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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 6946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6946 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TT THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3612 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 10.11.2025 tra (cod. fisc.: ), elettiva- Parte_1 CodiceFiscale_1 mente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 131, presso lo studio dell'avv. Francesco Franceschi (cod. fisc.: ), che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-appellante- e cod. fisc. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del procuratore speciale, dott. elettivamente do- Controparte_2 miciliata in Roma, Via Timavo n. 3, presso lo studio dell'avv. Davide Pirrottina (cod. fisc.: , che la rappresenta e difende per procura CodiceFiscale_3 alle liti in calce all'atto di intervenuto;
-appellata - terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria Parte_1 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per i motivi suesposti, accogliere il presente appello avverso la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto, riformarla integralmente nel senso di accogliere, siccome fondata, l'opposi- zione a decreto ingiuntivo di pagamento formulata dall'odierna appellante nel precedente grado di giudizio e, di conseguenza: A) accertare preliminarmente il difetto di rappresentanza processuale della
e, in ogni caso, il difetto di legittimazione attiva della stessa nei termini CP_1 di cui sopra;
B) in via principale, nel merito, dichiarare che nulla è dovuto all'odierna parte appellata per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto, anche a motivo della nullità integrale del contratto di fideiussione specifica del 23/10/2014 e anche in ragione della nullità integrale o parziale del contratto di fideiussione omnibus del 09/02/2011 (successivamente modificato in data 01/02/2012 e 03/05/2012);
C) di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto e illegittimo.
Con vittoria di spese di lite, competenze e onorari, nonché rimborso forfettario delle spese generali, oltre rivalsa IVA e CAP, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”; per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Controparte_1 adita, contrariis reiectis: (…)
3) nel merito respingere comunque l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 669/2025 pubbli- cata dal Tribunale di Civitavecchia.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
280/2022 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 8.3.2022, con cui le è stato ingiunto, quale garante della Francia Immobiliare s.r.l., di pagare alla la somma complessiva di € Controparte_1
291.756,09, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, di cui € 223.582,88 quale saldo residuo del finanziamento chirografario n.
741678408 in data 5.11.2014, per il quale la ricorrente ha agito “non in proprio ma nell'esclusivo interesse di Cassa Depositi e Prestiti, attuale titolare del credito, in forza di cessione perfezionata come da atto del 5.11.2014”; ed
€ 68.173,21 quale saldo residuo del finanziamento chirografario n. 741942965/53 in data 27.6.2019. In particolare, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della con riferimento alla somma di € CP_1
2 223.582,88, stante l'intervenuta cessione del credito in questione alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., non avendo peraltro la ricorrente provato il potere di rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c.; inoltre, ha eccepito la nullità della fideiussione specifica del 23.10.2014, in quanto antecedente rispetto alla costituzione del rapporto garantito, nonché in quanto riproduttiva delle clausole standard di cui agli artt. 2, 6 e 10 dello schema ABI del 2003, la cui nullità per contrarietà alla normativa interna antitrust ex art. 2, co. 2, lett. a), della legge n. 287/1990 è stata accertata dalla Banca d'Italia con prov- vedimento n. 55 del 2.5.2005; e, per le stesse ragioni, ha eccepito la nullità anche della fideiussione omnibus del 9.2.2011; e, quindi, in relazione ad entrambi i rapporti di garanzia sopra indicati, ha eccepito la decadenza della creditrice dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. e, infine, l'il- legittimità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c..
Si è costituita nel giudizio di opposizione la Controparte_1
producendo documentazione volta a provare che le è stata conferita
[...] procura speciale conferitole da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., nonché con- testando la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente e conclu- dendo per il rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 669/2025 del 29.5.2025 il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, ha “rigetta[to] l'opposizione; condanna[to] parte opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 14.170,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , che Parte_1 ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Nel presente grado di giudizio si è costituita la Controparte_1 sia quale appellata quanto al credito azionato in sede monitoria
[...]
e di cui era all'epoca titolare, sia spiegando intervento ex art. 111 c.p.c., dichiarando e documentando la retrocessione del credito a suo tempo ceduto alla rappresentata Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.; e ha contestato la fonda- tezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'im- pugnazione.
3 2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove non ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva della
[...]
con riferimento alla somma di € 223.582,88, stante Controparte_1
l'intervenuta cessione in garanzia di detto credito alla Parte_2
dichiarata nel ricorso ex art. 633 c.p.c., e, in ogni caso, l'assenza
[...] di prova del potere di rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c. L'appel- lante evidenzia come il suddetto motivo di opposizione sia stato tempesti- vamente formulato nel precedente grado di giudizio e che il suo accogli- mento determinerebbe il riconoscimento dell'insussistenza della legittima- zione della cedente (la a richiedere il Controparte_1 pagamento della somma di € 223.582,88, in mancanza di adeguata prova del potere di rappresentare della cessionaria Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. nel presente giudizio in capo alla cedente, che ha agito in sede monitoria.
Il motivo è fondato.
2.1. L'odierna parte appellata, nel costituirsi nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., ha allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 12.9.2022 la “Procura speciale del 6.10.2014 da a CP_3 [...]
(v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo Controparte_1 grado di giudizio), ossia l'atto pubblico a rogito notaio di Roma in Per_1 data 6.10.2014 (rep. n. 80377; racc. n. 21142), che – secondo l'originaria opposta – recherebbe la procura speciale conferita dalla Cassa Depositi e
Prestiti s.p.a. alla Secondo quanto Controparte_1 statuito dalla sentenza impugnata, da tale atto si desumerebbe il potere in capo alla suddetta di “compiere ogni atto espressamente indicato nel CP_1 relativo modello di Contratto di Cessione di Crediti”, allegato alla procura no- tarile stessa, tra cui è espressamente menzionato il potere di “svolgere tutte le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti ai sensi di ciascun contratto” e, al punto 4.1, il potere di “instaurare procedimenti giudiziali di qualunque natura”.
La procura speciale notarile sopra indicata, prodotta dalla
[...] nel precedente grado di giudizio, conferisce sì a Controparte_1 quest'ultima poteri di rappresentanza sostanziale e processuale alla stessa, ma con riguardo a cessioni di crediti originati da una provvista finanziaria del tutto diversa, messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.
