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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1203/2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 5 dicembre 2024, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Iacono;
Parte_1 C.F._1
appellante contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Vermiglio;
appellati
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2020, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1589/2019, emessa dal Giudice di Pace di Messina e depositata in data 18 novembre 2019, con la quale era stata rigettata la richiesta di annullamento delle fatture n.
837090050101945 di € 930,49 del 12/09/2016 e n. 8370905010194A di € 1,819,37 del 3/6/2017 emesse da a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di energia Controparte_3 elettrica presso l'abitazione dell'appellante.
A fondamento dell'appello svolto, ha contestato l'erroneità della sentenza del Parte_1
Giudice di primo grado, laddove quest'ultimo aveva ritenuto provata la pretesa di pagamento avanzata da in particolare, l'appellante ha riproposto Controparte_1 nell'odierna sede le deduzioni già svolte in primo grado, rilevando che la pretesa creditoria di cui alle contestate fatture fosse scaturita dall'erronea considerazione dell'avvenuta manomissione del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
contatore, prelevato presso la propria abitazione in data 10 settembre 206 ed oggetto di analisi da parte dei tecnici di in data 9 maggio 2017. CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 luglio 2020, si sono costituite in giudizio e le quali hanno chiesto il Controparte_1 Controparte_2
rigetto delle domande avversarie.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, il presente Giudice all'udienza del 5 dicembre 2024 ha assunto la causa in decisione, con la rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione avanzata dalle società appellate di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, infatti, hanno avuto modo di precisare che gli artt. 342 e 434 c.p.c. “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, espressamente evidenziando che “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, con la precisazione che “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado” (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Alla luce di quanto dedotto, deve rigettarsi l'eccezione formulata ex art. 342 c.p.c. da
[...]
e potendo ben evincersi dall'atto di appello le parti Controparte_3 Controparte_2 della sentenza che si intendono impugnare, oltre che i motivi dell'impugnazione (e specificamente la parte della sentenza in cui il Giudice di Pace ha ritenuto provato il diritto di credito di cui alle contestate fatture, ritenendo provata l'avvenuta manomissione del contatore).
Tanto premesso, l'appello avanzato da va rigettato. Parte_1
In tema di contratto di somministrazione, la giurisprudenza di legittimità, premesso che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione” (Cassazione civile sez. VI, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
09/01/2020, n. 297), ha osservato che la rilevazione dei consumi riportati nella bolletta (o fattura) è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi, con la conseguenza che, in caso di contestazione dei consumi da parte del cliente (la quale deve essere specifica, in quanto “la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato”: così Tribunale Milano sez. XI, 22/12/2020, n. 8698; conf. Tribunale Milano sez.
XI, 06/07/2021, n. 5934; Tribunale Spoleto sez. I, 07/06/2022, n. 386; Tribunale Cosenza sez. I,
10/02/2022, n. 231), è onere del somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, provare che “il contatore era perfettamente funzionante”
(Cassazione civile sez. VI, 24/06/2021, n. 18195), il quantum del bene o servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/07/2022,
n. 21564; Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n. 297; Cassazione civile sez. III, 22/11/2016, n.
23699), con la specificazione che il principio opposto opera con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento dall'accertamento di prelievi abusivi (cfr. Cassazione civile sez. VI,
17/05/2022, n. 15771; Cassazione civile sez. III, 19/07/2023, n. 21183; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Palermo sez. III, 09/09/2024, n. 4384), in quanto, laddove il contatore risulti manomesso, è onere dell'utente fornire prova della sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello sostenuto, che la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi e a sua insaputa, ovvero di avere adottato ogni possibile cautela e di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, n. 13605; Cassazione civile sez. III, 23/11/2022, n. 34415).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, osservato che “in caso di manomissione del contatore
- provocata oppure no dal somministrato - e quindi accertata l'inattendibilità dei dati registrati dal contatore manomesso” deve riconoscersi “al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove ne provi l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (Cassazione civile sez. III, 27/02/2025, n. 5219; conf. Cassazione civile sez. III,
11/11/2024, n. 29046). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Tanto premesso, la domanda originariamente avanzata da in ordine alla fattura n. Parte_1
837090050101945 di € 930,49 del 12.09.2016 non appare fondata, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'originaria attrice/odierna appellante in ordine alla bolletta emessa dalla società di somministrazione. La fattura, infatti, è stata emessa da Controparte_1
per consumi effettivi emergenti da un contatore (verificatosi manomesso con successivo esame avvenuto in data 9 maggio 2017, ossia dopo l'emissione della bolletta del 12.09.2016), con la conseguenza che la contestazione mossa dall'appellante appare generica, non avendo la medesima paventato l'esistenza di un cattivo funzionamento del contatore, ovvero l'abusivo intervento di un terzo (invero espressamente negato, come infra chiarito) o ancora prodotto bollette relative a consumi di periodi pregressi dalle quali poter evincere l'eventuale sproporzione dei consumi riportati nella richiamata fattura.
