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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 22/10/2024, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1925/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle sig.re magistrate:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1925/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Susanna Magrini
(c.f. ), in Lodi (LO) in corso Roma n. 99; C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.07.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“CONCLUSIONI
1) i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
pagina 1 di 6 2) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
coniugi, con collocamento presso la madre nella casa coniugale sita in Borgo San Giovanni
(Lo), Via Aldo Moro n.25 ove hanno la propria residenza;
3) il sig. ha già lasciato la coniugale e provvederà ad asportare entro la fine CP_1 del corrente anno i propri beni ed effetti personali ancora presenti nell'immobile di Borgo San
Giovanni;
4) ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli
(scuola, sport, tempo libero, cure mediche etc.) verrà presa di comune accordo tra i due genitori;
5) Il IG. provvederà a versare la somma mensile di € 500,00 oltre ISTAT a CP_1
titolo di mantenimento per i figli minori. Tale somma verrà versata entro la data del 30 di ogni mese;
6) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla IG.ra ; Parte_1
7) le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno. Come da protocollo del Tribunale di Milano per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, la gravosità o la voluttuarietà.
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 2 di 6 a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 3 di 6 a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In ordine alle spese straordinarie da concordare, viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso per la quota al genitore anticipatario precisando che: i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o e-mail) un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.)
e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
10) Il IG. provvederà a pagare interamente le somme ancora previste quali CP_1
arretrati per i buoni pasto della scuola primaria frequentata dai figli, oltre ad i buoni pasto che matureranno per la scuola primaria del figlio minore;
11) Il conto corrente acceso presso la banca Unicredit filiale di SALO
LO (Lo) la cui giacenza ammonta ad € 1.300,00 verrà interamente lasciato alla IG.ra e questo verrà successivamente chiuso;
Parte_1
12) Il padre trascorrerà con i figli i giorni dal venerdì dopo la scuola alla domenica dopo cena di ogni settimana, oltre a trascorrere con gli stessi ogni altro giorno compatibilmente con gli impegni degli stessi;
le vacanze di Natale verranno divise ad anni alterni in due periodi dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, mentre le festività Pasquali, invece, verranno divise in due periodi: il primo dal giovedì (primo giorno di vacanza) fino alla domenica sera, mentre il secondo periodo dalla domenica sera fino al mercoledì successivo;
i figli trascorreranno con il padre almeno 2 settimane durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno;
13) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio dei figli;
14) la casa coniugale sarà assegnata alla IG.ra con tutti gli arredi Parte_1
ivi presenti;
pagina 4 di 6 15) il IG si impegna a cedere la propria quota del 50% della proprietà CP_1 dell'immobile sito in Borgo San Giovanni (Lo), Via Aldo Moro n.25 appartamento posto al piano secondo composto da tre locali ed accessori con annesso vano cantina al seminterrato il tutto censito nel Catasto Fabbricati: Foglio 8 - mappale 62, sub 109- Via Giuseppe Garibaldi
99/B (ora Via Aldo Moro 25) –p2- S1 - cat A/3 - cl 5 - vani 5,5 - RC € 267,01 e del box ad uso autorimessa al piano terra e così censito: Foglio 8 - mappale 84, sub. 109, Via Giuseppe
Garibaldi 99/B(ora Via Aldo Moro 25) - pT - cat C/6 - cl 6 -consistenza mq 14 - RC € 36,88.
Tale cessione avverrà a titolo di regolamentazione dei rapporti di dare ed avere tra i coniugi, tenuto conto delle somme già versate dagli stessi nel corso del matrimonio. L'atto avrà luogo avanti il Notaio incaricato dalle parti entro 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione e le spese notarili saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
16) il IG. , proprietario degli immobili siti nel Comune di Primaluna Fraz CP_1
Vimogno (Lc), Via Anna Maria Ponzinibio n.7 e così censito:
1. Piano T Fg 7 Part 310 sub 704 cat 6/6 cl 1 mq 42 rc 147,50; 2. Piano T foglio 7 part.310, sub 705, cat A4, cl 1 vani 3, mq 49,
RC 133,25; 3.piano T foglio7, part310, sub 708 cat A4 cl1 vani 4,5, mq 98 rg 199,87; 4.piano T foglio 7, part 310 sub 709, catA4 cl 1, vani 3. Mq36 rc 133,25; 5.piano T -1-2 foglio 7, part 310 sub 711, cat A/3, cl 1, vani 3 RG 96,06; 6.piano T foglio 7 part 310, sub 701 bene comune non censibile;
7. Piano T foglio 7, part 310 sub 702 bene comune non censibile;
8. Piano T foglio 7 part. 310 sub 703 bene comune non censibile, sui quali grava il mutuo acceso presso la Banca
Popolare di Sondrio sede di Primaluna (LC) e di cui la IG.ra è fideiussore, si Parte_1
impegna a chiedere alla banca di estromettere la stessa;
17) la sig.ra Lo Giudice provvederà, a seguito della sottoscrizione del presente atto, ad effettuare le volture delle utenze dell'abitazione;
18) l'autovettura Dacia Duster tg GN833KB di proprietà della IG.ra Parte_1 rimarrà alla stessa, l'autovettura Fiat Panda tg AX 380AX intestata al IG rimarrà allo CP_1 stesso;
”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51 III
c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 01.10.2024 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. pagina 5 di 6 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età dei figli (11 e 9 anni).
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi ed che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Borgo San Giovanni (LO) in data 02.09.2006, trascritto nel
Registro di stato Civile del comune di Borgo San Giovanni (LO), atto n. 4, parte 1, serie –, anno
2006;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgo San Giovanni (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 15.10. 2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle sig.re magistrate:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1925/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Susanna Magrini
(c.f. ), in Lodi (LO) in corso Roma n. 99; C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.07.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“CONCLUSIONI
1) i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
pagina 1 di 6 2) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
coniugi, con collocamento presso la madre nella casa coniugale sita in Borgo San Giovanni
(Lo), Via Aldo Moro n.25 ove hanno la propria residenza;
3) il sig. ha già lasciato la coniugale e provvederà ad asportare entro la fine CP_1 del corrente anno i propri beni ed effetti personali ancora presenti nell'immobile di Borgo San
Giovanni;
4) ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli
(scuola, sport, tempo libero, cure mediche etc.) verrà presa di comune accordo tra i due genitori;
5) Il IG. provvederà a versare la somma mensile di € 500,00 oltre ISTAT a CP_1
titolo di mantenimento per i figli minori. Tale somma verrà versata entro la data del 30 di ogni mese;
6) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla IG.ra ; Parte_1
7) le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno. Come da protocollo del Tribunale di Milano per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, la gravosità o la voluttuarietà.
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 2 di 6 a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 3 di 6 a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In ordine alle spese straordinarie da concordare, viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso per la quota al genitore anticipatario precisando che: i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o e-mail) un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.)
e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
10) Il IG. provvederà a pagare interamente le somme ancora previste quali CP_1
arretrati per i buoni pasto della scuola primaria frequentata dai figli, oltre ad i buoni pasto che matureranno per la scuola primaria del figlio minore;
11) Il conto corrente acceso presso la banca Unicredit filiale di SALO
LO (Lo) la cui giacenza ammonta ad € 1.300,00 verrà interamente lasciato alla IG.ra e questo verrà successivamente chiuso;
Parte_1
12) Il padre trascorrerà con i figli i giorni dal venerdì dopo la scuola alla domenica dopo cena di ogni settimana, oltre a trascorrere con gli stessi ogni altro giorno compatibilmente con gli impegni degli stessi;
le vacanze di Natale verranno divise ad anni alterni in due periodi dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, mentre le festività Pasquali, invece, verranno divise in due periodi: il primo dal giovedì (primo giorno di vacanza) fino alla domenica sera, mentre il secondo periodo dalla domenica sera fino al mercoledì successivo;
i figli trascorreranno con il padre almeno 2 settimane durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno;
13) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio dei figli;
14) la casa coniugale sarà assegnata alla IG.ra con tutti gli arredi Parte_1
ivi presenti;
pagina 4 di 6 15) il IG si impegna a cedere la propria quota del 50% della proprietà CP_1 dell'immobile sito in Borgo San Giovanni (Lo), Via Aldo Moro n.25 appartamento posto al piano secondo composto da tre locali ed accessori con annesso vano cantina al seminterrato il tutto censito nel Catasto Fabbricati: Foglio 8 - mappale 62, sub 109- Via Giuseppe Garibaldi
99/B (ora Via Aldo Moro 25) –p2- S1 - cat A/3 - cl 5 - vani 5,5 - RC € 267,01 e del box ad uso autorimessa al piano terra e così censito: Foglio 8 - mappale 84, sub. 109, Via Giuseppe
Garibaldi 99/B(ora Via Aldo Moro 25) - pT - cat C/6 - cl 6 -consistenza mq 14 - RC € 36,88.
Tale cessione avverrà a titolo di regolamentazione dei rapporti di dare ed avere tra i coniugi, tenuto conto delle somme già versate dagli stessi nel corso del matrimonio. L'atto avrà luogo avanti il Notaio incaricato dalle parti entro 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione e le spese notarili saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
16) il IG. , proprietario degli immobili siti nel Comune di Primaluna Fraz CP_1
Vimogno (Lc), Via Anna Maria Ponzinibio n.7 e così censito:
1. Piano T Fg 7 Part 310 sub 704 cat 6/6 cl 1 mq 42 rc 147,50; 2. Piano T foglio 7 part.310, sub 705, cat A4, cl 1 vani 3, mq 49,
RC 133,25; 3.piano T foglio7, part310, sub 708 cat A4 cl1 vani 4,5, mq 98 rg 199,87; 4.piano T foglio 7, part 310 sub 709, catA4 cl 1, vani 3. Mq36 rc 133,25; 5.piano T -1-2 foglio 7, part 310 sub 711, cat A/3, cl 1, vani 3 RG 96,06; 6.piano T foglio 7 part 310, sub 701 bene comune non censibile;
7. Piano T foglio 7, part 310 sub 702 bene comune non censibile;
8. Piano T foglio 7 part. 310 sub 703 bene comune non censibile, sui quali grava il mutuo acceso presso la Banca
Popolare di Sondrio sede di Primaluna (LC) e di cui la IG.ra è fideiussore, si Parte_1
impegna a chiedere alla banca di estromettere la stessa;
17) la sig.ra Lo Giudice provvederà, a seguito della sottoscrizione del presente atto, ad effettuare le volture delle utenze dell'abitazione;
18) l'autovettura Dacia Duster tg GN833KB di proprietà della IG.ra Parte_1 rimarrà alla stessa, l'autovettura Fiat Panda tg AX 380AX intestata al IG rimarrà allo CP_1 stesso;
”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51 III
c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 01.10.2024 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. pagina 5 di 6 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età dei figli (11 e 9 anni).
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi ed che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Borgo San Giovanni (LO) in data 02.09.2006, trascritto nel
Registro di stato Civile del comune di Borgo San Giovanni (LO), atto n. 4, parte 1, serie –, anno
2006;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgo San Giovanni (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 15.10. 2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Ada Cappello
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