4 per il finanziamento di operazioni creditizie di tutt'altra natura rispetto al mutuo chirografario che viene in rilievo nel caso di specie (quello n. 741678408 in data 5.11.2014 a ). Più nello specifico, Parte_1 nella premessa della suddetta procura notarile viene richiamata la Conven- zione Cassa Depositi e Prestiti-ABI del 20.11.2013, stipulata ai sensi dell'art. 5, co. 7-bis, d.l. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 (comma aggiunto dall'art. 6, co. 1, lett. a, d.l. n. 102/2013, con- vertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013). Con tale Convenzione sono state definite le linee guida e le regole applicative per l'utilizzo dello specifico “Plafond” di provvista messo a disposizione dalla Cassa Depositi e
Prestiti s.p.a. per la concessione, da parte delle banche aderenti all'ABI, di mutui ipotecari alle persone fisiche, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui faccia parte almeno un soggetto con disabilità e per le famiglie numerose, destinati all'acquisto di immobili residenziali – con prio- rità per le abitazioni principali – ed a interventi di ristrutturazione e accresci- mento dell'efficienza energetica (c.d. “Plafond Casa”), in attuazione della di- sposizioni introdotte dall'art. 6, co. 1, lett. a), del citato d.l. n. 102/2013 («1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "
7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extra- comunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'ef- ficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'As- sociazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle
5 banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e pre- stiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24."»).
Sempre nella premessa della suddetta procura viene richiamato, inoltre, il contratto di finanziamento (sottoscritto in data 8.5.2014), in forza del quale la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. si impegnò a rendere disponibile al “Con- traente il Finanziamento” (la , ai sensi Controparte_1 di quanto previsto dalla suddetta Convenzione Cassa Depositi e Prestiti-ABI del 20.11.2013, i finanziamenti “da utilizzare per la concessione di mutui garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali (i 'Finanziamenti
Beneficiario') in favore di soggetti appartenenti ad una delle categorie indicate nella Convenzione medesima (i 'Beneficiari')” (pagg. 2-3), soggetti fra i quali non sono ricomprese le persone giuridiche, quale la Francia Immobiliare s.r.l. unipersonale, mutuataria del finanziamento chirografario garantito dall'odierna appellante.
Ancora più chiare appaiono le clausole del “Modello di Contratto di Cessione di Crediti relativo al Contraente il Finanziamento”, allegato alla procura spe- ciale del 6.10.2014 ed a cui questa rinvia (come si è detto sopra), atteso che la lettera (B) della Premessa del suddetto Modello definisce il “Contratto di Finanziamento Beneficiario” come il mutuo, a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, garantito da ipoteca di primo grado su un im- mobile residenziale (“Finanziamento Ipotecario”), con ciò riferendosi, dun- que, a un'operazione creditizia del tutto diversa dal mutuo chirografario, che, per l'appunto, costituisce la tipologia di finanziamento che, nel caso di spe- cie, la ha concesso alla debitrice prin- Controparte_1 cipale (la Francia Immobiliare s.r.l. unipersonale).
2.2. Si deve ritenere, allora, che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribu- nale di Civitavecchia, l'eccezione di carenza di procura processuale in capo alla sollevata dall'originaria oppo- Controparte_1 nente, sia fondata. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, allora, l'odierna parte appellata non ha dimostrato di avere titolo per agire in giudizio in nome e per conto di quella che, al momento del deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c., era la titolare del credito di € 223.582,88 (la
6 Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.), atteso che la procura speciale prodotta in giudizio si riferisce, in realtà, ai poteri di rappresentanza sostanziale e – per quanto di interesse – processuale inerenti al recupero di crediti originati da operazioni creditizie di tutt'altra natura (mutui garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e non mutui chirografari), concluse con per- sone fisiche (e non imprese) e finanziate mediante il ricorso a una provvista finanziaria (c.d. “Plafond Casa”), destinata a sostenere soggetti diversi dalle PMI (piccole/medie imprese) autonome – quali, per l'appunto, le giovani cop- pie, i nuclei familiari con almeno una persona con disabilità, le famiglie nu- merose (comunque persone fisiche) – conformemente a quanto previsto da una specifica disposizione di legge (art. 5, co. 7-bis, d.l. n. 269/2003, con- vertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003; comma aggiunto dall'art. 6, co. 1, lett. a, D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013), avente come finalità quella di finanziare esclusivamente l'ac- quisto di immobili, con priorità per le abitazioni principali, preferibilmente appartenenti alle classi energetiche A, B o C, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici (con o senza interventi di ristrutturazione con accrescimento dell'efficienza energe- tica), o – in alternativa – proprio gli interventi di ristrutturazione edilizia, con accrescimento dell'efficienza energetica, relativi a immobili residenziali, come precisato dall'art.
6.5 della Convenzione Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.-ABI del 20.11.2013.
Erroneamente il giudice di primo grado, nel valutare la documentazione pro- dotta dalla controparte, ha ritenuto che la procura speciale notarile del 6.10.2014, allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., provasse la sussistenza del potere di rappre- sentanza processuale in capo alla cedente Controparte_1 con riferimento al credito di € 223.582,88, laddove tale procura nota-
[...] rile si riferisca ad operazioni di cessione dei crediti originati da tutt'altra ti- pologia di operazioni creditizie, finanziate dal “ ” – e non dal Parte_3
“Plafond Piattaforma Imprese” – messo a disposizione dalla Cassa Depositi
e Prestiti s.p.a.
2.3. Non assume rilevanza, e segnatamente non sana la mancanza della pro- cura processuale in capo alla la cir- Controparte_1 costanza per cui fosse a conoscenza che, “in relazione Parte_1
7 al solo credito relativo al saldo residuo del finanziamento chirografario n. 741678408, la Banca ha agito non in proprio ma nell'esclusivo interesse di Cassa Depositi e Prestiti in forza di cessione perfezionata come da atto del 5.11.2014; circostanza di cui l'attuale appellante era ed è perfettamente a conoscenza come risulta dalla comunicazione in pari data dalla stessa sotto- scritta. (cfr. doc.8 allegato al fascicolo monitorio)”, in quanto con la suddetta comunicazione la ha dichiarato che la cessionaria (la Cassa Depositi e CP_1
Prestiti s.p.a.) “ha conferito mandato al cedente [la Controparte_1
mandato con rappresentanza affinché in nome e per conto del
[...]
