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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2867/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2867/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Loffredo Gennaro, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Nocera Superiore alla Via G. Garibaldi n. 139;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. - (già denominata così derivata Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
dalla incorporazione di in e per essa Controparte_4 CP_3
con il patrocinio dell'Avv. Marco Filesi, domiciliata in Angri (SA) alla Via CP_5
Nazionale n. 374, presso lo studio dell'Avv. Aldo D'Angelo;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.02.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato il 25.05.2022 dalla con riferimento alla procedura di rilascio dell'immobile descritto nel ricorso, Controparte_1
procedura promossa da (e per essa da nei confronti della Controparte_2 CP_5
. Parte_1
Il titolo posto a fondamento del rilascio è costituito dall'ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. pronunciata il 10.12.2009 (spedita in forma esecutiva il 04.01.2010) con la quale, rilevato il fumus boni
1 iuris in ordine alla intervenuta risoluzione della locazione finanziaria conclusa con la Controparte_2
il Tribunale di Roma ordinava alla (già l'immediato rilascio in
[...] Parte_1 Parte_2 favore di dell'immobile oggetto dell'odierna procedura. Controparte_2
Con successivo provvedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. pronunciato il 22.01.2013 (spedito in forma esecutiva il 04.02.2013) il Tribunale di Roma fissava le modalità di attuazione della citata ordinanza depositata il 10.12.2009, disponendo che il rilascio dovesse avvenire, senza dilazione, mediante intervento ed ausilio dell'Ufficiale giudiziario, senza notifica del preavviso di sloggio e che dovesse ritenersi irrilevante la circostanza che medio tempore la avesse concesso il bene Parte_1
in locazione ad un altro soggetto.
Con il ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato il 25.05.2022 la ha evocato in Controparte_1
giudizio la (già , chiedendo in via cautelare la sospensione Controparte_2 CP_3
“dell'esecuzione promossa dalla soc. e per essa dalla mandataria Controparte_2 CP_5 in danno della ed indirettamente in danno dell'odierna opponent Parte_1 CP_6 nonché, nel merito, di “accertare e dichiarare l'inefficacia del titolo posto a fondamento dell'intrapresa esecuzione” (cfr. pag. 8).
La ricorrente ha dedotto di condurre il bene in locazione giusto contratto concluso con la in data 01.04.2020 e registrato il 16.04.2020, eccependo ex art. 2953 c.c. l'intervenuta Parte_1 prescrizione decennale del diritto di di porre in esecuzione l'ordinanza cautelare Controparte_2
pronunciata nel 2009, per non essere stata intrapresa alcuna esecuzione nei dieci anni successivi.
Con decreto inaudita altera parte del 03.06.2022 veniva sospesa la procedura di rilascio.
Con comparsa depositata il 12.07.2022 si costituiva (già , Controparte_2 CP_3 chiedendo rigettarsi l'avversa eccezione di prescrizione per aver la parte creditrice interrotto il relativo termine giusta notifica (in data 03.04.2013) nei confronti della sia dell'ordinanza del Parte_1
10.12.2009 che dell'ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. del 22.01.2013, nonché in ragione della sentenza n. 1877/2016, con la quale l'intestato Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione allora proposta dalla Parte_1
Con ordinanza del 04.10.2022 veniva revocato il provvedimento di sospensione, in forza della motivazione di seguito riportata: “ricorrono i presupposti per la revoca del decreto di sospensione inaudita altera parte pronunciato il 03.06.2022 e ciò – a prescindere dall'apparente infondatezza delle doglianze della ricorrente - in ragione del fumus di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla Difatti, posto che a fondamento del rilascio promosso dalla Controparte_1 vi è un'ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c.: - con orientamento ormai Controparte_2 consolidato la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'attuazione delle misure cautelari aventi ad
2 oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni” (tra le altre, Cass. civ. n.
5010/2008, n. 15761/2014, n. 21062/2016, etc.); - le modalità di attuazione sono già state precisate dal giudice della cautela con l'ordinanza del 22.01.2013 (“il rilascio dovrà avvenire, senza dilazione, mediante intervenuto ed ausilio dell'Ufficiale giudiziario del Tribunale di Nocera inferiore, senza notifica del preavviso di sloggio e con l'intervento della forza pubblica del luogo laddove necessario”); con sentenza n. 1877/2016 è già stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta presso l'intestato Tribunale poiché nel caso di specie oggetto di attuazione (e non già di “esecuzione”) è un'ordinanza cautelare e non un titolo esecutivo”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., nei successivi atti di causa Controparte_1 rappresentava che soltanto in seguito alla costituzione da parte dell'odierna resistente era venuta a conoscenza che avesse concesso il bene in locazione nonostante il provvedimento Parte_1 cautelare di rilascio, nonché dell'insussistenza della prescrizione eccepita nell'atto introduttivo del giudizio.
Pertanto, la ricorrente provvedeva alla liberazione dell'immobile, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 27.2.2025 il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
Con la comparsa conclusionale ha confermato l'avvenuto rilascio CP_2 CP_2 dell'immobile, tuttavia ha insistito per la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
Tanto premesso, non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere poiché, se è vero che è incontestato il rilascio del bene, parte resistente ha insistito per una pronuncia sul merito dell'avversa opposizione.
Al riguardo, quest'ultima va dichiarata inammissibile per le ragioni riportate nell'ordinanza del
04.10.2022 e sopra trascritte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore indeterminabile.
Sussistono i presupposti per la liquidazione dei compensi relativi esclusivamente alla fase introduttiva ed a quella istruttoria, posto che successivamente all'ordinanza del 04.10.2022 la ricorrente ha provveduto a liberare l'immobile, senza insistere per l'accoglimento dell'opposizione.
Diversamente da quanto invocato dalla ricorrente, non sussistono le condizioni per la
3 compensazione delle spese di lite, posto che l'eventuale malafede di e/o comunque il Parte_1
rapporto tra quest'ultima ed non può incidere sulla necessità di ristorare la resistente Controparte_1
delle spese patite per la costituzione nell'odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Controparte_2
(e per essa da , che si liquidano in euro 2.800,00 per compensi, oltre spese
[...] CP_5
generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 20.05.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2867/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Loffredo Gennaro, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Nocera Superiore alla Via G. Garibaldi n. 139;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. - (già denominata così derivata Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
dalla incorporazione di in e per essa Controparte_4 CP_3
con il patrocinio dell'Avv. Marco Filesi, domiciliata in Angri (SA) alla Via CP_5
Nazionale n. 374, presso lo studio dell'Avv. Aldo D'Angelo;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.02.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato il 25.05.2022 dalla con riferimento alla procedura di rilascio dell'immobile descritto nel ricorso, Controparte_1
procedura promossa da (e per essa da nei confronti della Controparte_2 CP_5
. Parte_1
Il titolo posto a fondamento del rilascio è costituito dall'ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. pronunciata il 10.12.2009 (spedita in forma esecutiva il 04.01.2010) con la quale, rilevato il fumus boni
1 iuris in ordine alla intervenuta risoluzione della locazione finanziaria conclusa con la Controparte_2
il Tribunale di Roma ordinava alla (già l'immediato rilascio in
[...] Parte_1 Parte_2 favore di dell'immobile oggetto dell'odierna procedura. Controparte_2
Con successivo provvedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. pronunciato il 22.01.2013 (spedito in forma esecutiva il 04.02.2013) il Tribunale di Roma fissava le modalità di attuazione della citata ordinanza depositata il 10.12.2009, disponendo che il rilascio dovesse avvenire, senza dilazione, mediante intervento ed ausilio dell'Ufficiale giudiziario, senza notifica del preavviso di sloggio e che dovesse ritenersi irrilevante la circostanza che medio tempore la avesse concesso il bene Parte_1
in locazione ad un altro soggetto.
Con il ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato il 25.05.2022 la ha evocato in Controparte_1
giudizio la (già , chiedendo in via cautelare la sospensione Controparte_2 CP_3
“dell'esecuzione promossa dalla soc. e per essa dalla mandataria Controparte_2 CP_5 in danno della ed indirettamente in danno dell'odierna opponent Parte_1 CP_6 nonché, nel merito, di “accertare e dichiarare l'inefficacia del titolo posto a fondamento dell'intrapresa esecuzione” (cfr. pag. 8).
La ricorrente ha dedotto di condurre il bene in locazione giusto contratto concluso con la in data 01.04.2020 e registrato il 16.04.2020, eccependo ex art. 2953 c.c. l'intervenuta Parte_1 prescrizione decennale del diritto di di porre in esecuzione l'ordinanza cautelare Controparte_2
pronunciata nel 2009, per non essere stata intrapresa alcuna esecuzione nei dieci anni successivi.
Con decreto inaudita altera parte del 03.06.2022 veniva sospesa la procedura di rilascio.
Con comparsa depositata il 12.07.2022 si costituiva (già , Controparte_2 CP_3 chiedendo rigettarsi l'avversa eccezione di prescrizione per aver la parte creditrice interrotto il relativo termine giusta notifica (in data 03.04.2013) nei confronti della sia dell'ordinanza del Parte_1
10.12.2009 che dell'ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. del 22.01.2013, nonché in ragione della sentenza n. 1877/2016, con la quale l'intestato Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione allora proposta dalla Parte_1
Con ordinanza del 04.10.2022 veniva revocato il provvedimento di sospensione, in forza della motivazione di seguito riportata: “ricorrono i presupposti per la revoca del decreto di sospensione inaudita altera parte pronunciato il 03.06.2022 e ciò – a prescindere dall'apparente infondatezza delle doglianze della ricorrente - in ragione del fumus di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla Difatti, posto che a fondamento del rilascio promosso dalla Controparte_1 vi è un'ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c.: - con orientamento ormai Controparte_2 consolidato la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'attuazione delle misure cautelari aventi ad
2 oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni” (tra le altre, Cass. civ. n.
5010/2008, n. 15761/2014, n. 21062/2016, etc.); - le modalità di attuazione sono già state precisate dal giudice della cautela con l'ordinanza del 22.01.2013 (“il rilascio dovrà avvenire, senza dilazione, mediante intervenuto ed ausilio dell'Ufficiale giudiziario del Tribunale di Nocera inferiore, senza notifica del preavviso di sloggio e con l'intervento della forza pubblica del luogo laddove necessario”); con sentenza n. 1877/2016 è già stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta presso l'intestato Tribunale poiché nel caso di specie oggetto di attuazione (e non già di “esecuzione”) è un'ordinanza cautelare e non un titolo esecutivo”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., nei successivi atti di causa Controparte_1 rappresentava che soltanto in seguito alla costituzione da parte dell'odierna resistente era venuta a conoscenza che avesse concesso il bene in locazione nonostante il provvedimento Parte_1 cautelare di rilascio, nonché dell'insussistenza della prescrizione eccepita nell'atto introduttivo del giudizio.
Pertanto, la ricorrente provvedeva alla liberazione dell'immobile, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 27.2.2025 il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
Con la comparsa conclusionale ha confermato l'avvenuto rilascio CP_2 CP_2 dell'immobile, tuttavia ha insistito per la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
Tanto premesso, non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere poiché, se è vero che è incontestato il rilascio del bene, parte resistente ha insistito per una pronuncia sul merito dell'avversa opposizione.
Al riguardo, quest'ultima va dichiarata inammissibile per le ragioni riportate nell'ordinanza del
04.10.2022 e sopra trascritte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore indeterminabile.
Sussistono i presupposti per la liquidazione dei compensi relativi esclusivamente alla fase introduttiva ed a quella istruttoria, posto che successivamente all'ordinanza del 04.10.2022 la ricorrente ha provveduto a liberare l'immobile, senza insistere per l'accoglimento dell'opposizione.
Diversamente da quanto invocato dalla ricorrente, non sussistono le condizioni per la
3 compensazione delle spese di lite, posto che l'eventuale malafede di e/o comunque il Parte_1
rapporto tra quest'ultima ed non può incidere sulla necessità di ristorare la resistente Controparte_1
delle spese patite per la costituzione nell'odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Controparte_2
(e per essa da , che si liquidano in euro 2.800,00 per compensi, oltre spese
[...] CP_5
generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 20.05.2025
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