TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/05/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. AN Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 100 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nata in [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Di Gennaro, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato in [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
La causa è stata rinviata all'udienza del 16.05.2025 per la decisione con trattazione cartolare. Il procuratore di parte ricorrente ha depositato le note nei termini assegnati dal Giudice delegato ed ha richiesto rimettersi la causa in decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.01.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, premesso che aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario in NI (VT) il 13.03.2010 con CP_1
e che dalla loro unione erano nati AN (26.05.2010) e
[...] CP_2
(04.08.2015), ha dedotto che in data 13.07.2021 Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, che nel frattempo non è ripresa la convivenza, né vi è stata una riconciliazione tra i coniugi e che sono decorsi i termini di legge per la proposizione della domanda di divorzio, con ogni conseguente statuizione.
La ricorrente ha dedotto:
- che è priva di un'occupazione lavorativa e non ha fonti di reddito;
- che è stata sostenuta economicamente dai propri genitori;
- che percepisce l'assegno unico per i figli di euro 440,00 mensili;
- che il a omesso il pagamento dell'assegno di mantenimento per i CP_1 figli concordato in sede di separazione;
- di vantare nei confronti del coniuge un credito di 9.000,00 euro per le spese ordinarie e di 2.000,00 euro circa per quelle straordinarie per i figli;
- che il avora come operaio edile e vive con i propri genitori;
CP_1
- che il resistente vede i figli prevalentemente nei fine settimana.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affidamento congiunto dei figli a entrambi i genitori, il collocamento dei minori presso l'abitazione materna in NI (VT), disciplina del diritto di vista paterno, un assegno di mantenimento per i figli a carico del i euro 600,00 complessivi (300,00 CP_1 per ciascun figlio), un assegno divorzile per sé di euro 200,00 al mese, somme da
2 rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, porre integralmente a carco del padre le spese straordinarie dei figli.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza presidenziale del 22.05.2024 è comparsa esclusivamente ricorrente ed il Giudice, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, verificata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato la contumacia del ha adottato i provvedimenti provvisori e, CP_1 ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. onerando altresì la ricorrente al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
Il difensore della ricorrente ha depositato la documentazione reddituale e le memorie conclusionali con le quali ha precisato le conclusioni ed ha insistito nell'accoglimento delle proprie istanze.
Il Giudice, lette le note del 07.05.2025 con cui il difensore della ha Pt_1 chiesto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, ha riservato al Collegio la decisione.
In data 09.05.2025 è stata depositata dal difensore istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario in quanto la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in NI (VT) il
13.03.2010, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, anche tenuto conto del fatto che il resistente è rimasto contumace.
Riguardo alle domande accessorie occorre osservare quanto segue.
3 Sull'affidamento e collocamento della prole
La ricorrente ha dedotto che il padre ha un positivo rapporto con i figli che lo frequentano volentieri ed ha chiesto l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna e la disciplina del diritto di visita paterno alle condizioni indicate.
Il Tribunale reputa che nulla osta alla conferma dell'affidamento congiunto dei minori a entrambi i genitori ed al mantenimento dell'attuale collocamento presso l'abitazione della madre sita in NI (VT) che costituisce habitat domestico abituale per i figli. Anche la disciplina del diritto di frequentazione paterna come richiesta nel ricorso, come meglio riportata in parte dispositiva, può essere accolta.
Statuizioni economiche
La ha dedotto un aumento delle spese legate alla crescita dei figli ed Pt_1 ha chiesto l'incremento dell'assegno per il loro mantenimento a carico del padre nella misura di euro 600,00 euro al mese (300,00 euro per ciascun figlio), in luogo dei 300,00 euro complessivi concordati in sede di separazione e rispetto ai quali il rimasto inadempiente all'obbligazione assunta. CP_1
Occorre osservare che il resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, ha mostrato disinteresse nei confronti dei figli anche riguardo alle loro esigenze economiche di sostentamento, rispetto al quale provvede esclusivamente la madre anche grazie all'aiuto economico dei propri genitori.
L ricorrente ha dichiarato, infatti, che il resistente non ha mai versato l'assegno di mantenimento posto a suo carico con la separazione, nonostante le reiterate richieste dell'avente diritto.
