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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. V. G. 1026 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Federica Laino Giudice relatore dott.ssa Simona Scovotto Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1026 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, promosso congiuntamente da nata a [...] Parte_1
(CS), il 14/02/1952, ( ) e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
06.12.1949 ( , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CodiceFiscale_2
Francesca De Luca, in virtù di procura in atti;
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17.10.2024, le parti hanno adito l'intestato
Tribunale al fine di ottenere la modifica delle condizioni di separazione recepite con decreto di omologa n. cronol. 1816/2023 del 21.03.2023 emesso dal Tribunale di
Paola, che non prevedeva alcun onere economico a carico delle parti.
I ricorrenti, dunque, evidenziando le difficoltà economiche di , hanno Parte_1
chiesto la modifica delle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati, obbligandosi al reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio crede;
2) Il sig. , verserà la somma di €. 200,00 a titolo di mantenimento a Parte_2
favore della sig.ra entro e non oltre il 5 di ogni mese;
Parte_1
1 3) ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
”
Il P.M., con visto del 24.10.2024, ha espresso parere favorevole.
***
L'art. 473 bis.51, ultimo comma, c.p.c., dispone che, in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle richieste delle parti, non essendovi motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, così provvede:
1. Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e modifica le condizioni di separazione recepite con decreto di omologa n. cronol. 1816/2023 del
21.03.2023 emesso dal Tribunale di Paola, in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in atti, da intendersi qui integralmente riportate;
2. Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Presidente
Filippo Leonardo
Il Giudice relatore
Federica Laino
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Federica Laino Giudice relatore dott.ssa Simona Scovotto Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1026 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, promosso congiuntamente da nata a [...] Parte_1
(CS), il 14/02/1952, ( ) e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
06.12.1949 ( , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CodiceFiscale_2
Francesca De Luca, in virtù di procura in atti;
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17.10.2024, le parti hanno adito l'intestato
Tribunale al fine di ottenere la modifica delle condizioni di separazione recepite con decreto di omologa n. cronol. 1816/2023 del 21.03.2023 emesso dal Tribunale di
Paola, che non prevedeva alcun onere economico a carico delle parti.
I ricorrenti, dunque, evidenziando le difficoltà economiche di , hanno Parte_1
chiesto la modifica delle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati, obbligandosi al reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio crede;
2) Il sig. , verserà la somma di €. 200,00 a titolo di mantenimento a Parte_2
favore della sig.ra entro e non oltre il 5 di ogni mese;
Parte_1
1 3) ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
”
Il P.M., con visto del 24.10.2024, ha espresso parere favorevole.
***
L'art. 473 bis.51, ultimo comma, c.p.c., dispone che, in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle richieste delle parti, non essendovi motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, così provvede:
1. Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e modifica le condizioni di separazione recepite con decreto di omologa n. cronol. 1816/2023 del
21.03.2023 emesso dal Tribunale di Paola, in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in atti, da intendersi qui integralmente riportate;
2. Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Presidente
Filippo Leonardo
Il Giudice relatore
Federica Laino
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