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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 704/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 704/2023
PROMOSSA DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quest'ultimo rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. C.F._2 Parte_1
che sta in giudizio anche di persona, ex art. 86 c.p.c.;
[...]
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Sant'Agata Li Controparte_1 C.F._3
Battiati, via G. De Felice n. 20/A, presso lo studio dell'avv. Giovanni Scannaliato che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
pagina 1 di 9 APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1621/2023 pubblicata il 14 aprile 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 4702/2017
R.G.), il Tribunale di Catania - nel dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda di simulazione assoluta o, in subordine, di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da in Controparte_1 relazione all'atto con cui il suo ex coniuge nonché suo debitore, , aveva ceduto Parte_2 all'avv. un proprio credito pecuniario nei confronti di tale (in Parte_1 Controparte_2
forza della sentenza n. 2600/15, emessa dal Tribunale di Catania in data 17.06.2015) - condannava conseguentemente i suddetti convenuti, e in solido, al Parte_2 Parte_1
pagamento delle spese del giudizio in favore dell'erario, ex art. 133 T.U. Spese di giustizia, stante che la parte vittoriosa era stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, oltre al pagamento di un importo di € 1.000,00, ex art. 96 c.p.c., comma 3.
Osservava la sentenza che andava dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito: infatti l'avv.
aveva dichiarato di avere “rinunciato al credito oggetto di causa e pertanto di averlo Parte_1 riceduto al primo titolare sig. ”; medesima dichiarazione veniva effettuata Parte_2 dall'avv. nell'interesse dell'altro convenuto. CP_3
Il Tribunale, decidendo sulla domanda di simulazione ai fini della statuizione sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, riteneva poi la stessa fondata, in quanto gli elementi acquisiti al giudizio integravano la prova per presunzioni (gravi, precise e concordanti, ex art. 2729
c.c.) della prospettata simulazione, ammissibile, nella specie, trattandosi di domanda proposta da creditori o da terzi.
Riteneva, in particolare, il giudice di primo grado, per la parte che qui ancora interessa:
1) che le tesi formulate dai convenuti erano “confuse e contraddittorie” e non potevano costituire prova in merito alla causa della presunta cessione di credito;
2) che era da escludersi l'ipotesi dell'asserita assenza di “pregiudizio di eventuali pretese ragioni creditorie… poiché il presunto credito dell'attrice al momento della cessione - ossia a giugno 2015 - era garantito dal pignoramento che la stessa aveva fatto su un capannone industriale sito in
pagina 2 di 9 Misterbianco di proprietà del marito del valore di circa 500 mila euro” (formulata dai convenuti, allo scopo di paralizzare la domanda della parte avversaria), perché: a) a fronte delle contestazioni avanzate dall'attrice a sostegno della domanda di simulazione, in ordine alla preordinazione della cessione, non era stata fornita alcuna prova certa della data dell'atto; b) risultava non contestata l'asserzione dell'attrice secondo la quale “precedentemente in data 05.11.2015 la IG.ra si era limitata a CP_1
rinunciare agli atti dell'espropriazione immobiliare rubricata al n. RG. 639/2011, avendo ricevuto un acconto di euro 32.500,00 versatole a condizioni di tale rinuncia”; c) dalla visura ipotecaria del
17.10.2017 risultava comprovata la sussistenza, dall'1.10.1990, nei confronti del IG. solo di Parte_2
trascrizioni contro, relative cioè a vendita di immobili, sequestro di beni, pignoramento immobili o esecuzione in forma specifica, sicché, a seguito della chiesta rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare, non residuavano beni aggredibili;
3) che, diversamente da quanto sostenevano i convenuti, l'atto asseritamente simulato aveva quindi comportato, proprio a seguito dell'intervenuta rinuncia all'azione esecutiva pretesa dal Parte_2
(confermata da tutte le parti), indiscutibilmente un pregiudizio alle ragioni della creditrice.
Quindi, ritenuta virtualmente suscettibile di accoglimento la domanda principale di simulazione assoluta proposta dall'attrice (assorbita evidentemente la domanda revocatoria, proposta solo in via subordinata), il Tribunale riteneva conseguentemente che i convenuti avessero dato causa alla lite e dovessero, quindi, sopportarne le spese.
Doveva, altresì essere accolta la domanda, avanzata dall'attrice, di condanna ex art. 96 c.p.c., “avendo parte convenuta, temerariamente, resistito in giudizio con argomentazioni oltremodo confuse e contraddittorie, quindi con colpa grave, oltre che infondate, come evidenziato in narrativa”.
Avverso detta sentenza con atto di citazione notificato il 17 maggio 2023 e Parte_2
congiuntamente, hanno proposto appello, affidato a un unico motivo. Parte_1
Si costituiva in giudizio, per resistere al gravame, formulando altresì richiesta di Controparte_1
condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza dell'11 novembre 2024, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive ed esaurita la discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 9 1 - Con l'unico motivo - suddiviso in due censure - si deduce “errata e/o insufficiente motivazione in ordine alla condanna alle spese e al risarcimento del danno”.
1.2. - Con una prima censura parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe illegittimamente condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali, in quanto la soccombenza virtuale degli appellanti (allora convenuti), quanto alla proposta domanda di simulazione, è stata affermata sulla base di valutazioni erronee.
Gli appellanti, in particolare, riproponendo la stessa tesi sostenuta in primo grado, hanno ribadito, anche in questa sede, che nessuna preordinazione né mala fede vi erano state nella cessione di credito, fatta dal in favore dell'avv. in quanto questa cessione venne effettuata nel Parte_2 Parte_1 mese di giugno 2015, come da documentazione in atti;
nello stesso periodo, il credito dell'appellata era garantito da pignoramento eseguito su un immobile del il cui valore era di circa € Parte_2
500.000,00, mentre la rinuncia al detto pignoramento, fatta dalla signora dietro l'incasso di una CP_1
forte somma, avvenne solo nel mese di novembre 2015, 5 mesi dopo. Ulteriore implicazione di tale ragionamento è che la signora in seguito alla corresponsione di somme rinunciò al CP_1
pignoramento immobiliare iniziato nel novembre 2015, perdendo quindi, per sua stessa volontà, la garanzia del proprio credito.
1.2.1. - La censura è infondata.
1.2.2. - Sostengono gli appellanti che la predetta circostanza ossia che la cessione di credito, ritenuta simulata in prime cure, venne effettuata a giugno 2015, seppur negata dal giudice di primo grado, sarebbe “provata dalla documentazione versata in atti”.
È chiaro che parte appellante, con tale espressione, intenda riferirsi all'atto di cessione di credito posto direttamente a fondamento della domanda della controparte, da questa in primo grado prodotto in formato cartaceo al momento dell'instaurazione del giudizio, come emerge dall'indice dei documenti allegati all'atto di citazione in formato cartaceo introduttivo della lite, dove al n. 6 è indicato, appunto,
“atto di cessione credito”.
Tale documento è stato posto a fondamento della decisione del Tribunale, sicché non può dubitarsi dell'effettiva produzione in giudizio dello stesso, circostanza non messa in dubbio, peraltro, mai da alcuna delle parti.
pagina 4 di 9 Sennonché, va rilevato che, sebbene sia stato richiesto, a cura della cancelleria, e regolarmente acquisito, il fascicolo d'ufficio di primo grado (come previsto dal disposto dell'art. 347, comma 3,
c.p.c.), il documento prodotto in formato cartaceo al n. 6 dell'indice dell'atto introduttivo in formato cartaceo non è tuttavia rinvenibile nei fascicoli di parte.
In tal caso, deve trovare applicazione il principio di acquisizione e non dispersione della prova che ha ricevuto recentemente l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota pronuncia 16 febbraio 2023, n. 4835.
In particolare, come affermano le Sezioni Unite nella citata sentenza, “il principio di "non dispersione
(o di acquisizione) della prova", operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo (e ciò pone fuori causa l'art. 2697 c.c.), costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione.
Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.
Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento - proseguono le Sezioni Unite - può essere sottoposto alla sua attenzione, “ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado)”, fra l'altro, “apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado”.
Inoltre le stesse Sezioni Unite precisano che, “allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione
pagina 5 di 9 del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo”.
Ebbene, nel caso di specie, gli appellanti nell'atto di appello hanno chiaramente allegato che “dalla documentazione versata in atti”, da intendersi l'atto di cessione di credito già prodotto in formato cartaceo dalla controparte, del quale invocano il riesame nella presente sede, risulta che l'atto è datato
“giugno 2015”.
Deve quindi ritenersi provato, alla stregua del richiamato principio di non dispersione - o di acquisizione - della prova, che l'atto di cessione in oggetto non rinvenibile nei fascicoli di parte è datato effettivamente “giugno 2015”.
Tale datazione (“giugno 2015”) non basta però per l'accoglimento della censura qui in esame, non valendo di per sé a superare l'affermazione della sentenza gravata (contestata dagli appellanti) circa la mancanza di data certa dell'atto, idonea a collocarne la stipula in epoca, con certezza, anteriore al momento (novembre 2015) dell'intervenuta rinuncia al pignoramento immobiliare formulata dall'attrice (la sentenza, non contestata sul punto, tra i vari indici presuntivi della ritenuta simulazione ha rilevato infatti anche la circostanza per cui “risulta non contestata l'asserzione dell'attrice secondo la quale : “Precedentemente in data 05.11.2015 la IG.ra si era limitata a rinunciare agli atti CP_1
dell'espropriazione immobiliare rubricata al n. RG. 639/2011, avendo ricevuto un acconto di euro
32.500,00 versatole a condizioni di tale rinuncia.”...”).
La questione di fatto che l'appello impone di risolvere dunque è se la scrittura di cessione di credito sia stata effettivamente compiuta nella data indicata (giugno 2015), anteriore alla più volte menzionata rinuncia.
La parte appellante censura la sentenza nella parte in cui pone a fondamento della decisione il presupposto, fra l'altro, che “a fronte delle contestazioni avanzate dall'attrice… non è stata fornita alcuna prova certa della data dell'atto”, rilevando che il Tribunale avrebbe errato perché “nessuna contestazione in merito (ossia in ordine alla veridicità intrinseca della data) è stata mai fatta”.
pagina 6 di 9 Ritiene la Corte che il profilo di doglianza è privo di decisività. Ed infatti, per quanto l'eccezione con cui l'attrice ha dedotto che la data dell'atto di cessione (giugno 2015) non poteva ritenersi certa e computabile nei propri confronti risulti formulata per la prima volta solo nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., depositata il 27.09.2021, con funzione meramente illustrativa delle difese svolte dalla parte nel corso del giudizio (v. pag. 2 di tale atto), deve in ogni caso ritenersi che la mancanza di data certa dell'atto integra invero, come affermato con costante indirizzo dalla Corte di Cassazione (Cass. n.
27504/2017), un'eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, qualora risulti documentata ex actis (ed è il caso in esame), indipendentemente da specifica allegazione di parte ovvero anche in grado di appello ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c.; il che evidenzia l'irrilevanza del profilo di censura suddetto.
Assodato, quindi, il potere di rilevazione ufficiosa spettante al giudice, anche in grado di appello, non resta che dare atto, nella specie, dell'accertamento correttamente compiuto dal primo giudice e confermare che l'atto in oggetto non ha, in effetti, data certa anteriore al mese di novembre 2015
(epoca dell'avvenuta rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare formulata dalla parte appellata, creditrice), come assume invece la parte appellante.
Va rammentato infatti che nella scrittura privata, della quale non sia autenticata la sottoscrizione (qual è certamente la scrittura in oggetto, perché, altrimenti, non avrebbe avuto senso disquisire sulla certezza della sua data e lo stesso motivo di appello sarebbe incomprensibile), la certezza della data resta acquisita nei confronti di terzi (qual è l'appellata nella sua veste di creditrice dell'ex coniuge) CP_1 esclusivamente a seguito del verificarsi di uno di quegli eventi previsti dall'art. 2704 c.c., che rendano incontestabile l'anteriore formazione (Cass. 7944/1993), nella specie assenti.
