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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/11/2024, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico in funzione di Giudice del lavoro dottor Giampiero PANICO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 155 del 2023 R.G.L., su ricorso capofila depositato il 13 febbraio 2023,
avente ad oggetto:
RAPPORTO DI AGENZIA E ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE EX ART.
409 N. 3 C.P.C.,
promossa da: res.te in Sarzana (SP), c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Riccardo PRECETTI e Carlo PELLI (indirizzi p.e.c. e ed elettivamente domiciliato come in Email_1 Email_2
atti,
RICORRENTE (CONVENUTO IN CAUSA RIUNITA)
contro
:
c.f. e p. I.V.A. ), sedente in Milano (MI), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Antonella NEGRI, Arianna COLOMBO, Didier MONTINGELLI, Valentina MALFANTI (indirizzi p.e.c. , Email_3
, Email_4 Email_5
, elettivamente domiciliata come in atti, Email_6
CONVENUTO (RICORRENTE IN CAUSA RIUNITA)
sulle seguenti conclusioni delle parti: per ciascuna parte:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato e poi ritualmente notificato, il ricorrente, già legato, con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a parte convenuta, citava in giudizio quest'ultima e così concludeva:
«… il Giudice adito, 1) accertare la nullità ex artt. 1345 e 1418 c.c. della risoluzione di dai Controparte_1 contratti di collaborazione sottoscritti tra le parti il 1° gennaio 2013 ed il 19 dicembre
2016 in quanto mossa da motivo illecito unico e determinante, o comunque accertare l'illegittimità ed ingiustificatezza della medesima risoluzione, condannando in ogni caso la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dei compensi maturati e maturandi dalla medesima risoluzione alle scadenze naturali dei contratti, o in subordine al risarcimento del danno in misura pari ai medesimi compensi, ammontanti ad € 321.330,00 per la parte fissa e ad € 48.000,00 - salvo la diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa - per la parte variabile prevista dall'art. 6, punto b), del contratto del 1° gennaio 2013;
2)
- accertare il diritto del ricorrente al pagamento, entro 24 mesi dalla cessazione del rapporto e quindi entro il 28 luglio 2024, dell'indennità forfettaria di cui all'art. 9 del contratto sottoscritto il 1° gennaio 2013, in misura pari ad € 480.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa,
- condannare la Società convenuta al pagamento della medesima indennità entro il predetto termine del 28 luglio 2024. Il tutto con condanna al pagamento sulle somme capitali di interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di avvocato…»: ric., pp. 28 s..
Parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace, attesa la ritualità della notifica nei suoi confronti.
2. Nelle more della trattazione di questa causa, parte convenuta proponeva, nei confronti dell'odierno ricorrente, separato giudizio, avanti questo stesso Tribunale-giudice del lavoro, rubricato al n. 1082 del 2023 R.G.L. ed assegnato, inizialmente, ad altro
Magistrato, nel quale così concludeva: «… al Tribunale adìto, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinta e previa ogni occorrente declaratoria: I. in via preliminare, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, anche di connessione del presente giudizio con quello pendente avanti questo stesso Tribunale, Sezione Lavoro, R.G. n. 155/2023, Giudice Dott. Giampiero Panico, prossima udienza prevista per il 2 novembre 2023, ore 10:00
- disporne la riunione ai sensi dell'art. 274 c.p.c. e dell'art. 151 disp. att. c.p.c., previo ogni opportuno e necessario provvedimento;
II. accertare e dichiarare i gravi inadempimenti contrattuali del Dott. …, per tutti i Parte_1 motivi di cui al ricorso;
III. accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cod. civ. dei contratti sottoscritti dal Dott. e da in data 1° gennaio 2013 (per consulenza in Parte_1 Controparte_1 materia di vendita e marketing, doc. 14) e 19 dicembre 2016 (per consulenza in materia di sviluppo dei prodotti, doc. 15), o comunque la legittimità del recesso per giusta causa dagli stessi ad iniziativa di e per l'effetto che nulla è dovuto al Dott. dalla data di cessazione;
Controparte_1 Parte_1 IV. inoltre, per l'effetto, condannare il Dott. a risarcire a in persona Parte_1 Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, tutti i danni contrattuali dalla stessa subìti a seguito dei comportamenti di collaborazione clandestina del Dott. con Difar Distribuzione S.r.l. descritti nel Pt_1 par. IV.B del presente atto, ovverosia:
− i compensi che ha corrisposto al Dott. almeno nel periodo dal Controparte_1 Parte_1 marzo 2021 al luglio 2022, con condanna specifica per un importo complessivo pari a 282.000,00 Euro
o la diversa somma che risultasse di giustizia;
e
− il danno da perdita della chance con condanna generica al risarcimento del danno da determinarsi e liquidarsi in separato giudizio;
V. sempre per l'effetto di quanto sopra accertato e dichiarato, accertare e dichiarare che CP_1 non è tenuta a risarcire alcun danno al Dott. in relazione all'esecuzione e
[...] Parte_1 cessazione dei contratti, né a corrispondergli alcuna somma e, eventualmente, porre in compensazione ogni e qualsivoglia somma richiesta, dovuta o debenda al Dott. con i danni richiesti da Parte_1
Controparte_1 Su tutte le somme si chiedono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio.» (ricorso, pp. 33 s.).