Alla luce di quanto dedotto, ritiene il presente Giudice che ha Controparte_1
correttamente provato il diritto di credito vantato nei confronti di , essendo la fattura Parte_1
n. 837090050101945 (ed i consumi ivi riportati) assistita da una presunzione di legittimità, in assenza di una specifica contestazione da parte del cliente (cfr. Cassazione civile sez. III,
09/08/2023, n. 24253, nonché Cassazione civile sez. III, 09/08/2023, n. 24253, per la quale “in difetto di contestazioni (come avvenuto, appunto, nel caso in esame) circa il cattivo funzionamento del contatore, torna, pertanto, ad operare la summenzionata presunzione di veridicità delle rilevazioni dallo stesso effettuate”).
Andando ad analizzare la domanda svolta da relativamente alla fattura n. Parte_1
8370905010194A di € 1,819,37 del 03.06.2017 emessa da (a seguito Controparte_3
della riscontrata manomissione del contatore e relativamente al periodo 10.05.2012-09.09-2016), ritiene il presente Giudice corretta la pronuncia del Giudice di primo grado. ha, infatti, fornito prova dell'intervenuta manomissione del Controparte_1
contatore. Il teste nella qualità di dipendente di ha Testimone_1 Controparte_2 espressamente confermato la circostanza per la quale “a seguito della rimozione del vecchio misuratore installato presso l'abitazione dell'attrice sono stati effettuati alcuni controlli tecnici che hanno appurato la manomissione dell'apparecchio ed in particolare la rottura dei tenoni della calotta ed il rifacimento delle saldature del circuito amperometrico”, precisando di “aver effettuato un controllo in laboratorio” e di “aver riscontrato la manomissione dei tenoni della calotta” e che “una TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
delle saldature era rifatta”. Ritiene il presente Giudice attendibile la dichiarazione del testimone in ordine alla manomissione del contatore e dell'irregolare registrazione dei consumi, essendo la medesima corroborata dalla produzione documentale dell'odierna appellata, dalla quale emerge la circostanza che è stata registrata nel corso del tempo una anomala esiguità dei consumi (talvolta questi azzerati) rispetto ai valori registrati sia in precedenza che successivamente alla rimozione del contatore, specificando le modalità tecniche di manomissione del contatore che hanno permesso
(secondo i rilievi svolti dai tecnici) la non corretta fatturazione dei consumi, e non avendo l'odierna appellante offerto elementi indiziari dai quali poter desumere diverse ragioni giustificative di tali repentine variazioni dei consumi, avendo la medesima (v. pag. 1 della memoria ex art. 320 c.p.c. depositata in primo grado) espressamente dato atto della sussistenza di queste “drastiche” riduzioni, senza, invero, fornire idonea prova della circostanza allegata in primo grado, per la quale la medesima con la famiglia “a volte risiede presso l'abitazione della suocera” (cfr. Corte Appello
Milano, 07/11/2022, n. 3484, per la quale “a corroborare la manomissione del POD proprio fino al momento della verifica, comunque e soprattutto, si pone l'andamento anomalo dei consumi, con un picco di potenza registrato proprio nell'imminenza dell'intervento (…) ed il mantenimento di consumi in linea con tale picco da quel momento in poi, il tutto senza che alcuna giustificazione sia stata fornita riguardo ad una eventuale modifica della situazione di fatto”).
Deve, pertanto, ritenersi provata l'intervenuta manomissione del contatore nei periodi di consumo oggetto di ricostruzione da parte dei tecnici di non risultando in Controparte_2
contrasto con tale conclusione la mera circostanza che il dipende della società di distribuzione di energia elettrica, in occasione dell'accesso svolto in data 10 settembre 2016, ha riscontrato che l'energia prelevata dall'utente potesse ritenersi “regolarmente misurata”, avendo il medesimo dipendente precisato che tale controllo fosse stato svolto “limitatamente al momento della verifica”
(cfr. Corte Appello Milano, 07/11/2022, n. 3484).
Non può, altresì, pervenirsi a diversa conclusione in ordine alla sola circostanza che il Tribunale di Messina, con sentenza n. 86/2020 emessa in data 20 gennaio 2020, ha assolto dal Parte_1 reato di cui agli artt. 624 e 625, c. 1, n. 2, c.p. perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530, c. 2,
c.p.p.
Va, in primo luogo, osservato che la sentenza penale non ha effetti di giudicato nell'odierno procedimento, considerato che, per costante orientamento giurisprudenziale, “ai sensi dell'art. 652 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
c.p.p. e dell'art. 654 c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2” (Cassazione civile sez. II, 28/02/2022, n. 6593; conf. Cassazione civile sez. VI,
29/10/2018, n. 27326, nonché Cassazione civile sez. I, 29/01/2024, n. 2700, per la quale “il vincolo del giudicato si giustifica come conseguenza di un accertamento, positivo o negativo, di fatti materiali che esclude la possibilità di collegarlo ad una assoluzione motivata dalla mancanza, contraddittorietà o insufficienza della prova. Pertanto, il giudicato penale di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi nel giudizio civile nell'ipotesi in cui contenga un positivo accertamento della insussistenza del fatto o che l'imputato non l'abbia commesso, non anche quando
l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato”).
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale di Messina ha assolto ai sensi dell'art. Parte_1
530, c. 2, c.p.p. sul presupposto che “non sono emersi elementi sufficienti per pervenire ad un giudizio di colpevolezza nei confronti della prevenuta stante la regolare registrazione dei consumi al momento dell'accertamento”, dando atto che tale decisione è stata assunta sulla base delle Tes_
“dichiarazioni rese dal teste , che non sono state riportate nel corpo della sentenza e che non escludono – essendo stato (verosimilmente) escusso lo stesso teste nell'odierno procedimento e per quanto supra dedotto – che vi fossero state precedenti manomissioni del contatore (anche non imputabili all'odierna appellante), con la conseguenza che non possono trarsi dal provvedimento giudiziale elementi di prova che possano condurre ad una soluzione diversa da quella accertata dal
Giudice di primo grado.
Peraltro, a fronte dell'accertamento dell'avvenuta manomissione del contatore e della sussistenza di consumi irregolari, le ricostruzioni effettuate dalla società di distribuzione dell'energia devono ritenersi attendibili secondo la richiamata giurisprudenza e in assenza di specifiche contestazioni sul punto svolte da , non avendo quest'ultima specificamente contestato il metodo di Parte_1
contabilizzazione del consumo effettuato dalla società di distribuzione, con la conseguenza che l'importo di € 1.819,37 deve ritenersi corretto e il relativo credito presuntivamente provato da parte TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
di Servizio Elettronico non avendo l'appellante fornito prova di avere Controparte_1
diligentemente vigilato affinché terzi non potessero alterare il contatore (cfr. Cassazione civile sez.
III, 21/05/2019, n. 13605: “La Corte distrettuale è infatti pervenuta a ritenere presuntivamente provati i consumi ed il relativo credito vantato dal gestore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti quali:
1-la assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibile fornire - una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi - una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale) applicato da per la rettifica del dato CP_3 Controparte_2
inattendibile risultante dal contatore manomesso;
2-la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, di quale soggetto deputato a tale verifica, in Controparte_4
conformità alla Delib. 28 dicembre 1999, n. 200 dell'AEEG: elementi inducenti entrambi a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, in assenza di elementi contrari offerti dai debitori, del “normale fabbisogno” della società somministrata (art. 1560 c.c., comma 1). In alcuna violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art.
