CA
Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2024/278
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al numero 278 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria giurisdizione per l'anno 2024 promosso da:
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente a [...], C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, in Piazza Repubblica n°10, presso lo studio dell'avv. Cinzia Demontis, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE
Con ricorso depositato telematicamente in data 19.07.2024, Parte_1
ha chiesto alla Corte d'Appello di Cagliari la condanna del
[...] CP_2
al pagamento in suo favore della somma euro 23.040,00 oltre ad
[...]
interessi e rivalutazione monetaria come per legge, salva diversa somma maggiore o minore c ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, per l'irragionevole durata del processo innanzi alla
Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Cagliari da lei instaurato contro il suo ex marito, avente ad oggetto la richiesta di scioglimento CP_3
della comunione sulla proprietà della comune casa coniugale ed il conseguente versamento ad essa attrice del 50% del valore dell'immobile e di tutti i beni mobili ivi contenuti, con atto di citazione notificato in data 04 giugno 1999, conclusosi con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 866/2024, pubblicata il 25.03.2024, che dichiarava cessata la materia del contendere tra le parti perché esse erano pervenute ad un accordo transattivo avente ad oggetto il trasferimento della quota pari al 50% del valore dell'immobile, per un importo di circa euro 105.000,00, formalizzato con atto pubblico il 1° agosto 2023.
L'azione è ammissibile perché proposta, mediante deposito del ricorso, nel rispetto del termine di cui all'art. 4 L. n. 89/2001.
Avendo la causa presupposta già ecceduto i termini di ragionevole durata alla data di entrata in vigore delle modifiche del 2016 non è applicabile il comma I dell'art. 2 della legge n. 89/2001 nell'attuale formulazione.
Nel merito, la domanda è fondata nei termini che si vengono ad esporre.
Il giudizio di primo grado è durato dal 10.6.1999 (data di iscrizione a ruolo della causa) al 25.3.2024, data di pubblicazione della sentenza n.
866/2024 del Tribunale di Cagliari.
Deve tuttavia considerarsi quanto segue.
A seguito della pronuncia della sentenza non definitiva del Tribunale di Cagliari n. 935/2004 pubblicata il 29.3.2004, con ordinanza del 14.3.2007, depositata il 16.3.2007, il giudice, visto l'art. 786 c.p.c., ha delegato la direzione delle operazioni di vendita all'incanto e di divisione al notaio delegato dott. disponendo che le parti comparissero Persona_1 all'udienza da esso fissata e che avrebbe dovuto comunicare alle parti ed all'ufficio.
Risulta altresì dall'attestazione del Direttore della Cancelleria Civile, depositata a seguito della richiesta di chiarimenti del 25.11.2024, che il
Notaio non ha svolto alcuna attività.
Nello storico del SICID il procedimento risulta nello stato di
“sospeso” dal 16.3.2007.
Il procedimento è ripreso il 6.8.2021 con il deposito di comparsa contenente la costituzione di un nuovo difensore nell'interesse dell'odierna ricorrente che domandava che si procedesse alle operazioni di vendita.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 29.12.2023,
l'Atzei dava atto che la causa era stata transatta e l'immobile venduto.
Ad avviso del Consigliere, ai fini del presente procedimento, per determinare la durata del giudizio, deve essere considerato il periodo dall'iscrizione a ruolo (10.6.1999) al 16.3.2008, salvo il periodo dal 1.12.2000 al 30.1.2001 essendo il rinvio disposto per non risultare agli atti la comparsa di costituzione del convenuto, e dal 6.8.2021, data di deposito della comparsa di costituzione del nuovo difensore della odierna ricorrente, al
25.3.2024, data di pronuncia della sentenza n.866/2024 con la quale era definito il giudizio.
Infatti, a fronte della inattività del Notaio Delegato e dell'errata attribuzione al procedimento nel della condizione di “sospeso”, non Pt_2
può revocarsi in dubbio che lo “stallo” del giudizio debba essere ascritto alla condotta processuale di assoluta inerzia dell'odierna ricorrente e del convenuto, che si ritiene giustificabile per un anno dopo l'ultima ordinanza, in quanto essi, proprio alla luce del principio della ragionevole durata del processo, avrebbero dovuto attivarsi per porre rimedio alla situazione che si era venuta a determinare.
Letti i chiarimenti resi dalla il 18.12.2024, si evidenzia che il Pt_1
fatto che ella fosse difesa da altro legale non può ritenersi impeditivo della conoscenza dei solleciti eventualmente fatti nel suddetto periodo e che le richieste formulate all'udienza del 20.11.2001 e 26.4.2002 sono state accolte con la pronuncia della sentenza non definitiva.
Non paiono altresì conferenti i richiami giurisprudenziali di cui al ricorso che non si riferiscono a casi in cui il processo era formalmente e di fatto “sospeso”.
Ai fini del presente procedimento, il giudizio è pertanto durato anni
10 mesi 2 giorni 29, eccedendo di anni 7 il termine di ragionevole durata, non dovendo essere computate le frazioni temporali inferiori ai sei mesi.
Ai fini della determinazione della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto ex art. 2 bis l. n. 89/2001: 1) dell'esito del procedimento che si è concluso con una transazione tra le parti, che peraltro già dal 1.8.2023 avevano venduto l'immobile oggetto di divisione;
2) della natura della controversia avente ad oggetto questioni di carattere economico non aventi carattere d'urgenza, considerata la condotta processuale da esse tenuta.
Con riguardo alla somma che si liquida, essa è calcolata nella forbice prevista dall'art. 2 bis l. n.89/2001 (euro 400,00 - euro 800,00) in euro 400,00 per ciascun anno, somma ritenuta idonea a contemperare la serietà dell'indennizzo con l'effettiva consistenza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto, avente natura economica per un totale di euro 2800,00 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Si rigetta la richiesta di rivalutazione monetaria (cfr. Cass., n.
26.206/2016).
Le spese della presente procedura sono liquidate ex DM n.55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.147/2022 sulla base della tabella 8 ad esso allegata in relazione alla somma riconosciuta dovuta, applicando il valore medio. Si richiama Cass., n. 16512/2020. Si riconosce altresì la somma di euro 27,00 per spese vive.
PER QUESTI MOTIVI
Ingiunge al di pagare senza dilazione a Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 2800,00 a titolo di equa riparazione con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente procedura, liquidate in euro
473,00 per compensi di avvocato, oltre euro 27,00 per spese vive, IVA, CPA
e spese generali.
Cagliari il 24 marzo 2025
Il Consigliere delegato
Donatella Aru
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al numero 278 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria giurisdizione per l'anno 2024 promosso da:
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente a [...], C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, in Piazza Repubblica n°10, presso lo studio dell'avv. Cinzia Demontis, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE
Con ricorso depositato telematicamente in data 19.07.2024, Parte_1
ha chiesto alla Corte d'Appello di Cagliari la condanna del
[...] CP_2
al pagamento in suo favore della somma euro 23.040,00 oltre ad
[...]
interessi e rivalutazione monetaria come per legge, salva diversa somma maggiore o minore c ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, per l'irragionevole durata del processo innanzi alla
Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Cagliari da lei instaurato contro il suo ex marito, avente ad oggetto la richiesta di scioglimento CP_3
della comunione sulla proprietà della comune casa coniugale ed il conseguente versamento ad essa attrice del 50% del valore dell'immobile e di tutti i beni mobili ivi contenuti, con atto di citazione notificato in data 04 giugno 1999, conclusosi con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 866/2024, pubblicata il 25.03.2024, che dichiarava cessata la materia del contendere tra le parti perché esse erano pervenute ad un accordo transattivo avente ad oggetto il trasferimento della quota pari al 50% del valore dell'immobile, per un importo di circa euro 105.000,00, formalizzato con atto pubblico il 1° agosto 2023.
L'azione è ammissibile perché proposta, mediante deposito del ricorso, nel rispetto del termine di cui all'art. 4 L. n. 89/2001.
Avendo la causa presupposta già ecceduto i termini di ragionevole durata alla data di entrata in vigore delle modifiche del 2016 non è applicabile il comma I dell'art. 2 della legge n. 89/2001 nell'attuale formulazione.
Nel merito, la domanda è fondata nei termini che si vengono ad esporre.
Il giudizio di primo grado è durato dal 10.6.1999 (data di iscrizione a ruolo della causa) al 25.3.2024, data di pubblicazione della sentenza n.
866/2024 del Tribunale di Cagliari.
Deve tuttavia considerarsi quanto segue.
A seguito della pronuncia della sentenza non definitiva del Tribunale di Cagliari n. 935/2004 pubblicata il 29.3.2004, con ordinanza del 14.3.2007, depositata il 16.3.2007, il giudice, visto l'art. 786 c.p.c., ha delegato la direzione delle operazioni di vendita all'incanto e di divisione al notaio delegato dott. disponendo che le parti comparissero Persona_1 all'udienza da esso fissata e che avrebbe dovuto comunicare alle parti ed all'ufficio.
Risulta altresì dall'attestazione del Direttore della Cancelleria Civile, depositata a seguito della richiesta di chiarimenti del 25.11.2024, che il
Notaio non ha svolto alcuna attività.
Nello storico del SICID il procedimento risulta nello stato di
“sospeso” dal 16.3.2007.
Il procedimento è ripreso il 6.8.2021 con il deposito di comparsa contenente la costituzione di un nuovo difensore nell'interesse dell'odierna ricorrente che domandava che si procedesse alle operazioni di vendita.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 29.12.2023,
l'Atzei dava atto che la causa era stata transatta e l'immobile venduto.
Ad avviso del Consigliere, ai fini del presente procedimento, per determinare la durata del giudizio, deve essere considerato il periodo dall'iscrizione a ruolo (10.6.1999) al 16.3.2008, salvo il periodo dal 1.12.2000 al 30.1.2001 essendo il rinvio disposto per non risultare agli atti la comparsa di costituzione del convenuto, e dal 6.8.2021, data di deposito della comparsa di costituzione del nuovo difensore della odierna ricorrente, al
25.3.2024, data di pronuncia della sentenza n.866/2024 con la quale era definito il giudizio.
Infatti, a fronte della inattività del Notaio Delegato e dell'errata attribuzione al procedimento nel della condizione di “sospeso”, non Pt_2
può revocarsi in dubbio che lo “stallo” del giudizio debba essere ascritto alla condotta processuale di assoluta inerzia dell'odierna ricorrente e del convenuto, che si ritiene giustificabile per un anno dopo l'ultima ordinanza, in quanto essi, proprio alla luce del principio della ragionevole durata del processo, avrebbero dovuto attivarsi per porre rimedio alla situazione che si era venuta a determinare.
Letti i chiarimenti resi dalla il 18.12.2024, si evidenzia che il Pt_1
fatto che ella fosse difesa da altro legale non può ritenersi impeditivo della conoscenza dei solleciti eventualmente fatti nel suddetto periodo e che le richieste formulate all'udienza del 20.11.2001 e 26.4.2002 sono state accolte con la pronuncia della sentenza non definitiva.
Non paiono altresì conferenti i richiami giurisprudenziali di cui al ricorso che non si riferiscono a casi in cui il processo era formalmente e di fatto “sospeso”.
Ai fini del presente procedimento, il giudizio è pertanto durato anni
10 mesi 2 giorni 29, eccedendo di anni 7 il termine di ragionevole durata, non dovendo essere computate le frazioni temporali inferiori ai sei mesi.
Ai fini della determinazione della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto ex art. 2 bis l. n. 89/2001: 1) dell'esito del procedimento che si è concluso con una transazione tra le parti, che peraltro già dal 1.8.2023 avevano venduto l'immobile oggetto di divisione;
2) della natura della controversia avente ad oggetto questioni di carattere economico non aventi carattere d'urgenza, considerata la condotta processuale da esse tenuta.
Con riguardo alla somma che si liquida, essa è calcolata nella forbice prevista dall'art. 2 bis l. n.89/2001 (euro 400,00 - euro 800,00) in euro 400,00 per ciascun anno, somma ritenuta idonea a contemperare la serietà dell'indennizzo con l'effettiva consistenza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto, avente natura economica per un totale di euro 2800,00 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Si rigetta la richiesta di rivalutazione monetaria (cfr. Cass., n.
26.206/2016).
Le spese della presente procedura sono liquidate ex DM n.55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.147/2022 sulla base della tabella 8 ad esso allegata in relazione alla somma riconosciuta dovuta, applicando il valore medio. Si richiama Cass., n. 16512/2020. Si riconosce altresì la somma di euro 27,00 per spese vive.
PER QUESTI MOTIVI
Ingiunge al di pagare senza dilazione a Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 2800,00 a titolo di equa riparazione con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente procedura, liquidate in euro
473,00 per compensi di avvocato, oltre euro 27,00 per spese vive, IVA, CPA
e spese generali.
Cagliari il 24 marzo 2025
Il Consigliere delegato
Donatella Aru