Art. 27. (Deferimento del giuramento suppletorio). 1. L' articolo 240 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 240. - (Deferimento del giuramento suppletorio). - Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio puo' essere deferito esclusivamente dal collegio".
"Art. 240. - (Deferimento del giuramento suppletorio). - Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio puo' essere deferito esclusivamente dal collegio".