3. L'odierno ricorrente provvedeva a costituirsi in questo secondo giudizio, formulando le seguenti conclusioni:
«… il Giudice adito, in via preliminare, separare ex artt. 103, comma 2, e 104, comma 2, c.p.c. la causa di cui al punto IV delle conclusioni avversarie da quelle di cui ai punti III e V delle medesime conclusioni, adottando gli opportuni provvedimenti per la riunione di queste ultime, ex art. 273 c.p.c., al procedimento pendente avanti a questo Tribunale, medesima sezione, iscritto al r.g. n. 155/2023.
Nel merito rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti.
Con vittoria di spese e competenze di avvocato» (comparsa, p. 35).
4. Radicatosi il contraddittorio, il giudice assegnatario di questa seconda causa rimetteva gli atti alla Presidente del Tribunale, ai sensi degli artt. 273 e 274, c.p.c. (ord. 10 gen. 2024), la quale la assegnava allo scrivente Magistrato (provv.to del 23 gen. 2024).
Nel contraddittorio delle parti, questo giudice provvedeva alla separazione delle domande, sviluppate da nella seconda causa sub nn. II), III), V) delle Controparte_1 conclusioni, dal resto del ricorso ed alla loro riunione – previa costituzione di nuovo fascicolo d'Ufficio (che prendeva il n. 624 del 2024 R.G.L.) – a questa causa n. 155 del 2023 R.G.L., previamente introdotta dal ricorrente ord. 29 mag. 2024). Pt_1
5. All'udienza di rinvio, in questa causa originaria, nel frattempo istruita mediante
C.T.U. tecnico-contabile, si costituiva formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
«… , … previa ogni opportuna declaratoria ed accertamento anche ex art. 421 c.p.c., respingere il ricorso e rigettare tutte le domande formulate nei confronti della Resistente. Con vittoria delle spese di giudizio, diritti e onorari» (comparsa, p. 28).
La contumacia della convenuta (in questa causa originaria) era quindi revocata.
6. Infine, preso atto dell'impossibilità di pervenire a conciliazione, svoltasi la discussione, seguiva la decisione del giudice, come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica al termine della camera di consiglio.
I) FATTI SALIENTI
7. Il ricorrente, residente nel Circondario di questo Tribunale, da ultimo è stato legato a parte convenuta – società facente parte di un gruppo multinazionale di prodotti medicinali e farmaceutici [cfr. doc. n. 1), ric.] - con due contratti da qualificarsi di collaborazione coordinata e continuativa [uno del 1° gen. 2013: doc. n. 4), ric.; l'altro del 19 dic. 2016: doc.
n. 5), ric.]; la qualificazione in tali termini di questi contratti non è contestata, appare appropriata e ciò fonda la competenza funzionale del giudice del lavoro, ex art. 409, n. 3),
c.p.c. e la residenza del ricorrente giustifica l'azione avanti questo Tribunale, ai sensi dell'art. 413, 4° comma, c.p.c..
In data 28 luglio 2022, la società ha comunicato il recesso ante tempus dai due contratti per giusta causa [doc. n. 6), ric.], che il ricorrente oggi impugna denunziandone la natura ritorsiva – per essere la mera reazione del committente al fallimento di trattative inter partes per la cessazione dei due rapporti, essendo nel frattempo cambiata la proprietà della società
– e, comunque, l'illegittimità; di qui, le domande spiegate, che tendono al conseguimento delle utilità economiche che sarebbero spettate a lui in forza del tenore dei due contratti fino alla loro naturale scadenza.
8. In questa causa, la società, originariamente, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace;
si è quindi dato corso al controllo contabile degli importi rivendicati dal ricorrente.
E' stato nelle more di questo giudizio che la società ha promosso autonoma iniziativa giudiziaria, nei confronti del ricorrente, formulando le articolate conclusioni ritrascritte supra sub n. 2); il procedimento, come già detto, ha assunto il n. 1082 del 2023 R.G.L..
9. Senza ripercorrere gli snodi processuali di questa vicenda – già supra riassunti – giova riprendere e confermare l'ordinanza assunta in data 29 maggio 2024, con la quale, nel secondo giudizio, è stato scritto (premessa la trascrizione delle conclusioni assunte dalle parti nelle diverse cause): «… considerato … che le domande svolte dalla in questa causa, sub II), III), V), Controparte_1 appaiono porsi in regime se non di corrispondente identità almeno di continenza con quella spiegata dall'odierno convenuto al n. 1) delle sue conclusioni, nella parte relativa alla richiesta di accertamento demandato al giudice: si veda, p. es., la parte in cui si chiede di accertare «l'illegittimità e ingiustificatezza della medesima risoluzione» (in causa n. 155 del 2023 R.G.L.) a confronto con la richiesta (in questa causa) di accertare l'«inadempimento …, o comunque la legittimità del recesso per giusta causa» ritenuto infatti che la domanda dell'odierno convenuto espliciti una richiesta di statuire sulla nullità o, in subordine, illegittimità, dell'atto di cessazione del rapporto, posto in essere da la Controparte_1 quale è comunque necessario antecedente logico-giuridico della successiva richiesta di condanna di al pagamento, sempre in favore dell'odierno convenuto, di quanto a lui spettante in Controparte_1 dipendenza di un recesso ante tempus (in senso lato) non legittimo, osservato che, in altri termini, le domande spiegate sub II), III) e V) di in questa Controparte_1 causa sono contenute nelle domande svolte dall'odierno convenuto nell'altra, perché esse tendono a richiedere al giudice una qualificazione sull'atto che ha posto fine al rapporto inter partes ed a statuire sulla sua legittimità e fondamento, il che, a prescindere dalla prospettazione della vicenda, è esattamente quanto già previamente richiesto dall'odierno convenuto;
ritenuto che
la superiore conclusione non muti se si rileva che i fatti, che, secondo CP_1
legittimano il suo operato, sono di rilievo pure per la domanda risarcitoria [spiegata sub IV)],
[...] poiché:
- non si è costituita nella causa n. 155 del 2023 R.G.L eppertanto a suo danno Controparte_1 sono maturate le preclusioni proprie del rito del lavoro (v. art. 416, c.p.c.), nella specie concernenti l'impossibilità di introdurre (allegare e chiedere di provare) fatti che suffraghino la legittimità (in senso lato) della propria determinazione, gravando sulla parte che pone in essere un atto risolutorio dimostrare la sussistenza in fatto e diritto dei presupposti che lo legittimano,
- la contumacia di nella causa n. 155 del 2023 R.G.L. allo stato comporta che il Controparte_1 procedimento sia giudicabile in base al materiale versato in atti dall'odierno convenuto, tenendo conto del riparto dell'onere della prova,
- la giurisprudenza ha sancito, con orientamento del tutto condivisibile, che l'avverarsi delle preclusioni processuali non può essere superato mediante l'introduzione, ad opera della parte onerata ed incorsa nella preclusione, di altro giudizio «identico al primo» (v., p. es., Cass., ord., 14 lug. 2023, n.
20248, Id., sent., 2 lug. 2021, n. 18808),
- di conseguenza, relativamente alle domande (di ambo le parti) sulla legittimità (in senso lato) dell'atto di recesso, quei fatti – che potrebbero sostenerne (in ipotesi), dal lato di la Controparte_1 contestata legittimità - non possono più essere introdotti e portati alla cognizione del giudice, oltre quanto emerge e viene dedotto nella causa originaria, con le preclusioni maturate e gli oneri probatori anzidetti;
cioè, quei fatti, semmai, potranno rilevare ai diversi fini della domanda risarcitoria [domanda sub IV)], ma non più recuperati per decidere, al di là di quanto agli atti del giudizio previamente introdotto, sulla legittimità (in senso lato) del recesso, considerato, pertanto, che vada accolta l'istanza, dell'odierno convenuto, di separazione delle domande spiegate in questo giudizio e disposta la riunione di quelle svolte sub nn. II), III), V) da al giudizio n. 155 del 2023 R.G.L., vertendosi, come già ritenuto dal precedente Controparte_1 giudicante, di un caso di applicazione dell'art. 273, c.p.c., poiché domande identiche (o le une contenute nelle altre) pendono avanti il medesimo Ufficio giudiziario (v., p. es., Cass., ord., 23 set. 2013, n. 21761)…».
Questa ordinanza è alla base del procedimento n. 624 del 2024 R.G.L., che origina dallo stralcio delle domande sub nn. II), III), V) spiegate dalla società nella causa n. 1082 del 2023 R.G.L.; il procedimento n. 624 è stato poi riunito al n. 155 del 2023 R.G.L., in principio azionato dal ricorrente.
II) TARDIVA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO NEL GIUDIZIO CAPOFILA
10. Ora, in questo giudizio (n. 155 del 2023 R.G.L.), all'udienza di discussione, la società si è costituita ed ha chiesto di essere ammessa a prova e di aprirsi l'istruttoria sulle condotte e sui fatti, ascrivibili al ricorrente, che sosterrebbero la giusta causa, anche ex art. 421, c.p.c. e, se del caso, pure previa sua rimessione in termini.
Questa richiesta, cui il ricorrente si è opposto, non può però trovare accoglimento.
11. Si deve partire dal presupposto che lo scioglimento dei due vincoli negoziali è avvenuto ad opera della società odierna convenuta, la quale ha invocato, alla base della sua determinazione, l'esistenza di una giusta causa.