Avendo gli appellanti con l'atto di appello genericamente insistito “in via istruttoria” nella richiesta di ammissione “di tutte le prove” formulate in seno al giudizio di primo grado, è appena il caso di soggiungere, in disparte l'estrema genericità dell'istanza, che nessuna prova in primo grado risulta articolata dalle parti appellanti in ordine alla stipulazione della scrittura prodotta in data anteriore al mese di novembre 2015; ed anzi, come evidenziato nell'ordinanza del 4 settembre 2020 dal Tribunale,
l'avv. pur dichiarando di insistere nelle proprie richieste istruttorie, non ha neppure Parte_1
formulato richieste di prova per testi, né, in genere, di prove costituende, richiedenti un provvedimento di ammissione.
pagina 7 di 9 Pertanto, in difetto di ulteriori contestazioni, rimane confermato nella sua interezza, disattesa l'articolata censura, il ragionamento logico-deduttivo che ha portato il primo giudice a ritenere l'atto di cessione simulato.
1.2.3. - Infondata è, conseguentemente, la prima censura con cui la parte appellante ha lamentato che le spese avrebbero dovuto seguire la soccombenza (ove correttamente valutata) della controparte.
Va, infatti, considerato che la condanna in solido di e al Parte_2 Parte_1 pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore dell'erario (stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato) si presenta come un'applicazione (corretta) dell'art. 91
c.p.c. atteso l'accoglimento, pur “virtuale”, (con statuizione che - come detto - sfugge alle censure mossele, meritevole quindi di conferma in questa sede), della domanda di simulazione assoluta già proposta nei confronti dei predetti convenuti, oggi appellanti.
1.3. - Con una seconda censura gli appellanti lamentano che il Tribunale li abbia condannati al risarcimento per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., comma 3, nonostante non ne ricorressero i presupposti.
Questa censura è fondata, posto che una simile condanna “richiede un accertamento - da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà - dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” (Cass. n. 27702/2023 in motivazione, che richiama Cass. n. 26545/2021).
L'applicazione di tali principi al caso di specie conduce a ritenere che erroneamente il primo giudice abbia condannato gli appellanti ex art. 96, comma 3, c.p.c., dovendo ritenersi che gli allegati fatti impeditivi della pretesa azionata in giudizio dalla controparte, sebbene rimasti indimostrati in fatto, non costituiscono abuso di condotta processuale dovendo ritenersi l'attività svolta comunque contenuta nei confini del legittimo esercizio del diritto di difesa. Né possono penalizzarsi gli appellanti per avere
“riceduto” all'originario titolare il credito, perché tale condotta ha dispiegato effetti, pur riflessi, sul pagina 8 di 9 piano processuale, di segno diametralmente opposto a quelli di un sacrificio spropositato ovvero di ingiustificato svilimento degli interessi in gioco, anche, e soprattutto, di quelli della controparte che, anzi, ha, in tal modo, ottenuto il fine auspicato.
2. - La domanda – proposta dall'appellata – di risarcimento di danni ex art. 96 c.p.c. Controparte_1
è infondata e va rigettata, non ravvisandosi, nella specie, i presupposti della malafede o colpa grave che permettano di qualificare la condotta processuale degli appellanti come temeraria;
oltretutto la pretesa risulta preclusa dal parziale accoglimento dell'appello.
3. – L'accoglimento solo parziale dell'appello fa ritenere sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 794/2023 R.G.A.C., in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 1621/2023 del 14 aprile 2023 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 4702/2017 R.G.), annulla la statuizione avente ad oggetto la condanna di e dell'avv. in solido, al risarcimento, in Parte_2 Parte_1 favore di dell'importo di euro 1.000,00 ex art. 96 c.p.c.; Controparte_1
conferma, per il resto, la sentenza sopra indicata;
rigetta la domanda di risarcimento di danni ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellata;
compensa tra le parti per intero le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'appello, il
24 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 704/2023
PROMOSSA DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quest'ultimo rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. C.F._2 Parte_1
che sta in giudizio anche di persona, ex art. 86 c.p.c.;
[...]
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Sant'Agata Li Controparte_1 C.F._3
Battiati, via G. De Felice n. 20/A, presso lo studio dell'avv. Giovanni Scannaliato che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
pagina 1 di 9 APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1621/2023 pubblicata il 14 aprile 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 4702/2017
R.G.), il Tribunale di Catania - nel dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda di simulazione assoluta o, in subordine, di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da in Controparte_1 relazione all'atto con cui il suo ex coniuge nonché suo debitore, , aveva ceduto Parte_2 all'avv. un proprio credito pecuniario nei confronti di tale (in Parte_1 Controparte_2
forza della sentenza n. 2600/15, emessa dal Tribunale di Catania in data 17.06.2015) - condannava conseguentemente i suddetti convenuti, e in solido, al Parte_2 Parte_1
pagamento delle spese del giudizio in favore dell'erario, ex art. 133 T.U. Spese di giustizia, stante che la parte vittoriosa era stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, oltre al pagamento di un importo di € 1.000,00, ex art. 96 c.p.c., comma 3.
Osservava la sentenza che andava dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito: infatti l'avv.
aveva dichiarato di avere “rinunciato al credito oggetto di causa e pertanto di averlo Parte_1 riceduto al primo titolare sig. ”; medesima dichiarazione veniva effettuata Parte_2 dall'avv. nell'interesse dell'altro convenuto. CP_3
Il Tribunale, decidendo sulla domanda di simulazione ai fini della statuizione sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, riteneva poi la stessa fondata, in quanto gli elementi acquisiti al giudizio integravano la prova per presunzioni (gravi, precise e concordanti, ex art. 2729
c.c.) della prospettata simulazione, ammissibile, nella specie, trattandosi di domanda proposta da creditori o da terzi.
Riteneva, in particolare, il giudice di primo grado, per la parte che qui ancora interessa:
1) che le tesi formulate dai convenuti erano “confuse e contraddittorie” e non potevano costituire prova in merito alla causa della presunta cessione di credito;
2) che era da escludersi l'ipotesi dell'asserita assenza di “pregiudizio di eventuali pretese ragioni creditorie… poiché il presunto credito dell'attrice al momento della cessione - ossia a giugno 2015 - era garantito dal pignoramento che la stessa aveva fatto su un capannone industriale sito in
pagina 2 di 9 Misterbianco di proprietà del marito del valore di circa 500 mila euro” (formulata dai convenuti, allo scopo di paralizzare la domanda della parte avversaria), perché: a) a fronte delle contestazioni avanzate dall'attrice a sostegno della domanda di simulazione, in ordine alla preordinazione della cessione, non era stata fornita alcuna prova certa della data dell'atto; b) risultava non contestata l'asserzione dell'attrice secondo la quale “precedentemente in data 05.11.2015 la IG.ra si era limitata a CP_1
rinunciare agli atti dell'espropriazione immobiliare rubricata al n. RG. 639/2011, avendo ricevuto un acconto di euro 32.500,00 versatole a condizioni di tale rinuncia”; c) dalla visura ipotecaria del
17.10.2017 risultava comprovata la sussistenza, dall'1.10.1990, nei confronti del IG. solo di Parte_2
trascrizioni contro, relative cioè a vendita di immobili, sequestro di beni, pignoramento immobili o esecuzione in forma specifica, sicché, a seguito della chiesta rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare, non residuavano beni aggredibili;
3) che, diversamente da quanto sostenevano i convenuti, l'atto asseritamente simulato aveva quindi comportato, proprio a seguito dell'intervenuta rinuncia all'azione esecutiva pretesa dal Parte_2
(confermata da tutte le parti), indiscutibilmente un pregiudizio alle ragioni della creditrice.
Quindi, ritenuta virtualmente suscettibile di accoglimento la domanda principale di simulazione assoluta proposta dall'attrice (assorbita evidentemente la domanda revocatoria, proposta solo in via subordinata), il Tribunale riteneva conseguentemente che i convenuti avessero dato causa alla lite e dovessero, quindi, sopportarne le spese.
Doveva, altresì essere accolta la domanda, avanzata dall'attrice, di condanna ex art. 96 c.p.c., “avendo parte convenuta, temerariamente, resistito in giudizio con argomentazioni oltremodo confuse e contraddittorie, quindi con colpa grave, oltre che infondate, come evidenziato in narrativa”.
Avverso detta sentenza con atto di citazione notificato il 17 maggio 2023 e Parte_2
congiuntamente, hanno proposto appello, affidato a un unico motivo. Parte_1
Si costituiva in giudizio, per resistere al gravame, formulando altresì richiesta di Controparte_1
condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza dell'11 novembre 2024, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive ed esaurita la discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 9 1 - Con l'unico motivo - suddiviso in due censure - si deduce “errata e/o insufficiente motivazione in ordine alla condanna alle spese e al risarcimento del danno”.
1.2. - Con una prima censura parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe illegittimamente condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali, in quanto la soccombenza virtuale degli appellanti (allora convenuti), quanto alla proposta domanda di simulazione, è stata affermata sulla base di valutazioni erronee.
Gli appellanti, in particolare, riproponendo la stessa tesi sostenuta in primo grado, hanno ribadito, anche in questa sede, che nessuna preordinazione né mala fede vi erano state nella cessione di credito, fatta dal in favore dell'avv. in quanto questa cessione venne effettuata nel Parte_2 Parte_1 mese di giugno 2015, come da documentazione in atti;
nello stesso periodo, il credito dell'appellata era garantito da pignoramento eseguito su un immobile del il cui valore era di circa € Parte_2
500.000,00, mentre la rinuncia al detto pignoramento, fatta dalla signora dietro l'incasso di una CP_1
forte somma, avvenne solo nel mese di novembre 2015, 5 mesi dopo. Ulteriore implicazione di tale ragionamento è che la signora in seguito alla corresponsione di somme rinunciò al CP_1
pignoramento immobiliare iniziato nel novembre 2015, perdendo quindi, per sua stessa volontà, la garanzia del proprio credito.
1.2.1. - La censura è infondata.
1.2.2. - Sostengono gli appellanti che la predetta circostanza ossia che la cessione di credito, ritenuta simulata in prime cure, venne effettuata a giugno 2015, seppur negata dal giudice di primo grado, sarebbe “provata dalla documentazione versata in atti”.
È chiaro che parte appellante, con tale espressione, intenda riferirsi all'atto di cessione di credito posto direttamente a fondamento della domanda della controparte, da questa in primo grado prodotto in formato cartaceo al momento dell'instaurazione del giudizio, come emerge dall'indice dei documenti allegati all'atto di citazione in formato cartaceo introduttivo della lite, dove al n. 6 è indicato, appunto,
“atto di cessione credito”.
Tale documento è stato posto a fondamento della decisione del Tribunale, sicché non può dubitarsi dell'effettiva produzione in giudizio dello stesso, circostanza non messa in dubbio, peraltro, mai da alcuna delle parti.
pagina 4 di 9 Sennonché, va rilevato che, sebbene sia stato richiesto, a cura della cancelleria, e regolarmente acquisito, il fascicolo d'ufficio di primo grado (come previsto dal disposto dell'art. 347, comma 3,
c.p.c.), il documento prodotto in formato cartaceo al n. 6 dell'indice dell'atto introduttivo in formato cartaceo non è tuttavia rinvenibile nei fascicoli di parte.
In tal caso, deve trovare applicazione il principio di acquisizione e non dispersione della prova che ha ricevuto recentemente l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota pronuncia 16 febbraio 2023, n. 4835.
In particolare, come affermano le Sezioni Unite nella citata sentenza, “il principio di "non dispersione
(o di acquisizione) della prova", operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo (e ciò pone fuori causa l'art. 2697 c.c.), costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione.
Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.
Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento - proseguono le Sezioni Unite - può essere sottoposto alla sua attenzione, “ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado)”, fra l'altro, “apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado”.
Inoltre le stesse Sezioni Unite precisano che, “allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione
pagina 5 di 9 del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo”.
Ebbene, nel caso di specie, gli appellanti nell'atto di appello hanno chiaramente allegato che “dalla documentazione versata in atti”, da intendersi l'atto di cessione di credito già prodotto in formato cartaceo dalla controparte, del quale invocano il riesame nella presente sede, risulta che l'atto è datato
“giugno 2015”.
Deve quindi ritenersi provato, alla stregua del richiamato principio di non dispersione - o di acquisizione - della prova, che l'atto di cessione in oggetto non rinvenibile nei fascicoli di parte è datato effettivamente “giugno 2015”.
Tale datazione (“giugno 2015”) non basta però per l'accoglimento della censura qui in esame, non valendo di per sé a superare l'affermazione della sentenza gravata (contestata dagli appellanti) circa la mancanza di data certa dell'atto, idonea a collocarne la stipula in epoca, con certezza, anteriore al momento (novembre 2015) dell'intervenuta rinuncia al pignoramento immobiliare formulata dall'attrice (la sentenza, non contestata sul punto, tra i vari indici presuntivi della ritenuta simulazione ha rilevato infatti anche la circostanza per cui “risulta non contestata l'asserzione dell'attrice secondo la quale : “Precedentemente in data 05.11.2015 la IG.ra si era limitata a rinunciare agli atti CP_1
dell'espropriazione immobiliare rubricata al n. RG. 639/2011, avendo ricevuto un acconto di euro
32.500,00 versatole a condizioni di tale rinuncia.”...”).
La questione di fatto che l'appello impone di risolvere dunque è se la scrittura di cessione di credito sia stata effettivamente compiuta nella data indicata (giugno 2015), anteriore alla più volte menzionata rinuncia.
La parte appellante censura la sentenza nella parte in cui pone a fondamento della decisione il presupposto, fra l'altro, che “a fronte delle contestazioni avanzate dall'attrice… non è stata fornita alcuna prova certa della data dell'atto”, rilevando che il Tribunale avrebbe errato perché “nessuna contestazione in merito (ossia in ordine alla veridicità intrinseca della data) è stata mai fatta”.
pagina 6 di 9 Ritiene la Corte che il profilo di doglianza è privo di decisività. Ed infatti, per quanto l'eccezione con cui l'attrice ha dedotto che la data dell'atto di cessione (giugno 2015) non poteva ritenersi certa e computabile nei propri confronti risulti formulata per la prima volta solo nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., depositata il 27.09.2021, con funzione meramente illustrativa delle difese svolte dalla parte nel corso del giudizio (v. pag. 2 di tale atto), deve in ogni caso ritenersi che la mancanza di data certa dell'atto integra invero, come affermato con costante indirizzo dalla Corte di Cassazione (Cass. n.
27504/2017), un'eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, qualora risulti documentata ex actis (ed è il caso in esame), indipendentemente da specifica allegazione di parte ovvero anche in grado di appello ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c.; il che evidenzia l'irrilevanza del profilo di censura suddetto.
Assodato, quindi, il potere di rilevazione ufficiosa spettante al giudice, anche in grado di appello, non resta che dare atto, nella specie, dell'accertamento correttamente compiuto dal primo giudice e confermare che l'atto in oggetto non ha, in effetti, data certa anteriore al mese di novembre 2015
(epoca dell'avvenuta rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare formulata dalla parte appellata, creditrice), come assume invece la parte appellante.
Va rammentato infatti che nella scrittura privata, della quale non sia autenticata la sottoscrizione (qual è certamente la scrittura in oggetto, perché, altrimenti, non avrebbe avuto senso disquisire sulla certezza della sua data e lo stesso motivo di appello sarebbe incomprensibile), la certezza della data resta acquisita nei confronti di terzi (qual è l'appellata nella sua veste di creditrice dell'ex coniuge) CP_1 esclusivamente a seguito del verificarsi di uno di quegli eventi previsti dall'art. 2704 c.c., che rendano incontestabile l'anteriore formazione (Cass. 7944/1993), nella specie assenti.
Avendo gli appellanti con l'atto di appello genericamente insistito “in via istruttoria” nella richiesta di ammissione “di tutte le prove” formulate in seno al giudizio di primo grado, è appena il caso di soggiungere, in disparte l'estrema genericità dell'istanza, che nessuna prova in primo grado risulta articolata dalle parti appellanti in ordine alla stipulazione della scrittura prodotta in data anteriore al mese di novembre 2015; ed anzi, come evidenziato nell'ordinanza del 4 settembre 2020 dal Tribunale,
l'avv. pur dichiarando di insistere nelle proprie richieste istruttorie, non ha neppure Parte_1
formulato richieste di prova per testi, né, in genere, di prove costituende, richiedenti un provvedimento di ammissione.
pagina 7 di 9 Pertanto, in difetto di ulteriori contestazioni, rimane confermato nella sua interezza, disattesa l'articolata censura, il ragionamento logico-deduttivo che ha portato il primo giudice a ritenere l'atto di cessione simulato.
1.2.3. - Infondata è, conseguentemente, la prima censura con cui la parte appellante ha lamentato che le spese avrebbero dovuto seguire la soccombenza (ove correttamente valutata) della controparte.
Va, infatti, considerato che la condanna in solido di e al Parte_2 Parte_1 pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore dell'erario (stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato) si presenta come un'applicazione (corretta) dell'art. 91
c.p.c. atteso l'accoglimento, pur “virtuale”, (con statuizione che - come detto - sfugge alle censure mossele, meritevole quindi di conferma in questa sede), della domanda di simulazione assoluta già proposta nei confronti dei predetti convenuti, oggi appellanti.
1.3. - Con una seconda censura gli appellanti lamentano che il Tribunale li abbia condannati al risarcimento per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., comma 3, nonostante non ne ricorressero i presupposti.
Questa censura è fondata, posto che una simile condanna “richiede un accertamento - da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà - dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” (Cass. n. 27702/2023 in motivazione, che richiama Cass. n. 26545/2021).
L'applicazione di tali principi al caso di specie conduce a ritenere che erroneamente il primo giudice abbia condannato gli appellanti ex art. 96, comma 3, c.p.c., dovendo ritenersi che gli allegati fatti impeditivi della pretesa azionata in giudizio dalla controparte, sebbene rimasti indimostrati in fatto, non costituiscono abuso di condotta processuale dovendo ritenersi l'attività svolta comunque contenuta nei confini del legittimo esercizio del diritto di difesa. Né possono penalizzarsi gli appellanti per avere
“riceduto” all'originario titolare il credito, perché tale condotta ha dispiegato effetti, pur riflessi, sul pagina 8 di 9 piano processuale, di segno diametralmente opposto a quelli di un sacrificio spropositato ovvero di ingiustificato svilimento degli interessi in gioco, anche, e soprattutto, di quelli della controparte che, anzi, ha, in tal modo, ottenuto il fine auspicato.
2. - La domanda – proposta dall'appellata – di risarcimento di danni ex art. 96 c.p.c. Controparte_1
è infondata e va rigettata, non ravvisandosi, nella specie, i presupposti della malafede o colpa grave che permettano di qualificare la condotta processuale degli appellanti come temeraria;
oltretutto la pretesa risulta preclusa dal parziale accoglimento dell'appello.
3. – L'accoglimento solo parziale dell'appello fa ritenere sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 794/2023 R.G.A.C., in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 1621/2023 del 14 aprile 2023 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 4702/2017 R.G.), annulla la statuizione avente ad oggetto la condanna di e dell'avv. in solido, al risarcimento, in Parte_2 Parte_1 favore di dell'importo di euro 1.000,00 ex art. 96 c.p.c.; Controparte_1
conferma, per il resto, la sentenza sopra indicata;
rigetta la domanda di risarcimento di danni ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellata;
compensa tra le parti per intero le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'appello, il
24 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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