Cessionario il Cedente riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla propria prassi operativa e svolge le attività era necessarie alla cessione alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti;
pertanto salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario continueremo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effet- tuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra”.
La conoscenza da parte della debitrice, nel caso in esame in quanto garante della debitrice principale, dell'avvenuta cessione del credito della
[...] alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. non sana Controparte_1 la mancanza di procura processuale, e quindi la mancanza di legittimatio ad processum, in capo alla cedente che agisca quale rappresentante di chi era pacificamente titolare del credito, senza tuttavia avere tale potere.
2.4. La nel costituirsi nel presente Controparte_1 giudizio di appello, “chiede di essere ammess[a] a produrre in quanto di for- mazione successiva alla scadenza dei termini istruttori del giudizio di primo grado e, comunque, concernente la legittimazione attiva della parte ( doc.n.1)
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha retrocesso alla comparente
[...] una serie di crediti tra cui è incluso quello per cui è Controparte_1 causa vantato nei confronti della Francia Immobiliare S.r.l.”. E deduce che,
“alla luce della intervenuta retrocessione del credito ogni questione concer- nente la validità della procura versata in atti ed alla legittimazione della
Banca ad agire quale sostituto processuale della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. deve intendersi del tutto superata ed irrilevante ai fini del decidere”.
8 Tuttavia, il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratifi- cati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera in campo pro- cessuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instau- razione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., in forza del quale può essere rila- sciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (cfr. Cass. civ., Sez. L, ord. 22.7.2025, n. 20562; Cass. civ., Sez. III, ord. 15.11.2022, n. 33518; Cass. civ., Sez. II, 29.3.2019, n. 8933; Cass. civ., S.U., 13.6.2014, n. 13431).
Quello che ha eccepito, nel proporre opposizione ai Parte_1 sensi dell'art. 645 c.p.c., non è soltanto che la Controparte_1 non fosse più la titolare del credito azionato in sede monitoria,
[...] essendo stato lo stesso ceduto alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (come deduce la stessa ricorrente), ma anche che non avesse la legittimatio ad pro- cessum per non avere provato il rilascio alla stessa di una procura proces- suale, non essendo questa conferita con la procura generale prodotta, quella in data 6.10.2014, ricevuta con riguardo ad altro rapporto con la cessionaria Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus rilasciata da in favore della Francia Immobiliare s.r.l., e Parte_1 segnatamente laddove il Tribunale di Civitavecchia ha ritenuto che “incom- beva sull'odierno opponente la dimostrazione rigorosa della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale 'a monte' e della conformità delle clausole sot- toscritte con quelle contenute nello schema ABI censurato dalla Banca d'Ita- lia”. E con riguardo a tale carenza di prova, l'appellante deduce anche che illegittimamente il giudice di prime cure avrebbe disatteso immotivatamente l'istanza ai sensi dell'art 210 c.p.c. di parte opponente volta a conseguire l'esibizione in giudizio dei moduli contrattuali di fideiussione omnibus in uso presso un significativo numero di istituti di credito, operanti nel mercato
9 creditizio italiano, in epoca coeva alla stipula del contratto che viene in rilievo nel presente giudizio.
Il motivo non è fondato.
3.1. In ragione dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione oggetto di ac- certamento, quella proposta da non è un'azione follow- Parte_1 on, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un prov- vedimento definitivo. Queste azioni prendono le mosse dal provvedimento di detta Autorità, che è stato prodotto nell'introdurre il giudizio di primo grado (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), e di cui viene invocata – in buona sostanza – l'efficacia di prova privilegiata. Conseguentemente, il richiamo al contenuto dello stesso può consentire al giudice di primo grado di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della con- dotta violativa della normativa antitrust.
ha sottoscritto la fideiussione omnibus in favore della Parte_1 in data 9.2.2011, vale a dire a di- Controparte_1 stanza di circa sei anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca
d'Italia il 2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2003 e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideiussioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte di tale Autorità di vigilanza, l'originaria opponente (odierna appellante) era onerata dell'allegazione – ancora prima che della prova – di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto
10 nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro, non Parte_1 ha allegato – sia con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. sia con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., e quindi nel termine di preclusione previsto dal rito applicabile al giudizio di primo grado – la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, e segnatamente che nel febbraio 2011 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fi- deiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clien- tela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alter- nativi e in reciproca concorrenza.
3.2. Soltanto con la propria memoria ex art.183, co. 6, n. 2) c.p.c., peraltro contestando di dover fornire prova dell'esistenza o del perdurare dell'intesa anticoncorrenziale nel periodo in cui ha rilasciato la fideiussione omnibus per cui è causa, ha depositato “un 'campione' significativo Parte_1 di contratti di fideiussione bancaria conclusi da un ampio numero di banche operanti nel mercato creditizio italiano nel corso dell'anno 2011”; e ha formu- lato istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c. “affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare ad ulteriori istituti di credito (quali, a titolo non esaustivo,
[...]
Controparte_1 Controparte_4 [...]
CP_5 Controparte_6 Parte_4 [...]
Controparte_7 [...]
Intesa Controparte_8 Controparte_9 Parte_5
San Paolo s.p.a., Banco BPM s.p.a., e le ulteriori banche la cui Controparte_10 individuazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice), ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio dei moduli contrattuali di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, di cui le suddette banche abbiano fatto utilizzo nel corso degli anni 2011 e 2012, in epoca coeva alla data di stipula (e modifica) del contratto di cui al presente giudizio”.
A fronte di una mancata tempestiva allegazione del perdurare dell'intesa an- ticoncorrenziale già accertata nel 2005 dalla Banca d'Italia ovvero dell'esi- stenza di una nuova intesa anticoncorrenziale del medesimo contenuto, la produzione documentale effettuata e l'istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c. erano – con tutta evidenza – inammissibili, in quanto volte a provare circo- stanze, non tempestivamente allegate, sulla scorta delle quali si chiedeva al 11 giudice di ritenere sussistente anche nel febbraio 2011 un'intesa restrittiva della concorrenza concretantesi nell'adozione delle stesse tre clausole con- trattuali sanzionate dalla Banca d'Italia nel 2005, e segnatamente di quella che deroga all'art. 1957 c.c.
3.3. Neanche è sufficiente – diversamente da quanto dedotto dall'odierna parte appellante, e ulteriormente ribadito anche con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. sopra richiamata – che la singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (nel caso di specie, quella sottoscritta da
[...] in data 9.2.2011) risulti speculare rispetto allo schema con- Parte_1 trattuale censurato dalla Banca d'Italia. In effetti, il provvedimento n. 55/2005 ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità tre clausole dello schema A.B.I. predisposto nel 2003, tra cui quella indicata dall'odierno ap- pellante in via incidentale di deroga all'art. 1957 c.c., nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche. Pertanto, chi deduca la nullità di una fideiussione omnibus sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve allegare e dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione in questione (nella specie, quello sottoscritto da il 9.2.2011) sia espressione di una perdurante o di una Parte_1 nuova intesa anticoncorrenziale, perché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risul- tava imposto dalla Banca quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, al fine di dimostrare l'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la (con cui è stata Controparte_1 sottoscritta la fideiussione omnibus per cui è causa, e segnatamente quella rilasciata dall'odierna appellata), avrebbe dovuto alle- Parte_1 gare e provare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle ade- renti all in detto periodo (febbraio 2011) utilizzavano uniformemente CP_11 lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole già sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
12 3.4. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto,
o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adot- tato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esa- minato con la suddetta pronuncia riguardava una fideiussione omnibus sti- pulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedimento sanzionato- rio dell'attività anticoncorrenziale adottato dalla Banca d'Italia il 2.5.2005.
Era possibile presumere, in quel caso, che le banche non avessero ancora predisposto modelli contrattuali diversi e utilizzassero ancora quello sanzio- nato dalla Banca d'Italia con il più volte richiamato provvedimento n.
55/2005, e in questo senso si fosse in presenza di una reiterazione della condotta illecita sanzionata e il contratto poteva ritenersi nullo.
Ne consegue che quanto sopra ritenuto non si pone in contrasto la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione richiamata, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione con- testata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il prov- vedimento in questione;
ovvero se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omni- bus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo 13 cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la con- cessione di un finanziamento.
4. Con il terzo motivo di appello si censura la decisione di primo grado laddove ha disatteso la domanda volta a conseguire l'accertamento della nullità totale o parziale del contratto di fideiussione specifica del 23.10.2014, con riferimento alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 10, in quanto fedelmente riproduttive delle omologhe clausole contenute agli artt. 2, 6 8 del c.d. “Schema ABI” del 2003 sanzionato dalla Banca d'Italia con provve- dimento n. 55 del 2.5.2005, e segnatamente laddove il Tribunale di Civita- vecchia ha ritenuto che “Per le stesse ragioni va respinta anche la analoga questione di nullità (derivata) della fideiussione specifica, in merito alla quale va peraltro precisato che è controversa nella giurisprudenza di merito l'esten- sione della presunzione di illiceità stabilita per le fideiussioni omnibus redatte in conformità al modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia”.
Il motivo – ancora prima che non fondato (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n. 21841; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.10.2024, n. 26847) – è assorbito dall'ac- coglimento del primo motivo di appello, dovendo questo giudicante dichia- rare, con la presente sentenza, il difetto di legittimazione processuale in capo alla con riguardo al credito garantito Controparte_1 dalla suddetta fideiussione specifica del 23.10.2014.
5. In conclusione, considerato che la Controparte_1 ha agito in sede monitoria, e ha conseguito l'emissione del decreto ingiuntivo 280/2022 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 8.3.2022, per i se- guenti importi e titoli nei confronti della debitrice principale: a) € 223.582,88 quale saldo residuo del finanziamento chirografario n. 741678408 in data 5.11.2014, oltre interessi al tasso legale con decor- renza dal 13.2.2020 sino al soddisfo sulla parte di debito in linea capitale;
b) € 68.173,21 quale saldo residuo delle somme dovute in forza del finan- ziamento chirografario n. 741942965/53 del 27.6.2019, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 13.2.2020 sino al soddisfo sulla parte di debito in linea capitale;
e ritenuto che – come si è detto sopra – con relazione al credito sub a) la ha agito in mancanza di procura processuale da CP_1
14 parte dell'allora titolare del credito, la cessionaria Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., in accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 669/2025 emessa dal Tribunale di Civitavecchia, in compo- sizione monocratica, il 29.5.2025, con la presente decisione questo giudi- cante deve: i) revocare il decreto ingiuntivo n. 280/2022 emesso dal Tribu- nale di Civitavecchia in data 8.3.2022; ii) dichiarare il difetto di legittimatio ad processum della con riguardo al Controparte_1 credito per € 223.582,88; iii) condannare a pagare alla Parte_1
l'importo di € 68.173,21, oltre inte- Controparte_1 ressi al tasso legale con decorrenza dal 13.2.2020 sino al soddisfo sulla parte di debito in linea capitale, e quindi sull'importo di € 67.683,38.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n.
27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). In particolare, nel caso in esame le spese del primo grado di giudizio, ma anche quelle del procedimento monitorio, de- vono essere liquidate in favore della avuto riguardo alla condanna CP_1 disposta con la presente sentenza, ed applicando le Tariffe in vigore al mo- mento della presente decisione (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 4.7.2018, n. 17577; Cass. civ., Sez. II, 19.12.2017, n. 30529).
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza com- plessiva nel giudizio dell'odierna appellante e si liquidano nella misura indi- cata in dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva svolta anche in ra- gione della decisione della causa alla prima udienza e per non avere le parti depositato difese conclusive.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede:
15 accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
669/2025 emessa dal Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocra- tica, il 29.5.2025 e, in parziale riforma di tale decisione:
o revoca il decreto ingiuntivo n. 280/2022 emesso dal Tribunale di Civita- vecchia in data 8.3.2022;
o dichiara il difetto di legittimazione processuale della
[...] con riguardo alla domanda di condanna di Controparte_12 Parte_1
a pagare la somma di € 223.582,88 proposta con il ricorso ex art.
[...]
633 c.p.c. in data 28.2.2022;
o condanna a pagare alla Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 68.173,21, oltre interessi al tasso legale con de-
[...] correnza dal 13.2.2020 sino al soddisfo sulla parte di debito in linea capi- tale, e quindi sull'importo di € 67.683,38;
o condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese del procedimento monitorio, che liquida in € 406,50
[...] per spese esenti ed € 2.242,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
o condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese del primo grado di giudizio, che liquida in €
[...]