Il Tribunale ritiene che la domanda della ricorrente possa essere accolta in quanto l'incremento delle esigenze economiche dei figli non richiede una specifica dimostrazione e tenuto conto della circostanza per la quale la resistente ha dichiarato di non lavorare percependo l'assegno unico familiare e di essere sostenuta dai propri genitori. Dall'esame dei conti correnti risulta che la ha Pt_1 percepito la NASPI per il periodo dal mese di gennaio 2022 al mese di luglio 2023 per complessivi euro 12.400,00 circa e che la medesima percepisce l'assegno unico
4 per i figli di circa 440,00 euro mensili. Inoltre, la ricorrente ha dichiarato di avere lavorato in un panificio della sorella del marito fino al 2022 e che attualmente lavora in maniera saltuaria facendo pulizie in abitazioni oltre a pagare un affitto di euro
400,00 per affitto intestato a un amico per problemi di mancata percezione di redditi.
Il Collegio reputa di dovere confermare l'importo stabilito con i provvedimenti provvisori dal Giudice delegato di euro 400,00 complessivi al mese
(200,00 euro per ciascun figlio) con decorrenza dalla domanda giudiziale e con spese straordinarie per i figli tra le parti al 50% secondo le specifiche contenute nel
Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia.
Quanto alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, occorre in primo luogo rammentare che l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione non può che svolgersi, ad avviso del Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo: “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti e qualora risultasse che il richiedente l'assegno è privo di mezzi adeguati propri, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della Legge n. 898/1970.
All'esito di tali valutazioni dovrà quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale
5 adeguato al contributo fornito al nucleo familiare, alla creazione del patrimonio comune, con l'eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata del matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
La domanda di riconoscimento di assegno divorzile deve pertanto essere accolta all'esito del giudizio nell'importo mensile di euro 200,00, risultando evidente una sperequazione economico patrimoniale tra le parti e le esigenze di natura assistenziale della medesima che ha entrate estremamente ridotte e si sostiene con l'aiuto dei propri genitori.
Tale assegno viene inoltre ritenuto congruo considerato il contributo fornito dalla alla conduzione della vita familiare ed in particolare alla crescita dei Pt_1 figli, nonché in relazione alla durata del matrimonio (circa 15 anni) nonchè alla giovane età dell'avente diritto - ancora collocabile in ambito lavorativo - dovendosi attribuire all'erogazione oltre che natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/03/2022, n. 8057).
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente tenuto conto dell'attività svolta dal difensore trattandosi di causa di valore indeterminabile complessità bassa, per la fase di studio, introduttiva e decisionale ai valori tra i minimi ed i medi, con liquidazione a favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è
l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 100/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
6 eccezione così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NI
(VT) il 13.03.2010 tra nata in [...] il Parte_1
26.09.1987 e nato in [...] il [...], Controparte_1 registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 3 Parte I, Serie A, anno
2010;
2) dispone che i figli minori AN e vengono affidati congiuntamente CP_2 ad entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso l'abitazione materna in NI (VT) alla Via E. Sacconi n. 6/D. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno pertanto assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
3) dispone, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative dei figli. In ogni caso il Sig. potrà continuare CP_1
a vedere e tenere con sé i figli tutti i fine settimana prelevandoli il venerdì sera dall'abitazione materna per poi ivi riaccompagnarli la domenica sera entro le ore 21.00. I giorni e gli orari potranno essere variati, previo accordo tra i genitori, per eventuali impegni dei figli e/o esigenze lavorative delle parti. I figli trascorreranno ogni anno, alternativamente i giorni del 24, 26 dicembre e 6 gennaio con un genitore ed i giorni 25, 31 dicembre e 1° gennaio con l'altro; per i restanti giorni delle vacanze natalizie verrà osservato il normale calendario di visita. I giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore;
questi potranno altresì trascorrere con i figli 15 giorni durante le vacanze estive, anche frazionabili in due o più periodi separati, che verranno preventivamente concordati tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno. In ogni caso i bambini dovranno essere sempre raggiungibili telefonicamente per concedere a ciascun genitore la possibilità di potervi parlare e, durante î I periodo delle vacanze, possibilmente nell'orario compreso tra le ore 16.00 e le ore 19.00;
4) dispone che corrisponda a per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori la somma complessiva di euro 400,00 al mese
7 (250,00 euro ciascuno), da versare entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT con decorrenza dal mese di febbraio 2024;
5) pone a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno le spese straordinarie dei figli secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia;
6) dispone che corrisponda a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 200,00 al mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTA con decorrenza dalla domanda giudiziale, ossia dal mese di febbraio 2024;
7) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
1) condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
da corrispondere a favore dell'Erario essendo la ricorrente Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello stato, che liquida in euro 4.200,00 da decurtarsi al 50%, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 30 maggio 2025.
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone dott. Gianluca Gelso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. AN Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 100 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nata in [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Di Gennaro, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato in [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
La causa è stata rinviata all'udienza del 16.05.2025 per la decisione con trattazione cartolare. Il procuratore di parte ricorrente ha depositato le note nei termini assegnati dal Giudice delegato ed ha richiesto rimettersi la causa in decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.01.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, premesso che aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario in NI (VT) il 13.03.2010 con CP_1
e che dalla loro unione erano nati AN (26.05.2010) e
[...] CP_2
(04.08.2015), ha dedotto che in data 13.07.2021 Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, che nel frattempo non è ripresa la convivenza, né vi è stata una riconciliazione tra i coniugi e che sono decorsi i termini di legge per la proposizione della domanda di divorzio, con ogni conseguente statuizione.
La ricorrente ha dedotto:
- che è priva di un'occupazione lavorativa e non ha fonti di reddito;
- che è stata sostenuta economicamente dai propri genitori;
- che percepisce l'assegno unico per i figli di euro 440,00 mensili;
- che il a omesso il pagamento dell'assegno di mantenimento per i CP_1 figli concordato in sede di separazione;
- di vantare nei confronti del coniuge un credito di 9.000,00 euro per le spese ordinarie e di 2.000,00 euro circa per quelle straordinarie per i figli;
- che il avora come operaio edile e vive con i propri genitori;
CP_1
- che il resistente vede i figli prevalentemente nei fine settimana.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affidamento congiunto dei figli a entrambi i genitori, il collocamento dei minori presso l'abitazione materna in NI (VT), disciplina del diritto di vista paterno, un assegno di mantenimento per i figli a carico del i euro 600,00 complessivi (300,00 CP_1 per ciascun figlio), un assegno divorzile per sé di euro 200,00 al mese, somme da
2 rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, porre integralmente a carco del padre le spese straordinarie dei figli.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza presidenziale del 22.05.2024 è comparsa esclusivamente ricorrente ed il Giudice, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, verificata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato la contumacia del ha adottato i provvedimenti provvisori e, CP_1 ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. onerando altresì la ricorrente al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
Il difensore della ricorrente ha depositato la documentazione reddituale e le memorie conclusionali con le quali ha precisato le conclusioni ed ha insistito nell'accoglimento delle proprie istanze.
Il Giudice, lette le note del 07.05.2025 con cui il difensore della ha Pt_1 chiesto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, ha riservato al Collegio la decisione.
In data 09.05.2025 è stata depositata dal difensore istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario in quanto la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in NI (VT) il
13.03.2010, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, anche tenuto conto del fatto che il resistente è rimasto contumace.
Riguardo alle domande accessorie occorre osservare quanto segue.
3 Sull'affidamento e collocamento della prole
La ricorrente ha dedotto che il padre ha un positivo rapporto con i figli che lo frequentano volentieri ed ha chiesto l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna e la disciplina del diritto di visita paterno alle condizioni indicate.
Il Tribunale reputa che nulla osta alla conferma dell'affidamento congiunto dei minori a entrambi i genitori ed al mantenimento dell'attuale collocamento presso l'abitazione della madre sita in NI (VT) che costituisce habitat domestico abituale per i figli. Anche la disciplina del diritto di frequentazione paterna come richiesta nel ricorso, come meglio riportata in parte dispositiva, può essere accolta.
Statuizioni economiche
La ha dedotto un aumento delle spese legate alla crescita dei figli ed Pt_1 ha chiesto l'incremento dell'assegno per il loro mantenimento a carico del padre nella misura di euro 600,00 euro al mese (300,00 euro per ciascun figlio), in luogo dei 300,00 euro complessivi concordati in sede di separazione e rispetto ai quali il rimasto inadempiente all'obbligazione assunta. CP_1
Occorre osservare che il resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, ha mostrato disinteresse nei confronti dei figli anche riguardo alle loro esigenze economiche di sostentamento, rispetto al quale provvede esclusivamente la madre anche grazie all'aiuto economico dei propri genitori.
L ricorrente ha dichiarato, infatti, che il resistente non ha mai versato l'assegno di mantenimento posto a suo carico con la separazione, nonostante le reiterate richieste dell'avente diritto.
Il Tribunale ritiene che la domanda della ricorrente possa essere accolta in quanto l'incremento delle esigenze economiche dei figli non richiede una specifica dimostrazione e tenuto conto della circostanza per la quale la resistente ha dichiarato di non lavorare percependo l'assegno unico familiare e di essere sostenuta dai propri genitori. Dall'esame dei conti correnti risulta che la ha Pt_1 percepito la NASPI per il periodo dal mese di gennaio 2022 al mese di luglio 2023 per complessivi euro 12.400,00 circa e che la medesima percepisce l'assegno unico
4 per i figli di circa 440,00 euro mensili. Inoltre, la ricorrente ha dichiarato di avere lavorato in un panificio della sorella del marito fino al 2022 e che attualmente lavora in maniera saltuaria facendo pulizie in abitazioni oltre a pagare un affitto di euro
400,00 per affitto intestato a un amico per problemi di mancata percezione di redditi.
Il Collegio reputa di dovere confermare l'importo stabilito con i provvedimenti provvisori dal Giudice delegato di euro 400,00 complessivi al mese
(200,00 euro per ciascun figlio) con decorrenza dalla domanda giudiziale e con spese straordinarie per i figli tra le parti al 50% secondo le specifiche contenute nel
Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia.
Quanto alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, occorre in primo luogo rammentare che l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione non può che svolgersi, ad avviso del Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo: “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti e qualora risultasse che il richiedente l'assegno è privo di mezzi adeguati propri, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della Legge n. 898/1970.
All'esito di tali valutazioni dovrà quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale
5 adeguato al contributo fornito al nucleo familiare, alla creazione del patrimonio comune, con l'eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata del matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
La domanda di riconoscimento di assegno divorzile deve pertanto essere accolta all'esito del giudizio nell'importo mensile di euro 200,00, risultando evidente una sperequazione economico patrimoniale tra le parti e le esigenze di natura assistenziale della medesima che ha entrate estremamente ridotte e si sostiene con l'aiuto dei propri genitori.
Tale assegno viene inoltre ritenuto congruo considerato il contributo fornito dalla alla conduzione della vita familiare ed in particolare alla crescita dei Pt_1 figli, nonché in relazione alla durata del matrimonio (circa 15 anni) nonchè alla giovane età dell'avente diritto - ancora collocabile in ambito lavorativo - dovendosi attribuire all'erogazione oltre che natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/03/2022, n. 8057).
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente tenuto conto dell'attività svolta dal difensore trattandosi di causa di valore indeterminabile complessità bassa, per la fase di studio, introduttiva e decisionale ai valori tra i minimi ed i medi, con liquidazione a favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è
l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 100/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
6 eccezione così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NI
(VT) il 13.03.2010 tra nata in [...] il Parte_1
26.09.1987 e nato in [...] il [...], Controparte_1 registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 3 Parte I, Serie A, anno
2010;
2) dispone che i figli minori AN e vengono affidati congiuntamente CP_2 ad entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso l'abitazione materna in NI (VT) alla Via E. Sacconi n. 6/D. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno pertanto assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
3) dispone, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative dei figli. In ogni caso il Sig. potrà continuare CP_1
a vedere e tenere con sé i figli tutti i fine settimana prelevandoli il venerdì sera dall'abitazione materna per poi ivi riaccompagnarli la domenica sera entro le ore 21.00. I giorni e gli orari potranno essere variati, previo accordo tra i genitori, per eventuali impegni dei figli e/o esigenze lavorative delle parti. I figli trascorreranno ogni anno, alternativamente i giorni del 24, 26 dicembre e 6 gennaio con un genitore ed i giorni 25, 31 dicembre e 1° gennaio con l'altro; per i restanti giorni delle vacanze natalizie verrà osservato il normale calendario di visita. I giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore;
questi potranno altresì trascorrere con i figli 15 giorni durante le vacanze estive, anche frazionabili in due o più periodi separati, che verranno preventivamente concordati tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno. In ogni caso i bambini dovranno essere sempre raggiungibili telefonicamente per concedere a ciascun genitore la possibilità di potervi parlare e, durante î I periodo delle vacanze, possibilmente nell'orario compreso tra le ore 16.00 e le ore 19.00;
4) dispone che corrisponda a per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori la somma complessiva di euro 400,00 al mese
7 (250,00 euro ciascuno), da versare entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT con decorrenza dal mese di febbraio 2024;
5) pone a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno le spese straordinarie dei figli secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia;
6) dispone che corrisponda a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 200,00 al mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTA con decorrenza dalla domanda giudiziale, ossia dal mese di febbraio 2024;
7) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
1) condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
da corrispondere a favore dell'Erario essendo la ricorrente Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello stato, che liquida in euro 4.200,00 da decurtarsi al 50%, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 30 maggio 2025.
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone dott. Gianluca Gelso
8