Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/06/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 826 /2024 da:
L'avv. ROTONDO DOMENICO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. GRECO NICOLA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 826 del RGAC del l'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Rotondo
RICORRENTE
E
(P.I. , in persona del Presidente p.t., rapp resentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Nicola Greco
RESISTENTE
Discussione come da note sostitutive dell'udienza del 27 giugno 2025
FATTO E DIRITTO
1.1. Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot . n.
209072, notificata il 20 marzo 2024, con cui è stato intimato il pagamento di euro 829,15, in quanto, per come accertato dai Carabinieri forestali di Rossano il 9 settembre 2020, con verbale notificato il 21 settembre 2020, avrebbe fatto pascolare 74 caprini in un bosco destinato ad utilizzazione boschiva per la stagione 2019/20, identificato in catasto Comune di
Corigliano Rossano, a.u. Rossano, fg. 82, p.lle 37 e 51, provocando danni a in Parte_2 violazione dell'art. 13, comma 1, lettera a, e con sanzione determinata ai CP_2 sensi dell'art. 1, comma 2 dell'art. 1 legge 950/67 e dell'art. 26 r.d.l. CP_2
3267/1923.
1
b) che nell'ordinanza si dà atto della contestazione immediata che, in realtà, non è avvenuta;
c) il difetto di motivazione, non essendo state analizzate le ragioni dell'opponente; d) il travisamento dei fatti, in quanto l'opponente, nel giorno dell'accertamento, era al pascolo sui propri terreni, è stato colto da malore e si è recato in guardia medica, per cui il pascolo abusivo è stato determinato da caso fortuito;
e) che all'epoca era titolare di 20 animali, per cui i 74 animali contati dagli operanti non erano tutti suoi;
f) la mancat a geolocalizzazione del luogo di accertamento e la sua generica indicazione;
h) la mancata indicazione della destinazione dell'area; i) la carenza di prova del danno arrecato;
l) che non si comprende come 74 animali abbiano causato un danno a 2500 polloni e la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione tra il minimo e il massimo.
1.2. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
2. In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità di tutta la documen tazione depositata dall'opponente il 18 novembre 2024, vale a dire il girono della prima udienza.
Al riguardo, infatti, si ricorda che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, l'omessa indicazione nell'atto introdu ttivo del primo grado di un documento e l'omesso contestuale deposito dello stesso determinano la decadenza del diritto alla produzione, per entrambe le parti. Resta escluso il caso in cui la tardiva produzione sia dovuta al tempo necessario per la formazi one del documento stesso o, come nel caso di specie, all'evolversi della vicenda processuale nel tempo successivo al ricorso e alla domanda di costituzione” (Cass. civ., sez. lav., 9 ottobre 2019, n. 25346).
Nel caso di specie, tutta la documentazione prodotta è antecedente alla data di deposito del ricorso e, in particolare, il registro della guardia medica è stato richiesto soltanto il 9 luglio
2024 (dopo la presentazione del ricorso avvenuta il 19 aprile 2024) e il registro aziendale è ovviamente da sempre in possesso dell'opponente titolare dell'azienda agricola.
Neppure può ritenersi che il deposito si sia reso necessario per le difese spiegate dalla in quanto l'oggetto della documentazione (condizioni di salute dell'opponente e gli CP_1 animali presenti nella sua azienda) era stato già posto a fondamento delle difese svolte in sede amministrativa.
Pertanto, la documentazione in esame poteva e doveva essere prodotta unitamente al ricorso introduttivo.
3. Nel merito si osserva quanto segue.
3.1. In primo luogo, va respinto il motivo relativo al carattere eccessivo di durata del procedimento amministrativo.
Infatti, “la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "r atione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36 -bis del d.l. 14 marzo
2 2005, n. 35, convertito dalla legge 1 4 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme org anico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve” (Cass. civ., Sez. U, 27 aprile 2006, n. 9591).
Pertanto, non esiste un termine di conclusione del procedimento entro cui deve essere notificata l'ordinanza ingiunzione, trovando applicazione unicamente il termine prescrizionale quinquennale.
3.2.Va, poi, ricordato che “in tema di sanzioni amministr ative, l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legit timità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie applicabile "ratione temporis"), il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici” (Cass. civ., Sez. II, 2 aprile 2015, n. 6778).
In buona sostanza, l'opposizione a sanzione amministrativa è un giudizio sul rapporto e non sulla legittimità formale dell'atto, essendo il giudice chiamato a verificare il merito della pretesa sanzionatoria.
In tale prospettiva, l'indicazione nell'ordinanza oppos ta dell'avvenuta contestazione immediata anziché della contestazione differita, effettuata il 21 settembre 2020, vale a dire appena 12 giorni dopo l'accertamento del 9 settembre 2020, costituisce mero errore materiale e irregolarità che non inficia la legi ttimità del provvedimento opposto.
3.2. Con riferimento, poi, al difetto di motivazione, va ricordato che “con riferimento alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte,
Cass. 24127/2010) ha sostenuto la legi ttimità della rappresentazione dei motivi anche per relationem, ovvero con richiamo ad altri atti del procedimento già regolarmente portati a conoscenza degli interessati, dai quali si possa ricavare, in modo sufficiente, l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento.
7. In particolare, poi, viene costantemente affermato che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione
3 dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (v., fra le altre, Cass. 7186/2000).
8. Ed è stato altresì affermato che: “Il contenuto dell'obbligo imposto dalla L. 24 novembre
1981, n. 689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione ad debitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge” (così Cass. 6901/2009).” (Cass. civ., Ord. 7 aprile 2016, n.
6805).
In buona sostanza, l'ordinanza ingiunzione può essere motivata semplicemente mediante richiamo ai precedenti atti del procedimento e non vi è alcun obbligo di confutare le deduzioni rese dall'opponente in sede amministrativa, essendo rimesso al Giudice, nel successivo giudizio di opposizione, che, lo si ribadisce, ha ad oggetto il merito della pretesa sanzionatoria, la valutazione circa la fondatezza di tali deduzioni.
Pertanto, anche tale doglianza è infondata.
3.3. Con riferimento al malore avuto dall'opponente, poi, alla luce della declaratoria di inammissibilità di cui al paragrafo 2 che precede, si rileva che non è stata prodotta alcuna documentazione a sostegno dell'allegazione.
Né validi elementi avrebbero potuto trarsi dalla prova per testi richiesta, da ritenersi generica rispetto ai fatti di causa.
In particolare, i capitoli di prova articolati sul punto non contengono alcun riferimento all'orario in cui l'opponente sarebbe stato colto da malore, a quello in cui si sarebbe recato alla guardia medica e a quello in cui poi sarebbe ritornato a recuperare gli animali, non consentendo, quindi, alcuna valutazione in relazione alle condizioni di salute dell'opponente al momento dell'accertamento avvenuto alle ore 17.40.
4 In altri termini, in assenza di precisi riferimenti all'orario del malore, non è possibile stabilire se al momento dell'accertamento l'opponente si era già sentito male o meno.
Inoltre, anche la deduzione sul luogo in cui stava pascolando è del tutto generica, essendo stato indicato in ricorso che l'opponente era al pascolo sui propri terreni, senza alcuna precisa indicazione geografica in base alla quale stabilire se, eventualmente, a seguito dell'asserito malore, gli animali si fossero spostati da soli e di quanto, circostanza di particolare rilievo tenuto conto del fatto che i Carabinieri, nelle controdeduzioni del 28 dicembre 2021 hanno evidenziato che il pascolo è vietato sull'intero comprensorio in cui ricade l'area ove è avvenuto l'accertamento.
3.4. Per quel che riguarda, poi, il numero di animali accertato, in primo luogo si rileva che gli operanti hanno contato 74 caprini e tale elemento ha valore fidefaciente perché frutto di diretta percezione da parte degli operanti medesimi.
Inoltre, deve ritenersi del tutto ipotetica e indimostrata l'allegazione secondo cui alcuni degli animali sarebbero stati di proprietà di terzi, non essendo stato indicato neppure un nominativo di soggetti, residenti nelle vicinanze del luogo di accertamento, in possesso di caprini e dovendosi ritenere verosimile che gli animali esistenti in un unico gregge appartenessero al medesimo proprietario sia in ragione dei controlli su alcuni di essi effettuati dagli operanti, da cui è emerso soltanto il codice aziendale dell'opponente, sia in considerazione del fatto che, qualora vi fosse stato un altro gregge mischiato a quello dell'opponente medesimo, il relativo proprietario sarebbe verosimi lmente stato presente sul luogo nel tentativo di recuperare i propri animali.
