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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 889/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000231226000 CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000231226000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 29420259000231226000, notificata in data 1.9.2025 con il quale veniva richiesto il pagamento della cartella di pagamento n. 29420140004962812000, derivante dalla liquidazione automatizzata del Modello dichiarativo 770 per l'anno d'imposta 2011.
Deduce articoli motivi con cui sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, cosi come indicati nel ricorso introduttivo.
Si costituiva l'agenzia delle entrate sostenendo preliminarmente la inammissibilità del ricorso proposto in violazione dell'art. 19, c. 3, e dell'art. 21 del D. Lgs. 546/1992. perchè l'atto è stato notificato in data 30.12.2014.
Nel merito chiedeva dichiararsi il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Con ordinanza n. 344/2025 del 165.12.2025 la chiesta sospensiva veniva respinta non ricorrendone i presupposti di legge.
Si dà atto che in data 5.12.2025, la Commissione al patrocinio a spese dello Stato, l'odierna ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 26 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto, per il motivo assorbente, con il quale parte ricorrente sostiene la mancata notifica della cartella di pagamento indicata in epigrafe, che dell'intimazione di pagamento impugnata è atto presupposto.
Nel merito
La questione sollevata da parte ricorrente riguarda l'attività notificatoria che a suo dire non risulta essere stata ritualmente eseguita, tant'è che manca la prova che la cartella presupposta sia stata posta alla sfera di conoscenza dell'effettivo destinatario.
Dagli atti prodotti dall'agenzia delle entrate riscossione si rileva che la cartella di pagamento n.
29420140004962812000 risulta essere stata notificata in data 30.12.2014, in mani del coniuge, senza null'altro aggiungere.
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità. Al riguardo, costituisce pacifica acquisizione giurisprudenziale il principio di diritto secondo cui la notifica degli atti dell'Agente della riscossione effettuata a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che "il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta" e il messo deve dare notizia dell 'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata (...)".
Osservano al riguardo i giudici di legittimità che "... il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (..) sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione" (cfr. ex plurimis ordinanza Cass. Civ. n.
17235/18, sentenza n. 25079/14, 2868/2017, 17235/18).
Orbene, ottemperando nel caso che occupa la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, non può ritenersi valida la notifica della cartella di pagamento, sottoscritta dal coniuge convivente, poiché rilevante è la violazione della correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 300,00, oltre spese generali di legge in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del T.U. delle spese di giustizia.
Cosi deciso in Agrigento il 22 Ottobre 2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
RE RI SA
Firmato digitalmente
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 889/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000231226000 CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000231226000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 29420259000231226000, notificata in data 1.9.2025 con il quale veniva richiesto il pagamento della cartella di pagamento n. 29420140004962812000, derivante dalla liquidazione automatizzata del Modello dichiarativo 770 per l'anno d'imposta 2011.
Deduce articoli motivi con cui sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, cosi come indicati nel ricorso introduttivo.
Si costituiva l'agenzia delle entrate sostenendo preliminarmente la inammissibilità del ricorso proposto in violazione dell'art. 19, c. 3, e dell'art. 21 del D. Lgs. 546/1992. perchè l'atto è stato notificato in data 30.12.2014.
Nel merito chiedeva dichiararsi il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Con ordinanza n. 344/2025 del 165.12.2025 la chiesta sospensiva veniva respinta non ricorrendone i presupposti di legge.
Si dà atto che in data 5.12.2025, la Commissione al patrocinio a spese dello Stato, l'odierna ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 26 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto, per il motivo assorbente, con il quale parte ricorrente sostiene la mancata notifica della cartella di pagamento indicata in epigrafe, che dell'intimazione di pagamento impugnata è atto presupposto.
Nel merito
La questione sollevata da parte ricorrente riguarda l'attività notificatoria che a suo dire non risulta essere stata ritualmente eseguita, tant'è che manca la prova che la cartella presupposta sia stata posta alla sfera di conoscenza dell'effettivo destinatario.
Dagli atti prodotti dall'agenzia delle entrate riscossione si rileva che la cartella di pagamento n.
29420140004962812000 risulta essere stata notificata in data 30.12.2014, in mani del coniuge, senza null'altro aggiungere.
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità. Al riguardo, costituisce pacifica acquisizione giurisprudenziale il principio di diritto secondo cui la notifica degli atti dell'Agente della riscossione effettuata a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che "il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta" e il messo deve dare notizia dell 'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata (...)".
Osservano al riguardo i giudici di legittimità che "... il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (..) sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione" (cfr. ex plurimis ordinanza Cass. Civ. n.
17235/18, sentenza n. 25079/14, 2868/2017, 17235/18).
Orbene, ottemperando nel caso che occupa la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, non può ritenersi valida la notifica della cartella di pagamento, sottoscritta dal coniuge convivente, poiché rilevante è la violazione della correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 300,00, oltre spese generali di legge in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del T.U. delle spese di giustizia.
Cosi deciso in Agrigento il 22 Ottobre 2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
RE RI SA
Firmato digitalmente