Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2110 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Via G. Toma, 8 82100 Benevento Italia presso lo studio dell'Avv.ERIBERTO DI BLASIO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
RO
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv.
[...]
PASUT FRANCO, ed elettivamente domiciliato\a in Via Ciro il Grande 21 null 00144 Roma
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10/05/2024 conveniva in Parte_1 giudizio RO
proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 01-
[...]
001962348 notificata in data 11 aprile 2024, con la quale gli veniva ingiunto, in qualità di amministratore della società Italia Arredi S.r.l., il pagamento del complessivo importo di euro 10.251,96 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dell'atto di accertamento
1100.09/11/2019.02224772 del 09.11.2019 per violazione CP_1 dell'art 2 comma 1bis del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito
1
la decadenza di cui all' art. 14 L. n. 689/1981; la prescrizione per il decorso del termine quinquennale;
il difetto di motivazione. Concludeva chiedendo “-accertare e dichiarare la nullità ordinanza – ingiunzione n. 01-001962348 impugnata per omessa notifica degli atti presupposti ed in ogni caso per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art. 26 del DPR 602/73 e della L. 890/82, nonché delle norme previste dal c.p.c.; -accertare e dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione in contestazione per violazione e falsa applicazione dell'art 14 Legge 24 novembre 1981, n. 689; -accertare e dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art 28 Legge 24 novembre 1981, n. 689; -accertare e dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione impugnata per carenza di motivazione;
-accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la illegittimità dell'atto impugnato e l'inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare le sanzioni pecuniarie comminate;
- in via del tutto subordinata, per mero tuziorismo difensivo, ridurre l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge valutando, in concreto tutti gli elementi di cui all'art 11 della legge 689/81; -con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
Regolarmente costituito RO
eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il
[...] rigetto. Eccepiva di aver notificato l'avviso e, con riferimento alla prescrizione, che non era maturato il termine quinquennale, rimasto sospeso durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27, e interrotto dalla suddetta notifica.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2 Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67", entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016.
In particolare, l'articolo 2 del D.L. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638 del 1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della L. 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 Euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 Euro a 50.000 Euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 8 del 2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a Euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a Euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo). L' art.23 DL48/2023, laddove l'importo omesso resta sotto la soglia di
€10.000, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una volta e mezzo l'importo omesso, aumentato fino a 4 volte.
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e
3 con la multa fino a €1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad Euro 10.000 annui.
Tanto premesso, nel caso di specie l'opponente lamenta innanzi tutto, che l'irrogazione della sanzione amministrativa non sarebbe stata preceduta dalla notificazione di alcun atto di accertamento da parte dell'Ente e per altro verso contesta il diritto di procedere alla riscossione delle somme per la sopravvenuta prescrizione del diritto di credito.
Rileva evidenziare che le annualità delle denunce contributive fanno riferimento all'annualità 2018, e che, come espressamente previsto dalla normativa vigente, l'ordinanza-ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983 - da 10.000 Euro a 50.000 Euro - e che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni, l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 689 del 1981.
L'Istituto previdenziale, ha inteso documentare la notifica al trasgressore del provvedimento di accertamento della violazione medainte producendo la Racc. A.R. spedita ad via Controparte_2
Roma 114 Morcone e ricevuta da 29.11.2019 da personale addetto alla ricezione. In difetto di rilievi in ordine alla regoalrità della suddetta relata ed alla sua riferibilità all'avviso di accertamento, deve ritenersi la regolarità della stessa, per il principio di non contestazione.
Appare, dunque, evidente che risulta rispettato l'iter procedimentale e che è stata data la possibilità al di usufruire di Parte_1 tutte le possibili agevolazioni, ivi compresa la possibilità di evitare la sanzione procedendo al versamento nel termine di tre mesi, espressamente prevista in tale atto.
Peraltro, com'è noto, tutti gli eventuali motivi di opposizione concernenti l'avviso di accertamento prodromico, andavano proposti impugnando detto avviso e non possono essere più fatti valere in fase di opposizione ad altro atto successivo.
Il ricorrente ha eccepito, ancora, l'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione opposta per violazione dell'art. 14 L. 689/1981 (" Se non è
4 avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto") stante la mancata notifica dell'atto di accertamento indicato nel provvedimento impugnato.
Anche tale censura appare infondata. Difatti secondo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. n. 3254 del 5 marzo 2003) ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento - al cui termine collocare il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica - non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale bensì con l'epoca di piena conoscenza dell'illecito.
Nella specie l'omissione contributiva è relativa all'annualità 2019 ma l'accertamento della violazione è certamente successivo, come emerge dal verbale di accertamento, essendo emersa da una verifica degli archivi.
In ogni caso, nella fattispecie in esame, trova applicazione l'art.9 del D.Lgs. 15/01/2016, n. 8 che pur prevedendo un analogo termine per la notifica (“L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.”) non prevede alcuna sanzione in caso di mancato rispetto dello stesso.
Quanto alla mancanza di specificità, siamo in presenza di doglianze formali generiche in punto di carenza di motivazione dell'atto opposto. Le stesse sono assolutamente infondate considerando che l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) - cfr. ex plurimis Cass. n. 16316/2020.
5 Da tutto quanto premesso, consegue, stante l'infondatezza dei motivi, il rigetto dell'opposizione.
Per il principio della soccombenza Parte_2 dev'essere condannato al pagamento in favore di
[...]
delle spese di lite che si RO liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale, ridotte del 30% per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di RO
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1
RO delle spese processuali che liquida in complessivi €1.887 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA.
Benevento 05.02.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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