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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2673 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, come da procura in atti, Parte_1 dall'avvocato Sergio Massimo Mancusi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Viale Giulio Cesare 95
-APPELLANTE –
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in CP_1 virtù di procura generale, dall'avvocato Gustavo Iandolo ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'istituto
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4214/2024 pubblicata in data 9/4/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma - Giudice del Lavoro, dichiarava, in ragione dell'avvenuto pagamento della prestazione richiesta, cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avanzata da al fine di ottenere, per effetto del decreto di omologa Parte_2
r.g. 3184/2022 del 08/11/2022 che gli aveva riconosciuto il relativo requisito sanitario a decorrere dalla data del 1/8/2021, previo accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento CP_ ex art. 1 l. 18/1980, la condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei relativi a tale prestazione.
CP_ Condannava inoltre l' al pagamento delle spese processuali in € 854 da distrarsi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello fondato su un unico motivo con il Parte_1 quale contesta la gravata sentenza esclusivamente con riferimento alla liquidazione delle spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Lamenta in particolare la violazione degli importi minimi, previsti dal dm 55/2014, in relazione allo scaglione di valore applicabile (individuato in quello da € 5.201 ad € 26.000).
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo decidersi secondo giustizia in punto spese del giudizio di primo grado e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'appello, la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si premette che l'art. 4 del d.m. 55/2014 dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
Nel presente caso di specie risultano applicabili i valori minimi (determinati tramite le riduzioni dei valori medi previste dall'art. 4, comma 1, dm 55/2014) dello scaglione di valore da
€ 5.201 a € 26.000 (corrispondente a due annualità della prestazione rivendicata).
Ciò in ragione della particolare semplicità della controversia decisa senza svolgimento di rilevante attività istruttoria (non risulta in particolare essere stata effettuata nella precedente fase del giudizio attività processuale riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014, cfr., Cass. n. 4698 del 18/02/2019).
Quanto dovuto all'appellante dovrà quindi essere liquidato, non considerando l'attività istruttoria ed applicando i valori minimi dello scaglione applicabile, in complessivi € 1.865 (€ 465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.011 per la fase decisionale) importo superiore a quello di € 854 liquidato dal Tribunale in violazione dei minimi tariffari e che non può reputarsi meritevole di conferma all'esito della presente fase di impugnazione.
Tali i motivi della presente decisione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al dm 55/2014 e successive modifiche, della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggiore somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, condanna l'ente appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di primo grado che liquida in complessivi € 1.865 (anziché € 854) oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Condanna l'ente appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 247 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 16/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2673 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, come da procura in atti, Parte_1 dall'avvocato Sergio Massimo Mancusi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Viale Giulio Cesare 95
-APPELLANTE –
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in CP_1 virtù di procura generale, dall'avvocato Gustavo Iandolo ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'istituto
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4214/2024 pubblicata in data 9/4/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma - Giudice del Lavoro, dichiarava, in ragione dell'avvenuto pagamento della prestazione richiesta, cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avanzata da al fine di ottenere, per effetto del decreto di omologa Parte_2
r.g. 3184/2022 del 08/11/2022 che gli aveva riconosciuto il relativo requisito sanitario a decorrere dalla data del 1/8/2021, previo accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento CP_ ex art. 1 l. 18/1980, la condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei relativi a tale prestazione.
CP_ Condannava inoltre l' al pagamento delle spese processuali in € 854 da distrarsi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello fondato su un unico motivo con il Parte_1 quale contesta la gravata sentenza esclusivamente con riferimento alla liquidazione delle spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Lamenta in particolare la violazione degli importi minimi, previsti dal dm 55/2014, in relazione allo scaglione di valore applicabile (individuato in quello da € 5.201 ad € 26.000).
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo decidersi secondo giustizia in punto spese del giudizio di primo grado e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'appello, la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si premette che l'art. 4 del d.m. 55/2014 dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
Nel presente caso di specie risultano applicabili i valori minimi (determinati tramite le riduzioni dei valori medi previste dall'art. 4, comma 1, dm 55/2014) dello scaglione di valore da
€ 5.201 a € 26.000 (corrispondente a due annualità della prestazione rivendicata).
Ciò in ragione della particolare semplicità della controversia decisa senza svolgimento di rilevante attività istruttoria (non risulta in particolare essere stata effettuata nella precedente fase del giudizio attività processuale riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014, cfr., Cass. n. 4698 del 18/02/2019).
Quanto dovuto all'appellante dovrà quindi essere liquidato, non considerando l'attività istruttoria ed applicando i valori minimi dello scaglione applicabile, in complessivi € 1.865 (€ 465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.011 per la fase decisionale) importo superiore a quello di € 854 liquidato dal Tribunale in violazione dei minimi tariffari e che non può reputarsi meritevole di conferma all'esito della presente fase di impugnazione.
Tali i motivi della presente decisione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al dm 55/2014 e successive modifiche, della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggiore somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, condanna l'ente appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di primo grado che liquida in complessivi € 1.865 (anziché € 854) oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Condanna l'ente appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 247 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 16/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario