Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 26 marzo 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5911/2024 R.G. Prev.
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Parte_1 C.F._1
Orlando, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti;
RICORRENTE E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO CP_1
MAISTO, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 8.03.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data 29.12.2021 domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento delle CP_1 condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/71, con esito negativo, ha dedotto di aver promosso giudizio per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, spese vinte con attribuzione. L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1 contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata alla odierna udienza. Il giudice, esaminati gli atti, disposta l'integrazione della consulenza peritale, udita la discussione delle parti, ha ritenuto la causa matura per la decisione, pronunciando la presente sentenza, redatta e depositata in pari data.
*** Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate. Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel
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• Lieve scoliosi lombare associata a note artrosiche al rachide in assenza di impegno funzionale di apprezzabile entità; • Sindrome del tunnel carpale a sinistra con lieve sofferenza del nervo mediano, da non valutare.”. Nella presente fase processuale, a seguito di integrazione della consulenza depositata nella fase sommaria, alla luce della documentazione medica prodotta unitamente al ricorso in opposizione, l'Ausiliare ha osservato, circa la patologia renale: “La parte ricorrente ha depositato referto TC addome completo del 3.9.2024, “Centro Salus”, Esame Ecografico addome completo del 29.7.2024 “CRE” e relazione specialistica di parte a firma del dott.
del 30.7.2024. Dalla citata documentazione si conferma la diagnosi già Persona_2 nota di malformazione e distopia renale, caratterizzata da reni conformati a ferro di cavallo, in presenza di conservata funzione dell'emuntorio e litiasi. Il codice tabellare di riferimento, che si attaglia con puntualità alla patologia accertata è il 6474, con valutazione fissa del 45%”. Il CTU, stante il certificato medico aggiornato, ha invece potuto constatare una sopravvalutazione della patologia respiratoria, con riferimento alla quale ha affermato: “La parte ricorrente ha depositato relazione pneumologica della ASL del 6.3.2024, CP_2 dalla quale si evidenzia: “fumatore; riferisce dispnea da sforzo con espettorato giallo1verdastro da alcuni anni. Murmure vescicolare diffusamente ridotto senza rumori aggiunti. SO2 97% in aria ambiente. Diagnosi bronchite cronica semplice”. Per tale patologia lo scrivente aveva riconosciuto il 20% come da codice tabellare 493.2.1 delle ICD9-CM. E' opportuno ricordare che il ricorso alle citate tabelle si rende necessario quando la patologia accertata non trova adeguato riscontro nelle tabelle ministeriali. Nel caso in discussione come già opportunamente riportato nella contestata relazione tecnica in atti erano versati
2 esami che descrivevano una forma lieve di broncopatia, in particolare un esame spirometrico del 2023 con valori assolutamente nella norma e un esame radiografico del torace del 11.1.2023, del tutto irrilevante ai fini della diagnosi di una significativa patologia cronica. Ora la nuova documentazione depositata permette una più puntuale valutazione della patologia. In effetti la dottoressa specialista pneumologa della Persona_3 [...]
nella relazione a fini medico legali a sua firma in data 6.3.2024 certifica “bronchite CP_3 cronica semplice 4910”. Quindi lo specialista di pubblica struttura inquadra la patologia respiratoria nel codice 4910 delle tabelle ICD9, acronimo che sta per International Classification of Disease. Trattasi di un sistema internazionale di classificazione di malattie, ordinate ciascuna progressivamente per stadio di gravità. Nella fattispecie, anche a titolo esemplificativo, la bronchite cronica semplice è classificata al codice 4910, a salire secondo gravità. Orbene le tabelle utilizzate dalle Commissioni per l'accertamento della invalidità, le ICD9-CM che si rifanno alla citata classificazione internazionale, non prevedono valutazione per il codice 4910, indicato nella relazione pneumologica del 6.3.2024, partendo la tabellazione dal codice 4912. Quindi essendo stato lo scrivente invitato del Magistrato a tenere in debita considerazione la nuova documentazione appare incontestabile che la patologia respiratoria sia stata sopravvalutata”. Il perito ha altresì esaminato la patologia psichiatrica e quella osteoarticolare, per la mancata valutazione delle quali sono state formulate specifiche contestazioni. In merito alla prima, il CTU ha evidenziato che “La parte ricorrente deposita Cartella Clinica del DSM 30 della
[...]
