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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8829/2024
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. Codice CUI , data di nascita Parte_1 C.F._1 C.F._2
09/08/1998, Paese di provenienza: MAROCCO), parte rappresentata e difesa dall'avv.
DEL VECCHIO MARCO;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 30/08/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 22/08/2024 e adottato dalla Controparte_1 con cui è stata rigettata la domanda di protezione internazionale. Ha chiesto il
[...]
Pag. 1 di 6 riconoscimento della protezione complementare e, solo in via subordinata, del permesso per calamità.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Con decreto del 11/09/2024, il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato avanzata unitamente al ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
05/03/2025, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 16/07/2024 il ricorrente ha dichiarato di essere nato a [...], nella regione di Meknes, e di essere cresciuto insieme alla sua famiglia, composta dai genitori, quattro fratelli e quattro sorelle.
Ha raccontato di aver studiato per sette anni per poi cominciare a lavorare in campagna in modo tale da contribuire economicamente alle spese della famiglia. Ha precisato di appartenere all'etnia e di professare la religione islamica. Per_1
In merito alle ragioni per cui si era determinato ad abbandonare il Paese d'origine, ha dichiarato di essere partito grazie ad un contributo offertogli dalla madre e nell'intento di migliorare la propria situazione economica. Ha spiegato che in Marocco il lavoro è mal retribuito e che i salari sono così bassi da risultare insufficienti a far fronte alle ordinarie esigenze di vita, tra cui le cure mediche. Ha aggiunto che per gli appartenenti all'etnia amazigh tali difficoltà sarebbero aggravate dalle discriminazioni che sono costretti a subire da parte del popolo marocchino. Ha dunque concluso l'intervista sostenendo che, in caso di rimpatrio, teme di vivere in povertà.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
Pag. 2 di 6 L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento4.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
20/08/2024 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente, rilevando che “dall'esame della domanda non è emerso un fondato timore di persecuzione (…) per stessa ammissione del richiedente”. La ha concluso ritenendo che “ad esito di Controparte_1 protezione internazionale non può neppure pervenirsi, neanche nella forma della protezione sussidiaria, in considerazione della mera provenienza geografica dell'istante”.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Anzitutto è doveroso precisare che la copia del modello C3 prodotta in atti è sprovvista di data, sicché non è possibile conoscere il momento in cui il richiedente ha formalizzato la domanda di protezione internazionale.
Pag. 3 di 6 Invero, poiché con l'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023 in data 11/03/2023, poi modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro) è stata modificata la disciplina della protezione speciale, non conoscendo la data di presentazione della domanda in sede amministrativa non è possibile accertare se al caso di specie debba o meno applicarsi la novella normativa.
Ad ogni modo, poiché la parte potrebbe comunque subire una compromissione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la sua posizione personale va vagliata tenendo conto della tutela del diritto fondamentale tutelato ai sensi dell'art. 7 Carte dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle
Convenzioni internazionali, che quindi impongono di valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario5.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”6. Dunque, nel caso di specie, occorre verificare che sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.l.gs. 286/1998 ss.mm.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio
Pag. 4 di 6 di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”7, il ricorrente ha prodotto:
- Estratto contributivo attestante redditi percepiti a partire dal 01/01/2023 al CP_3
31/12/2024;
- Busta paga emessa da “O.P. AGRIDOC” per il mese di dicembre 2024 pari a euro
1.570,00;
- Modello unilav emesso da “Tre pietre soc. coop.” per il periodo decorrente dal
22/06/2024 al 31/12/2024 con relative buste paga per i mesi di giugno, luglio e ottobre 2024 di ammontare complessivo pari a euro 1.332,00;
- Modello unilav emesso da “La Cupa soc. agricola a.r.l.” per il periodo decorrente dal
04/08/2024 al 30/09/2024.
Valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti8, è possibile ritenere che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato in data 20/12/2022 – ha già avviato un percorso di integrazione lavorativa nel Paese ospitante dal 2023, che gli ha consentito, nello stesso arco temporale, di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. È anche possibile presumere che, permanendo in
Italia con permesso di soggiorno regolare, il ricorrente possa proseguire il processo di integrazione lavorativa anche in futuro.
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pag. 5 di 6 Sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale e tanto assorbe la valutazione della domanda avanzata in via subordinata.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n.
115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato9.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con delibera del 03/09/2024 CP_1
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 07/03/2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA/DISPONE l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Sergio Di Paola Dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 5 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 6 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 7 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 8 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 9 Cass. S.U. 24413/2021.