2607 c.c. è pertanto incorso il Giudice di appello, non avendo affatto attribuito valore di piena prova legale alla fattura, né tanto meno avendo riconosciuto ad un documento formato unilateralmente capacità ex se dimostrativa del fatto in esso rappresentato, ma avendo invece fatto ricorso allo schema legale della presunzione semplice (praesumptio hominis) per fondare la prova dei fatti costituivi della pretesa fatta valere da gravando sulla Controparte_5 somministrata “l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi” (cfr. Corte cass.
Sez. 3 -, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, in motivazione)”; v. nella giurisprudenza di merito
Tribunale Torre Annunziata, 02/02/2025, n. 272; Tribunale Prato, 24/05/2023, n. 355; Tribunale
Cosenza sez. I, 23/02/2022, n. 348).
Non appare, pertanto, fondata la domanda svolta in primo grado da , in ordine Parte_1 all'accertamento negativo del diritto di credito preteso da con le Controparte_1
fatture n. 837090050101945 e n. 8370905010194A, con la conseguenza che deve ritenersi corretta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
la pronuncia di primo grado e rigettarsi l'appello, anche relativamente alla domanda risarcitoria già svolta in primo grado e riproposta nell'odierna sede.
Le spese di lite del presente giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014 (nulla per la fase istruttoria del tutto assente nel presente giudizio), considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1203/2020 promossa da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
così dispone:
1. Rigetta l'appello proposta da avverso la sentenza n. 1589/2019, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Messina in data 18 novembre 2019:
[...
2. Condanna a pagare in favore di ed Parte_1 Controparte_1 in solido le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € Controparte_6
1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. Si dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, modificato dalla L. n. 228/2012, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1203/2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 5 dicembre 2024, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Iacono;
Parte_1 C.F._1
appellante contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Vermiglio;
appellati
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2020, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1589/2019, emessa dal Giudice di Pace di Messina e depositata in data 18 novembre 2019, con la quale era stata rigettata la richiesta di annullamento delle fatture n.
837090050101945 di € 930,49 del 12/09/2016 e n. 8370905010194A di € 1,819,37 del 3/6/2017 emesse da a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di energia Controparte_3 elettrica presso l'abitazione dell'appellante.
A fondamento dell'appello svolto, ha contestato l'erroneità della sentenza del Parte_1
Giudice di primo grado, laddove quest'ultimo aveva ritenuto provata la pretesa di pagamento avanzata da in particolare, l'appellante ha riproposto Controparte_1 nell'odierna sede le deduzioni già svolte in primo grado, rilevando che la pretesa creditoria di cui alle contestate fatture fosse scaturita dall'erronea considerazione dell'avvenuta manomissione del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
contatore, prelevato presso la propria abitazione in data 10 settembre 206 ed oggetto di analisi da parte dei tecnici di in data 9 maggio 2017. CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 luglio 2020, si sono costituite in giudizio e le quali hanno chiesto il Controparte_1 Controparte_2
rigetto delle domande avversarie.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, il presente Giudice all'udienza del 5 dicembre 2024 ha assunto la causa in decisione, con la rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione avanzata dalle società appellate di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, infatti, hanno avuto modo di precisare che gli artt. 342 e 434 c.p.c. “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, espressamente evidenziando che “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, con la precisazione che “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado” (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Alla luce di quanto dedotto, deve rigettarsi l'eccezione formulata ex art. 342 c.p.c. da
[...]
e potendo ben evincersi dall'atto di appello le parti Controparte_3 Controparte_2 della sentenza che si intendono impugnare, oltre che i motivi dell'impugnazione (e specificamente la parte della sentenza in cui il Giudice di Pace ha ritenuto provato il diritto di credito di cui alle contestate fatture, ritenendo provata l'avvenuta manomissione del contatore).
Tanto premesso, l'appello avanzato da va rigettato. Parte_1
In tema di contratto di somministrazione, la giurisprudenza di legittimità, premesso che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione” (Cassazione civile sez. VI, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
09/01/2020, n. 297), ha osservato che la rilevazione dei consumi riportati nella bolletta (o fattura) è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi, con la conseguenza che, in caso di contestazione dei consumi da parte del cliente (la quale deve essere specifica, in quanto “la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato”: così Tribunale Milano sez. XI, 22/12/2020, n. 8698; conf. Tribunale Milano sez.
XI, 06/07/2021, n. 5934; Tribunale Spoleto sez. I, 07/06/2022, n. 386; Tribunale Cosenza sez. I,
10/02/2022, n. 231), è onere del somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, provare che “il contatore era perfettamente funzionante”
(Cassazione civile sez. VI, 24/06/2021, n. 18195), il quantum del bene o servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/07/2022,
n. 21564; Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n. 297; Cassazione civile sez. III, 22/11/2016, n.
23699), con la specificazione che il principio opposto opera con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento dall'accertamento di prelievi abusivi (cfr. Cassazione civile sez. VI,
17/05/2022, n. 15771; Cassazione civile sez. III, 19/07/2023, n. 21183; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Palermo sez. III, 09/09/2024, n. 4384), in quanto, laddove il contatore risulti manomesso, è onere dell'utente fornire prova della sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello sostenuto, che la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi e a sua insaputa, ovvero di avere adottato ogni possibile cautela e di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, n. 13605; Cassazione civile sez. III, 23/11/2022, n. 34415).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, osservato che “in caso di manomissione del contatore
- provocata oppure no dal somministrato - e quindi accertata l'inattendibilità dei dati registrati dal contatore manomesso” deve riconoscersi “al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove ne provi l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (Cassazione civile sez. III, 27/02/2025, n. 5219; conf. Cassazione civile sez. III,
11/11/2024, n. 29046). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Tanto premesso, la domanda originariamente avanzata da in ordine alla fattura n. Parte_1
837090050101945 di € 930,49 del 12.09.2016 non appare fondata, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'originaria attrice/odierna appellante in ordine alla bolletta emessa dalla società di somministrazione. La fattura, infatti, è stata emessa da Controparte_1
per consumi effettivi emergenti da un contatore (verificatosi manomesso con successivo esame avvenuto in data 9 maggio 2017, ossia dopo l'emissione della bolletta del 12.09.2016), con la conseguenza che la contestazione mossa dall'appellante appare generica, non avendo la medesima paventato l'esistenza di un cattivo funzionamento del contatore, ovvero l'abusivo intervento di un terzo (invero espressamente negato, come infra chiarito) o ancora prodotto bollette relative a consumi di periodi pregressi dalle quali poter evincere l'eventuale sproporzione dei consumi riportati nella richiamata fattura.
Alla luce di quanto dedotto, ritiene il presente Giudice che ha Controparte_1
correttamente provato il diritto di credito vantato nei confronti di , essendo la fattura Parte_1
n. 837090050101945 (ed i consumi ivi riportati) assistita da una presunzione di legittimità, in assenza di una specifica contestazione da parte del cliente (cfr. Cassazione civile sez. III,
09/08/2023, n. 24253, nonché Cassazione civile sez. III, 09/08/2023, n. 24253, per la quale “in difetto di contestazioni (come avvenuto, appunto, nel caso in esame) circa il cattivo funzionamento del contatore, torna, pertanto, ad operare la summenzionata presunzione di veridicità delle rilevazioni dallo stesso effettuate”).
Andando ad analizzare la domanda svolta da relativamente alla fattura n. Parte_1
8370905010194A di € 1,819,37 del 03.06.2017 emessa da (a seguito Controparte_3
della riscontrata manomissione del contatore e relativamente al periodo 10.05.2012-09.09-2016), ritiene il presente Giudice corretta la pronuncia del Giudice di primo grado. ha, infatti, fornito prova dell'intervenuta manomissione del Controparte_1
contatore. Il teste nella qualità di dipendente di ha Testimone_1 Controparte_2 espressamente confermato la circostanza per la quale “a seguito della rimozione del vecchio misuratore installato presso l'abitazione dell'attrice sono stati effettuati alcuni controlli tecnici che hanno appurato la manomissione dell'apparecchio ed in particolare la rottura dei tenoni della calotta ed il rifacimento delle saldature del circuito amperometrico”, precisando di “aver effettuato un controllo in laboratorio” e di “aver riscontrato la manomissione dei tenoni della calotta” e che “una TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
delle saldature era rifatta”. Ritiene il presente Giudice attendibile la dichiarazione del testimone in ordine alla manomissione del contatore e dell'irregolare registrazione dei consumi, essendo la medesima corroborata dalla produzione documentale dell'odierna appellata, dalla quale emerge la circostanza che è stata registrata nel corso del tempo una anomala esiguità dei consumi (talvolta questi azzerati) rispetto ai valori registrati sia in precedenza che successivamente alla rimozione del contatore, specificando le modalità tecniche di manomissione del contatore che hanno permesso
(secondo i rilievi svolti dai tecnici) la non corretta fatturazione dei consumi, e non avendo l'odierna appellante offerto elementi indiziari dai quali poter desumere diverse ragioni giustificative di tali repentine variazioni dei consumi, avendo la medesima (v. pag. 1 della memoria ex art. 320 c.p.c. depositata in primo grado) espressamente dato atto della sussistenza di queste “drastiche” riduzioni, senza, invero, fornire idonea prova della circostanza allegata in primo grado, per la quale la medesima con la famiglia “a volte risiede presso l'abitazione della suocera” (cfr. Corte Appello
Milano, 07/11/2022, n. 3484, per la quale “a corroborare la manomissione del POD proprio fino al momento della verifica, comunque e soprattutto, si pone l'andamento anomalo dei consumi, con un picco di potenza registrato proprio nell'imminenza dell'intervento (…) ed il mantenimento di consumi in linea con tale picco da quel momento in poi, il tutto senza che alcuna giustificazione sia stata fornita riguardo ad una eventuale modifica della situazione di fatto”).
Deve, pertanto, ritenersi provata l'intervenuta manomissione del contatore nei periodi di consumo oggetto di ricostruzione da parte dei tecnici di non risultando in Controparte_2
contrasto con tale conclusione la mera circostanza che il dipende della società di distribuzione di energia elettrica, in occasione dell'accesso svolto in data 10 settembre 2016, ha riscontrato che l'energia prelevata dall'utente potesse ritenersi “regolarmente misurata”, avendo il medesimo dipendente precisato che tale controllo fosse stato svolto “limitatamente al momento della verifica”
(cfr. Corte Appello Milano, 07/11/2022, n. 3484).
Non può, altresì, pervenirsi a diversa conclusione in ordine alla sola circostanza che il Tribunale di Messina, con sentenza n. 86/2020 emessa in data 20 gennaio 2020, ha assolto dal Parte_1 reato di cui agli artt. 624 e 625, c. 1, n. 2, c.p. perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530, c. 2,
c.p.p.
Va, in primo luogo, osservato che la sentenza penale non ha effetti di giudicato nell'odierno procedimento, considerato che, per costante orientamento giurisprudenziale, “ai sensi dell'art. 652 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
c.p.p. e dell'art. 654 c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2” (Cassazione civile sez. II, 28/02/2022, n. 6593; conf. Cassazione civile sez. VI,
29/10/2018, n. 27326, nonché Cassazione civile sez. I, 29/01/2024, n. 2700, per la quale “il vincolo del giudicato si giustifica come conseguenza di un accertamento, positivo o negativo, di fatti materiali che esclude la possibilità di collegarlo ad una assoluzione motivata dalla mancanza, contraddittorietà o insufficienza della prova. Pertanto, il giudicato penale di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi nel giudizio civile nell'ipotesi in cui contenga un positivo accertamento della insussistenza del fatto o che l'imputato non l'abbia commesso, non anche quando
l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato”).