14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.500,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014,
n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 10.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AR TT Thellung de Courtelary
16
-appellante- e cod. fisc. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del procuratore speciale, dott. elettivamente do- Controparte_2 miciliata in Roma, Via Timavo n. 3, presso lo studio dell'avv. Davide Pirrottina (cod. fisc.: , che la rappresenta e difende per procura CodiceFiscale_3 alle liti in calce all'atto di intervenuto;
-appellata - terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria Parte_1 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per i motivi suesposti, accogliere il presente appello avverso la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto, riformarla integralmente nel senso di accogliere, siccome fondata, l'opposi- zione a decreto ingiuntivo di pagamento formulata dall'odierna appellante nel precedente grado di giudizio e, di conseguenza: A) accertare preliminarmente il difetto di rappresentanza processuale della
e, in ogni caso, il difetto di legittimazione attiva della stessa nei termini CP_1 di cui sopra;
B) in via principale, nel merito, dichiarare che nulla è dovuto all'odierna parte appellata per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto, anche a motivo della nullità integrale del contratto di fideiussione specifica del 23/10/2014 e anche in ragione della nullità integrale o parziale del contratto di fideiussione omnibus del 09/02/2011 (successivamente modificato in data 01/02/2012 e 03/05/2012);
C) di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto e illegittimo.
Con vittoria di spese di lite, competenze e onorari, nonché rimborso forfettario delle spese generali, oltre rivalsa IVA e CAP, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”; per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Controparte_1 adita, contrariis reiectis: (…)
3) nel merito respingere comunque l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 669/2025 pubbli- cata dal Tribunale di Civitavecchia.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
280/2022 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 8.3.2022, con cui le è stato ingiunto, quale garante della Francia Immobiliare s.r.l., di pagare alla la somma complessiva di € Controparte_1
291.756,09, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, di cui € 223.582,88 quale saldo residuo del finanziamento chirografario n.
741678408 in data 5.11.2014, per il quale la ricorrente ha agito “non in proprio ma nell'esclusivo interesse di Cassa Depositi e Prestiti, attuale titolare del credito, in forza di cessione perfezionata come da atto del 5.11.2014”; ed
€ 68.173,21 quale saldo residuo del finanziamento chirografario n. 741942965/53 in data 27.6.2019. In particolare, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della con riferimento alla somma di € CP_1
2 223.582,88, stante l'intervenuta cessione del credito in questione alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., non avendo peraltro la ricorrente provato il potere di rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c.; inoltre, ha eccepito la nullità della fideiussione specifica del 23.10.2014, in quanto antecedente rispetto alla costituzione del rapporto garantito, nonché in quanto riproduttiva delle clausole standard di cui agli artt. 2, 6 e 10 dello schema ABI del 2003, la cui nullità per contrarietà alla normativa interna antitrust ex art. 2, co. 2, lett. a), della legge n. 287/1990 è stata accertata dalla Banca d'Italia con prov- vedimento n. 55 del 2.5.2005; e, per le stesse ragioni, ha eccepito la nullità anche della fideiussione omnibus del 9.2.2011; e, quindi, in relazione ad entrambi i rapporti di garanzia sopra indicati, ha eccepito la decadenza della creditrice dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. e, infine, l'il- legittimità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c..
Si è costituita nel giudizio di opposizione la Controparte_1
producendo documentazione volta a provare che le è stata conferita
[...] procura speciale conferitole da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., nonché con- testando la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente e conclu- dendo per il rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 669/2025 del 29.5.2025 il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, ha “rigetta[to] l'opposizione; condanna[to] parte opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 14.170,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , che Parte_1 ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Nel presente grado di giudizio si è costituita la Controparte_1 sia quale appellata quanto al credito azionato in sede monitoria
[...]
e di cui era all'epoca titolare, sia spiegando intervento ex art. 111 c.p.c., dichiarando e documentando la retrocessione del credito a suo tempo ceduto alla rappresentata Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.; e ha contestato la fonda- tezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'im- pugnazione.
3 2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove non ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva della
[...]
con riferimento alla somma di € 223.582,88, stante Controparte_1
l'intervenuta cessione in garanzia di detto credito alla Parte_2
dichiarata nel ricorso ex art. 633 c.p.c., e, in ogni caso, l'assenza
[...] di prova del potere di rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c. L'appel- lante evidenzia come il suddetto motivo di opposizione sia stato tempesti- vamente formulato nel precedente grado di giudizio e che il suo accogli- mento determinerebbe il riconoscimento dell'insussistenza della legittima- zione della cedente (la a richiedere il Controparte_1 pagamento della somma di € 223.582,88, in mancanza di adeguata prova del potere di rappresentare della cessionaria Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. nel presente giudizio in capo alla cedente, che ha agito in sede monitoria.
Il motivo è fondato.
2.1. L'odierna parte appellata, nel costituirsi nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., ha allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 12.9.2022 la “Procura speciale del 6.10.2014 da a CP_3 [...]
(v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo Controparte_1 grado di giudizio), ossia l'atto pubblico a rogito notaio di Roma in Per_1 data 6.10.2014 (rep. n. 80377; racc. n. 21142), che – secondo l'originaria opposta – recherebbe la procura speciale conferita dalla Cassa Depositi e
Prestiti s.p.a. alla Secondo quanto Controparte_1 statuito dalla sentenza impugnata, da tale atto si desumerebbe il potere in capo alla suddetta di “compiere ogni atto espressamente indicato nel CP_1 relativo modello di Contratto di Cessione di Crediti”, allegato alla procura no- tarile stessa, tra cui è espressamente menzionato il potere di “svolgere tutte le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti ai sensi di ciascun contratto” e, al punto 4.1, il potere di “instaurare procedimenti giudiziali di qualunque natura”.
La procura speciale notarile sopra indicata, prodotta dalla
[...] nel precedente grado di giudizio, conferisce sì a Controparte_1 quest'ultima poteri di rappresentanza sostanziale e processuale alla stessa, ma con riguardo a cessioni di crediti originati da una provvista finanziaria del tutto diversa, messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.
4 per il finanziamento di operazioni creditizie di tutt'altra natura rispetto al mutuo chirografario che viene in rilievo nel caso di specie (quello n. 741678408 in data 5.11.2014 a ). Più nello specifico, Parte_1 nella premessa della suddetta procura notarile viene richiamata la Conven- zione Cassa Depositi e Prestiti-ABI del 20.11.2013, stipulata ai sensi dell'art. 5, co. 7-bis, d.l. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 (comma aggiunto dall'art. 6, co. 1, lett. a, d.l. n. 102/2013, con- vertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013). Con tale Convenzione sono state definite le linee guida e le regole applicative per l'utilizzo dello specifico “Plafond” di provvista messo a disposizione dalla Cassa Depositi e
Prestiti s.p.a. per la concessione, da parte delle banche aderenti all'ABI, di mutui ipotecari alle persone fisiche, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui faccia parte almeno un soggetto con disabilità e per le famiglie numerose, destinati all'acquisto di immobili residenziali – con prio- rità per le abitazioni principali – ed a interventi di ristrutturazione e accresci- mento dell'efficienza energetica (c.d. “Plafond Casa”), in attuazione della di- sposizioni introdotte dall'art. 6, co. 1, lett. a), del citato d.l. n. 102/2013 («1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "
7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extra- comunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'ef- ficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'As- sociazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle
5 banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e pre- stiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24."»).
Sempre nella premessa della suddetta procura viene richiamato, inoltre, il contratto di finanziamento (sottoscritto in data 8.5.2014), in forza del quale la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. si impegnò a rendere disponibile al “Con- traente il Finanziamento” (la , ai sensi Controparte_1 di quanto previsto dalla suddetta Convenzione Cassa Depositi e Prestiti-ABI del 20.11.2013, i finanziamenti “da utilizzare per la concessione di mutui garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali (i 'Finanziamenti
Beneficiario') in favore di soggetti appartenenti ad una delle categorie indicate nella Convenzione medesima (i 'Beneficiari')” (pagg. 2-3), soggetti fra i quali non sono ricomprese le persone giuridiche, quale la Francia Immobiliare s.r.l. unipersonale, mutuataria del finanziamento chirografario garantito dall'odierna appellante.
Ancora più chiare appaiono le clausole del “Modello di Contratto di Cessione di Crediti relativo al Contraente il Finanziamento”, allegato alla procura spe- ciale del 6.10.2014 ed a cui questa rinvia (come si è detto sopra), atteso che la lettera (B) della Premessa del suddetto Modello definisce il “Contratto di Finanziamento Beneficiario” come il mutuo, a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, garantito da ipoteca di primo grado su un im- mobile residenziale (“Finanziamento Ipotecario”), con ciò riferendosi, dun- que, a un'operazione creditizia del tutto diversa dal mutuo chirografario, che, per l'appunto, costituisce la tipologia di finanziamento che, nel caso di spe- cie, la ha concesso alla debitrice prin- Controparte_1 cipale (la Francia Immobiliare s.r.l. unipersonale).
2.2. Si deve ritenere, allora, che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribu- nale di Civitavecchia, l'eccezione di carenza di procura processuale in capo alla sollevata dall'originaria oppo- Controparte_1 nente, sia fondata. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, allora, l'odierna parte appellata non ha dimostrato di avere titolo per agire in giudizio in nome e per conto di quella che, al momento del deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c., era la titolare del credito di € 223.582,88 (la
6 Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.), atteso che la procura speciale prodotta in giudizio si riferisce, in realtà, ai poteri di rappresentanza sostanziale e – per quanto di interesse – processuale inerenti al recupero di crediti originati da operazioni creditizie di tutt'altra natura (mutui garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e non mutui chirografari), concluse con per- sone fisiche (e non imprese) e finanziate mediante il ricorso a una provvista finanziaria (c.d. “Plafond Casa”), destinata a sostenere soggetti diversi dalle PMI (piccole/medie imprese) autonome – quali, per l'appunto, le giovani cop- pie, i nuclei familiari con almeno una persona con disabilità, le famiglie nu- merose (comunque persone fisiche) – conformemente a quanto previsto da una specifica disposizione di legge (art. 5, co. 7-bis, d.l. n. 269/2003, con- vertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003; comma aggiunto dall'art. 6, co. 1, lett. a, D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013), avente come finalità quella di finanziare esclusivamente l'ac- quisto di immobili, con priorità per le abitazioni principali, preferibilmente appartenenti alle classi energetiche A, B o C, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici (con o senza interventi di ristrutturazione con accrescimento dell'efficienza energe- tica), o – in alternativa – proprio gli interventi di ristrutturazione edilizia, con accrescimento dell'efficienza energetica, relativi a immobili residenziali, come precisato dall'art.
6.5 della Convenzione Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.-ABI del 20.11.2013.
Erroneamente il giudice di primo grado, nel valutare la documentazione pro- dotta dalla controparte, ha ritenuto che la procura speciale notarile del 6.10.2014, allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., provasse la sussistenza del potere di rappre- sentanza processuale in capo alla cedente Controparte_1 con riferimento al credito di € 223.582,88, laddove tale procura nota-
[...] rile si riferisca ad operazioni di cessione dei crediti originati da tutt'altra ti- pologia di operazioni creditizie, finanziate dal “ ” – e non dal Parte_3
“Plafond Piattaforma Imprese” – messo a disposizione dalla Cassa Depositi
e Prestiti s.p.a.
2.3. Non assume rilevanza, e segnatamente non sana la mancanza della pro- cura processuale in capo alla la cir- Controparte_1 costanza per cui fosse a conoscenza che, “in relazione Parte_1
7 al solo credito relativo al saldo residuo del finanziamento chirografario n. 741678408, la Banca ha agito non in proprio ma nell'esclusivo interesse di Cassa Depositi e Prestiti in forza di cessione perfezionata come da atto del 5.11.2014; circostanza di cui l'attuale appellante era ed è perfettamente a conoscenza come risulta dalla comunicazione in pari data dalla stessa sotto- scritta. (cfr. doc.8 allegato al fascicolo monitorio)”, in quanto con la suddetta comunicazione la ha dichiarato che la cessionaria (la Cassa Depositi e CP_1
Prestiti s.p.a.) “ha conferito mandato al cedente [la Controparte_1
mandato con rappresentanza affinché in nome e per conto del
[...]
Cessionario il Cedente riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla propria prassi operativa e svolge le attività era necessarie alla cessione alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti;
pertanto salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario continueremo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effet- tuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra”.
