, instando per il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio ed infine decisa, all'odierna udienza, come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda é fondata e deve esser accolta per le seguenti ragioni.
La parte ricorrente nella specie agisce per ottenere i benefici previdenziali conseguenti al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata. Come da costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 2018) in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ultimo Cassazione Civile, Sez. 6, 30 novembre 2021, n. 37534). Ebbene, nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte dal ricorrente e la patologia successivamente insorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato poi, dott. dopo una dettagliata analisi delle condizioni di Persona_1
parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli come diffusamente argomentato nella perizia prodotta, alla quale integralmente si rimanda, poiché alquanto articolata e complessa, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “Sulla base di quanto discusso è possibile rispondere al quesito posto dall'Ill.mo Giudice: “Accerti il C.T.U., visitato il ricorrente, esaminata la documentazione prodotta e praticati gli accertamenti che riterrà opportuni, se la malattia denunciata dallo stesso in ricorso abbia origine professionale e se dalla stessa siano derivati dei postumi permanenti;
in caso affermativo, dica, tenendo conto dei criteri fissati dal T.U. 1124/1965 e/o dall'art 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, quale sia il grado di inabilità permanente residuato al ricorrente”.
Risposta:
Visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione prodotta si è accertato che:
1. Il Ricorrente è affetto da Ernia discale L4-L5 paramediana destra con evidente contatto sulla radice ed L5-S1 mediana-paramediana;
2. La suddetta malattia denunciata dal ricorrente in ricorso ha origine professionale;
3. La stessa ha determinato postumi permanenti che determinano un grado di inabilità permanente quantificabile, in termini di danno biologico, secondo i criteri di cui all'art 13 D.lgs.
38/2000 e della menomazione n. 213 della vigente “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali di cui al D.M. 12 luglio 2000, nella misura del 8 (otto)%.”
Avverso tali risultanze, inviate pure in bozza alle parti in data 09/05/2024, pervenivano le sole osservazioni dell' che esprimeva “parere concorde con le conclusioni indicate nella bozza, sia CP_1
in termini di diagnosi, sia in termini di sussistenza di nesso di causalità tra la patologia accertata e
l'attività lavorativa svolta dal sia in termini di grado di danno biologico accertato.” Sicché Pt_1
il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in toto.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dal ricorrente, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata ed entro i limiti della stessa, da intendersi qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L' viene pertanto condannata alla corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo richiesto, CP_1
unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa relativa alla patologia dedotta in causa e sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura liquidata in CP_1
dispositivo.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura del 8%;
• condanna l' al pagamento della relativa prestazione in considerazione del predetto grado di CP_1
invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
• condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano CP_1 nella misura di €. 2.600,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
• pone le spese di ctu a carico dell' in via definitiva. CP_1
Brindisi, 14.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Puzzovio