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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4688/2024 R.G.,
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Tuglie, alla via Aldo Moro n. 90, presso lo studio dell'avv. Isidoro
Bernardi, che la rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Melendugno alla via
Angelo Carducci n. 58, presso lo studio dell'avv. Angela De Giorgi, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.7.2025 la causa è stata decisa, ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 luglio 2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 954/2024, emesso in data 27 maggio 2024, con il quale il Tribunale di Lecce gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 117.050,48 oltre ad interessi, spese e competenze del procedimento monitorio.
A tal fine, premetteva che la pretesa restitutoria azionata in sede monitoria si fondava sulla sentenza definitiva della Corte di appello di Lecce che aveva riformato in senso assolutorio la pronuncia di condanna, emessa dal Tribunale ordinario di Lecce, nei confronti del medico che aveva avuto in cura il proprio figlio nel corso dell'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gallipoli, , in virtù della quale il predetto medico era stato condannato in primo grado, ai sensi dell'art. 589 c.p, alla pena della Cont reclusione di un anno nonché, in solido con la opposta, in qualità di responsabile civile, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio, oltre al pagamento delle spese processuali.
Precisava, altresì, che la creditrice aveva richiesto la ripetizione degli importi a sé corrisposti in proprio e, nella misura di euro 59.339,62, quale quota ereditaria sulle somme liquidate, per il medesimo titolo, a favore del proprio coniuge deceduto, . Persona_1
In primo luogo, sosteneva la nullità del provvedimento opposto per parziale difetto di rappresentanza in capo al procuratore ad litem costituito nella fase monitoria il cui ius postulandi era stato conferito,
a suo dire, solo al fine di recuperare le spese legali liquidate in favore delle parti civili, non già gli importi riconosciuti a titolo di provvisionale sul risarcimento del danno. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per le somme richieste in qualità di erede di , non essendovi Persona_1 prova della propria accettazione dell'eredità di costui.
Nel merito esponeva di aver introdotto il procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. conclusosi con l'accertamento dell'errore diagnostico terapeutico del sanitario che aveva avuto in cura il proprio congiunto. Formulava eccezione di compensazione tra la pretesa azionata in sede monitoria ed il credito, originato a vario titolo dall'evento morte del proprio figlio, oggetto di altro giudizio civile ex art. 8, comma 3, Legge 24/17 e 281 undecies c.p.c, anche previo accertamento incidentale del maggior importo dovuto da nell'ambito della presente controversia. In via Parte_2 subordinata, domandava sospendersi il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 295
c.p.c. in attesa della pronuncia definitiva sul merito della responsabilità professionale del sanitario, stante l'identità di oggetto tra le due cause.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecutività del medesimo, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Quest'ultima esponeva Parte_2 che la sentenza di condanna in forza delle quale era stata solidalmente obbligata a corrispondere la provvisionale sul maggior danno da liquidarsi in sede civile in favore delle parti civili, oltre alle spese legali, era stata definitivamente riformata dalla Corte d'Appello di Lecce “perché il fatto non sussiste”, formula assolutoria confermata dalla Corte di cassazione. In primo luogo, contestava il motivo di opposizione fondato sul difetto parziale di procura, valorizzando la portata letterale della procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo. Rimarcava, altresì, che l'anzidetto vizio era, in ogni caso, suscettibile di sanatoria ai sensi del novellato art. 182 c.p.c. Quanto poi al dedotto difetto di legittimazione passiva in capo all'opposta, affermava di aver esperito due interrogazioni presso la cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio dapprima in data 28 febbraio 2024 e, successivamente, in data 9 maggio 2024 all'esito delle quali non erano emersi atti di rinuncia all'eredità di
[...]
, né di accettazione con beneficio di inventario da parte della coniuge superstite. Per_1
Nel merito ribadiva la fondatezza del proprio diritto alla ripetizione di quanto versato in esecuzione di una pronuncia penale definitivamente modificata, insistendo per il rigetto delle istanze di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. e della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. Per l'effetto, domandava la conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 17.6.2025, il Giudice respingeva la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio per cui è causa e rinviava la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.7.2025.
********
L'opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa va parzialmente accolta nei limiti indicati in motivazione.
É fondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva in capo a in merito alla Parte_1 ripetizione delle somme a costei spettanti sul maggior importo liquidato in favore del coniuge superstite, . Persona_1
Sul punto si adduce l'orientamento assunto dalla Corte di legittimità in forza del quale “in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l'assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all'invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest'ultimo della rinuncia all'eredità.)” (Cass., sez. I, 30/08/2018, n. 21436). Dalla documentazione prodotta in atti risulta provato il fatto che sia chiamata all'eredità Parte_1 di , non anche che sia erede del de cuius per accettazione espressa o tacita. Del resto, Persona_1 parte opposta ben avrebbe potuto avvalersi dell'azione di cui all'art. 481 c.c. al fine di comprovare in maniera certa la fondatezza della pretesa azionata iure hereditatis.
Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato in relazione alla somma pari ad euro 59.339,52, corrispondente ad un diritto di credito di natura ereditaria.
Sempre in via preliminare, appare destituita di fondamento l'eccezione relativa al difetto di ius postulandi in capo al procuratore costituito in fase monitoria nell'interesse di La procura Parte_2 alle liti allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo è stata conferita espressamente al fine di proporre innanzi al Tribunale civile di Lecce, ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c, volto al recupero delle spese liquidate da quale responsabile civile, giusta sentenza di condanna Parte_2 di primo grado del Tribunale di Lecce n. 2037/2016, definitivamente riformata con sentenza d'appello, confermata dalla Suprema Corte di cassazione. Vi è, dunque, prova documentale che il difensore sia stato incaricato del recupero processuale di tutti i crediti facenti capo ad in Parte_2 conseguenza della modifica della statuizione penale di condanna emessa dal Tribunale ordinario di
Lecce. Se ne deduce che la ha dimostrato l'esistenza del potere di rappresentanza Parte_2 processuale in capo all'avvocato costituito nel procedimento per ingiunzione. In ogni caso, parte opponente ha allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta in opposizione un nuovo mandato difensivo, sicché l'eventuale vizio della fase monitoria deve intendersi sanato ex art. 182
c.p.c.
Tanto premesso, è invece fondata la domanda di ripetizione delle somme versate da in Parte_2 favore di , in proprio, all'esito del giudizio penale RG n. 779/2014. Parte_1
Nel merito appare provato, ed invero anche non contestato, il presupposto fattuale della pretesa azionata in sede monitoria, ovverosia il pagamento della provvisionale in forza della sentenza penale di primo grado, successivamente riformata con pronuncia assolutoria confermata in Cassazione. La
Suprema Corte ha chiarito che “quando nei confronti di un imputato sia stata emessa in primo grado con la sentenza di riconoscimento della responsabilità penale anche la condanna generica al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale e, successivamente, in secondo grado sia stata, invece, pronunciata assoluzione per non aver commesso il fatto, pur senza esplicita pronunzia sulle statuizioni civili, legittimamente colui che abbia versato la provvisionale può richiederne la restituzione, in quanto la causa debendi che prima aveva trovato fondamento nella condanna penale è venuta meno con la successiva pronuncia di assoluzione piena” (Cass. civ., sez.
III, 07/06/2002 n. 8301). Nel caso di specie, il pronunciamento della Corte d'Appello ha integralmente sostituito la prima statuizione di condanna emessa dal Tribunale di Lecce, caducando il titolo giuridico che giustificava il pagamento delle somme a titolo di provvisionale da parte del responsabile civile.
Premesso il diritto di parte opposta a ripetere le somme pagate in forza di una sentenza non più esistente, non può trovare accoglimento l'eccezione formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 1243 c.c.
Tale norma così dispone: “la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione”. Nel caso di specie, l'accertamento del controcredito opposto in compensazione dalla parte debitrice è oggetto di una pronuncia incidentale nel presenta controversia nonché sottoposto a giudizio civile di merito innanzi al Tribunale di Lecce ex art. 8, comma 3, Legge 24/17
e 281 undecies c.p.c.
Sul punto si richiama l'orientamento assunto dalla Suprema Corte di cassazione “le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità − che include il requisito della certezza − ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione − legale − a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido,
o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione
(art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (Cassazione, Sezioni Unite,
15/11/2016 sentenza n. 23225). L'obbligo risarcitorio di oltre ad essere sub iudice in Parte_2 altro giudizio civile, è contestato anche in questa sede processuale in ragione dell'idoneità della pronuncia penale irrevocabile di assoluzione a fare stato nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 c.p.c.
Nel caso di specie non può operare il meccanismo estintivo della compensazione legale di cui all'art. 1243 c.c. stante il difetto dei requisiti di certezza ed esigibilità delle somme di denaro portate in compensazione, richiesti dall'art. 1243, comma 1, c.c.
Alla vicenda in esame non è applicabile neppure la disciplina del secondo comma dell'art. 1243 c.c. trattandosi di un controcredito che non è prontamente e facilmente liquidabile in base al titolo.
Priva di fondatezza appare, da ultimo, l'istanza finalizzata ad ottenere la sospensione della presente controversia ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento introdotto ex art. 8, comma
3, Legge 24/17 e 281 undecies c.p.c, essendo “esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.” (cfr. Cassazione
Sezioni, 15/11/2016 Unite sentenza n. 23225)
In ogni caso, ove il giudizio instaurato per la liquidazione del danno da responsabilità medica dovesse concludersi con una pronuncia favorevole per l'opponente non si porrebbe in contrasto con la presente sentenza il cui ambito cognitorio è limitato al diritto del responsabile civile di ripetere gli importi versati a titolo di provvisionale sulla base di una sentenza definitivamente riformata.
Pertanto, il decreto ingiuntivo impugnato va revocato e l'opponente condannata a restituire all'opposta la minor somma di euro 57.710,96, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.
In considerazione della soccombenza dell'opponente e della sua condanna alla restituzione, comunque, di una somma ridotta rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo impugnato, si ritiene che le spese di lite possano essere poste a carico di per la metà (come liquidata in Parte_1 dispositivo), con compensazione delle spese per la restante metà.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione: il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 954/2024, emesso in data 27 maggio 2024 dal Tribunale di Lecce;
2) condanna alla restituzione in favore di di euro 57.710,96, oltre interessi Parte_1 Parte_2 dalla domanda sino al soddisfo;
3) pone a carico di le spese di lite, nella misura della metà, che si liquida in euro 2.150,00 Parte_1 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 4 luglio 2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4688/2024 R.G.,
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Tuglie, alla via Aldo Moro n. 90, presso lo studio dell'avv. Isidoro
Bernardi, che la rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Melendugno alla via
Angelo Carducci n. 58, presso lo studio dell'avv. Angela De Giorgi, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.7.2025 la causa è stata decisa, ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 luglio 2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 954/2024, emesso in data 27 maggio 2024, con il quale il Tribunale di Lecce gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 117.050,48 oltre ad interessi, spese e competenze del procedimento monitorio.
A tal fine, premetteva che la pretesa restitutoria azionata in sede monitoria si fondava sulla sentenza definitiva della Corte di appello di Lecce che aveva riformato in senso assolutorio la pronuncia di condanna, emessa dal Tribunale ordinario di Lecce, nei confronti del medico che aveva avuto in cura il proprio figlio nel corso dell'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gallipoli, , in virtù della quale il predetto medico era stato condannato in primo grado, ai sensi dell'art. 589 c.p, alla pena della Cont reclusione di un anno nonché, in solido con la opposta, in qualità di responsabile civile, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio, oltre al pagamento delle spese processuali.
Precisava, altresì, che la creditrice aveva richiesto la ripetizione degli importi a sé corrisposti in proprio e, nella misura di euro 59.339,62, quale quota ereditaria sulle somme liquidate, per il medesimo titolo, a favore del proprio coniuge deceduto, . Persona_1
In primo luogo, sosteneva la nullità del provvedimento opposto per parziale difetto di rappresentanza in capo al procuratore ad litem costituito nella fase monitoria il cui ius postulandi era stato conferito,
a suo dire, solo al fine di recuperare le spese legali liquidate in favore delle parti civili, non già gli importi riconosciuti a titolo di provvisionale sul risarcimento del danno. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per le somme richieste in qualità di erede di , non essendovi Persona_1 prova della propria accettazione dell'eredità di costui.
Nel merito esponeva di aver introdotto il procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. conclusosi con l'accertamento dell'errore diagnostico terapeutico del sanitario che aveva avuto in cura il proprio congiunto. Formulava eccezione di compensazione tra la pretesa azionata in sede monitoria ed il credito, originato a vario titolo dall'evento morte del proprio figlio, oggetto di altro giudizio civile ex art. 8, comma 3, Legge 24/17 e 281 undecies c.p.c, anche previo accertamento incidentale del maggior importo dovuto da nell'ambito della presente controversia. In via Parte_2 subordinata, domandava sospendersi il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 295
c.p.c. in attesa della pronuncia definitiva sul merito della responsabilità professionale del sanitario, stante l'identità di oggetto tra le due cause.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecutività del medesimo, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Quest'ultima esponeva Parte_2 che la sentenza di condanna in forza delle quale era stata solidalmente obbligata a corrispondere la provvisionale sul maggior danno da liquidarsi in sede civile in favore delle parti civili, oltre alle spese legali, era stata definitivamente riformata dalla Corte d'Appello di Lecce “perché il fatto non sussiste”, formula assolutoria confermata dalla Corte di cassazione. In primo luogo, contestava il motivo di opposizione fondato sul difetto parziale di procura, valorizzando la portata letterale della procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo. Rimarcava, altresì, che l'anzidetto vizio era, in ogni caso, suscettibile di sanatoria ai sensi del novellato art. 182 c.p.c. Quanto poi al dedotto difetto di legittimazione passiva in capo all'opposta, affermava di aver esperito due interrogazioni presso la cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio dapprima in data 28 febbraio 2024 e, successivamente, in data 9 maggio 2024 all'esito delle quali non erano emersi atti di rinuncia all'eredità di
[...]
, né di accettazione con beneficio di inventario da parte della coniuge superstite. Per_1
Nel merito ribadiva la fondatezza del proprio diritto alla ripetizione di quanto versato in esecuzione di una pronuncia penale definitivamente modificata, insistendo per il rigetto delle istanze di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. e della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. Per l'effetto, domandava la conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 17.6.2025, il Giudice respingeva la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio per cui è causa e rinviava la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.7.2025.
********
L'opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa va parzialmente accolta nei limiti indicati in motivazione.
É fondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva in capo a in merito alla Parte_1 ripetizione delle somme a costei spettanti sul maggior importo liquidato in favore del coniuge superstite, . Persona_1
Sul punto si adduce l'orientamento assunto dalla Corte di legittimità in forza del quale “in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l'assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all'invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest'ultimo della rinuncia all'eredità.)” (Cass., sez. I, 30/08/2018, n. 21436). Dalla documentazione prodotta in atti risulta provato il fatto che sia chiamata all'eredità Parte_1 di , non anche che sia erede del de cuius per accettazione espressa o tacita. Del resto, Persona_1 parte opposta ben avrebbe potuto avvalersi dell'azione di cui all'art. 481 c.c. al fine di comprovare in maniera certa la fondatezza della pretesa azionata iure hereditatis.
Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato in relazione alla somma pari ad euro 59.339,52, corrispondente ad un diritto di credito di natura ereditaria.
Sempre in via preliminare, appare destituita di fondamento l'eccezione relativa al difetto di ius postulandi in capo al procuratore costituito in fase monitoria nell'interesse di La procura Parte_2 alle liti allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo è stata conferita espressamente al fine di proporre innanzi al Tribunale civile di Lecce, ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c, volto al recupero delle spese liquidate da quale responsabile civile, giusta sentenza di condanna Parte_2 di primo grado del Tribunale di Lecce n. 2037/2016, definitivamente riformata con sentenza d'appello, confermata dalla Suprema Corte di cassazione. Vi è, dunque, prova documentale che il difensore sia stato incaricato del recupero processuale di tutti i crediti facenti capo ad in Parte_2 conseguenza della modifica della statuizione penale di condanna emessa dal Tribunale ordinario di
Lecce. Se ne deduce che la ha dimostrato l'esistenza del potere di rappresentanza Parte_2 processuale in capo all'avvocato costituito nel procedimento per ingiunzione. In ogni caso, parte opponente ha allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta in opposizione un nuovo mandato difensivo, sicché l'eventuale vizio della fase monitoria deve intendersi sanato ex art. 182
c.p.c.
Tanto premesso, è invece fondata la domanda di ripetizione delle somme versate da in Parte_2 favore di , in proprio, all'esito del giudizio penale RG n. 779/2014. Parte_1
Nel merito appare provato, ed invero anche non contestato, il presupposto fattuale della pretesa azionata in sede monitoria, ovverosia il pagamento della provvisionale in forza della sentenza penale di primo grado, successivamente riformata con pronuncia assolutoria confermata in Cassazione. La
Suprema Corte ha chiarito che “quando nei confronti di un imputato sia stata emessa in primo grado con la sentenza di riconoscimento della responsabilità penale anche la condanna generica al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale e, successivamente, in secondo grado sia stata, invece, pronunciata assoluzione per non aver commesso il fatto, pur senza esplicita pronunzia sulle statuizioni civili, legittimamente colui che abbia versato la provvisionale può richiederne la restituzione, in quanto la causa debendi che prima aveva trovato fondamento nella condanna penale è venuta meno con la successiva pronuncia di assoluzione piena” (Cass. civ., sez.
III, 07/06/2002 n. 8301). Nel caso di specie, il pronunciamento della Corte d'Appello ha integralmente sostituito la prima statuizione di condanna emessa dal Tribunale di Lecce, caducando il titolo giuridico che giustificava il pagamento delle somme a titolo di provvisionale da parte del responsabile civile.
Premesso il diritto di parte opposta a ripetere le somme pagate in forza di una sentenza non più esistente, non può trovare accoglimento l'eccezione formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 1243 c.c.
Tale norma così dispone: “la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione”. Nel caso di specie, l'accertamento del controcredito opposto in compensazione dalla parte debitrice è oggetto di una pronuncia incidentale nel presenta controversia nonché sottoposto a giudizio civile di merito innanzi al Tribunale di Lecce ex art. 8, comma 3, Legge 24/17
e 281 undecies c.p.c.
Sul punto si richiama l'orientamento assunto dalla Suprema Corte di cassazione “le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità − che include il requisito della certezza − ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione − legale − a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido,
o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione
(art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (Cassazione, Sezioni Unite,
15/11/2016 sentenza n. 23225). L'obbligo risarcitorio di oltre ad essere sub iudice in Parte_2 altro giudizio civile, è contestato anche in questa sede processuale in ragione dell'idoneità della pronuncia penale irrevocabile di assoluzione a fare stato nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 c.p.c.
Nel caso di specie non può operare il meccanismo estintivo della compensazione legale di cui all'art. 1243 c.c. stante il difetto dei requisiti di certezza ed esigibilità delle somme di denaro portate in compensazione, richiesti dall'art. 1243, comma 1, c.c.
Alla vicenda in esame non è applicabile neppure la disciplina del secondo comma dell'art. 1243 c.c. trattandosi di un controcredito che non è prontamente e facilmente liquidabile in base al titolo.
Priva di fondatezza appare, da ultimo, l'istanza finalizzata ad ottenere la sospensione della presente controversia ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento introdotto ex art. 8, comma
3, Legge 24/17 e 281 undecies c.p.c, essendo “esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.” (cfr. Cassazione
Sezioni, 15/11/2016 Unite sentenza n. 23225)
In ogni caso, ove il giudizio instaurato per la liquidazione del danno da responsabilità medica dovesse concludersi con una pronuncia favorevole per l'opponente non si porrebbe in contrasto con la presente sentenza il cui ambito cognitorio è limitato al diritto del responsabile civile di ripetere gli importi versati a titolo di provvisionale sulla base di una sentenza definitivamente riformata.
Pertanto, il decreto ingiuntivo impugnato va revocato e l'opponente condannata a restituire all'opposta la minor somma di euro 57.710,96, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.
In considerazione della soccombenza dell'opponente e della sua condanna alla restituzione, comunque, di una somma ridotta rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo impugnato, si ritiene che le spese di lite possano essere poste a carico di per la metà (come liquidata in Parte_1 dispositivo), con compensazione delle spese per la restante metà.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione: il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 954/2024, emesso in data 27 maggio 2024 dal Tribunale di Lecce;
2) condanna alla restituzione in favore di di euro 57.710,96, oltre interessi Parte_1 Parte_2 dalla domanda sino al soddisfo;
3) pone a carico di le spese di lite, nella misura della metà, che si liquida in euro 2.150,00 Parte_1 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 4 luglio 2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino