Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 2 della Legge 15 maggio 1986, n. 191
Articolo 1
- Legge 15 maggio 1986, n. 191
Articolo 2 della Legge 15 maggio 1986, n. 191
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21 maggio 1986
21 maggio 1986