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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8210 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 18.11.2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Parte_1 C.F._1
Vetere (CE) alla Via Melorio n. 71, presso lo studio dell'avv. Clementina Rauccio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Trentola CP_1 C.F._2
Ducenta (CE) alla Via California n. 8, presso lo studio dell'avv. Teresa Martucci, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 18.11.2024 i procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. in data 07.01.2025 esprimeva parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.09.2023 il sig. deduceva che in data 25.08.2001 aveva Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Trentola Ducenta (CE) con la sig.ra e che dalla CP_1 loro unione erano nati due figli, il 29.10.2003, maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente e il 10.11.2006 e che con sentenza nr. 2796/2022 pubblicata il Persona_2
19.07.2022 il Tribunale di Napoli Nord pronunciava la separazione personale dei coniugi recependo le seguenti condizione ivi concordate raggiunto dai coniugi: “1) assegnazione della casa coniugale in San Marcellino Via La Spezia 14/17, sita al primo piano (di proprietà del sig. alla Parte_1
resistente sig.ra in ragione della collocazione prevalente della minore CP_1 [...]
presso la madre, che resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori;
2) residenza Per_2
preferenziale del figlio presso il padre sig. ; 3) quanto al contributo al Per_1 Pt_1
mantenimento, ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio collocato presso la propria abitazione e contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
4) quanto al diritto di visita relativamente alla GL , data l'età della ragazza i coniugi parti Persona_2
rimettono alla libera determinazione della stessa la scelta dei giorni ed orari in cui incontrare il padre;
5) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni di cui alla separazione.
Incardinato il giudizio, si costituiva la sig.ra la quale pur non opponendosi alla CP_1 domanda di divorzio, chiedeva l'accoglimento delle proprie domande così come articolate nella propria comparsa di costituzione e risposta.
All'esito dell'udienza di comparizione del 07.02.2024 il Giudice Delegato, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava in via provvisoria le statuizioni assunte in sede di separazione e rinviava la causa all'udienza del 09.05.2024 per l'audizione della GL
[...]
. Quivi, il Giudice rinviava la causa all'udienza cartolare del 18.11.2024 assegnando i Per_2 termini di cui all'art. 473bis.28.
A quest'ultima udienza, il Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al
Collegio.
Il P.M. apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dichiarata con sentenza nr.
2796/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 12.07.2022 e pubblicata il 19.07.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno successivo alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (01.12.2020), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Orbene, in relazione al regime di affido della GL , nulla va disposto in quanto nelle Persona_2
more del giudizio la stessa ha raggiunto la maggiore età.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio ritiene di confermare le statuizioni rese in via provvisoria, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi nuovi tali da indurre il Collegio a determinarsi in senso difforme.
Invero, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio, risultando indiscusso che il figlio convive con il padre e la GL con la madre, ritiene che ciascun genitore Per_1 Persona_3
provvederà al mantenimento del figlio collocato presso la propria abitazione e contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN per entrambi i figli, purché previamente concordate e debitamente documentate in ossequio a quanto previsto dal
Protocollo d'intesa stilato presso l'intestato Tribunale cui si rinvia.
Quanto al godimento della casa coniugale - meglio identificata in atti - osserva il Collegio che ricorrono i presupposti per confermare l'assegnazione della stessa alla sig.ra in CP_1
ragione della collocazione prevalente presso la madre della GL , maggiorenne ma Persona_2
non economicamente autosufficiente.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate dalle parti.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, il Collegio ritiene che le spese vadano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25.08.2001 in Trentola Ducenta (CE), tra nato a [...] Parte_1
(NA) il 16.08.1955, e , nata a [...] il [...] (Atto n. CP_1
51, parte II, S. A, Ufficio I, Atti di Matrimonio dell'anno 2001);
B) conferma il godimento della casa coniugale, meglio identificata in atti, in favore della sig.ra
CP_1
C) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio collocato presso la propria abitazione, contribuendo al 50% delle spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN per entrambi i figli, previamente concordate e debitamente documentate come indicato in parte motiva;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Trentola Ducenta (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
E) spese compensate.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 09.01.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8210 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 18.11.2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Parte_1 C.F._1
Vetere (CE) alla Via Melorio n. 71, presso lo studio dell'avv. Clementina Rauccio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Trentola CP_1 C.F._2
Ducenta (CE) alla Via California n. 8, presso lo studio dell'avv. Teresa Martucci, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 18.11.2024 i procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. in data 07.01.2025 esprimeva parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.09.2023 il sig. deduceva che in data 25.08.2001 aveva Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Trentola Ducenta (CE) con la sig.ra e che dalla CP_1 loro unione erano nati due figli, il 29.10.2003, maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente e il 10.11.2006 e che con sentenza nr. 2796/2022 pubblicata il Persona_2
19.07.2022 il Tribunale di Napoli Nord pronunciava la separazione personale dei coniugi recependo le seguenti condizione ivi concordate raggiunto dai coniugi: “1) assegnazione della casa coniugale in San Marcellino Via La Spezia 14/17, sita al primo piano (di proprietà del sig. alla Parte_1
resistente sig.ra in ragione della collocazione prevalente della minore CP_1 [...]
presso la madre, che resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori;
2) residenza Per_2
preferenziale del figlio presso il padre sig. ; 3) quanto al contributo al Per_1 Pt_1
mantenimento, ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio collocato presso la propria abitazione e contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
4) quanto al diritto di visita relativamente alla GL , data l'età della ragazza i coniugi parti Persona_2
rimettono alla libera determinazione della stessa la scelta dei giorni ed orari in cui incontrare il padre;
5) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni di cui alla separazione.
Incardinato il giudizio, si costituiva la sig.ra la quale pur non opponendosi alla CP_1 domanda di divorzio, chiedeva l'accoglimento delle proprie domande così come articolate nella propria comparsa di costituzione e risposta.
All'esito dell'udienza di comparizione del 07.02.2024 il Giudice Delegato, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava in via provvisoria le statuizioni assunte in sede di separazione e rinviava la causa all'udienza del 09.05.2024 per l'audizione della GL
[...]
. Quivi, il Giudice rinviava la causa all'udienza cartolare del 18.11.2024 assegnando i Per_2 termini di cui all'art. 473bis.28.
A quest'ultima udienza, il Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al
Collegio.
Il P.M. apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dichiarata con sentenza nr.
2796/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 12.07.2022 e pubblicata il 19.07.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno successivo alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (01.12.2020), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Orbene, in relazione al regime di affido della GL , nulla va disposto in quanto nelle Persona_2
more del giudizio la stessa ha raggiunto la maggiore età.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio ritiene di confermare le statuizioni rese in via provvisoria, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi nuovi tali da indurre il Collegio a determinarsi in senso difforme.
Invero, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio, risultando indiscusso che il figlio convive con il padre e la GL con la madre, ritiene che ciascun genitore Per_1 Persona_3
provvederà al mantenimento del figlio collocato presso la propria abitazione e contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN per entrambi i figli, purché previamente concordate e debitamente documentate in ossequio a quanto previsto dal
Protocollo d'intesa stilato presso l'intestato Tribunale cui si rinvia.
Quanto al godimento della casa coniugale - meglio identificata in atti - osserva il Collegio che ricorrono i presupposti per confermare l'assegnazione della stessa alla sig.ra in CP_1
ragione della collocazione prevalente presso la madre della GL , maggiorenne ma Persona_2
non economicamente autosufficiente.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate dalle parti.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, il Collegio ritiene che le spese vadano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25.08.2001 in Trentola Ducenta (CE), tra nato a [...] Parte_1
(NA) il 16.08.1955, e , nata a [...] il [...] (Atto n. CP_1
51, parte II, S. A, Ufficio I, Atti di Matrimonio dell'anno 2001);
B) conferma il godimento della casa coniugale, meglio identificata in atti, in favore della sig.ra
CP_1
C) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio collocato presso la propria abitazione, contribuendo al 50% delle spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN per entrambi i figli, previamente concordate e debitamente documentate come indicato in parte motiva;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Trentola Ducenta (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
E) spese compensate.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 09.01.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro