Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/05/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2160/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2160/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
FEDELI FABIO e Avv. SALVATORE CAVUOTI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CIPICCIA CP_1
PAOLO e Avv. FLAVIA MILIACCA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectiis, dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto in Terni da e in data 13.6.1992, iscritto Parte_1 CP_1 nell'anno 1992 nei registri dello stato civile del Comune di Terni, atto n. 30 P. 2S C Uff. 1. pagina 1 di 11
l'attuale condizione del che è inabile al lavoro al 100% e vive di sola pensione, e Pt_1 confermare definitivamente qualsiasi statuizione per le figlie che sono entrambe economicamente autosufficienti.
Confermare nei confronti della l'obbligo di rilascio della casa familiare di (TR) CP_1 Pt_2
Str San Lorenzo, 20 e reimmettere definitivamente il nel possesso della stessa. Pt_1
Revocare tutte le statuizioni relative al pagamento di utenze, bollette ed assicurazioni e disporre la restituzione del veicolo Smart targato DY821HS al che ne è proprietario. Pt_1
Con vittoria di spese di lite.”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis,
In via preliminare, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Terni, il
13/06/1992, tra i coniugi e , iscritto nell'anno 1992 nei registri Parte_1 CP_1 della Stato Civile del Comune di Terni, Atto N. 30, parte II, serie C e, conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terni di procedere all'annotazione della
Sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di legge.
In via principale, nel merito, data la revoca dell'assegnazione della casa familiare disposta con ordinanza del 31.05.2024, dichiarare tenuto il sig. al versamento mensile Pt_1 dell'assegno di divorzio, in favore della sig.ra , per complessivi euro 600,00 CP_1
(euro seicento/00) o nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia e dichiarare, altresì, tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra il Pt_1 CP_1 corrispettivo delle autovetture acquistate in costanza di matrimonio nell'importo complessivo di €. 3.250,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Dare atto che nulla osta all'assenso reciproco al rilascio di passaporto o carta di identità validi per l'espatrio.
Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/10/2023 ha chiesto che al Tribunale la Parte_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in Terni il 13.6.1992, con
[...]
, esponendo che dall'unione sono nate le figlie nata il [...], e CP_1 Persona_1
nata il [...]. Il ricorrente ha esposto: Persona_2
-di essersi separato dalla resistente con separazione consensuale omologata dall'intestato
Tribunale in data 15.7.2021 nella quale veniva disposta l'assegnazione della casa coniugale sita in Narni (TR) str. San Lorenzo n. 20 alla moglie, ivi residente con le due figlie delle parti, una della quale non economicamente autonoma in quanto percettrice di redditi Per_2 saltuari, determinando in € 200 il contributo mensile posto a carico del a titolo di Pt_1 concorso al mantenimento della figlia e di €.250,00 a titolo di contributo al Persona_2 mantenimento in favore della coniuge, oltre ISTAT annuale (oltre a prevedere una serie di pagina 2 di 11 condizioni accessorie che si riportano: “L'autovettura Smart for two di proprietà del Pt_1 Per_ rimarrà nella disponibilità della figlia ponendo a carico del sig. le spese di Pt_1 bollo ed assicurazione nonché quelle per eventuali interventi di manutenzione. 5)
L'autovettura Peugeot 207 cointestata al ed alla figlia maggiore rimarrà nella Pt_1 disponibilità della figlia SA la quale provvederà autonomamente a sostenere le spese di mantenimento ed eventuale manutenzione. 6) Il si obbliga al pagamento delle utenze Pt_1 elettriche e telefoniche relative alla abitazione sita in Narni (TR) strada San Lorenzo n. 20 nonché al pagamento delle rate della televisione e dell'assicurazione sulla vita in favore della sig.ra Spese compensate.”; CP_1
-che entrambe le figlie avrebbero raggiunto la piena indipendenza economica non vivendo più presso la casa coniugale, lavorando in Sardegna con permanenza nella casa Per_2 familiare solo per pochi periodi dell'anno e la figlia SA risiedendo in San Gemini con la propria famiglia;
-che la situazione economica del ricorrente sarebbe sostanzialmente mutata dalla data della separazione in quanto lo stesso oltre a guadagnare circa €.1.500,00 al mese come lavoratore dipendente avrebbe percepito in passato quale socio di una piccola associazione sportiva denominata I Velocissimi ulteriori, seppur limitati guadagni, cessati dopo l'emergenza pandemiologica;
- che la ricorrente svolgerebbe lavori come colf per varie famiglie (indicate nel ricorso introduttivo), circostanza dimostrata dai report dell'assicurazione del veicolo Smart in uso alla resistente, ma di proprietà del e da lui assicurato con indicazione dei luoghi Pt_1 raggiunti dal veicolo, con presumibili guadagni di € 2000 mensili, rimanendo in alcune circostanze anche a pernottare nei luoghi di lavoro;
- che tali sopravvenienze imporrebbero l'azzeramento del contributo al mantenimento per la figlia e per la stessa resistente, nonché la revoca dell'assegnazione della casa familiare e la revoca delle altre statuizioni previste nella separazione (relative al mantenimento ed all'assicurazione della macchina, al pagamento delle utenze, delle rate della televisione e dell'assicurazione personale della resistente); tanto premesso il ricorrente ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
Si è costituita non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio CP_1 sussistendone i presupposti di legge, ma opponendosi all'accoglimento delle ulteriori domande. La resistente ha esposto:
-che la situazione economico patrimoniale del nucleo familiare non sarebbe mutata dal momento della seprazione poiché la resistente sarebbe ancora priva di stabile occupazione disponendo di reddito mensile precario e del tutto estemporaneo, analogo a quello percepito in passato, per attività saltuarie svolte come collaboratrice domestica;
-che la figlia continuerebbe a svolgere attività lavorativa come lavoratrice stagionale Per_2 non potendo contare su occupazione stabile, precisando che il resistente sarebbe stato da sempre inadempiente all'obbligo di corrispondere il contributo per il mantenimento della pagina 3 di 11 figlia disposto nel provvedimento di separazione per i mesi nei quali la figlia era priva di occupazione;
- che entrambe le figlie dimorerebbero con la resistente nella casa familiare, di proprietà del ricorrente, , lavoratrice stagionale, per circa sei mesi l'anno (dimorando per gli ulteriori Per_2 sei mesi in Sardegna presso il luogo di lavoro) ed SA per l'intero anno non convivendo con l'attuale compagno;
-che la situazione economico reddituale del resistente non sarebbe mutata poiché l'attività svolta nella associazione sportiva, non avrebbe mai prodotto utili trattandosi di associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro;
- che il veicolo SMART richiesto in restituzione dal ricorrente sarebbe stato nella disponibilità della figlia delle parti , secondo quanto stabilito nelle condizioni della Per_2 seprazione, che avrebbe provveduto al pagamento delle spese, non risultando pertanto riconducibili alla resistente gli spostamenti del veicolo, utilizzati dal ricorrente per dimostrare lo svolgimento da parte della di attività lavorativa;
CP_1
- che quanto al pagamento delle utenze, relative all'abitazione di Strada San Lorenzo, la resistente ha segnalato l'inadempimento del a tale obbligo, lamentando altresì il Pt_1 mancato versamento da parte del ricorrente dell'importo dovuto per il pagamento della polizza infortuni in favore della coniuge dal luglio 2020, effettuato direttamente dalla CP_1 resistente grazie al contributo economico di entrambe le figlie.
Tanto premesso la resistente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione
(domanda modificata in corso di causa nei termini riportati in epigrafe).
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, le parti hanno dichiarato:
-il ricorrente di dimorare in immobile in locazione con canone di 300 euro mensili, di percepire come lavoratore dipendente reddito mensile netto di euro 1500 per 13 mensilità, di essere proprietario al 100% della casa familiare assegnata alla resistente e delle pertinenze dell'immobile, di avere risparmi per € 2000; e di essere gravato da rate per € 200;
-la resistente di dimorare nella ex casa familiare di proprietà del ricorrente alla stessa assegnata in sede di seprazione, di non avere redditi (salvi modesti saltuari guadagni come collaboratrice domestica, pari a circa € 100 mensili) e di essere aiutata dalle figlie, di avere quale unico reddito l'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili, di aver modesti risparmi per circa € 2000.
All'esito dell'udienza e dell'acquisizione di documentazione reddituale, preso atto della intervenuta indipendenza economica della figlia (dato il notevole incremento Per_2 reddituale avendo la stessa dichiarato nella denuncia dei redditi 2021 reddito complessivo annuo di € 5.874; nella denuncia dei redditi 2022 reddito complessivo annuo di € 11.668 e nella denuncia dei redditi 2023 reddito complessivo annuo di € 12.367) sono stati adottati i provvedimenti provvisori revocando il contributo a carico del resistente per il mantenimento pagina 4 di 11 della figlie e l'assegnazione della casa familiare. Sono state inoltre ammesse le istanze istruttorie.
Escussi i testi sule circostanze ammesse, acquisiti i documenti depositati dalle parti, acquisite le comparse conclusionali depositate ai sensi dell'art. 473 bis.28 la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisite le conclusioni del PM in data 27.3.2025.
Domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, definito con decreto di omologa;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Domanda di assegnazione della casa familiare e di revoca del contributo al mantenimento Per_ per la figlia
Nella udienza di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha insistito per la conferma della revoca della assegnazione della casa familiare alla resistente e per la revoca del contributo al mantenimento della figlia già disposta in corso di causa con ordinanza del 31.5.2024, Per_2 la resistente non ha insistito in tali domande (chiedendo esclusivamente la determinazione di assegno divorzile di importo pari ad € 600 mensili).
Pertanto, il Collegio deve confermare il contenuto dei provvedimenti provvisori emessi in corso di causa quanto alla revoca dell'assegnazione della casa familiare (che risulta essere stata rilasciata dalla resistente in data 20.2.2025) e alla revoca del contributo al mantenimento della figlia (stante i redditi percepiti e la raggiunta indipendenza Per_2 economica della ragazza cfr. supra).
Assegno divorzile
La ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda di assegno divorzile, da determinare nella misura di € 600 mensili (secondo quanto indicato nelle ultime conclusioni formulate a seguito della sopravvenienza rappresentata dal rilascio della casa familiare e dai conseguenti oneri da sostenere per il reperimento di altra abitazione), il resistente ha chiesto il rigetto di tale istanza ovvero la riduzione del contributo al mantenimento come già disposto in sede di separazione, allegando il sopravenuto pensionamento a causa di seri problemi di salute che hanno importato l'inabilità lavorativa del 100%, con conseguente percezione di pensione pagina 5 di 11 mensile, inferiore all'importo precedentemente percepito come lavoratore dipendente e la percezione da parte della resistente di redditi propri.
In punto di diritto, il Collegio intende richiamare propri precedenti (cfr. per tutte sent.
14.9.2022), che aderiscono a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
n. 18287, dell'11.7.2018: “L'assegno divorzile ha funzione composita “l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970”:
- natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”);
- natura compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner);
- natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Solo riconoscendo tale triplice natura le scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio possono avere rilevanza nella decisione in merito all'assegno c.d. divorzile, non annullando la pregressa vita coniugale. La situazione degli ex-coniugi al momento della dissoluzione del vincolo matrimoniale è la risultante di scelte pregresse condivise nella parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole. Per dare concreta applicazione ai principi enunciati occorre partire dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
pagina 6 di 11 Pertanto, il Collegio è chiamato a:
- ricostruire le condizioni economico-patrimoniali delle parti per verificare l'esistenza di una sperequazione, presupposto in fatto per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile;
- in presenza di sperequazione, con disponibilità in capo al richiedente l'assegno divorzile di mezzi inadeguati, verificata l'impossibilità di procurarne per ragioni obiettive, devono essere accertate le ragioni della sperequazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti;
- solo qualora la sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio potrà essere riconosciuto l'assegno divorzile nella componente compensativa perequativa, da quantificare in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti e al contributo prestato.
Occorre, pertanto, preliminarmente determinare la situazione economico reddituale delle parti per verificare se sussista la richiesta sperequazioni, e in caso di insufficienza dei redditi della richiedente la potenzialità della stessa di procurarne in misura adeguata e l'eventuale contributo prestato alle maggiori consistenze reddituali e patrimoniali della controparte.
Il ricorrente ha affermato di percepire attualmente pensione. Dalla documentazione in atti emerge la percezione di importo mensile di € 1444 per 13 mensilità (a fronte e di € 1500 percepite prima del pensionamento cfr. dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente nell'udienza di comparizione delle parti). Emerge che il resistente è impegnato con una associazione sportiva (cfr. dichiarazione dei testi) ma trattandosi di associazione sportiva dilettantistica non può ritenersi che da tale attività ricavi ulteriori consistenti redditi, non essendo peraltro emersa alcuna prova in tale senso (la figlia della parti ha dichiarato sul punto: “Io Per_2 personalmente non frequento i luoghi dove svolgono queste attività di atletica leggera ma da quello che so ancora sono attivi;
so che mio padre era socio ma altro non so;
non ho rapporti con mio padre, non lo sento mai e non so niente di lui da circa due anni”). Il ricorrente è proprietario della casa familiare che è stata rilasciata dalla resistente nel febbraio
2025, pertanto non è più onerato del costo di locazione per€ 300 che sosteneva prima di tale rilascio, potendo risiedere nell'abitazione tornata nella di lui disponibilità (ovvero metterla a reddito in caso di preferire scelte diverse). Non ha consistenti risparmi, ha alcune esposizioni debitorie. Nel corso del giudizio è stato dichiarato inabile al lavoro per una seria patologia, che imporrà presumibilmente alcuni costi.
La resistente è priva di redditi stabili. Nel corso dell'interrogatorio libero e dell'interrogatorio formale la resistente ha dichiarato di non aver mai lavorato stabilmente nel corso del matrimonio essendosi dedicata alla cura della casa e della prole. Tale
pagina 7 di 11 circostanza è stata confermata dai testi escussi (le due figlie delle parti, e il fratello della resistente). In particolare, la figlia , ha dichiarato che dal momento della di lei nascita, Per_2 nel 1998 la madre “si è occupata della casa e di mia sorella e di me. Era lei che portava avanti tutto in famiglia… Non è vero, mia madre non lavora e non ha mai lavorato;
Ha lavorato saltuariamente circa trenta ore annue circa;
fa pulizie generiche per pochissime ore annue..Preciso che in questi anni, quando ci è stato possibile, abbiamo aiutato la mamma economicamente con i nostri lavori”. La resistente non ha proprietà immobiliari, e in conseguenza del rilascio della casa familiare dovrà reperire una diversa abitazione, con conseguenti costi.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, emerge con evidenza la maggiore consistenza delle disponibilità reddituali e patrimoniali del ricorrente (pensione percepita e disponibilità della casa familiare), mentre è stato provato che la resistente, percepisce modestissimi redditi svolgendo saltuariamente attività non regolarizzata come colf.
Accertata la sussistenza dello squilibrio economico patrimoniale a vantaggio dell'ex marito occorre procedere, seguendo quanto precisato dalla Suprema Corte, alla “effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”(cfr. supra).
Risulta incontestato che la ex moglie nel corso della vita matrimoniale ha svolto attività di lavoro casalingo, e solo saltuariamente e con modesti redditi attività come colf, occupandosi in via assolutamente prevalente della cura della casa e della prole, essendo il Pt_1 impegnato nell'attività lavorativa di operaio.
Le risultanze riportate evidenziano la scelta operata dai coniugi durante il matrimonio sulla ripartizione dei compiti: il ricorrente dedito all'attività lavorativa, con redditi propri che hanno consentito il maturarsi di posizione pensionistica, la resistente dedita in via pressoché esclusiva all'attività di cura ed accudimento della casa.
Le parti hanno contratto matrimonio nel 1992, quando la aveva 28 anni, e la stessa ha CP_1 mai lavorato nel corso del matrimonio (tranne lo svolgimento di saltuaria attività come colf), attività che anche se svolta all'attualità, data l'età della resistente (61 anni) potrebbe apportare modesti redditi saltuari, e comunque non potrebbe consentire alla resistente di maturare congruo trattamento pensionistico.
Alla luce di tali riscontri documentali, risulta dunque provato che nel corso del matrimonio la ha svolto attività casalinga, non percependo redditi congrui tranne modesti introiti CP_1 saltuari come colf, mentre il ha sempre percepito reddito. Pt_1
pagina 8 di 11 In conseguenza di tali scelte, il ha congruo trattamento pensionistico, la disponibilità Pt_1 di un'abitazione; al contrario la non ha redditi congrui (potendo anche in caso di attività CP_1 lavorativa percepire redditi modesti e saltuari) con definitiva compromissione della posizione previdenziale non avendo versato contributi per la lunga vita matrimoniale.
Premesso quanto sopra riportato, emerge che deve ritenersi presente sia la componente assistenziale dell'assegno divorzile, non avendo la redditi che le consentano di CP_1 soddisfare le esigenze primarie di vita (né essendo nella condizione di procurarsene per età
e per mancanza di specifiche e qualificate esperienze lavorative), sia la componente perequativa-compensativa, seguendo gli orientamenti da ultimo indicati dalla Corte di
Cassazione per i quali: “In tema di determinazione dell'assegno di divorzio, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha
l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio.” (Cass. n.23583/22).
Le parti nel corso della vita matrimoniale, hanno parimenti collaborato per far fronte alle esigenze della famiglia, il lavorando, costruendo un proprio trattamento Pt_1 previdenziale;
la essendosi occupata in via prevalente dell'accudimento della famiglia CP_1
e delle figlie, non avendo goduto di redditi propri, con definitiva compromissione della possibilità di percepire all'attualità congrui redditi e di costruire un congruo trattamento pensionistico.
Tale sperequazione risulta frutto di scelte condivise tra i coniugi nella lunga vita matrimoniale.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla deve quindi essere accolta dovendo CP_1 ritenere l'attuale sperequazione reddituale e patrimoniale frutto dell'impegno della moglie nell'accudimento della famiglia e della prole.
Tanto premesso, considerata sia la durata del matrimonio pari a oltre 29 anni (valutando il tempo trascorso dalla data di celebrazione del matrimonio, 1992, e alla data di presentazione della domanda di separazione 2021), valutata la partecipazione della resistente alla formazione della situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, considerate le disponibilità attuali delle parti (in particolare quanto al ricorrente pur in presenza di modesta riduzione dei redditi percepiti in seguito al pensionamento deve essere considerato il valore pagina 9 di 11 economico della disponibilità della casa prima assegnata alla controparte, e la cessazione dell'onere sullo stesso gravante di € 200 mensili per il mantenimento della figlia secondogenita), il Collegio stima equo determinare l'importo dell'assegno divorzile in €
450,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT. Per la determinazione di tale assegno il
Collegio valuta la diversa incidenza fiscale essendo tale importo onere deducibile da parte dell'obbligato, e reddito per la beneficiaria.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dalla presente pronuncia (maggio 2025) rimanendo fermi per il periodo pregresso i provvedimenti provvisori (che disciplinavano la determinazione dell'assegno di mantenimento, e che tengono conto del godimento da parte della resistete della casa familiare fino alla data del rilascio nel febbraio 2025).
Ulteriori domande
Le ulteriori domande formulate dalle parti (dal ricorrente domanda di revocare tutte le statuizioni relative al pagamento di utenze, bollette ed assicurazioni e disporre la restituzione del veicolo Smart targato DY821HS al che ne è proprietario;
la resistente domanda Pt_1 di restituzione di somme) devono essere dichiarate inammissibili.
Il Collegio intende richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, applicabile anche a seguito dell'introduzione del rito uniforme in materia di persone, minori e famiglie, di cui agli art. 473 bis e segg. c.p.c., secondo il quale: “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ.
(cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre
2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356). Anche a seguito della novella introdotta con il d. leg.vo n. 149/2022, dall'applicazione dei principi richiamati discende la pronuncia di inammissibilità delle domande formulate dalla parte resistente, poiché il c.d.
“rito unificato” applicabile alle domande in materia di persone, minori e famiglia non pagina 10 di 11 permette la trattazione cumulativa con domande (quali quelle formulate delle parti relative) alle quali devono applicarsi riti diversi.
Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in TERNI - TR il 13/06/1992; CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
TERNI - TR (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto n. 30, parte II, serie C);
determina in complessivi € 450,00 il contributo mensile dovuto da a titolo di assegno Pt_1 ai sensi dell'art.5 L.n.898/1970, da corrispondere a presso il di lei domicilio, CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2025, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con conferma dei provvedimenti provvisori emessi nel corso del giudizio;
conferma in via definitiva la revoca dell'assegnazione della casa familiare e la revoca di ogni contributo al mantenimento della figlia già disposta con ordinanza in corso di causa;
Per_2
dichiara inammissibili le ulteriori domande;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
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