La giusta causa è concetto che rimanda ad un fatto – anche, in ipotesi, estraneo alla vicenda negoziale - che non consente la prosecuzione di un rapporto giuridico di durata
(cosí già Cass. 10 ott. 1963, n. 2686), sia esso il contratto di lavoro subordinato (v. art. 2119,
c.c.) sia esso un contratto di parasubordinazione, di cui all'art. 409, n. 3), c.p.c. (v., p. es.,
Cass. 3 ott. 2018, n. 24106), tra cui rientra p. es., il contratto di agenzia (artt. 1750 s., c.c.;
Cass. 19 gen. 2018, n. 1376).
La giusta causa deve dunque – in caso di contestazione in giudizio – essere allegata e provata da parte di chi l'ha invocata per sciogliere il rapporto.
12. Nel rito del lavoro – a cui si assoggetta, ex art. 409, n. 3), c.p.c., la presente controversia (punto non contestato) -, il convenuto ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni dell'udienza fissata per la discussione (v. artt. 415 ss., c.p.c.).
Nel caso di specie, la società, pur se ritualmente citata, si è costituita tardivamente.
Occorre quindi ricordare che, argomentando ex art. 416, c.p.c., la contumacia o la tardiva costituzione del convenuto comporta a suo carico la mancata presa di posizione sulle deduzioni e richieste attoree, l'assenza di contestazioni, l'impossibilità di sollevare eccezioni non rilevabili di ufficio, di dedurre mezzi di prova, di produrre documenti, di spiegare domande riconvenzionali e di chiamare terzi in causa (v., p.es., Cass., s.u., 23 gen.
2002, n. 761; Cass. 5 mar. 2004, n. 4556).
13. La preclusione a sollevare eccezioni non rilevabili di ufficio e a dedurre mezzi di prova si correla, a monte, al rilievo che le eccezioni di tal specie sono volte a paralizzare o elidere o ridurre la domanda attrice introducendo nel giudizio fatti nuovi ed ulteriori e cosí la deduzione istruttoria in prova diretta e la produzione documentale servono a dare conferma nel processo di fatti che il convenuto introduce in esso per sconfessare gli assunti altrui o sostenere le proprie difese o dare fondamento alle proprie eccezioni.
Ecco, dunque, che la preclusione, a monte di quelle appena viste, è nell'allegazione di quei fatti, diversi ed ulteriori rispetto a quelli introdotti dal ricorrente, che il convenuto vorrebbe poi portare a sostegno delle sue eccezioni e, piú in generale, ad oggetto della sua prova. 14. Al riguardo, la giurisprudenza preferibile – perché piú attenta a rispettare il regime delle preclusioni sul quale è costruito il processo del lavoro – non consente l'integrazione delle deduzioni difensive della parte - da intendersi come allegazione, cioè introduzione nel giudizio -, che abbia omesso di provvedervi nei termini stabiliti, sotto pena, in contrario, di entrare in «aperta contraddizione con il sistema delle preclusioni assertive e probatorie fissato negli artt. 414 e 416 c.p.c.» (Cass., ord., 22 nov. 2021, n. 35974, dalla mass.).
E' stato precisamente sentenziato che, «… rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati» (Cass. 24 ott. 2017, n. 25148, dalla mass.).
Alcune decisioni (Cass., ord., 5 ago. 2021, n. 22371, Id., ord., 29 ott. 2018, n. 27405, peraltro riferendosi ad eccezioni in senso lato) affermano che l'allegazione – tipica attività di parte soggetta preclusioni - può essere supplita dal rilievo che i fatti sono documentati in atti, ma ciò necessariamente presuppone che la documentazione circa tali fatti sia stata tempestivamente prodotta in giudizio, ex artt. 414 e 416, c.p.c., altrimenti, per questa via, si aggirerebbero le già ricordate preclusioni (in tal senso v. pure Cass, ord., 7 feb. 2023, n.
16028).
15. Tornando al caso di specie, con la mancata tempestiva costituzione nel giudizio capofila, la convenuta si è preclusa la facoltà processuale di allegare – cioè introdurre nel processo alla cognizione del giudice – i fatti che essa stessa riteneva fossero a base della giusta causa che aveva invocato per sciogliere anzitempo i rapporti con il ricorrente.
La società convenuta, con la sua tardiva costituzione, sostiene invece di non essere decaduta dal depositare in giudizio la documentazione dalla quale si ricaverebbero i fatti (o parte dei fatti) che sostengono la giusta causa del suo recesso.
16. Questa impostazione non può essere condivisa, alla luce di quanto sopra detto, perché la società nessun fatto aveva allegato nel giudizio entro i termini delle preclusioni.
E' vero che, applicando un principio espresso per il contratto di agenzia, la committente non deve, nell'atto di recesso, specificare i fatti che, a suo dire, fondano la giusta causa (v.,
p. es., Cass., ord., 15 apr. 2021, n. 10028), ma, a fronte dell'impugnativa giudiziale, tali fatti debbono essere allegati con la comparsa di costituzione di cui all'art. 416, c.p.c..
