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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 2280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 2280/2024
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 2280/2024 promossa da:
) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. ROSARIO MASSIMILIANO CARUSO in VIA ETNEA 533,
TREMESTIERI ETNEO
contro
) rappresentata, difesa Controparte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso l'avv. PAOLO CALABRETTEA in VIA JOHN
FITZGERALD KENNEDY 17, ACIREALE
e con la chiamata in causa di
1
R.G.A.C. 2280/2024
rappresentato e Parte_2
difeso dal funzionario delegato dott. , elettivamente Controparte_2
domiciliato in VIA BATTELLO 29/B, Pt_2
A seguito della discussione orale il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies, co. III
c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. L'opposizione proposta da è infondata per le motivazioni di seguito Parte_1
esposte.
1.1. Con la cartella di pagamento n. 29320210064226523000, notificata in data 18.01.2024,
ha chiesto il pagamento della somma di € 27.903,43 a Controparte_1 seguito di sanzione amministrativa irrogata dall' Parte_2
con l'ordinanza - ingiunzione n. 19/1159 del 10.02.2020, notificata in data
[...]
04.03.2020.
Si ritiene necessario premettere che avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della l. 24 novembre 1981, n. 689, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella e, quindi, per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dalla l. 24 novembre 1981,
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n. 689, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella (determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare), nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale, l'opposizione – all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 ss. c.p.c. e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla l.
24 novembre 1981, n. 689 (Cass. 14496/2013; Cass. 9180/2006).
1.2. Nel caso in esame, il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento per inesistenza e/o nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' Parte_2
e dell'atto di contestazione presupposto;
2) violazione dell'art. 14, co. II della l. 24
[...]
novembre 1981, n. 689; 3) carente e/o insufficiente motivazione della cartella di pagamento opposta;
4) intervenuta prescrizione delle sanzioni comminate ex art. 28 della l. 24 novembre 1981, n. 689.
L ed il terzo chiamato Controparte_1 Parte_2
si sono ritualmente costituitisi in giudizio ed hanno contestato le difese
[...]
di parte opponente.
1.2.1. Quanto al primo motivo di opposizione, si rileva la regolarità della notifica dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' , come risulta dalla ricevuta Parte_2
della raccomandata notificata in data 04.03.2020, con la consegna del plico nelle mani della badante, quale familiare convivente del e l'indicazione dell'invio della Pt_1
comunicazione di avvenuta notifica (cfr. allegato n. 3 alla memoria di costituzione dell' ). Inoltre, la conoscenza da parte dell'opponente del verbale Parte_2
unico di accertamento ed annessa notificazione emerge dal fatto che il documento risulta siglato in ogni sua a parte e sottoscritto proprio dal (cfr. all. 1 alla memoria di Pt_1
costituzione dell' ), nonché dalla richiesta di audizione e successivi Parte_2
scritti difensivi presentati dallo stesso opponente (cfr. all. 2 alla memoria di costituzione dell' ). Parte_2
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Da qui, non solo la manifesta infondatezza del primo motivo di opposizione, ma anche la conseguente inammissibilità della doglianza svolta dal in punto di presunta Pt_1
violazione, in sede di contestazione della succitata violazione amministrativa, del termine previsto dall'art. 14, co. II della l. 24 novembre 1981, n. 689: sotto tale profilo, infatti, è oramai precluso all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge avverso il provvedimento amministrativo presupposto, dal momento che la doglianza suddetta avrebbe dovuto essere formulata dal impugnando l'ordinanza-ingiunzione nel Pt_1
rispetto del termine ex art. 6, co. VI del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (decorrente, ovviamente, dalla data di notificazione del provvedimento sanzionatorio come sopra specificata).
1.2.2. In relazione alla contestazione di carente e/o insufficiente motivazione della cartella di pagamento, tale doglianza è manifestamente infondata: infatti, “la cartella di pagamento può essere validamente motivata per relationem facendo riferimento a precedenti atti impositivi già notificati al contribuente. In tal caso, non è necessario allegare nuovamente tali atti alla cartella, purché il contribuente sia in grado di identificare e comprendere la pretesa fiscale” (Cass. 22426/2014).
Nel caso in esame, la cartella fa riferimento all'atto impositivo presupposto di cui, peraltro, il ebbe a ricevere la relativa notificazione, unitamente al pregresso verbale di Pt_1
accertamento di violazione amministrativa, come rilevato nel precedente paragrafo.
1.2.3. Priva di pregio è, infine, l'eccezione di prescrizione ex art. 28 della l. 24 novembre
1981, n. 689.
Nella specie, il verbale di accertamento risale all'08.08.2015 ed è stato notificato a parte opponente in data 25.08.2015 (cfr. pagg. 7 e 8 dell'allegato 1 alla memoria di costituzione dell' ) - peraltro, nel rispetto del termine previsto dal cit. Parte_2
art. 14, co. II della l. 24 novembre 1981, n. 689; è seguita poi, entro il successivo quinquennio, la notificazione al della relativa ordinanza-ingiunzione in data Pt_1
04.03.2020 (cfr. allegato 3 alla memoria di costituzione dell di Parte_2
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Catania), e, così, la notifica della cartella in questa sede impugnata – in data 18 gennaio
2024 e, dunque, sempre entro il quinquennio dalla data di notificazione del provvedimento amministrativo presupposto: ne consegue l'infondatezza della superiore eccezione.
2. In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione è respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo ai parametri medi per tutte le fasi e con aumento del compenso ex art. 4, co. VIII del suddetto decreto nella misura di un terzo, stante la manifesta fondatezza delle ragioni delle parti vittoriose.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite che si liquidano in € 6.752,41 per compenso, oltre
[...]
rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite che si liquidano in € 6.752,41 per compenso, oltre
[...]
rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catania dalla III sezione civile del Tribunale il giorno 4 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
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