La conoscenza da parte della debitrice, nel caso in esame in quanto garante della debitrice principale, dell'avvenuta cessione del credito della
[...] alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. non sana Controparte_1 la mancanza di procura processuale, e quindi la mancanza di legittimatio ad processum, in capo alla cedente che agisca quale rappresentante di chi era pacificamente titolare del credito, senza tuttavia avere tale potere.
2.4. La nel costituirsi nel presente Controparte_1 giudizio di appello, “chiede di essere ammess[a] a produrre in quanto di for- mazione successiva alla scadenza dei termini istruttori del giudizio di primo grado e, comunque, concernente la legittimazione attiva della parte ( doc.n.1)
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha retrocesso alla comparente
[...] una serie di crediti tra cui è incluso quello per cui è Controparte_1 causa vantato nei confronti della Francia Immobiliare S.r.l.”. E deduce che,
“alla luce della intervenuta retrocessione del credito ogni questione concer- nente la validità della procura versata in atti ed alla legittimazione della
Banca ad agire quale sostituto processuale della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. deve intendersi del tutto superata ed irrilevante ai fini del decidere”.
8 Tuttavia, il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratifi- cati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera in campo pro- cessuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instau- razione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., in forza del quale può essere rila- sciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (cfr. Cass. civ., Sez. L, ord. 22.7.2025, n. 20562; Cass. civ., Sez. III, ord. 15.11.2022, n. 33518; Cass. civ., Sez. II, 29.3.2019, n. 8933; Cass. civ., S.U., 13.6.2014, n. 13431).
Quello che ha eccepito, nel proporre opposizione ai Parte_1 sensi dell'art. 645 c.p.c., non è soltanto che la Controparte_1 non fosse più la titolare del credito azionato in sede monitoria,
[...] essendo stato lo stesso ceduto alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (come deduce la stessa ricorrente), ma anche che non avesse la legittimatio ad pro- cessum per non avere provato il rilascio alla stessa di una procura proces- suale, non essendo questa conferita con la procura generale prodotta, quella in data 6.10.2014, ricevuta con riguardo ad altro rapporto con la cessionaria Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus rilasciata da in favore della Francia Immobiliare s.r.l., e Parte_1 segnatamente laddove il Tribunale di Civitavecchia ha ritenuto che “incom- beva sull'odierno opponente la dimostrazione rigorosa della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale 'a monte' e della conformità delle clausole sot- toscritte con quelle contenute nello schema ABI censurato dalla Banca d'Ita- lia”. E con riguardo a tale carenza di prova, l'appellante deduce anche che illegittimamente il giudice di prime cure avrebbe disatteso immotivatamente l'istanza ai sensi dell'art 210 c.p.c. di parte opponente volta a conseguire l'esibizione in giudizio dei moduli contrattuali di fideiussione omnibus in uso presso un significativo numero di istituti di credito, operanti nel mercato
9 creditizio italiano, in epoca coeva alla stipula del contratto che viene in rilievo nel presente giudizio.
Il motivo non è fondato.
3.1. In ragione dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione oggetto di ac- certamento, quella proposta da non è un'azione follow- Parte_1 on, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un prov- vedimento definitivo. Queste azioni prendono le mosse dal provvedimento di detta Autorità, che è stato prodotto nell'introdurre il giudizio di primo grado (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), e di cui viene invocata – in buona sostanza – l'efficacia di prova privilegiata. Conseguentemente, il richiamo al contenuto dello stesso può consentire al giudice di primo grado di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della con- dotta violativa della normativa antitrust.
ha sottoscritto la fideiussione omnibus in favore della Parte_1 in data 9.2.2011, vale a dire a di- Controparte_1 stanza di circa sei anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca
d'Italia il 2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2003 e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideiussioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte di tale Autorità di vigilanza, l'originaria opponente (odierna appellante) era onerata dell'allegazione – ancora prima che della prova – di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto
10 nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro, non Parte_1 ha allegato – sia con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. sia con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., e quindi nel termine di preclusione previsto dal rito applicabile al giudizio di primo grado – la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, e segnatamente che nel febbraio 2011 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fi- deiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clien- tela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alter- nativi e in reciproca concorrenza.
3.2. Soltanto con la propria memoria ex art.183, co. 6, n. 2) c.p.c., peraltro contestando di dover fornire prova dell'esistenza o del perdurare dell'intesa anticoncorrenziale nel periodo in cui ha rilasciato la fideiussione omnibus per cui è causa, ha depositato “un 'campione' significativo Parte_1 di contratti di fideiussione bancaria conclusi da un ampio numero di banche operanti nel mercato creditizio italiano nel corso dell'anno 2011”; e ha formu- lato istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c. “affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare ad ulteriori istituti di credito (quali, a titolo non esaustivo,
[...]
Controparte_1 Controparte_4 [...]
CP_5 Controparte_6 Parte_4 [...]
Controparte_7 [...]
Intesa Controparte_8 Controparte_9 Parte_5
San Paolo s.p.a., Banco BPM s.p.a., e le ulteriori banche la cui Controparte_10 individuazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice), ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio dei moduli contrattuali di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, di cui le suddette banche abbiano fatto utilizzo nel corso degli anni 2011 e 2012, in epoca coeva alla data di stipula (e modifica) del contratto di cui al presente giudizio”.
A fronte di una mancata tempestiva allegazione del perdurare dell'intesa an- ticoncorrenziale già accertata nel 2005 dalla Banca d'Italia ovvero dell'esi- stenza di una nuova intesa anticoncorrenziale del medesimo contenuto, la produzione documentale effettuata e l'istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c. erano – con tutta evidenza – inammissibili, in quanto volte a provare circo- stanze, non tempestivamente allegate, sulla scorta delle quali si chiedeva al 11 giudice di ritenere sussistente anche nel febbraio 2011 un'intesa restrittiva della concorrenza concretantesi nell'adozione delle stesse tre clausole con- trattuali sanzionate dalla Banca d'Italia nel 2005, e segnatamente di quella che deroga all'art. 1957 c.c.