Non è quindi ammissibile, processualmente, non costituirsi e non introdurre nel giudizio i fatti che sostengono l'impugnata giusta causa in attesa che, aliunde, tali fatti vengano in evidenza grazie ad altra attività processuale. Al piú, la convenuta avrebbe potuto, in relazione a quei fatti che tempestivamente aveva allegato, chiedere di essere ammessa, successivamente, a depositare altra documentazione, formatasi aliunde nelle more del giudizio e che dava, a suo dire, (ulteriore) consistenza ai suoi assunti difensivi.
17. Va anche detto che, sostanzialmente, in un contratto parasubordinato, non potrebbe dirsi legittimo un recesso per giusta causa non senza comunicarne contestualmente i motivi, ma senza vantare, sul momento, seri motivi.
Ma questo non può dirsi essere accaduto, perché, nella lettera di risoluzione [doc. n.
6), ric., cit.], la società afferma di sapere che il ricorrente avrebbe «trasferito a terze parti informazioni riservate e segreti industriali di … proprietà», menzionando quelli sviluppati proprio dal ricorrente od ai quali egli aveva accesso, «in ragione dei prodotti
Contratti di Consulenza».
La società era quindi già in possesso, alla data della risoluzione (28 lug. 2022), di elementi fattuali sui quali aveva assunto la sua decisione ed erano questi elementi che andavano allegati tempestivamente nel presente giudizio.
18. Questi elementi non sono quindi emersi per la prima volta, quando, a chiusura del procedimento giudiziario per descrizione ex art. 129, c.p.i., radicato avanti il Tribunale di
Genova, in data 10 luglio 2024 il giudice ha emesso ordinanza [doc. n. 3), conv.].
Quanto accertato dal giudice genovese può essere conosciuto in questo giudizio – ai fini di prova - soltanto se vi sia stata allegazione tempestiva delle circostanze rilevanti.
Proprio per questa ragione, anche a volere seguire la tesi della convenuta, secondo la quale molte delle condotte illecite del ricorrente sarebbero state conosciute a seguito del procedimento ex art. 129, c.p.i., il momento rilevante da considerare, ai fini della conoscenza, non era il deposito del provvedimento giudiziale, ma quello del deposito della
C.T.U. formatasi nel procedimento genovese [doc. n. 2), conv.].
Tale momento, come indicato nella stessa comparsa della società (p. 6), si data al 19 marzo 2024; è da allora che la società ha conosciuto ulteriori fatti a carico del ricorrente, perché, in questa controversia, la loro prova deve formarsi in questo processo e non attendere che si perfezioni in un altro.
Ma, prima della data in cui la società si è costituita in questo processo (27 set. 2024), dopo il 19 marzo 2024 (data del deposito della ridetta C.T.U.), in questa causa si sono celebrate altre udienze (16 mag. 2024-29 mag. 2024) e la società non si è costituita e non ha allegato i fatti ulteriori dei quali, a suo dire, sarebbe venuta a conoscenza soltanto grazie all'attività peritale espletata nel procedimento per descrizione. 19. Pertanto, la società, alla data di sua costituzione, era decaduta sia dall'allegare quei fatti che già conosceva (o doveva conoscere) perché giustificanti la sua determinazione di risolvere i rapporti ante tempus il 28 luglio 2022 sia dall'allegare, ad ulteriore sostegno della sua decisione, quegli altri fatti che erano emersi dalla C.T.U. depositata nel procedimento genovese, devolvendosi poi la loro prova (degli uni e degli altri) a questo processo.
20. Anche la rimessione in termini non può trovare accoglimento: per l'allegazione, infatti, come abbiamo visto, non ve ne sono gli estremi e, per i mezzi istruttori, manca il presupposto (ossia, l'allegazione stessa).
21. Parte convenuta ha pure invocato l'attivazione dei poteri officiosi del giudice del lavoro, di cui all'art. 421, c.p.c..
L'istanza non viene accolta.
Infatti, seguendo l'opinione piú in linea col processo del lavoro, il giudice deve intervenire ex art. 421, c.p.c., solo qualora l'istruttoria faccia emergere profili di fatto che, dagli atti, pienamente non si rivelavano, ma che, nel corso del giudizio, appaiono meritevoli di approfondimento.
Invece, il giudice non deve far uso dei poteri officiosi per venire in soccorso della parte che, negligentemente, sia incorsa in mancanza di allegazioni, come è nel caso di specie (v.
Cass. 28 mar. 2018, n. 7694, Id. 21 nov. 2016, n. 23652; Cass., s.u., 20 apr. 2005, n. 8202).
22. Conclusivamente sul punto, alla società, a causa della sua tardiva costituzione, è precluso di introdurre in questo giudizio fatti astrattamente idonei a sostenere la giusta causa da essa posta a base della risoluzione contrattuale impugnata e, quindi, di essere ammessa ad espletare attività istruttoria per la loro prova;
né può supplirsi alla carenza allegatoria con l'attivazione dei poteri officiosi di cui all'art. 421, c.p.c..