Pertanto, deve ritenersi che tutti gli animali rinvenuti in un unico gregge fossero di proprietà del ricorrente.
3.5. Del tutto irrilevante è la carenza di geolocalizzazione dell 'area di accertamento, in quanto gli operanti hanno indicato in modo preciso la stessa mediante specificazione del
Comune, del foglio di mappa e delle p.lle, dovendosi tali dati ritenersi coperti da pubblica fede, in quanto il luogo in cui hanno agito è ov viamente frutto di diretta percezione da parte degli stessi.
3.6. Contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, poi, non soltanto l'area è stata ben individuata mediante indicazione catastale, ma nel verbale è stata anche descritta in modo preciso la sua destinazione a bosco destinato ad utilizzazione boschiva per la stagione
2019/20.
3.7. Per quel che riguarda, poi, il danno ai polloni, si tratta di elemento frutto di diretta percezione da parte degli agenti, per cui non può essere messo in discussione d a allegazioni ipotetiche quali la non comprensione sulla possibilità per 74 caprini di danneggiare un simile numero di piante, richiedendo ogni contestazione in merito la proposizione della querela di falso (cfr. Cass. civ., sez. I, 22 settembre 2006, n. 2 0709, che ha ritenuto l'accertamento del danno ai polloni di un certo diametro coperto da pubblica fede, affermando che “i verbali di
5 accertamento di violazioni amministrative fanno prova, fino a querela di falso, di tutti i fatti attestati in esso accadut i sotto la diretta percezione del Pubblico Ufficiale senza margini di valutazione soggettiva (Cass. 5 febbraio 1999, n. 10069; 10 aprile 1999, n. 3522), restando viceversa sforniti di tale valore probatorio privilegiato quelli che implicano valutazioni e apprezzamenti del Pubblico Ufficiale (Cass. 8 marzo 2001, n. 3350).
La sentenza impugnata ha respinto l'opposizione - relativa alla contestazione della violazione della L.R. Campania n. 11 del 1996, art. 23, riguardante la trasformazione e il mutamento di destinazione di boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - sulla base di un verbale degli ispettori del Corpo Forestale che aveva accertato che il ricorrente aveva proceduto, senza autorizzazione, "all'apertura di un tratto di strada con mezzo me ccanico per una lunghezza di mt. 510 e una larghezza di mt. 5, con estirpazione di 50 ceppaie di essenze miste (rovella-carpino) su cui erano ubicati circa 100 polloni del diametro variabile da cm. 10 a cm. 30". Trattandosi dell'attestazione di fatti obbie ttivi, esattamente la sentenza impugnata li ha ritenuti provati in base al verbale - facendo esso riguardo ad essi prova fino
a querela di falso - fondando su tale prova la dimostrazione dell'illecito”).
3.8. Da ultimo, in relazione alla determinazione del la sanzione, va ricordato che “nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza -ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del
1981”).
In buona sostanza, quindi, se la sanzione applicata rientra nei limiti edittali della norma, il giudice non deve verificare la motivazione sulla deter minazione, essendo semplicemente chiamato a valutare la congruità della stessa.
Ciò chiarito, nel caso di specie, la sanzione, determinata in misura pari 1/3 del massimo in relazione sia agli animali al pascolo che alle piante danneggiate, vale a dire pari alla determinazione prevista in caso di pagamento in misura ridotta (non avvenuto) entro 60 giorni dall'art. 16 legge 689/81, oltre alla maggiorazione minima prevista dalla D.G.R.
281/07, deve certamente ritenersi congrua e proporzionata.
6 4. In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso è respinto e l'ordinanza ingiunzione impugnata confermata.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del g iudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato;
2. Condanna parte resistente al pagam ento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 340,00 (di cui euro 70,00 per la fase di studio, euro
70,00 per la fase introduttiva, euro 100,00 per la fase istruttoria ed euro 100,00 per fase di decisione), oltre spese generali al 15%, cpa e iva come per legge .
Così deciso in Castrovillari, 30 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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