Art. 3.
Nell'ambito territoriale, determinato dalla regione ai sensi del precedente articolo 2, gli istituti autonomi case popolari non provinciali hanno competenza esclusiva e subentrano in tutti i rapporti concernenti gli immobili di proprieta' o comunque gia' consegnati allo istituto provinciale.
I rapporti tra gli istituti provinciali e quelli non provinciali sono definiti dalla regione nel termine di tre mesi.
Nell'ambito territoriale, determinato dalla regione ai sensi del precedente articolo 2, gli istituti autonomi case popolari non provinciali hanno competenza esclusiva e subentrano in tutti i rapporti concernenti gli immobili di proprieta' o comunque gia' consegnati allo istituto provinciale.
I rapporti tra gli istituti provinciali e quelli non provinciali sono definiti dalla regione nel termine di tre mesi.