23. Ne discende che la causa va decisa sulla scorta di quanto allegato e del materiale documentale prodotto in atti da parte ricorrente con l'originario ricorso, in ossequio alla ripartizione del principio dell'onere della prova.
III) RIUNIONE DI ALTRO PROCEDIMENTO
24. E' già stato detto, nella narrativa fattuale del processo, che la convenuta aveva presentato, prima di costituirsi nel presente giudizio, un autonomo ricorso (n. 1082 del 2023
R.G.L.), le cui domande sono già state riassunte supra.
La decisione processuale assunta è stata quella, come anticipato, di separare le domande avanzate in quella causa, di distinguere quelle identiche alle domande svolte in questo processo in altro fascicolo (n. 624 del 2024 R.G.L.), poi riunito a questo 25. Si richiama qui l'insegnamento giurisprudenziale che non consente, a chi è incorso nelle preclusioni in un certo giudizio, di superarle introducendone un altro «identico al primo»
(v., p. es., Cass., ord., 14 lug. 2023, n. 20248, Id., sent., 2 lug. 2021, n. 18808, citt.); verificandosi questa evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata» (Cass., ord., n. 20248 del 2023, dalla mass.; confermano Id., sent., 5 ott. 2018, n. 24529, Id. 15 gen. 2015, n. 567).
Anche questo insegnamento merita condivisione perché realizza le finalità di evitare l'aggiramento delle preclusioni maturatesi nel giudizio del lavoro e di abusare dello strumento processuale.
26. Ecco, quindi, che la riunione della causa n. 624 del 2024 R.G.L. alla presente non consente di accedere alle domande spiegate, come attrice, dall'odierna convenuta e la controversia da decidere, potendo essere definita nel merito, rimane quella introdotta con la domanda dell'odierno ricorrente, sulla base delle allegazioni e del materiale documentale dallo stesso versato in atti.
IV) DOMANDE DEL RICORRENTE – A) NULLITA' DELLA RISOLUZIONE
27. Il ricorrente, in primo luogo, deduce la nullità dell'atto risolutorio di parte convenuta, in quanto ritorsivo e pretestuoso.
Piú precisamente, in ricorso egli afferma in primis di non poter prendere posizione sui fatti che sarebbero alla base della giusta causa, poiché non esplicitati nell'atto della società
e che, comunque, gli stessi, per come adombrati nel medesimo, sarebbero tanto infamanti quanto infondati e che quindi li respinge.
Individua. pertanto, quali elementi indiziari della natura ritorsiva del recesso:
i. la mancata indicazione dei motivi nella sua lettera, ancorché (come ammette) non ve ne fosse l'obbligo,
ii. la pretestuosità delle possibili accuse, nel quadro di un rapporto che si era con soddisfazione d'ambo le parti protratto per quindici anni,
iii. la volontà della nuova proprietà societaria di estrometterlo dalla compagine aziendale, attraverso un progressivo comportamento di marginalizzazione lavorativa docc. [nn. 9) ss., ric.], iv. la manifestata intenzione della società in tal senso, come da incontro ai vertici del 2 aprile 2022, cui seguiva una trattativa non andata a buon fine per la risoluzione anticipata del rapporto [docc. nn. 10), 18)-19), ric.].
28. Va quindi ricordato - applicando principi elaborati per il rapporto di lavoro subordinato, ma estensibili ad altre fattispecie di rapporti collaborativi, quale il presente – che la natura illecita – e, quindi, radicalmente nulla - del recesso va provata da parte di chi la afferma, eccezion fatta per il recesso discriminatorio (v. Cass. 2 gen. 2020, n. 1), cioè basato su ragioni legate alla persona, ai suoi orientamenti, al suo credo, alla sua provenienza, al sesso, ecc. (Cass. 5 apr. 2016, n. 6575 ed altre), che qui non ricorre.
Nel caso, l'atto risolutorio posto in essere dalla società sarebbe basato sul venir meno, con l'avvento della nuova proprietà, della volontà di continuare ad avvalersi della collaborazione del ricorrente, iniziando a marginalizzarne la figura professionale.
29. Sulla scorta di ciò, non appare esservi spazio per una qualificazione della risoluzione come ritorsiva, cioè motivata dalla reazione ad un contrasto col collaboratore (v.
Cass. 7 mar. 2023, n. 6838), ma, piuttosto, come pretestuosa, ossia priva di ogni fondamento e motivata soltanto dalla volontà di liberarsi del collaboratore medesimo (Cass., ord., 30 ott. 2022, n. 30950).
Anche in questa ipotesi, tuttavia, si rientra nell'alveo del recesso nullo per il quale il motivo illecito deve essere «unico e determinante» (ex multis, Cass. 7 nov. 2018, n. 28453).