cartella che registra: prima visita del gennaio del 2022, con raccolta CP_3 anamnestica, prescrizione di terapia medica e controllo nel mese di febbraio;
una terza visita registrata nel mese di febbraio 2023 e un ultimo controllo il 29.2.2024. In tale data lo specialista attesta la sussistenza di sindrome ansioso depressiva, in assenza di qualsivoglia classificazione di gravità. Ora l'Avvocato di parte ricorrente ritiene che tale patologia vada inquadrata nel codice tabellare 2205 con conseguente valutazione fissa del 25%. allo CP_4 scrivente contraddire l'Avvocato, ma l'invocato codice recita testualmente “sindrome depressiva endoreattiva media”, diagnosi che non si ritrova in alcun documento, in atti o successivamente depositato. E' buona norma valutare “lieve” una qualsiasi forma di sofferenza psichica in assenza di diversa quantificazione. Ad ogni buon conto, stante la documentazione autorizzata dal Magistrato, si ritiene equa la valutazione del 15% come da codice tabellare 2207, “nevrosi ansiosa”. Quanto alla patologia a carico dell'appartato osteoarticolare, il dott. ha invece Per_1 rilevato che “La nuova documentazione consiste in 1)RM rachide lombosacrale del 21.2.2024: “incipienti segni di spondilosi;
il disco intersomatico L5/S1 presenta spessore e segnale ridotti per fenomeni di degenerazione ed ernia posteriormente nel canale vertebrale a sede mediana e paramediana sinistra, comprimendo il sacco durale e la radice S1 1 Centro del 4.3.2024: “limitazione algo- Controparte_3 funzionale nei movimenti di flessione, estensione, rotazione;
dolore alla pressione sulle spinose”. A fronte della citata documentazione la ricorrente chiede applicazione del codice tabellare 7010 che prevede valutazione 31/40% per “anchilosi del rachide lombare”. Orbene per anchilosi si intende la grave limitazione dei movimenti di una articolazione, limitazione che deve essere stabilizzata e non già transitoria. Una anchilosi parziale o totale di un tratto del rachide è possibile in caso di grave artrosi, con formazione di ponti ossei tra le vertebre
3 Par che ne limitano i movimenti. Nel caso in osservazione la evidenzia “incipienti segni di spondilosi” vale a dire una forma di artrosi del tutto iniziale. Le limitazioni funzionali descritte nella relazione fisiatrica vanno quindi ascritte ad un'unica ernia discale, al passaggio tra la colonna lombare e il sacro, tra l'altro di dimensioni contenute. Appare quindi inapplicabile il codice richiamato dalla parte. Comunque anche in questo caso volendo tenere nella massima considerazione le obiezioni mosse si potrebbe applicare per analogia il codice tabellare 7008, riferito alla “spondilolistesi” ovvero allo scivolamento del corpo di una vertebra su quella sottostante, con valutazione fissa del 12%” L'Ausiliare, anche alla luce dell'integrazione richiesta dal Giudice e della valutazione della nuova documentazione medica, ha concluso per il riconoscimento di uno stato invalidante pari al 59%, che, seppur superiore a quello contenuto nella perizia depositata nella fase di ATP (56%), è parimenti insufficiente all'attribuzione dell'assegno di invalidità civile. Per tutto quanto sopra premesso, si ritiene che le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, in uno alle precisazioni fornite nel presente giudizio, siano corrette e condivisibili, in quanto fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente. Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Per tutti questi motivi il ricorso deve essere quindi rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. Si comunichi. Napoli, 26.03.2025 Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
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