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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/06/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
N. 457/2021 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Martina Ponzin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 457/2021 R.G. promossa da:
con l'avv. RUSSIANI FABIO e l'avv. BERLASSO ELISA Parte_1
opponente, contro on l'avv. FABBRANI VALERIA ONroparte_1
opposto,
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
In via preliminare: accertare e dichiarare che il credito di cui alla fattura M127035653 è prescritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 39/2021 dd. 01.02.2021 del Tribunale di Gorizia notificato alla sig.ra il Parte_1
24.03.2021 e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a ONroparte_1
Nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra a dichiarare nullo, Parte_1 ONroparte_1
privo di effetti e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 39/2021 dd. 01.02.2021 del Tribunale di Gorizia notificato all'opponente il 24.03.2021.
Spese di lite integralmente rifuse.”
In via istruttoria come da memorie ex art. 183, VI comma n. 2 e 3 c.p.c.
Conclusioni del convenuto:
pagina 1 di 7 “nel merito: respingersi l'opposizione perché infondata e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi la debitrice al pagamento della somma di € 15.801,72 o della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
in via istruttoria: ci si oppone sin d'ora all'ammissione delle prove ex adverso indicate, con riserva di formulare le istanze istruttorie nei termini ex art. 183, VI° comma c.p.c.;
In tutti i casi: spese rifuse.”
In via istruttoria come in memorie ex art. 183, VI° comma cpc n. 2 e n. 3.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 39/2021 del 2.2.2021, n. 113/2021 R.G., Tribunale di Gorizia, con il quale le era stato ONr ingiunto di pagare la somma di 15.801,72 € a favore di (di seguito “ ) a ONroparte_2
titolo di fornitura energia elettrica (fattura n. M127035653, parzialmente insoluta per euro 15.518,36, del
6.12.12 e fattura n. M167416176 di euro 283,36 emessa il 24.11.16). ha contestato la prescrizione quinquennale del credito, di non essere il soggetto passivo Parte_1
dell'obbligazione di pagamento in quanto l'attività di distribuzione dei carburanti presso l'area di servizio
NO SI (TS) (cui fanno riferimento le fatture azionate in sede monitoria) era cessata a fine agosto
2011 e che comunque dalla documentazione contabile prodotta dalla creditrice sembrava che la fattura
M127035653 fosse stata già pagata (si veda nota di credito M156873231 di € - 15.516,36). ON Si è costituita dando atto dell'interruzione della prescrizione mediante i due solleciti di pagamento regolarmente recapitati in data 7.4.2017 per la fattura n. M167416176 e 4.6.2016 per la fattura n.
M127035653.
Deduceva, per il resto, in punto infondatezza delle contestazioni dell'opponente, rilevando che non vi era stata alcuna voltura (cessione del contratto) e/o cessazione del contratto di fornitura e pertanto il pagamento della fornitura è stato legittimamente chiesto a titolare del contratto di Parte_1
fornitura.
La nota di credito n. M156873231 di € - 15.516,36 è in realtà documento contabile necessario per variazione fiscale ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972 al fine del recupero dell'IVA sulle fatture insolute.
pagina 2 di 7 A fronte delle deduzioni avversarie circa l'invio dei solleciti di pagamento in data 4.6.2016 e 7.4.2017, contestava allora la prescrizione quinquennale relativamente alle prestazioni eseguite sino Parte_1
al 4.6.2011.
La causa veniva istruita oralmente e documentalmente.
Trattenuta la causa in decisione, questa veniva rimessa in istruttoria.
A seguito dell'esaurimento dell'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La causa ha ad oggetto la responsabilità contrattuale di che non avrebbe eseguito il Parte_1
pagamento di quanto dovuto per la fornitura di energia elettrica erogata per il POD IT001E04578355, situato in strada statale 14 NO 78 Km 133+902, 34011 NO-SI (TS). ONr Trattandosi di responsabilità contrattuale, vige il seguente riparto dell'onere della prova: il creditore deve provare il titolo a fondamento della sua pretesa e allegare l'inadempimento di controparte. La debitrice ( deve provare, oltre eventualmente a circostanze estintive, modificative o Parte_1
impeditive circa il titolo della domanda avversaria, di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lei imputabile. ON Pacifico tra le parti che le fatture azionate da on siano state pagate da Parte_1
Si ritiene altresì pacifico tra le parti, perché non specificamente contestato, che una fornitura vi fosse e così un rapporto contrattuale tra le parti.
Infatti, le contestazioni svolte da si sono concentrate sul fatto che la stessa avesse cessato Parte_1
la propria attività tra agosto e settembre 2011 e, pertanto, l'erogazione di energia elettrica successiva a tale data non potesse essere a lei imputata in quanto non ne aveva usufruito.
Le contestazioni circa la fornitura a vertono, a ben vedere, sull'identità del soggetto Parte_1
beneficiario della fornitura e non, invece, sull'esecuzione in sé e per sé della prestazione di fornitura dell'energia elettrica. ON Tuttavia, come evidenziato da è irrilevante che il reale beneficiario della fornitura elettrica possa essere mutato da un certo momento in avanti, questo in quanto la fornitura è regolata sulla base di un contratto che individua un certo soggetto come cliente, ossia l'intestatario. È evidente che ogni variazione di fatto pagina 3 di 7 che non venga comunicata alla controparte contrattuale (come può essere appunto il beneficiario della fornitura, che può certamente mutare in caso di subentro di un diverso soggetto nel rapporto contrattuale
– ad esempio tramite la cessione del contratto, o c.d. voltura, ovvero tramite la chiusura del precedente contratto e la conclusione di un nuovo contratto con un diverso soggetto) non può avere l'effetto di mutare il contratto stesso, nella specie con riferimento all'identità dei soggetti contraenti. Infatti, in caso di cessione del contratto è necessario che controparte vi consenta (art. 1406 c.c.) e, necessariamente, ne sia a conoscenza.
Sul punto è stata sentita una testimone, la sig.ra che ha gestito l'area di servizio Testimone_1
successivamente a La prova orale, tuttavia, non è stata dirimente in quanto la testimone si Parte_1
non si è ricordata di aver in effetti chiesto la voltura del contratto a suo nome bensì ha riferito che ritiene di aver chiesto la voltura “perché altrimenti non” avrebbe “potuto aprire e gestire l'attività dato che Eni Distributore
Carburanti richiede necessariamente la documentazione relativa ai contratti di erogazione luce e gas”: in sostanza,
l'affermazione della testimone ha ad oggetto una sua deduzione che si fonda sul fatto che il concedente richiederebbe i contratti di fornitura luce e gas per dare in concessione la gestione di un'area di servizio. A ben vedere, tuttavia, si tratta di una valutazione della testimone che non ha riferito di ricordare di aver chiesto la voltura ma ha solo ipotizzato di averlo fatto in quanto, secondo lei, diversamente non avrebbe potuto gestire l'area di servizio. ON Della voltura in effetti non vi è traccia nemmeno tra la documentazione in possesso di In virtù di ordine ex art. 210 c.p.c. sono stati prodotti dei documenti (doc. a depositato in data 21.4.2023) che dimostrano che l'unica voltura è quella tra e mentre successivamente c'è solo una domanda CP_3 Pt_1
di cessazione (switch out/risoluzione) che tuttavia è datata 20.11.2013, ossia successiva al periodo coperto dalla fornitura non pagata (17.12.2010-30.11.2012). ON non ha in effetti contestato di aver usufruito della fornitura erogata da er il periodo in Parte_1
cui ha gestito l'area di servizio. Anzi, le allegazioni in punto di difficoltà di subentro nei rapporti ON contrattuali con ispetto al precedente gestore dell'area servizio (sig. nonché sul fatto che le CP_3
(sole) forniture di epoca successiva ad agosto-settembre 2011 non potessero riguardarla sono circostanze di fatto che contengono, implicitamente, il riconoscimento di aver intrattenuto un rapporto contrattuale con ON avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica presso l'area di servizio NO-SI e di aver pagina 4 di 7 effettivamente usufruito della prestazione di erogazione dell'energia elettrica. In sintesi, l'esistenza di un ON contratto tra ed on è circostanza contestata e così, ex art. 115 c.p.c., si tratta di un Parte_1
fatto che il giudice deve, se pertinente, porre a fondamento della decisione senza necessità che venga provato. ON D'altro canto, la mancata produzione in giudizio da parte di del contratto non è rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda di pagamento nemmeno con riferimento alla validità dello stesso. Infatti, si tratta di contratto che non richiede la forma scritta ad substantiam e, pertanto, la sua assenza non determina la nullità della pretesa.
Non vi è altresì alcuna incertezza circa le condizioni contrattuali in quanto queste sono agevolmente ON ricavabili dalle fatture emesse da he indicano analiticamente ogni importo richiesto e i criteri di calcolo applicati. comunque non ha contestato i singoli importi, i consumi registrati (o, meglio, Parte_1
stimati) ovvero le modalità di calcolo delle stime ovvero, ancora, i costi unitari applicati.
I dati riportati nelle fatture devono pertanto essere considerati come validi e utilizzabili per la determinazione della prestazione di pagamento. ha eccepito che la documentazione contabile (nota di credito M156873231) prodotta da Parte_1
ON ON esse prova del pagamento della fattura M127035653. Sul punto, appare fondata la deduzione di circa il fatto che il documento contabile n. M156873231 è una mera nota di variazione fiscale necessaria al fine del recupero dell'IVA sulle fatture insolute.
Peraltro, questa sua funzione fa sì che non abbia fondamento la richiesta di di non vedersi Parte_1
ON imputata la somma a titolo d'IVA: ciò in quanto il recupero da parte di aveva ad oggetto l'importo ON riferito alla fattura insoluta, ma certamente l'IVA sarà dovuta per il caso in cui dovesse ottenere il pagamento del dovuto a titolo di fornitura. ON Ricapitolando, è accertata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra ed onché la Parte_1
fornitura di energia elettrica secondo gli importi indicati nella fattura azionata M127035653.
Si ritiene tuttavia che quanto oggetto della diversa fattura M167416176 non sia ugualmente certo poiché, come visto sopra, a fine novembre 2013 vi è stata la risoluzione del contratto, con domanda evasa a gennaio 2014. Pertanto, siccome la fattura indica come riferimento temporale il periodo che va dal 29 aprile
2016 al 24 novembre 2016, si hanno elementi sufficienti per escludere che i costi imputati a Pt_1
pagina 5 di 7 (spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore) siano in realtà non dovuti Pt_1
proprio perché sorti in un periodo in cui non vi era più alcun rapporto contrattuale (in mancanza di altri riferimenti temporali in fattura, non è possibile ricollegare tali costi a forniture asseritamente erogate in periodo di costanza contrattuale e così formalmente imputabili all'intestataria . Parte_1
ON Infine, l'eccezione di prescrizione, come riformulata a seguito delle difese dei è fondata. ON Infatti, a dato prova di aver regolarmente inviato un sollecito di pagamento in data 4.6.2016 (doc. n.
6). Non vi sono ulteriori precedenti atti interruttivi della prescrizione (art. 2943 c.c.) che, come noto, in materia è quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.).
Pertanto, è fondata l'eccezione di prescrizione relativamente ai pagamenti richiesti per prestazioni erogate anteriormente al 4.6.2011.
La prescrizione del diritto al pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia avvenuta in data anteriore al 4.6.2011 comporta la necessità di scorporare dalla fattura M127035653 tutte le voci relative a periodi precedenti a tale data. Sono stati così esclusi tutti gli importi facenti riferimento al periodo sino al
31.12.2010. Con riferimento al periodo 1.1.2011-31.12.2011, i relativi importi sono stati dimezzati (tenuto conto della prescrizione maturata a giugno 2011). Tale calcolo è stato eseguito per ogni importo indicato in fattura, sia positivo sia negativo. Sul totale è stata quindi ricalcolata l'IVA al 21%.
Ne deriva che la somma complessiva, IVA inclusa, dovuta per la fattura M127035653, al netto delle somme prescritte, è pari a 12.938,61 € (10.408,26 € + IVA al 21%).
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato. Tuttavia, è altresì ON accertato il credito di i 10.408,26 € + IVA al 21% in relazione alle prestazioni successive al 4.6.2011 e oggetto della fattura M127035653.
Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, si ritiene opportuno disporre la compensazione di ¼ delle spese di lite mentre i restanti ¾ seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo, secondo il DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 457/2021 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
pagina 6 di 7 - Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 39/2021 del 2.2.2021, n.
113/2021 R.G., Tribunale di Gorizia;
- Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda di accerta che la ONroparte_1
stessa vanta nei confronti di un credito di 10.408,26 € + IVA al 21% e, per Parte_1
l'effetto, condanna a pagare a a somma 10.408,26 € + Parte_1 ONroparte_1
IVA al 21%;
- Condanna altresì a rimborsare ¾ delle spese di lite, Parte_1 ONroparte_2
che si liquidano in € 3.750 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, compensate per il restante ¼.
Gorizia, 16 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Martina Ponzin
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