30. Cosí inquadrata la vicenda, non emergono dagli atti ragioni sufficienti per qualificare come nulla la risoluzione della società, considerando:
➢ che la mancanza dei motivi in uno con la sua comunicazione non viola alcun obbligo di legge,
➢ che l'intervenuto recesso dopo la mancata bonaria risoluzione del rapporto va letto in un contesto di progressivo degrado dei rapporti tra le parti,
➢ che la mancanza di fondamento della ragione posta alla base dell'atto di recesso non è di per sé prova della sua natura ritorsiva (v. Cass., ord., 24 giu.
2024, n. 17266).
La domanda di declaratoria della nullità del recesso (o risoluzione) posto in essere dalla società va dunque respinta.
IV-B) INGIUSTIFICATEZZA DELLA RISOLUZIONE
31. In subordine, il ricorrente lamenta che l'atto risolutorio sia privo di ragioni giustificative, quindi affetto da illegittimità per ingiustificatezza, nel caso da intendersi come mancanza della giusta causa. In questa fattispecie, come già anticipato, l'onere della prova grava su chi ha posto in essere l'atto - che non è nullo, ma - il cui fondamento egli deve dimostrare.
Abbiamo già visto supra che la società, costituendosi tardivamente, omette l'allegazione in giudizio dei fatti che potrebbero, se poi ammessi a prova e dimostrati, dare conto del fondamento del suo agire;
abbiamo già visto supra come non sia possibile sanare questa carenza allegatoria, né facendo leva su circostanze, la cui conoscenza sarebbe pretesamente (ma non è cosí, come detto) emersa successivamente all'ultima udienza prima della costituzione della società, né richiamando la rimessione in termini, né essendovi i presupposti per fare ricorso ai poteri officiosi di cui all'art. 421, c.p.c..
32. Ne discende che l'atto risolutorio del 28 luglio 2022 - le cui ragioni, pur dichiarando di non conoscerle nello specifico, il ricorrente ha contestato in ricorso – deve qualificarsi come illegittimo, perché affetto da ingiustificatezza e, quindi, carente di quella giusta causa che afferma.
IV-C) CONSEGUENZE DELLA INGIUSTIFICATEZZA
33. Occorre partire dal rilievo che i due rapporti di collaborazione in essere tra le parti erano a tempo determinato.
Precisamente:
• il contratto del 1° gennaio 2013 [doc. n. 4), ric., cit.] prevedeva la sua decorrenza da tale data [v. suo art. 6, lett. c)], con validità di cinque anni e proroga tacita per altri cinque, se non disdettato con preavviso di due anni (art. 8),
• il contratto del 19 dicembre 2016 [doc. n. 5), ric., cit.] decorreva dal 1° gennaio
2017 ed aveva decorrenza di cinque anni, a sua volta prorogati tacitamente per altri cinque se non risolti con preavviso di due anni (suo art. 3.1).
Ne consegue che, alla data di efficacia della risoluzione, non essendovi state disdette nei termini, il primo contratto si era prorogato fino al 31 dicembre 2022 ed il secondo fino al
31 dicembre 2026.
E' quindi regola che, quando le parti si determinano a vincolarsi fino ad una certa data, lo scioglimento anticipato è consentito soltanto in presenza di una causa che non consente la prosecuzione in oltre del rapporto, altrimenti sorge il diritto, per la parte receduta, a percepire i compensi fino al concordato termine finale del vincolo.
34. Non solo, ma, se pure volesse sostenersi che, in consimile ambito, permane il margine di libera recedibilità, la stessa avrebbe dovuto essere esercitata con il preavviso. Per il primo contratto, la lettera di risoluzione non rispetta il tempo minimo di preavviso convenzionalmente pattuito e, quindi, esso non può dirsi dato: ne rimangono le conseguenze dette supra.
Per il secondo, il preavviso è tempestivo, ma comporta il diritto al compenso per il collaboratore, se, come nel caso di specie, la società lo ha esonerato dall'espletare, medio tempore, la sua attività (v. suo art. 3.1. 2ª parte).
35. Il ricorrente, oltre ad impugnare il recesso [doc. n. 7)], ha chiesto, sempre stragiudizialmente, il pagamento delle sue spettanze [doc. n. 8)].
Pertanto, alla stregua di tutto quanto sopra, al ricorrente competono, in ogni caso, in primo luogo:
• per il primo contratto, il compenso annuale previsto, parametrato a mesi, per quelli restanti dalla risoluzione fino al suo termine (c.d. corrispettivo fisso), nonché una quota variabile, da determinarsi in percentuale su certe linee di prodotto a cadenza semestrale [v. suo art. 6, lett. a) e b)],
• per il secondo, gli importi mensili pattuiti (v. suo art. 4) per i mesi restanti dalla risoluzione fino al termine del rapporto.
36. Il primo contratto prevede inoltre, al suo art. 9, come poi modificato [v. doc. n. 4), cit., p. 4], il riconoscimento, a favore del collaboratore, «… conclusione del presente contratto, per decisione di una qualsiasi delle parti», di una indennità forfetaria pari al 3% su una certa linea di prodotti, da calcolarsi «nei 12 mesi mobili precedenti alla conclusione dell'accordo stesso».
Ritiene il giudice corretta l'interpretazione offerta di questa clausola da parte ricorrente, secondo la quale la stessa fa riferimento ai dodici mesi precedenti «alla conclusione», intesa come “scioglimento” dell'«accordo», cioè del vincolo negoziale.
Infatti:
✓ si parla di dodici mesi “mobili”, il che non avrebbe senso alcuno se si fosse fatto riferimento al momento, storicamente determinato, della stipula del negozio,
✓ la clausola è stata modificata in corso di rapporto ed è stata mantenuta, in parte qua, la formulazione appena esaminata,
✓ il diritto decorre dalla fine del rapporto, quindi appare difficilmente pensabile che le parti abbiano fissato il tempo per la sua determinazione al momento iniziale del rapporto medesimo,
✓ la clausola è costruita con l'uso di verbo al tempo futuro. 37. La clausola riconosce il diritto al collaboratore per il solo fatto della fine del rapporto posta in essere per la decisione di una delle parti e, quindi, essendo ciò ascrivibile al committente, al ricorrente compete quanto da essa prescritto.
Si prevede inoltre che quanto previsto da questa clausola sia regolabile «in 24 mesi».
Tale arco temporale non si era ancora compiuto all'atto del deposito del ricorso
(avvenuto il 13 feb. 2023), tanto che il ricorrente, nelle sue originarie conclusioni, aveva chiesto la condanna al pagamento di questa indennità entro il 28 luglio 2024.
Questo termine finale non ha più ragion d'essere, dal momento che la decisione della causa è poi avvenuta oltre questa data.
38. E' stata quindi disposta C.T.U. contabile, ritenuta opportuna stante l'entità delle somme risultanti dal conteggio cosí come sviluppato da parte ricorrente.
La perizia, al termine di una ricostruzione contabile accurata e priva di errori, ha cosí quantificato le spettanze del ricorrente:
• Euro 321.333,35=, quale corrispettivo di parte fissa, di cui Euro 3.333,35=, per il primo contratto ed il resto per il secondo,
• Euro 45.231,74=, quale corrispettivo di parte variabile, in ordine al primo contratto,
• Euro 474.541,20=, quale indennità forfetaria, sempre prevista dal primo contratto (il precitato suo art. 9).
La convenuta viene dunque condannata al pagamento, in favore del ricorrente, del complesso degli importi di cui sopra, oltre, sugli importi capitali, rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolare sul capitale annualmente rivalutato, dalle singole scadenze al saldo [applicandosi anche ai rapporti di cui all'art. 409, n. 3), c.p.c., il regime degli accessori per i crediti di lavoro, come successivamente evoluto: arg. ex Cass.
6 apr. 2002, n. 4957].
39. Conclusivamente, tutta la lite viene decisa nei superiori termini e come da dispositivo.
V) SPESE
40. Venendo ora al regolamento delle spese, quest'ultimo si uniforma alla soccombenza del tutto prevalente della convenuta (art. 91, c.p.c.).
Ai fini liquidatori, si applica il d.m. n. 147 del 2022, tariffario del lavoro, fascia di valore da Euro 520.000,01= (come determinabile ex art. 6, d.m. n. 55 del 2014), riconoscimento del compenso per le quattro fasi dell'attività difensiva, aumento del 30% per causa riunita (art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014), aumento del 30% ex art. 4, comma 1 bis, d.m. n. 55, riduzione di giustizia (art. 4, comma 1, d.m. n. 55) del 50%.
41. Le spese di C.T.U., separatamente liquidate, restano definitivamente a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni tra esse, sono poste a carico esclusivo di parte convenuta (v. Cass., ord., 20 dic. 2021, n. 29127, in motivaz. ed ivi riferimenti).
42. La complessità del caso consiglia infine di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo.
Segue quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando,
1) In accoglimento della domanda spiegata dal ricorrente nella causa capofila e così decidendo su tutta la materia devoluta in questa causa riunita, accertate l'illegittimità e l'ingiustificatezza della risoluzione operata da parte convenuta ai contratti intercorsi col ricorrente del 1° gennaio 2013 e del 19 dicembre 2016, dichiara tenuta e condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante
p.t., al pagamento, in favore del ricorrente:
a) dell'importo di Euro 321.333,35=, quale corrispettivo di parte fissa,
b) dell'importo di Euro 45.231,74=, quale corrispettivo di parte variabile,
c) dell'importo di Euro 474.541,20=, quale indennità forfetaria, oltre, sugli importi capitali, rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolare sul capitale annualmente rivalutato, dalle singole scadenze al saldo;
2) Condanna parte convenuta alle spese di lite, che liquida in Euro 20.780,32= per competenze legali, oltre Euro 843,00= per esborsi ed oltre spese gen.li, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge, con distrazione;
3) Pone le spese di C.T.U., separatamente liquidate, definitivamente a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni tra esse, a carico esclusivo di parte convenuta;
4) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
Cosí deciso in La Spezia, addí 10/10/2024. IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)