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. Codice CUI , data di nascita Parte_1 C.F._1 C.F._2
09/08/1998, Paese di provenienza: MAROCCO), parte rappresentata e difesa dall'avv.
DEL VECCHIO MARCO;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 30/08/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 22/08/2024 e adottato dalla Controparte_1 con cui è stata rigettata la domanda di protezione internazionale. Ha chiesto il
[...]
Pag. 1 di 6 riconoscimento della protezione complementare e, solo in via subordinata, del permesso per calamità.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Con decreto del 11/09/2024, il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato avanzata unitamente al ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
05/03/2025, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 16/07/2024 il ricorrente ha dichiarato di essere nato a [...], nella regione di Meknes, e di essere cresciuto insieme alla sua famiglia, composta dai genitori, quattro fratelli e quattro sorelle.
Ha raccontato di aver studiato per sette anni per poi cominciare a lavorare in campagna in modo tale da contribuire economicamente alle spese della famiglia. Ha precisato di appartenere all'etnia e di professare la religione islamica. Per_1
In merito alle ragioni per cui si era determinato ad abbandonare il Paese d'origine, ha dichiarato di essere partito grazie ad un contributo offertogli dalla madre e nell'intento di migliorare la propria situazione economica. Ha spiegato che in Marocco il lavoro è mal retribuito e che i salari sono così bassi da risultare insufficienti a far fronte alle ordinarie esigenze di vita, tra cui le cure mediche. Ha aggiunto che per gli appartenenti all'etnia amazigh tali difficoltà sarebbero aggravate dalle discriminazioni che sono costretti a subire da parte del popolo marocchino. Ha dunque concluso l'intervista sostenendo che, in caso di rimpatrio, teme di vivere in povertà.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
Pag. 2 di 6 L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento4.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
20/08/2024 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente, rilevando che “dall'esame della domanda non è emerso un fondato timore di persecuzione (…) per stessa ammissione del richiedente”. La ha concluso ritenendo che “ad esito di Controparte_1 protezione internazionale non può neppure pervenirsi, neanche nella forma della protezione sussidiaria, in considerazione della mera provenienza geografica dell'istante”.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Anzitutto è doveroso precisare che la copia del modello C3 prodotta in atti è sprovvista di data, sicché non è possibile conoscere il momento in cui il richiedente ha formalizzato la domanda di protezione internazionale.
Pag. 3 di 6 Invero, poiché con l'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023 in data 11/03/2023, poi modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro) è stata modificata la disciplina della protezione speciale, non conoscendo la data di presentazione della domanda in sede amministrativa non è possibile accertare se al caso di specie debba o meno applicarsi la novella normativa.
Ad ogni modo, poiché la parte potrebbe comunque subire una compromissione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la sua posizione personale va vagliata tenendo conto della tutela del diritto fondamentale tutelato ai sensi dell'art. 7 Carte dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle
Convenzioni internazionali, che quindi impongono di valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario5.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”6. Dunque, nel caso di specie, occorre verificare che sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.l.gs. 286/1998 ss.mm.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio
Pag. 4 di 6 di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”7, il ricorrente ha prodotto:
- Estratto contributivo attestante redditi percepiti a partire dal 01/01/2023 al CP_3
31/12/2024;
- Busta paga emessa da “O.P. AGRIDOC” per il mese di dicembre 2024 pari a euro
1.570,00;
- Modello unilav emesso da “Tre pietre soc. coop.” per il periodo decorrente dal
22/06/2024 al 31/12/2024 con relative buste paga per i mesi di giugno, luglio e ottobre 2024 di ammontare complessivo pari a euro 1.332,00;
- Modello unilav emesso da “La Cupa soc. agricola a.r.l.” per il periodo decorrente dal
04/08/2024 al 30/09/2024.
Valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti8, è possibile ritenere che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato in data 20/12/2022 – ha già avviato un percorso di integrazione lavorativa nel Paese ospitante dal 2023, che gli ha consentito, nello stesso arco temporale, di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. È anche possibile presumere che, permanendo in
Italia con permesso di soggiorno regolare, il ricorrente possa proseguire il processo di integrazione lavorativa anche in futuro.
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pag. 5 di 6 Sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale e tanto assorbe la valutazione della domanda avanzata in via subordinata.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n.
115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato9.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con delibera del 03/09/2024 CP_1
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 07/03/2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA/DISPONE l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Sergio Di Paola Dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 5 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 6 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 7 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 8 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 9 Cass. S.U. 24413/2021.