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale di Messina ha assolto ai sensi dell'art. Parte_1
530, c. 2, c.p.p. sul presupposto che “non sono emersi elementi sufficienti per pervenire ad un giudizio di colpevolezza nei confronti della prevenuta stante la regolare registrazione dei consumi al momento dell'accertamento”, dando atto che tale decisione è stata assunta sulla base delle Tes_
“dichiarazioni rese dal teste , che non sono state riportate nel corpo della sentenza e che non escludono – essendo stato (verosimilmente) escusso lo stesso teste nell'odierno procedimento e per quanto supra dedotto – che vi fossero state precedenti manomissioni del contatore (anche non imputabili all'odierna appellante), con la conseguenza che non possono trarsi dal provvedimento giudiziale elementi di prova che possano condurre ad una soluzione diversa da quella accertata dal
Giudice di primo grado.
Peraltro, a fronte dell'accertamento dell'avvenuta manomissione del contatore e della sussistenza di consumi irregolari, le ricostruzioni effettuate dalla società di distribuzione dell'energia devono ritenersi attendibili secondo la richiamata giurisprudenza e in assenza di specifiche contestazioni sul punto svolte da , non avendo quest'ultima specificamente contestato il metodo di Parte_1
contabilizzazione del consumo effettuato dalla società di distribuzione, con la conseguenza che l'importo di € 1.819,37 deve ritenersi corretto e il relativo credito presuntivamente provato da parte TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
di Servizio Elettronico non avendo l'appellante fornito prova di avere Controparte_1
diligentemente vigilato affinché terzi non potessero alterare il contatore (cfr. Cassazione civile sez.
III, 21/05/2019, n. 13605: “La Corte distrettuale è infatti pervenuta a ritenere presuntivamente provati i consumi ed il relativo credito vantato dal gestore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti quali:
1-la assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibile fornire - una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi - una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale) applicato da per la rettifica del dato CP_3 Controparte_2
inattendibile risultante dal contatore manomesso;
2-la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, di quale soggetto deputato a tale verifica, in Controparte_4
conformità alla Delib. 28 dicembre 1999, n. 200 dell'AEEG: elementi inducenti entrambi a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, in assenza di elementi contrari offerti dai debitori, del “normale fabbisogno” della società somministrata (art. 1560 c.c., comma 1). In alcuna violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art.
2607 c.c. è pertanto incorso il Giudice di appello, non avendo affatto attribuito valore di piena prova legale alla fattura, né tanto meno avendo riconosciuto ad un documento formato unilateralmente capacità ex se dimostrativa del fatto in esso rappresentato, ma avendo invece fatto ricorso allo schema legale della presunzione semplice (praesumptio hominis) per fondare la prova dei fatti costituivi della pretesa fatta valere da gravando sulla Controparte_5 somministrata “l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi” (cfr. Corte cass.
Sez. 3 -, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, in motivazione)”; v. nella giurisprudenza di merito
Tribunale Torre Annunziata, 02/02/2025, n. 272; Tribunale Prato, 24/05/2023, n. 355; Tribunale
Cosenza sez. I, 23/02/2022, n. 348).
Non appare, pertanto, fondata la domanda svolta in primo grado da , in ordine Parte_1 all'accertamento negativo del diritto di credito preteso da con le Controparte_1
fatture n. 837090050101945 e n. 8370905010194A, con la conseguenza che deve ritenersi corretta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
la pronuncia di primo grado e rigettarsi l'appello, anche relativamente alla domanda risarcitoria già svolta in primo grado e riproposta nell'odierna sede.
Le spese di lite del presente giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014 (nulla per la fase istruttoria del tutto assente nel presente giudizio), considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1203/2020 promossa da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
così dispone:
1. Rigetta l'appello proposta da avverso la sentenza n. 1589/2019, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Messina in data 18 novembre 2019:
[...
2. Condanna a pagare in favore di ed Parte_1 Controparte_1 in solido le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € Controparte_6
1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. Si dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, modificato dalla L. n. 228/2012, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli