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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1321/22
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 1321/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Budini, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
GIANLUCA GIOVANNANGELO, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.24, le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
L'appellante: “[…] Si riporta alle domande e ne chiede l'accoglimento. Chiede che la causa sia trattenuta a decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
pagina 1 di 9 L'appellata: “[…] Chiede che l'Ill.mo Tribunale di Chieti voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto contro l'impugnata sentenza, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
SINTESI DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Nel novembre del 2020, – comproprietaria di un appartamento sito al CP_1
3° piano di un edificio condominiale sito a Francavilla al Mare, Via Gran Sasso n. 11 – convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace, - proprietaria Parte_1 dell'appartamento al 4° piano del medesimo stabile, sovrastante quello dell'attrice - chiedendone la condanna, ex artt. 2043 e 2051 c.c., a risarcirle i danni subiti al proprio immobile (quantificati in €. 3000,00), a causa – a dire della stessa – di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile della convenuta.
2. - nel costituirsi in giudizio – eccepì: il difetto di legittimazione attiva Parte_1 dell'attrice, sia perché l'immobile asseritamente danneggiato era sottoposto – a suo dire - a procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Chieti, con conseguente legittimazione attiva del custode del bene nominato nella procedura, sia perché detto immobile era in comproprietà con altro soggetto, sicchè la avrebbe potuto rivendicare il ristoro soltanto del 50% dei CP_1 presunti danni riportati dal manufatto;
il difetto della propria legittimazione attiva, posto che l'attrice avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese risarcitorie al condominio. Nel merito, sostenne che non esistevano fenomeni infiltrativi (esistiti in passato, ma risolti all'esito di un contenzioso tra la originaria proprietaria dell'immobile dell'attrice ed il condominio, che aveva risarcito tutti i danni ivi verificatisi) e, in ogni caso, la eccessività delle somme rivendicate dalla controparte. In subordine, chiese il rigetto della domanda della , CP_1 sostenendo che quest'ultima non poteva promuovere quel giudizio, ma avrebbe dovuto chiederle ante causam la compensazione del suo credito con quello di importo superiore da lei vantato a titolo di rimborso delle spese processuali di un precedente giudizio possessorio, che la prima aveva intentato, rimanendo soccombente, contro l'esponente per le presunte infiltrazioni provenienti dal suo immobile.
pagina 2 di 9 3. All'esito del processo, nel quale venne espletata una CTU per la soluzione delle questioni tecniche controverse, il Giudice di Pace, in accoglimento della domanda dell'attrice, accertò la esistenza delle infiltrazioni da quella denunziate e la loro provenienza dal terrazzo della convenuta (che qualificò bene di sua proprietà esclusiva) e, di conseguenza, condannò quest'ultima al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore della prima, della somma di €.
1.727,00 (oltre accessori) - pari all'importo die lavori che il CTU aveva ritenuto necessari per la eliminazione dei danni – e al rimborso delle spese di lite e di CTU.
4. La ha proposto appello avverso la citata sentenza, chiedendo al Tribunale - in Pt_1 parziale modifica della stessa – il riconoscimento della propria responsabilità - per i danni accertati dal CTU - soltanto nella misura di 1/3 e, dunque, soltanto per la minor somma di €.
575,66, avendo il CTU accertato che il balcone dell'esponente, dal quale erano sorte le infiltrazioni, era - per caratteristiche - un terrazzo a livello, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1126 c.c. Nel contempo, l'appellante, lamentando l'omessa pronunzia del Giudice di Pace sulla sua eccezione di compensazione, ha chiesto dichiararsi la compensazione del credito risarcitorio della controparte con il proprio maggior controcredito.
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
5. La ha chiesto il rigetto del gravame, assumendo, per un verso, che la mancanza, nel CP_1 balcone della , di qualsivoglia funzione di copertura dell'edificio condominiale Pt_1 escludeva la operatività della disciplina di cui all'art. 1126 c.c. invocata dalla controparte e, per altro verso, che la responsabilità esclusiva di quest'ultima derivasse anche dal fatto che la stessa - benchè destinataria di plurime richieste stragiudiziali ante causam dell'esponente di eliminazione delle cause delle infiltrazioni – non solo non aveva mai risposto ad esse, ma non aveva neppure mai avvisato il condominio di tale problematica;
ha aggiunto la non censurabilità della sentenza per non avere disposto la compensazione dei credit invocata dalla controparte, non sussistendo i presupposti giuridici per pronunciarla.
6. La causa giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 9 8. È bene rilevare preliminarmente come non sono state oggetto di gravame e, pertanto, sono passate in giudicato le statuizioni della sentenza di I grado che:
-) hanno riconosciuto la esistenza delle infiltrazioni a danno dell'appartamento dell'attrice e la loro provenienza dal balcone sovrastante della convenuta;
-) hanno quantificato in complessivi €. 1.727,00 i danni subiti dall'attrice in conseguenza delle predette infiltrazioni.
Infatti, l'appellante ha chiesto al Tribunale, come visto, di riconoscere la propria responsabilità per i predetti danni soltanto nella misura di 1/3, in quanto sussisterebbe - a suo dire - una responsabilità concorrente per 2/3 in capo al , ai sensi e per gli CP_2 effetti di cui all'art. 1126 c.c. (“Lastrici solari di uso esclusivo”), che cosi stabilisce: “Quando
l'uso dei lastrici solario di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.
9. Tanto premesso in ordine al perimetro del thema decidendum della controversia devoluto al giudice del gravame, deve rigettarsi la doglianza con cui la lamenta di essere stata Pt_1 illegittimamente condannata al risarcimento dell'intero danno subito dall'appartamento della
. CP_1
9.1 Infatti, è vero - come sostenuto dalla appellante - che al terrazzo di pertinenza del suo appartamento (da cui sono risultate provenire le infiltrazioni a danno del sottostante immobile della appellata) deve attribuirsi la qualificazione di “terrazza a livello”, posto che detta terrazza – come risulta dalle fotografie in atti e dalla relazione di CTU - “insiste non sulla verticale del balcone sottostante della , bensì su una porzione del vano CP_1 soggiorno dell'appartamento di quest'ultima, facendone di conseguenza da copertura” (cfr. le due relazioni del CTU espletata in prime cure;
cfr. la relazione di CTU espletata dal Per_1
Geom. nel giudizio possessorio intercorso tra le parti nel 2017 e il grafico del balcone Per_2
e dell'edificio di cui all'allegato 2 della predetta relazione).
Ed al riguardo è noto che, “perché si abbia una terrazza a livello, equiparata al lastrico solare anche ai fini dell'art. 1126 c.c. (e dunque perché alla sua manutenzione siano tenuti tutti i condomini cui essa funge da copertura), è indispensabile che la terrazza consista pagina 4 di 9 (come nella specie: ndr) in una superficie scoperta, posta al sommo di alcuni vani, ma non necessariamente alla sommità dell'intero fabbricato, e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, destinata perciò
(come nella specie: ndr) tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto, e soprattutto, a dare un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale rappresenta una proiezione verso l'esterno, ben potendo rivestire tali caratteristiche, pertanto, la terrazza a livello incassata nel corpo del fabbricato” (cfr. ez. 6 - 2, Ordinanza n.
35316 del 18/11/2021 Cass. Sez. 2, 17/07/2007, n. 15913).
Viceversa, “restano a carico esclusivo dei proprietari delle unità immobiliari corrispondenti le spese di restauro dei balconi aggettanti dell'edificio condominiale, ovvero, di quelli sporgenti dalla facciata, in quanto elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, poiché essi non svolgono alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35316 del 18/11/2021).
Pertanto, “la terrazza a livello, con funzione (come nella specie: ndr) di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti (ancorché appartenentiad unità immobiliari rientranti in edifici autonomi, ma tra loro materialmente congiunti) deve ritenersi bene di proprietà ex art. 1117 c.c., giacché, svolgendo la medesima CP_3 funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato;
né osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo (ubicato, nella specie, in uno degli edifici coperti ed) al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini sulla cosa comune, ex art. 819 c.c., né essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri ed occorrendo, al contrario, che la deroga all'attribuzione legale al , con assegnazione della CP_2 terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20287 del 23/08/2017).
9.2 E' parimenti vero che “la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi pagina 5 di 9 danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il
in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla CP_2 conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 516 del 11/01/2022 Cass. S.U. n. 9449 del 2016; Cass. n. 3239 del 2017).
9.3 Ma proprio dal regime di responsabilità di cui all'art. 1126 c.c., sopra richiamato, discende
“la conseguenza che il rapporto di responsabilità che si instaura ex art. 1226 c.c. tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 516 del 11/01/2022; Cass. n. 20692 del 2016;
Cass. n. 1674 del 2015; cfr. anche Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28253 del 09/10/2023).
Infatti, “Il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 c.c., non può essere imputata né al , quale ente di sola CP_2 gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini” (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 26521 del 11/10/2024).
Ne deriva che, “in caso di azione ex art. 2051 cod. civ. esperita da un condomino in relazione
a danni alla sua proprietà individuale che originino da parti comuni, la domanda risarcitoria può essere proposta, ex art. 2055 cod. civ., nei riguardi di un singolo condomino
e non necessariamente dell'intero condominio” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26521 del
11/10/2024).
9.4 Da quanto rilevato discende che la pretesa della (in astratto corresponsabile Pt_1 solidale dei danni di cui è processo: vd. infra) di rispondere verso la danneggiata – in deroga ai summenzionati principi di solidarietà – soltanto di 1/3 dei danni medesimi è giuridicamente infondata. pagina 6 di 9 10. Inoltre, una tale pretesa risulta immeritevole di accoglimento anche da diversa prospettiva.
10.1 E' bene rilevare al riguardo che il regime di responsabilità solidale di cui all'art. 1226 c.c. non opera tutte le volte in cui l'evento dannoso subito da un condomino e derivante da un bene comune sia attribuibile a colpa esclusiva del suo usuario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 07/02/2017: nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, a seguito del crollo di una terrazza di uso esclusivo, aveva ripartito le conseguenti spese di riparazione senza valutare l'ascrivibilità, o meno, delle cause dell'evento, determinato dalla corrosione delle strutture portanti in ferro per assenza di manutenzione del pavimento, alla responsabilità esclusiva dell'usuario).
10.2 Nella specie, sussiste la esclusiva responsabilità della per i danni in questione, Pt_1 essendo stato processualmente acclarato che la stessa, benchè attinta, sin dal 2017, da plurime denunzie della della esistenza e persistenza delle infiltrazioni e di richiesta di CP_1 interventi risolutivi, non solo non ha mai risposto ad esse, ma non ha mai informato di tali problematiche il sì da meritare un giudizio di esclusiva responsabilità per CP_2
l'essere rimasto “difettoso” il terrazzo in parola (a suo accesso e uso esclusivo).
11. Passando all'esame dell'ultimo motivo di gravame proposto, invero con esso la Pt_1 introduce una eccezione nuova (quella di compensazione) che non aveva sollevato in prime cure.
Infatti, mentre nell'atto di gravame, ella ha chiesto di “dichiarare la compensazione ex lege” del credito di €. 575,66 spettante alla controparte “con il credito vantato dalla convenuta” a titolo di rimborso delle spese del giudizio possessorio prima richiamato (cfr. l'atto di appello), nella comparsa di risposta di I grado la stessa aveva chiesto il rigetto della domanda risarcitoria attorea, assumendo che l'attrice, “avendo un debito superiore, non poteva promuovere il presente giudizio ma doveva chiedere la compensazione del suo credito con quello della allorchè la predetta ha azionato il titolo de quo” (cfr. la comparsa di Pt_1 risposta in I grado;
cfr. le analoghe conclusioni formulate dalla convenuta nella comparsa conclusionale di I grado).
11.1 Una tale eccezione di “improcedibilità” dell'azione della - tale dovendosi CP_1 qualificare quella sollevata innanzi al Giudice di Pace dalla convenuta – non è stata riproposta in appello e – in ogni caso – è palesemente infondata: infatti, nessuna norma pagina 7 di 9 giuridica impone ad un soggetto che ritenga di vantare un credito verso un altro soggetto (il quale contesti, ovvero non riconosca quel credito e che a sua volta sia titolare di un credito certo e liquido verso il primo) - come condizione di “promuovibilità” della domanda giudiziale di pagamento di detto credito – di “chiedere” previamente all'altro, ante causam, una compensazione tra i due crediti.
11.2 Peraltro si è visto che la , sia nella fase ante causam, sia nel corso dell'intero Pt_1 giudizio di I grado, ha sempre negato la esistenza di un credito risarcitorio della nei CP_1 propri confronti, sicchè non è dato di capire come la prima possa dolersi del fatto che la controparte non abbia preteso ante causam una compensazione del maggior credito della con un proprio controcredito da questa sempre negato non solo prima, ma anche Pt_1 durante tutto il corso del giudizio di I grado.
Peraltro, sino alla pronuncia della sentenza di I grado (che ha accertato la esistenza del credito risarcitorio dell'attrice) lo stesso non era né liquido né esigibile, sicchè lo stesso richiamo all'istituto della compensazione è infondato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1243 c.c.
11.3 La ha sollevato una rituale eccezione di compensazione soltanto nell'atto di Pt_1 gravame, ma – trattandosi di eccezione in senso stretto (art. 1242 c.c.) – si tratta di eccezione inammissibile, in quanto nuova (per il principio per cui “la questione relativa all'esistenza, alla natura ed all'importo dei crediti da opporre eventualmente in compensazione a quelli dedotti in giudizio dalla controparte non è rilevabile d'ufficio ed è soggetta all'onere di allegazione e di prova: essa costituisce, pertanto, eccezione in senso stretto (e non già mera argomentazione difensiva)”, cfr. ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 5444 del 11/04/2001).
11.4 Inoltre, e ad abundantiam, va sottolineato come “La compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4313 del 14/02/2019; Cass. 8/04/2013, n. 8525).
12. L'appello deve essere pertanto rigettato, con condanna della appellante al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dell'appellata, da liquidarsi come da dispositivo, in favore del difensore di quest'ultima, dichiaratosi antistatario e nei valori tabellari medi delle cause pagina 8 di 9 del valore corrispondente, salvo che nei parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria
(esauritasi nella prima udienza).
13. L'appellante deve essere altresì condannata al versamento, ex art. art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata respinta integralmente l'impugnazione dallo stesso proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. N. 1321/22, avverso la sentenza n. 31/22 del Giudice di Pace di Chieti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello.
ON
l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dall'appellata, che liquida – in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario - in €. 2.127,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, ed altri accessori di legge.
ON parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato ovvero da versare.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 7.4.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 1321/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Budini, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
GIANLUCA GIOVANNANGELO, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.24, le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
L'appellante: “[…] Si riporta alle domande e ne chiede l'accoglimento. Chiede che la causa sia trattenuta a decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
pagina 1 di 9 L'appellata: “[…] Chiede che l'Ill.mo Tribunale di Chieti voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto contro l'impugnata sentenza, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
SINTESI DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Nel novembre del 2020, – comproprietaria di un appartamento sito al CP_1
3° piano di un edificio condominiale sito a Francavilla al Mare, Via Gran Sasso n. 11 – convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace, - proprietaria Parte_1 dell'appartamento al 4° piano del medesimo stabile, sovrastante quello dell'attrice - chiedendone la condanna, ex artt. 2043 e 2051 c.c., a risarcirle i danni subiti al proprio immobile (quantificati in €. 3000,00), a causa – a dire della stessa – di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile della convenuta.
2. - nel costituirsi in giudizio – eccepì: il difetto di legittimazione attiva Parte_1 dell'attrice, sia perché l'immobile asseritamente danneggiato era sottoposto – a suo dire - a procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Chieti, con conseguente legittimazione attiva del custode del bene nominato nella procedura, sia perché detto immobile era in comproprietà con altro soggetto, sicchè la avrebbe potuto rivendicare il ristoro soltanto del 50% dei CP_1 presunti danni riportati dal manufatto;
il difetto della propria legittimazione attiva, posto che l'attrice avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese risarcitorie al condominio. Nel merito, sostenne che non esistevano fenomeni infiltrativi (esistiti in passato, ma risolti all'esito di un contenzioso tra la originaria proprietaria dell'immobile dell'attrice ed il condominio, che aveva risarcito tutti i danni ivi verificatisi) e, in ogni caso, la eccessività delle somme rivendicate dalla controparte. In subordine, chiese il rigetto della domanda della , CP_1 sostenendo che quest'ultima non poteva promuovere quel giudizio, ma avrebbe dovuto chiederle ante causam la compensazione del suo credito con quello di importo superiore da lei vantato a titolo di rimborso delle spese processuali di un precedente giudizio possessorio, che la prima aveva intentato, rimanendo soccombente, contro l'esponente per le presunte infiltrazioni provenienti dal suo immobile.
pagina 2 di 9 3. All'esito del processo, nel quale venne espletata una CTU per la soluzione delle questioni tecniche controverse, il Giudice di Pace, in accoglimento della domanda dell'attrice, accertò la esistenza delle infiltrazioni da quella denunziate e la loro provenienza dal terrazzo della convenuta (che qualificò bene di sua proprietà esclusiva) e, di conseguenza, condannò quest'ultima al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore della prima, della somma di €.
1.727,00 (oltre accessori) - pari all'importo die lavori che il CTU aveva ritenuto necessari per la eliminazione dei danni – e al rimborso delle spese di lite e di CTU.
4. La ha proposto appello avverso la citata sentenza, chiedendo al Tribunale - in Pt_1 parziale modifica della stessa – il riconoscimento della propria responsabilità - per i danni accertati dal CTU - soltanto nella misura di 1/3 e, dunque, soltanto per la minor somma di €.
575,66, avendo il CTU accertato che il balcone dell'esponente, dal quale erano sorte le infiltrazioni, era - per caratteristiche - un terrazzo a livello, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1126 c.c. Nel contempo, l'appellante, lamentando l'omessa pronunzia del Giudice di Pace sulla sua eccezione di compensazione, ha chiesto dichiararsi la compensazione del credito risarcitorio della controparte con il proprio maggior controcredito.
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
5. La ha chiesto il rigetto del gravame, assumendo, per un verso, che la mancanza, nel CP_1 balcone della , di qualsivoglia funzione di copertura dell'edificio condominiale Pt_1 escludeva la operatività della disciplina di cui all'art. 1126 c.c. invocata dalla controparte e, per altro verso, che la responsabilità esclusiva di quest'ultima derivasse anche dal fatto che la stessa - benchè destinataria di plurime richieste stragiudiziali ante causam dell'esponente di eliminazione delle cause delle infiltrazioni – non solo non aveva mai risposto ad esse, ma non aveva neppure mai avvisato il condominio di tale problematica;
ha aggiunto la non censurabilità della sentenza per non avere disposto la compensazione dei credit invocata dalla controparte, non sussistendo i presupposti giuridici per pronunciarla.
6. La causa giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 9 8. È bene rilevare preliminarmente come non sono state oggetto di gravame e, pertanto, sono passate in giudicato le statuizioni della sentenza di I grado che:
-) hanno riconosciuto la esistenza delle infiltrazioni a danno dell'appartamento dell'attrice e la loro provenienza dal balcone sovrastante della convenuta;
-) hanno quantificato in complessivi €. 1.727,00 i danni subiti dall'attrice in conseguenza delle predette infiltrazioni.
Infatti, l'appellante ha chiesto al Tribunale, come visto, di riconoscere la propria responsabilità per i predetti danni soltanto nella misura di 1/3, in quanto sussisterebbe - a suo dire - una responsabilità concorrente per 2/3 in capo al , ai sensi e per gli CP_2 effetti di cui all'art. 1126 c.c. (“Lastrici solari di uso esclusivo”), che cosi stabilisce: “Quando
l'uso dei lastrici solario di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.
9. Tanto premesso in ordine al perimetro del thema decidendum della controversia devoluto al giudice del gravame, deve rigettarsi la doglianza con cui la lamenta di essere stata Pt_1 illegittimamente condannata al risarcimento dell'intero danno subito dall'appartamento della
. CP_1
9.1 Infatti, è vero - come sostenuto dalla appellante - che al terrazzo di pertinenza del suo appartamento (da cui sono risultate provenire le infiltrazioni a danno del sottostante immobile della appellata) deve attribuirsi la qualificazione di “terrazza a livello”, posto che detta terrazza – come risulta dalle fotografie in atti e dalla relazione di CTU - “insiste non sulla verticale del balcone sottostante della , bensì su una porzione del vano CP_1 soggiorno dell'appartamento di quest'ultima, facendone di conseguenza da copertura” (cfr. le due relazioni del CTU espletata in prime cure;
cfr. la relazione di CTU espletata dal Per_1
Geom. nel giudizio possessorio intercorso tra le parti nel 2017 e il grafico del balcone Per_2
e dell'edificio di cui all'allegato 2 della predetta relazione).
Ed al riguardo è noto che, “perché si abbia una terrazza a livello, equiparata al lastrico solare anche ai fini dell'art. 1126 c.c. (e dunque perché alla sua manutenzione siano tenuti tutti i condomini cui essa funge da copertura), è indispensabile che la terrazza consista pagina 4 di 9 (come nella specie: ndr) in una superficie scoperta, posta al sommo di alcuni vani, ma non necessariamente alla sommità dell'intero fabbricato, e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, destinata perciò
(come nella specie: ndr) tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto, e soprattutto, a dare un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale rappresenta una proiezione verso l'esterno, ben potendo rivestire tali caratteristiche, pertanto, la terrazza a livello incassata nel corpo del fabbricato” (cfr. ez. 6 - 2, Ordinanza n.
35316 del 18/11/2021 Cass. Sez. 2, 17/07/2007, n. 15913).
Viceversa, “restano a carico esclusivo dei proprietari delle unità immobiliari corrispondenti le spese di restauro dei balconi aggettanti dell'edificio condominiale, ovvero, di quelli sporgenti dalla facciata, in quanto elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, poiché essi non svolgono alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35316 del 18/11/2021).
Pertanto, “la terrazza a livello, con funzione (come nella specie: ndr) di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti (ancorché appartenentiad unità immobiliari rientranti in edifici autonomi, ma tra loro materialmente congiunti) deve ritenersi bene di proprietà ex art. 1117 c.c., giacché, svolgendo la medesima CP_3 funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato;
né osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo (ubicato, nella specie, in uno degli edifici coperti ed) al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini sulla cosa comune, ex art. 819 c.c., né essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri ed occorrendo, al contrario, che la deroga all'attribuzione legale al , con assegnazione della CP_2 terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20287 del 23/08/2017).
9.2 E' parimenti vero che “la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi pagina 5 di 9 danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il
in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla CP_2 conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 516 del 11/01/2022 Cass. S.U. n. 9449 del 2016; Cass. n. 3239 del 2017).
9.3 Ma proprio dal regime di responsabilità di cui all'art. 1126 c.c., sopra richiamato, discende
“la conseguenza che il rapporto di responsabilità che si instaura ex art. 1226 c.c. tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 516 del 11/01/2022; Cass. n. 20692 del 2016;
Cass. n. 1674 del 2015; cfr. anche Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28253 del 09/10/2023).
Infatti, “Il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 c.c., non può essere imputata né al , quale ente di sola CP_2 gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini” (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 26521 del 11/10/2024).
Ne deriva che, “in caso di azione ex art. 2051 cod. civ. esperita da un condomino in relazione
a danni alla sua proprietà individuale che originino da parti comuni, la domanda risarcitoria può essere proposta, ex art. 2055 cod. civ., nei riguardi di un singolo condomino
e non necessariamente dell'intero condominio” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26521 del
11/10/2024).
9.4 Da quanto rilevato discende che la pretesa della (in astratto corresponsabile Pt_1 solidale dei danni di cui è processo: vd. infra) di rispondere verso la danneggiata – in deroga ai summenzionati principi di solidarietà – soltanto di 1/3 dei danni medesimi è giuridicamente infondata. pagina 6 di 9 10. Inoltre, una tale pretesa risulta immeritevole di accoglimento anche da diversa prospettiva.
10.1 E' bene rilevare al riguardo che il regime di responsabilità solidale di cui all'art. 1226 c.c. non opera tutte le volte in cui l'evento dannoso subito da un condomino e derivante da un bene comune sia attribuibile a colpa esclusiva del suo usuario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 07/02/2017: nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, a seguito del crollo di una terrazza di uso esclusivo, aveva ripartito le conseguenti spese di riparazione senza valutare l'ascrivibilità, o meno, delle cause dell'evento, determinato dalla corrosione delle strutture portanti in ferro per assenza di manutenzione del pavimento, alla responsabilità esclusiva dell'usuario).
10.2 Nella specie, sussiste la esclusiva responsabilità della per i danni in questione, Pt_1 essendo stato processualmente acclarato che la stessa, benchè attinta, sin dal 2017, da plurime denunzie della della esistenza e persistenza delle infiltrazioni e di richiesta di CP_1 interventi risolutivi, non solo non ha mai risposto ad esse, ma non ha mai informato di tali problematiche il sì da meritare un giudizio di esclusiva responsabilità per CP_2
l'essere rimasto “difettoso” il terrazzo in parola (a suo accesso e uso esclusivo).
11. Passando all'esame dell'ultimo motivo di gravame proposto, invero con esso la Pt_1 introduce una eccezione nuova (quella di compensazione) che non aveva sollevato in prime cure.
Infatti, mentre nell'atto di gravame, ella ha chiesto di “dichiarare la compensazione ex lege” del credito di €. 575,66 spettante alla controparte “con il credito vantato dalla convenuta” a titolo di rimborso delle spese del giudizio possessorio prima richiamato (cfr. l'atto di appello), nella comparsa di risposta di I grado la stessa aveva chiesto il rigetto della domanda risarcitoria attorea, assumendo che l'attrice, “avendo un debito superiore, non poteva promuovere il presente giudizio ma doveva chiedere la compensazione del suo credito con quello della allorchè la predetta ha azionato il titolo de quo” (cfr. la comparsa di Pt_1 risposta in I grado;
cfr. le analoghe conclusioni formulate dalla convenuta nella comparsa conclusionale di I grado).
11.1 Una tale eccezione di “improcedibilità” dell'azione della - tale dovendosi CP_1 qualificare quella sollevata innanzi al Giudice di Pace dalla convenuta – non è stata riproposta in appello e – in ogni caso – è palesemente infondata: infatti, nessuna norma pagina 7 di 9 giuridica impone ad un soggetto che ritenga di vantare un credito verso un altro soggetto (il quale contesti, ovvero non riconosca quel credito e che a sua volta sia titolare di un credito certo e liquido verso il primo) - come condizione di “promuovibilità” della domanda giudiziale di pagamento di detto credito – di “chiedere” previamente all'altro, ante causam, una compensazione tra i due crediti.
11.2 Peraltro si è visto che la , sia nella fase ante causam, sia nel corso dell'intero Pt_1 giudizio di I grado, ha sempre negato la esistenza di un credito risarcitorio della nei CP_1 propri confronti, sicchè non è dato di capire come la prima possa dolersi del fatto che la controparte non abbia preteso ante causam una compensazione del maggior credito della con un proprio controcredito da questa sempre negato non solo prima, ma anche Pt_1 durante tutto il corso del giudizio di I grado.
Peraltro, sino alla pronuncia della sentenza di I grado (che ha accertato la esistenza del credito risarcitorio dell'attrice) lo stesso non era né liquido né esigibile, sicchè lo stesso richiamo all'istituto della compensazione è infondato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1243 c.c.
11.3 La ha sollevato una rituale eccezione di compensazione soltanto nell'atto di Pt_1 gravame, ma – trattandosi di eccezione in senso stretto (art. 1242 c.c.) – si tratta di eccezione inammissibile, in quanto nuova (per il principio per cui “la questione relativa all'esistenza, alla natura ed all'importo dei crediti da opporre eventualmente in compensazione a quelli dedotti in giudizio dalla controparte non è rilevabile d'ufficio ed è soggetta all'onere di allegazione e di prova: essa costituisce, pertanto, eccezione in senso stretto (e non già mera argomentazione difensiva)”, cfr. ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 5444 del 11/04/2001).
11.4 Inoltre, e ad abundantiam, va sottolineato come “La compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4313 del 14/02/2019; Cass. 8/04/2013, n. 8525).
12. L'appello deve essere pertanto rigettato, con condanna della appellante al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dell'appellata, da liquidarsi come da dispositivo, in favore del difensore di quest'ultima, dichiaratosi antistatario e nei valori tabellari medi delle cause pagina 8 di 9 del valore corrispondente, salvo che nei parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria
(esauritasi nella prima udienza).
13. L'appellante deve essere altresì condannata al versamento, ex art. art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata respinta integralmente l'impugnazione dallo stesso proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. N. 1321/22, avverso la sentenza n. 31/22 del Giudice di Pace di Chieti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello.
ON
l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dall'appellata, che liquida – in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario - in €. 2.127,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, ed altri accessori di legge.
ON parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato ovvero da versare.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 7.4.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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