3.3. Neanche è sufficiente – diversamente da quanto dedotto dall'odierna parte appellante, e ulteriormente ribadito anche con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. sopra richiamata – che la singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (nel caso di specie, quella sottoscritta da
[...] in data 9.2.2011) risulti speculare rispetto allo schema con- Parte_1 trattuale censurato dalla Banca d'Italia. In effetti, il provvedimento n. 55/2005 ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità tre clausole dello schema A.B.I. predisposto nel 2003, tra cui quella indicata dall'odierno ap- pellante in via incidentale di deroga all'art. 1957 c.c., nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche. Pertanto, chi deduca la nullità di una fideiussione omnibus sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve allegare e dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione in questione (nella specie, quello sottoscritto da il 9.2.2011) sia espressione di una perdurante o di una Parte_1 nuova intesa anticoncorrenziale, perché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risul- tava imposto dalla Banca quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, al fine di dimostrare l'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la (con cui è stata Controparte_1 sottoscritta la fideiussione omnibus per cui è causa, e segnatamente quella rilasciata dall'odierna appellata), avrebbe dovuto alle- Parte_1 gare e provare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle ade- renti all in detto periodo (febbraio 2011) utilizzavano uniformemente CP_11 lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole già sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
12 3.4. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto,
o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adot- tato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esa- minato con la suddetta pronuncia riguardava una fideiussione omnibus sti- pulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedimento sanzionato- rio dell'attività anticoncorrenziale adottato dalla Banca d'Italia il 2.5.2005.
Era possibile presumere, in quel caso, che le banche non avessero ancora predisposto modelli contrattuali diversi e utilizzassero ancora quello sanzio- nato dalla Banca d'Italia con il più volte richiamato provvedimento n.
55/2005, e in questo senso si fosse in presenza di una reiterazione della condotta illecita sanzionata e il contratto poteva ritenersi nullo.
Ne consegue che quanto sopra ritenuto non si pone in contrasto la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione richiamata, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione con- testata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il prov- vedimento in questione;
ovvero se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omni- bus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo 13 cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la con- cessione di un finanziamento.
4. Con il terzo motivo di appello si censura la decisione di primo grado laddove ha disatteso la domanda volta a conseguire l'accertamento della nullità totale o parziale del contratto di fideiussione specifica del 23.10.2014, con riferimento alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 10, in quanto fedelmente riproduttive delle omologhe clausole contenute agli artt. 2, 6 8 del c.d. “Schema ABI” del 2003 sanzionato dalla Banca d'Italia con provve- dimento n. 55 del 2.5.2005, e segnatamente laddove il Tribunale di Civita- vecchia ha ritenuto che “Per le stesse ragioni va respinta anche la analoga questione di nullità (derivata) della fideiussione specifica, in merito alla quale va peraltro precisato che è controversa nella giurisprudenza di merito l'esten- sione della presunzione di illiceità stabilita per le fideiussioni omnibus redatte in conformità al modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia”.
Il motivo – ancora prima che non fondato (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n. 21841; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.10.2024, n. 26847) – è assorbito dall'ac- coglimento del primo motivo di appello, dovendo questo giudicante dichia- rare, con la presente sentenza, il difetto di legittimazione processuale in capo alla con riguardo al credito garantito Controparte_1 dalla suddetta fideiussione specifica del 23.10.2014.
5. In conclusione, considerato che la Controparte_1 ha agito in sede monitoria, e ha conseguito l'emissione del decreto ingiuntivo 280/2022 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 8.3.2022, per i se- guenti importi e titoli nei confronti della debitrice principale: a) € 223.582,88 quale saldo residuo del finanziamento chirografario n. 741678408 in data 5.11.2014, oltre interessi al tasso legale con decor- renza dal 13.2.2020 sino al soddisfo sulla parte di debito in linea capitale;
b) € 68.173,21 quale saldo residuo delle somme dovute in forza del finan- ziamento chirografario n. 741942965/53 del 27.6.2019, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 13.2.2020 sino al soddisfo sulla parte di debito in linea capitale;
e ritenuto che – come si è detto sopra – con relazione al credito sub a) la ha agito in mancanza di procura processuale da CP_1
14 parte dell'allora titolare del credito, la cessionaria Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., in accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 669/2025 emessa dal Tribunale di Civitavecchia, in compo- sizione monocratica, il 29.5.2025, con la presente decisione questo giudi- cante deve: i) revocare il decreto ingiuntivo n. 280/2022 emesso dal Tribu- nale di Civitavecchia in data 8.3.2022; ii) dichiarare il difetto di legittimatio ad processum della con riguardo al Controparte_1 credito per € 223.582,88; iii) condannare a pagare alla Parte_1
l'importo di € 68.173,21, oltre inte- Controparte_1 ressi al tasso legale con decorrenza dal 13.2.2020 sino al soddisfo sulla parte di debito in linea capitale, e quindi sull'importo di € 67.683,38.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n.
27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). In particolare, nel caso in esame le spese del primo grado di giudizio, ma anche quelle del procedimento monitorio, de- vono essere liquidate in favore della avuto riguardo alla condanna CP_1 disposta con la presente sentenza, ed applicando le Tariffe in vigore al mo- mento della presente decisione (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 4.7.2018, n. 17577; Cass. civ., Sez. II, 19.12.2017, n. 30529).
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza com- plessiva nel giudizio dell'odierna appellante e si liquidano nella misura indi- cata in dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva svolta anche in ra- gione della decisione della causa alla prima udienza e per non avere le parti depositato difese conclusive.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede:
15 accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
669/2025 emessa dal Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocra- tica, il 29.5.2025 e, in parziale riforma di tale decisione:
o revoca il decreto ingiuntivo n. 280/2022 emesso dal Tribunale di Civita- vecchia in data 8.3.2022;
o dichiara il difetto di legittimazione processuale della
[...] con riguardo alla domanda di condanna di Controparte_12 Parte_1
a pagare la somma di € 223.582,88 proposta con il ricorso ex art.
[...]
633 c.p.c. in data 28.2.2022;
o condanna a pagare alla Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 68.173,21, oltre interessi al tasso legale con de-
[...] correnza dal 13.2.2020 sino al soddisfo sulla parte di debito in linea capi- tale, e quindi sull'importo di € 67.683,38;
o condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese del procedimento monitorio, che liquida in € 406,50
[...] per spese esenti ed € 2.242,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
o condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese del primo grado di giudizio, che liquida in €
[...]
14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.500,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014,
n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 10.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AR TT Thellung de Courtelary
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