Sentenza 22 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/02/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01488/2025REG.PROV.COLL.
N. 06938/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6938 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Laurito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Disco Lazio Ente Regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 01125/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Disco Lazio Ente Regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota in data 11 febbraio 2025 con la quale la parte appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Marco Valentini, nessuno presente per le parti;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l’annullamento:
a) del provvedimento di revoca del diritto ai benefici per l’anno accademico 2010/11, di cui alla determinazione direttoriale n. 1845 del 13 giugno 2018 ADISU Roma 1, comunicato con nota prot. in uscita 0010344/18/RO01/Clas. V.1 del 18 giugno 2018, ricevuta il 30 luglio 2018, con contestuale annullamento della determinazione direttoriale n. 1967/2010 con la quale era stato approvato l'esito definitivo del concorso per il conferimento delle borse di studio a studenti iscritti presso le Università del Lazio per l'anno accademico 2010/11, con esclusione dal diritto a beneficiare di altre erogazioni per la durata del corso degli studi;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo, con ogni riserva in esito all'istanza di accesso agli atti dell'accertamento, notificata all'amministrazione competente.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
In particolare, ha rilevato il TAR che, come si evince dalla domanda di partecipazione, l’interessato. iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale (biennale), ha dichiarato di aver maturato un totale di crediti formativi pari a 28 entro il 10 agosto 2010, e quindi si è avvalso del bonus per la frazione differenziale sino al minimo richiesto di 30.
Dalla certificazione di cui all’archivio informatico esibita da Lazio DisCo, risultano però sostenuti entro il 10 agosto 2010, soltanto gli esami di: - “Questioni di storia della lingua italiana” (in data 3 giugno 2010, con 6 CFU); - “Comparare la critica” (in data 12 luglio 2010, con 6 CFU); - “Redazione editoriale” (in data 13 luglio 2010, con 6 CFU); - “Storia contemporanea III” (in data 15 luglio 2010, con 6 CFU.
L’esame di “Giornalismo culturale”, al contrario, dalle risultanze formali e ufficiali - attributivo di 6 CFU – è stato sostenuto soltanto il 10 febbraio 2011.
Il bando di concorso alla sezione B disponeva espressamente che i crediti conseguiti dovevano essere “… certificati dalle segreterie didattiche …”, recando quindi specifica indicazione delle modalità uniche e necessarie di documentazione, non surrogabili da attestazioni alternative.
Ne consegue, secondo il TAR, che nessun rilievo poteva annettersi alla dichiarazione del Prorettore per le Politiche della didattica dell’Istituto Italiano di studi orientali in data 28 gennaio 2013 – invocata in sede di contraddittorio procedimentale -; né potrebbe riconoscersene alla documentazione allegata in via successiva al ricorso (ulteriore dichiarazione in data 5 marzo 2013 del Preside della Facoltà e statino d’esame, peraltro privo di ogni attestazione di conformità all’originale).
Non giova nemmeno, secondo il primo giudice, il richiamo all’invocata sentenza della Sezione I ter di questo Tribunale n. 3402 del 14 aprile 2012, relativo a fattispecie diversa e non sovrapponibile nella quale la verbalizzazione postuma dell’esame trovava precipua giustificazione (e attestazione da parte della docente titolare dell’insegnamento) nelle sue modalità, trattandosi di esame svolto in forma scritta la cui correzione era caduta in periodo feriale, con conseguente ritardo nella suddetta verbalizzazione.
Avverso la sentenza impugnata in data 17 settembre 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio Disco Lazio Ente Regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza.
Nell’udienza pubblica del 4 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
- Errore di giudizio. Erronea interpretazione e applicazione del bando unico dei concorsi Lazio Disco per il conferimento dei benefici a studenti iscritti presso le Università del Lazio per l’anno accademico 2010/2011, anche con motivazione contraddittoria
Argomenta l’appellante che il Tribunale avrebbe errato a ritenere che il bando prevedesse le certificazioni delle segreterie come modalità esclusiva di documentazione dei crediti conseguiti, ed è del tutto inconferente la previsione del bando richiamata in sentenza.
La certificazione sarebbe stata richiesta solo per crediti da laboratori e tirocini.
Una lettura attenta delle previsioni del bando renderebbe evidente, per l’appellante, l’erroneità della sentenza.
In via generale l’art. 6 prevedeva che i requisiti di merito andassero autocertificati, senza allegare documentazione.
Presupposto dell’eventuale revoca del beneficio in caso di controlli era solo la non rispondenza al vero di quanto dichiarato, non un deficit documentale originario della domanda.
Invece, qualora nella successiva fase dei controlli fosse necessario documentare i crediti autocertificati non sarebbe stata prevista alcuna “modalità unica” o “necessaria” di documentazione, “non surrogabile da attestazioni alternative”, come ha invece asserito il Tribunale in sentenza, equivocando, per l’appellante, la previsione limitata a tirocini e laboratori.
Il procedimento di revoca del beneficio avrebbe dovuto garantire il contraddittorio allo studente con la possibilità di fornire “tutta la documentazione” atta a “comprovare la veridicità di quanto autocertificato” e non limitandola a una specifica tipologia di documenti.
Quel che risulta incontrovertibilmente dagli atti, secondo l’appellante, è che lo studente -OMISSIS- aveva conseguito 30 CFU entro il 10 agosto 2010, quindi non aveva dichiarato il falso e non poteva decadere dal diritto a fruire dei benefici;
-Errore di giudizio. Omessa ovvero superficiale ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, anche con travisamento e motivazione incongrua
La motivazione della revoca era aver dichiarato il falso per mancato raggiungimento alla data del 10 agosto 2010 del numero di 30 crediti previsto dal bando per l’ottenimento della borsa di studio.
Le verifiche amministrative avevano riscontrato la sussistenza di soli 24 crediti.
Avendo lo studente documentato di aver in realtà sostenuto tale ultimo esame il 31 maggio 2010, e con l’aggiunta dei relativi 6 CFU, argomenta l’appellante, risultava invece per tabulas che il ricorrente possedeva il requisito di merito che garantiva l’accesso ai benefici di cui al concorso.
La documentazione prodotta dal ricorrente doveva e dovrebbe ritenersi senz’altro ampiamente atta a dimostrare in capo allo stesso la sussistenza dei requisiti di merito per il beneficio per avere correttamente dichiarato di avere maturato entro il 10 agosto 2010 i CFU sufficienti.
L’appello è fondato.
I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi.
Osserva il Collegio che dagli atti di causa emerge indubitabilmente che l’esame di Giornalismo culturale, attributivo di 6 CFU, è stato sostenuto il 31 maggio 2010, e quindi entro il 10 agosto 2010, ancorché verbalizzato soltanto il 10 febbraio 2011.
A tal fine, forniscono piena prova sia la dichiarazione del Prorettore in data 28 gennaio 2013 sia lo statino d’esame e l’ulteriore dichiarazione del Preside della Facoltà in data 5 marzo 2013.
Il Bando, d’altro canto, non conteneva indicazioni specifiche circa la documentazione atta a comprovare il possesso dei richiesti CFU.
Appare al Collegio evidente che l’interpretazione eccessivamente formalistica seguita dal giudice di prime cure non possa superare il dato fattuale, tenuto conto che non appare equo addebitare allo studente, che ha sostenuto l’esame in tempo utile per il riconoscimento dei 6 CFU, come da egli stesso correttamente dichiarato e che avrebbe potuto essere eventualmente oggetto di apposita richiesta di integrazione documentale, il ritardo nella formale verbalizzazione dell’esame.
L’appello pertanto va accolto, in riforma della sentenza di primo grado.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l 'appello e, per l'effetto, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.